Comune di BORGO D ALE

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Regione Comune di BORGO D ALE PIEMONTE DGR n 32-2642 2 APRILE 2001 Delibera C.C n 03 del 18 Gennaio 2007 divenuta esecutiva il Titolo dell elaborato: Regolamentazione delle vendite su area pubblica dei commercianti professionali e non professionali al mercatino dell usato e dell antiquariato minore (definito Mercatino)

INDICE NORME GENERALI Articolo 1 Regolamentazione del commercio su area pubblica - Partecipazione. CARATTERISTICHE DEL MERCATO Articolo 2 Il Mercatino di Borgo d Ale oggetto del presente regolamento. Articolo 3 Attività di vendita occasionale di soggetti non professionali. Articolo 4 Orari di mercato. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO Articolo 5 Regole per la circolazione veicolare, il carico e lo scarico merci. Articolo 6 Modalità per l autorizzazione, la concessione e l assegnazione dei posteggi. Articolo 7 Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti. Articolo 8 Subingresso nell autorizzazione di tipo A. Articolo 9 Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione del posteggio. Articolo 10 Scambio di posteggio e miglioria. Articolo 11 Indisponibilità di posteggio. Articolo 12 Obblighi dei venditori. Articolo 13 Sostituzione del soggetto autorizzato. Articolo 14 Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato. Articolo 15 Promozione dell informazione e della tutela dei consumatori. Articolo 16 Atti dannosi, furti e incendi. Articolo 17 Utilizzo dell energia elettrica. CANONI E TASSE DI POSTEGGIO Articolo 18 Tassa di occupazione del suolo pubblico. VIGILANZA Articolo 19 Preposti alla vigilanza. SANZIONI Articolo 20 Sanzioni. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 Disposizioni finali. NORME GENERALI 2

Articolo 1 Regolamentazione del commercio su area pubblica Partecipazione. 1.1 Con il presente atto emanato ai sensi del Titolo III Capo I punto 7 della DGR 2 aprile 2001 n 32-2642, il Comune di Borgo d Ale intende regolamentare la partecipazione degli operatori commerciali professionali e non professionali al Mercatino dell usato, dell antiquariato minore.(di seguito definito Mercatino ). 1.2 Possono partecipare operatori commerciali professionali e non professionali che pongono in vendita: - articoli di antiquariato e antiquariato minore; - articoli necessari al restauro e completamento dei mobili; - articoli usati; - articoli di collezionismo; 1.3 Possono partecipare al Mercatino anche i produttori agricoli ai sensi del titolo III capo 2 della D.G.R. 2/4/2001 n. 32-2642. 1.4 Le modifiche al presente regolamento dovranno essere definite con provvedimento consiliare. CARATTERISTICHE DEL MERCATO Articolo 2 Il Mercatino di Borgo d Ale oggetto del presente Regolamento. 2.1 Il Mercatino di Borgo d Ale si svolge con cadenza mensile nella terza domenica di ogni mese dell anno solare. 2.2 Le aree messe a disposizione per l esercizio dell attività di vendita degli operatori professionali non devono essere inferiori al 51% delle aree complessivamente destinate all attività di vendita. 2.3 Nel caso in cui la predetta percentuale non venga raggiunta, i restanti posteggi potranno essere assegnati anche ad operatori non professionali, secondo quanto previsto negli artt. 3,6,7 del presente Regolamento. 2.4 Il Comune destina un area per le Associazioni no-profit, anche a titolo gratuito, un area per esposizioni di attività artigianali e commerciali ritenute di particolare interesse e un area decentrata per la somministrazione di alimenti e bevande da parte del bar. 2.5 Al fine di una più omogenea divisione delle aree mercatali, ai produttori agricoli è riservata un area specifica. Articolo 3 Attività di vendita occasionale di soggetti non professionali 3.1 Le aree messe a disposizione per l esercizio dell attività di vendita occasionale degli operatori non professionali, non devono superare il 49% delle aree complessivamente destinate all attività di vendita, salvo quanto previsto all Art.2.3 del presente regolamento. 3.2 L assegnazione giornaliera dei posteggi avverrà secondo l ordine di arrivo, stabilito dalla posizione del proprio veicolo nell area di attesa (detta spunta ). 3.3 I richiedenti dovranno inoltrare domanda di autorizzazione temporanea in bollo al Comune di Borgo d Ale allegando: - dichiarazione di essere in possesso dei requisiti di cui all art.5 del D.Lgs. 114/98; - copia di un documento di identità in corso di validità; - foto tessera recente. Articolo 4 Orari di mercato 3

4.1 Prima dell apertura dei cancelli, per motivi di ordine, sicurezza e viabilità, gli espositori non potranno sostare sulla strada provinciale. 4.2 Orario di entrata: tutti gli operatori titolari di posteggio dovranno essere all interno dell area mercatale entro le ore 8,00: dopo tale orario verranno considerati assenti e il posteggio si intenderà vacante e potrà essere assegnato ad altri operatori sia professionali che non professionali, dando la precedenza ai professionali, secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti e dall art. 3.2 del presente Regolamento. 4.3 Orario di spunta: a partire dalle ore 8,30 avverrà l assegnazione dei posti liberi. 4.4 Orario di ingresso: non prima delle ore 6,00. 4.5 Orario di vendita: dalle 7,00 alle 16,30 con orario solare; dalle 7,00 alle 17,30 con orario legale. 4.6 Orario di sgombero dell area di mercato: lo sgombero totale dell area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre due ore dopo l orario di cessazione della vendita. 4.7 A nessun operatore è consentito, per motivi di sicurezza e viabilità, salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità, e con autorizzazione della polizia municipale, abbandonare anticipatamente il mercato prima dell orario di cessazione della vendita. MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO Articolo 5 Regole per la circolazione veicolare, il carico e lo scarico merci. 5.1 Ultimato l allestimento dei banchi, sono vietati la circolazione ed il parcheggio degli automezzi all interno del mercato e le operazioni di carico e scarico merci, salvo casi di comprovata necessità e previo nullaosta della Polizia Municipale. 5.2 Gli automezzi devono essere parcheggiati nell apposita area stabilita dal Comune; non è possibile tenere mezzi di trasporto in prossimità del banco, salvo diversa autorizzazione del personale di vigilanza. Articolo 6 Modalità per l autorizzazione, la concessione e l assegnazione dei posteggi. 6.1 le domande per l autorizzazione per un posteggio, la relativa concessione e assegnazione, per i professionali, devono seguire le disposizioni fissate dal DGR 2 aprile 2001 n 32-2642, la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica (D.C.C. n.14/2003) 6.2 Gli operatori non professionali dovranno essere in possesso dell autorizzazione temporanea rilasciata per i giorni di svolgimento della manifestazione e dei requisiti previsti dal D.Lgs. 114/98. Articolo 7 Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti. 7.1 I posteggi non occupati entro l orario fissato dall articolo 4 del presente Regolamento, sono disponibili per l assegnazione giornaliera, secondo le priorità stabilite dal medesimo articolo Per partecipare alla spunta è necessario essere muniti di autorizzazione originale, attrezzature e merci. 7.2 La graduatoria delle priorità è aggiornata dopo ogni mercato dal corpo di vigilanza mediante annotazione su apposito registro. 4

Articolo 8 Subingresso nell autorizzazione di tipo A. 8.1 Le comunicazioni di subingresso nell autorizzazione di un posteggio e relativa concessione di mercato devono seguire le disposizioni fissate dal Titolo IV Capo IV della DGR 2 aprile 2001 n 32-2642. 2642 la cui procedura è contenuta in apposito documento comunale titolato: Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica. Articolo 9 Revoca e sospensione della autorizzazione e della concessione del posteggio. 9.1 La revoca e la sospensione dell autorizzazione e della concessione di un posteggio e della relativa concessione di mercato devono avvenire esclusivamente secondo la norma fissata dall articolo 29 del D.L.vo 114/98 e D.G.R. 32/2001 capo VI. Articolo 10 Scambio di posteggio e miglioria. 10.1 Non è consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari, né la cessione del proprio posteggio ad altri o richieste di miglioria, per motivi organizzativi. Articolo 11 Indisponibilità di posteggio. 11.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio, per fatti indipendenti dalla volontà dell operatore commerciale, l eventuale individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale è demandata alla scelta d ufficio dell amministrazione, attraverso l organo di vigilanza del mercato. 11.2 Il Comune può decidere di non far svolgere la manifestazione se, per cause di forza maggiore, non sarà possibile assegnare i posteggi. Articolo 12 Obblighi dei venditori. 12.1 Gli operatori commerciali possono occupare il posto loro assegnato esclusivamente mediante l utilizzo di banchi di vendita o simili. I passaggi per il pubblico devono essere lasciati liberi da ogni ingombro. 12.2 Gli operatori commerciali devono mantenere puliti i propri posteggi. 12.3 Su richiesta delle persone autorizzate al controllo dovranno esibire il documento di assegnazione del posteggio, l originale del titolo autorizzatorio e le ricevute attestanti il pagamento della tassa di posteggio. 12.4 I cartellini o il listino prezzi devono essere esposti alla vista del pubblico con riferimenti precisi alle singole qualità e quantità. Le merce esposte devono essere facilmente identificabili mediante il registro di P.S.. 12.5 È vietato occupare spazi senza autorizzazione né occupare suolo pubblico al di fuori dei medesimi. Articolo 13 Sostituzione del soggetto autorizzato. 13.1 È consentita la sostituzione del titolare dell autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti o delegati (DGR 32/2001 Capo II) e solo a condizione che gli stessi, nel corso dell attività di vendita, siano muniti dell attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso. 13.2 Per i non professionali non è consentita la cessione dell autorizzazione temporanea ad altri. 5

Articolo 14 Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione del mercato. 14.1 Nel caso in cui si debba procedere alla riorganizzazione temporanea o definitiva del mercato,si terrà conto di quanto previsto dal Titolo III, Capo II della DGR n. 32 del 2/4/2001. Articolo 15 Promozione dell informazione e della tutela dei consumatori. 15.1 Ogni operatore assegnatario di posteggio deve essere in grado di descrivere puntualmente i prodotti venduti in ordine all approvvigionamento, all assortimento e alla sicurezza dei prodotti stessi. 15.2 La responsabilità dello stato di conservazione e della provenienza degli oggetti, scambiati o venduti, è a carico dei singoli operatori. Articolo 16 Atti dannosi, furti e incidenti. 16.1 Eventuali danni arrecati agli impianti e alle attrezzature del mercato saranno addebitati ai responsabili del fatto. 16.2 L amministrazione comunale non risponde di furti, danni o incidenti che possano verificarsi a persone o cose, a causa di incuria e disattenzione da parte degli espositori o dei visitatori. Articolo 17 Utilizzo dell energia elettrica. 16.1 Non è consentito agli operatori commerciali effettuare allacciamenti agli impianti di energia elettrica del mercato, se non a scopo dimostrativo e previa autorizzazione del personale di vigilanza. CANONI E TASSE DI POSTEGGIO Articolo 18 Tassa di occupazione del suolo pubblico. 18.1 Il Comune determina la misura, le modalità ed i termini di pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico con atto deliberativo a parte, dandone opportuna preventiva comunicazione. 18.2 La quota forfettaria è comprensiva delle spese per l organizzazione della manifestazione, l occupazione di suolo pubblico, della raccolta, del trasporto e smaltimento rifiuti. 18.3 Le quote versate per i mercati cui non si è potuto partecipare non saranno rimborsate né ritenute valide per successive edizioni, indipendentemente dalla causa. VIGILANZA MERCATO Articolo 19 Preposti alla vigilanza. 19.1 Preposto alla vigilanza sul mercato è il Servizio di Polizia Municipale. Ad esso compete: 1 - garantire l ordinata formazione e lo scioglimento quotidiano del mercato, 2 - assegnare i posti vacanti, 3 - garantire il rispetto delle norme igieniche, 4 - garantire il rispetto delle norme sull attività commerciale, 5 - garantire il rispetto delle norme sul funzionamento del mercato. 6

SANZIONI Articolo 20 Sanzioni. 20.1 Per le violazioni alle norme sul commercio su area pubblica e relative sanzioni, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti. (D.Lgs.114/98) 20.2 In caso di particolare gravità o di stessa violazione commessa per due volte in un anno, il Sindaco può disporre la sospensione dell attività di vendita per un massimo di due edizioni della manifestazione. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 20.3 Le altre violazioni alle prescrizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione da Euro 50,00 a Euro 500,00 ai sensi del Regolamento Comunale Applicazione delle sanzioni amministrative alle violazioni, ai regolamenti e alle Ordinanze comunali (D.C.C. 26/02) 20.4 Per le violazioni di cui al presente articolo l autorità competente è il Sindaco. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 Disposizioni finali. 21.1 Vengono fatti salvi i diritti dei soggetti professionali in possesso di autorizzazione di tipo A o B, già partecipanti al Mercatino. Ai suddetti operatori viene d ufficio assegnato il posteggio occupato e rilasciata la relativa autorizzazione tipo A. 21.2 Il decennio di validità dell assegnazione della concessione di posteggio per gli attuali assegnatari decorre a far data dal rilascio della suddetta autorizzazione. 7