6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X] (1).

Documenti analoghi
LE MODIFICHE ALLA COSTITUZIONE VIGENTE PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO IV RAPPORTI POLITICI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA*

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI. Art. 13.

COSTITUZIONE ITALIANA (1) FONDAMENTALI

PROGETTO SCUOLA SULLA LEGALITÀ e sulle professioni di MAGISTRATO, AVVOCATO, NOTAIO. Scuola secondaria di secondo grado

Senato della Repubblica. Costituzione. della. Repubblica Italiana

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 1. Parte I

Modifiche alla Parte II della Costituzione

LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Il Dirigente scolastico Prof.ssa Rosa Petrella

LETTI COMPRESI E INTERPRETATI

La Costituzione. bisogno diritto articolo

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. (G.U. del 27 dicembre 1947, n. 298)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. (G.U. del 27 dicembre 1947, n. 298)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. (G.U. del 27 dicembre 1947, n. 298)

L'Italia è una Repubblica democratica, La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Costituzione e sovranità del popolo

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

I Diritti dell'uomo secondo la costituzione italiana

LA COSTITUZIONE ITALIANA Versione prima e dopo la riforma 2016

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

Senato della Repubblica. Costituzione. della. Repubblica Italiana

LA COSTITUZIONE ITALIANA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La più bella del mondo. La nostra Costituzione

La scuola nella Costituzione

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

PARTE PRIMA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

Costituzione della Repubblica italiana

La costituzione della Repubblica Italiana. I principi fondamentali

1. COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA (G.U. del 27 dicembre 1947, n. 298) (1)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E ALTRE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI

(L'Italia è una Repubblica in cui il popolo sceglie i suoi rappresentanti attraverso le elezioni. Il potere appartiene al popolo.)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI TITOLO I RAPPORTI CIVILI. Art. 13.

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Test I. 1.Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine 1.Autonome 2.Sovrane e indipendenti 3.Libere 4.

PARTE PRIMA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA -testo vigente- PRINCIPI FONDAMENTALI. Il Capo provvisorio dello Stato

LA COSTITUZIONE ITALIANA

Nascita di un nuovo Stato

COSTITUZIONE ITALIANA

La Costituzione Italiana

LA COSTITUZIONE. è la legge fondamentale di uno Stato. stabilisce i PRINCIPI che devono regolare le sue attività e tutte le sue leggi.

[35] all organizzazione politica [39, 49], economica [45-47] e sociale [29, 33] del Paese.

Libertà e diritti dei cittadini

Diritti dei cittadini e dei consumatori

Fonti del diritto amministrativo. Capo I Costituzione e leggi costituzionali

IN VISTA DEL REFERENDUM. Costituzione vigente

SIMONE EDIZIONI GIURIDICHE

Referendum sulla Costituzione: guida al voto

IN VISTA DEL REFERENDUM. Costituzione vigente

1 giugno Identico.

I Diritti Sociali PER UNA SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE I DIRITTI DELLA SALUTE E DEL LAVORO PER UNA SANA E ROBUSTA COTITUZIONE IL DIRITTO ALLA SALUTE

La Costituzione della Repubblica Italiana

La Costituzione. artt. 3, 6, 33, 34, 117 PRINCIPI FONDAMENTALI. Art. 3.

(Legislazione scolastica Prof.ssa Ilaria Carlotto) PRIMA LEZIONE

Le principali libertà civili

2 giugno 1946: nasce la Repubblica Italiana

SEZIONE PRIMA FONTI INTERNE

La Costituzione della Repubblica Italiana

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 5 Avvertenza...» 7 Abbreviazioni...» 9

Diritti fondamentali dei cittadini. Castenaso 27 febbraio 2017

Cos è la Costituzione?

Testo attuale Costituzione Modifiche previste dal disegno di legge 3252

La Costituzione a scuola

La Costituzione è ancora attuale? Dott. Fabrizio Crestani

Dall art. 1 (che modifica l art. 55) all art. 9 (che modifica l art.69)

NUOVI CITTADINI CONSAPEVOLI

La Costituzione della Lituania è stata approvata dai cittadini della Repubblica Lituana al referendum del 25 ottobre 1992 ed entrò in vigore il 2

Costituzione 1948 RIFORMA COSTITUZIONALE DDL 1429 D/2016

Bozza di testo a fronte BOZZA 18 APRILE 2012

SEZIONE PRIMA FONTI INTERNE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Istituto d Istruzione Superiore. F. Bisazza di Messina. Costituzione della Repubblica Italiana

UNIONE CAMERE PENALI ITALIANE. Te la spiego io la legalità! La Costituzione e le leggi razziali

MEDIAZIONE E RELAZIONE DIDATTICA DUE PAROLE CHIAVE NELLA SCUOLA

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Cost Costituzione della Repubblica Italiana (1) Art. 2

TITOLO I - Rapporti civili 25

L organizzazione dello Stato

Diritti e doveri dei cittadini

Proposta provvisoria di revisione di alcune norme della Costituzione 12 aprile

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

Costituzione della Repubblica italiana. (Stralcio)

La Costituzione italiana

I DIRITTI DELLE DONNE. BREVE PERCORSO NELLALA LEGISLAZIONE A FAVORE DELLE DONNE DALLA COSTITUZIONE AI GIORNI NOSTRI Prof. Giuseppe Grispello

2 GIUGNO 1946 REFERENDUM POPOLARE SUFFRAGIO UNIVERSALE FORMA REPUBBLICANA COSTITUZIONE REPUBBLICA ITALIANA 1 GENNAIO 1948 ASSEMBLEA COSTITUENTE

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

Sezione II La formazione delle leggi

art.30 Costituzione

IN VISTA DEL REFERENDUM

INDICE SOMMARIO. Costituzione e disposizioni a tutela dei diritti fondamentali

LA COSTITUZIONE ESPLICATA

costituzione della Repubblica Italiana principi fondamentali

LA RIFORMA COSTITUZIONALE

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Transcript:

Costituzione della repubblica italiana

Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27-12-1947 ed entrata in vigore l 1-1-1948 (G.U. 27-12-1947, n. 298, ed. straord.) Principi fondamentali 1. L Italia è una Repubblica democratica [139], fondata sul lavoro [4]. La sovranità appartiene al popolo [48, 56, 58, 71 2, 75, 101 ss.], che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione (1). (1) Cfr. l. 14-5-1977, n. 73 (Ratifica del Trattato di Osimo); l. 5-2-1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza); l. 2-12-1994, n. 689 (Adesione alla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare 10-12-1982); l. 31-5-1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo [4, 13 ss.], sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità [18, 19, 20, 29, 39, 45, 49; c.c. 14 ss., 2247 ss.], e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale [4, 23, 41-44, 52-54; c.c. 834-839, 1175, 1176, 1900 3 ] (1). (1) Cfr. l. 4-8-1955, n. 848 (Ratifica della Convenzione europea dei diritti dell uomo); Dichiarazione universale dei diritti dell uomo approvata dall ONU il 10-12-1948; Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea proclamata il 7-12-2000. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso [29 2, 31, 37 1, 48 1, 51; c.c. 143, 230bis], di razza, di lingua [6], di religione [8, 19, 20], di opinioni politiche [21, 22, 49], di condizioni personali e sociali (1). È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico [23, 24 2-3, 34, 36, 40] e sociale [30 2, 31, 32, 37], che, limitando di fatto la libertà e l eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana [37, 38] e l effettiva partecipazione di tutti i lavoratori [35] all organizzazione politica [39, 49], economica [45-47] e sociale [29, 33] del Paese. (1) Cfr. l. 13-10-1975, n. 654 (Ratifica della Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale); l. 14-3-1985, n. 132 (Ratifica della Convenzione sull eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna); d.lgs. 9-7-2003, n. 215 (Parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall origine etnica); d.lgs. 11-4-2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna); cfr. sent. Corte cost. 19-10-2009, n. 262 (Incostituzionalità della l. 124/2008, cd. Lodo Alfano), sent. Corte cost. 25-1-2011, n. 23 (Incostituzionalità della L. 51/2010, cd. legittimo impedimento). 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro [35 ss.; c.c. 2060 ss.] e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali [114 ss.]; attua nei servizi che dipendono dallo Stato [97] il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento (1). (1) Cfr. l. 15-3-1997, n. 59, contenente la delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed enti locali; l. 15-5-1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo); d.lgs. 31-3-1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali); d.lgs. 18-8-2000, n. 267 (T.U. enti locali); l. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001). 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche [X] (1). (1) Cfr. Statuto Valle d Aosta (l.cost. 26-2-1948, n. 4); 84 ss., Statuto Trentino-Alto Adige (l.cost. 31-8-1972, n. 670); 3, Statuto Friuli-Venezia Giulia (l.cost. 31-1-1963, n. 1). Cfr. anche l. 15-12-1999, n. 482 (Norme in materia di tutela del-

7-11 costituzione della repubblica italiana 10 le minoranze linguistiche storiche) e d.p.r. 2-5-2001, n. 345 (Tutela delle minoranze linguistiche storiche); l. 19-2-2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali). 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale [138] (1). (1) Cfr. l. 27-5-1929, n. 810 (Esecuzione del trattato e concordato con la Santa Sede) e l. 25-3-1985, n. 121 (Modificazioni al Concordato lateranense dell 11-2-1929). 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [19]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi [2, 20] secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico italiano (1). I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (2). (1) Cfr. l. 24-6-1929, n. 1159 (Norme sull esercizio dei culti ammessi); r.d. 28-2-1930, n. 289 (Norme di attuazione della l. 24-6-1929, n. 1159). (2) Cfr. l. 11-8-1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese rappresentate dalla Tavola valdese), integr. con l. 5-10-1993, n. 409 e modif. con l. 8-6-2009, n. 68; l. 22-11-1988, n. 516 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno), modif. con l. 20-12-1996, n. 637, modif. con l. 8-6-2009, n. 67; l. 8-3-1989, n. 101 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l Unione delle Comunità ebraiche italiane), modif. con l. 20-12-1996, n. 638; l. 12-4-1995, n. 116 (Norme per la regolazione dei rapporto tra lo Stato e l Unione Cristiana Evangelica Battista d Italia); l. 29-12-1995, n. 520 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia); l. 22-11-1988, n. 517 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia). 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica [33-34] (1). Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione [42; c.c. 822 2, 826 2, 834, 839; c.p. 635 2, n. 3, 639, 733] (2). (1) Cfr. d.lgs. 5-6-1998, n. 204 (Coordinamento, programmazione e valutazione della politica relativa alla ricerca scientifica e tecnologica); d.lgs. 4-6-2003, n. 127 (Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche). (2) Cfr. d.lgs. 22-1-2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); d.lgs. 3-4-2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). 10. L ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute [117 1 ]. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali [prel. 16; c.p. 3 ss.] (1). Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge [c.p. 215, 235, 312] (2). Non è ammessa l estradizione dello straniero per reati politici [26; c.p. 13; c.p.p. 697-722] (3). (1) Cfr. d.lgs. 25-7-1998, n. 286 (Testo Unico sull immigrazione), modif. con l. 15-7-2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica); d.l. 27-7-2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale), conv., con modif., in l. 31-7-2005, n. 155; d.lgs. 6-2-2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), modif. dal d.lgs. 28-2-2008, n. 32; d.l. 23-5-2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), conv., con modif., in l. 24-7-2008, n. 125. (2) Cfr. artt. 1 e ss., d.l. 30-12-1989, n. 416 conv. in l. 28-2-1990, n. 39 (Rifugiati); d.lgs. 25-7-1998, n. 286 (T.U. sull immigrazione) nel testo modificato dalla l. 30-7-2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo); d.lgs. 30-5-2005, n. 140 (Accoglienza dei richiedenti asilo). (3) Tale comma non si applica ai delitti di genocidio: cfr. l.cost. 21-6-1967, n. 1. 11. L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa [52] alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [60 2, 78, 87 9, 103 3, 111 7, 117 1 ; c.p. 310]; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo (1). (1) Cfr. l. 17-8-1957, n. 848 (Ratifica del Trattato istitutivo dell O.N.U.); l. 14-10-1957, n. 1203 (Ratifica del Trattato istitutivo della Comunità Europea); l. 3-11-1992, n. 454 (Ratifica del Trattato istitutivo dell Unione europea); art. 1,

11 costituzione della repubblica italiana 12-17 l. 5-6-2003, n. 131 (Adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla l.cost. 3/2001); l. 24-12-2012, n. 234 (Partecipazione dell Italia alla formazione e all attuazione della normativa e delle politiche dell Unione europea); l. 2-8- 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona). 12. La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni [c.p. 292-293] (1). (1) Cfr. l. 5-2-1998, n. 22 (Uso della bandiera della Repubblica italiana e di quella della Unione Europea). Parte I Diritti e doveri dei cittadini Titolo I Rapporti civili 13. La libertà personale è inviolabile [c.p. 289bis, 605-609decies, 630] (1). Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall autorità giudiziaria [111 6-7 ] e nei soli casi e modi previsti dalla legge [25 3, 68 2 ; c.p.p. 244, 245, 247, 249, 266 ss., 272 ss.; c.p.c. 118, 260]. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto [c.p.p. 352, 354, 356, 380, 381, 384]. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà [27 3 ; c.p. 606-609, 609ter 1 n. 4]. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva [c.p. 137; c.p.p. 303]. (1) Cfr. d.l. 8-6-1992, n. 306, conv. in l. 7-8-1992, n. 356 e l. 8-8-1995, n. 332; d.l. 23-2-2009, n. 11, conv., con modif., in l. 23-4-2009, n. 38 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla violenza sessuale). 14. Il domicilio [c.c. 43, 45, 46] è inviolabile [c.p. 614, 615quinquies]. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale [13, 111 6 ; c.p.p. 244-263, 316-323, 332; c.p.c. 118, 670]. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità [32] e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali [53] sono regolati da leggi speciali (1). (1) Cfr. in tema di perquisizioni domiciliari l art. 41, r.d. 18-6-1931, n. 773 e l art. 33, l. 7-1-1929, n. 4. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili [68 3 ; c.p. 616-623bis] (1). La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria [111 1 ] con le garanzie stabilite dalla legge [c.p.p. 248, 254, 353] (2). (1) Cfr. art. 48, r.d. 16-3-1942, n. 267 (Legge fallimentare); art. 93, l. 22-4-1941, n. 633. Sulle intercettazioni telefoniche cfr. l. 8-4-1974, n. 98, d.l. 21-3-1978, n. 59, conv. con modif. in l. 18-5-1978, n. 191 e d.l. 8-6-1992, n. 306, conv. in l. 7-8-1992, n. 356. Cfr. anche d.lgs. 30-6-2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). (2) Cfr. art. 10, d.p.r. 29-3-1973, n. 156 (T.U. in materia postale, bancoposta e telecomunicazioni); art. 96, d.lgs. 1-8-2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente (1) in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza [120; c.p. 215, 233]. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica [35] e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge (2). (1) Cfr. l. 27-12-1956, n. 1423 modif. dalla l. 3-8-1988, n. 327 in materia di prevenzione personale; l. 13-9-1982, n. 646 in materia di misure di prevenzione patrimoniali; d.lgs. 6-2-2007, n. 30 (Diritto dei cittadini dell Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri). (2) Cfr. l. 21-11-1967, n. 1185 (Norme sui passaporti). 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz armi [c.p. 654-655]. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vie-

18-24 costituzione della repubblica italiana 12 tarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica (1). (1) Cfr. artt. 18, 25 e 156 T.U.L.P.S. (r.d. 18-6-1931, n. 773) e art. 266 c.p. 18. I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente [2], senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale [19, 20, 39, 49; XII c.c. 14 e ss.; c.p. 270-271, 305, 306, 416, 416bis]. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare [XII; c.p. 270] (1). (1) Cfr. d.lgs. 14-2-1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare); l. 20-6-1952, n. 645 (Fascismo); l. 25-1-1982, n. 17 (Norme in materia di associazioni segrete e scioglimento della associazione denominata Loggia P2); l. 19-3-1990, n. 55 (Norme antimafia); l. 7-12-2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale). 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa [2, 3, 7, 8, 20] in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume [8, 20, 21; c.p. 527-529] (1). (1) Cfr. l. 25-3-1985, n. 121 di attuazione del concordato per la religione cattolica e r.d. 18-6-1931, n. 773 (T.U.L.P.S.), artt. 25-27. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d una associazione od istituzione [c.c. 831] non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali [53] per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [8, 19] (1). (1) Cfr. art. 7, l. 25-3-1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione dell accordo firmato a Roma il 18-2-1984 e l. 20-5-1985, n. 222 (Disposizioni su Enti e beni ecclesiastici). 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero [33] con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (1). La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell autorità giudiziaria [111 6 ] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica [c.p. 57-58bis] può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d ogni effetto (2). La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica (3). Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli (4) e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume [c.p. 527-520]. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni. (1) Cfr. d.p.r. 29-3-1973, n. 156 (T.U. Poste); d.lgs. 1-8- 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); d.lgs. 31-7-2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), così come modificato dal d.lgs. 15-3-2010, n. 44 (Attuazione direttiva 2007/65/CE). (2) Cfr. r.d.lgs. 31-5-1946, n. 561 (Norme sul sequestro dei giornali e delle altre pubblicazioni); l. 8-2-1948, n. 47 (T.U. leggi sulla stampa); art. 8, l. 20-6-1952, n. 645 (Sequestro di stampati per apologia del fascismo); l. 4-3-1958, n. 127 (Modificazioni al c.p. in materia di reati di stampa). (3) Cfr. l. 5-8-1981, n. 416 (Disciplina delle imprese editrici); l. 7-3-2001, n. 62 (Nuove norme sull editoria e sui prodotti editoriali). (4) Cfr. l. 21-4-1962, n. 161 (Revisione dei film e dei lavori teatrali). 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica [c.c. 1], della cittadinanza, del nome [c.c. 6, 7, 9]. 23. Nessuna prestazione personale [4, 48 2, 52 2 ] o patrimoniale [41, 42, 53] può essere imposta se non in base alla legge (1). (1) Ai sensi dell art. 4, l. 27-7-2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) è vietata l istituzione di tributi con decreto legge. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi [113] (1).

13 costituzione della repubblica italiana 25-30 La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento [c.p.c. 86, 87; c.p.p. 96 ss.]. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione [c.p.p. 98] (2). La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari [c.p.p. 314-315, 571-574, 643-647] (3). (1) Cfr. artt. 2907-2909 c.c.; artt. 99, 100 c.p.c.; art. 74 c.p.p.; l. 20-3-1865, n. 2248, all. E. (2) Cfr. artt. 74-118, d.p.r. 30-5-2002, n. 115 (T.U. spese di giustizia); d.lgs. 27-5-2005, n. 116 (Patrocinio a spese dello Stato nelle controversie transfrontaliere). (3) Cfr. l. 13-4-1988, n. 117 (Responsabilità dei magistrati); d.lgs. 16-10-1992, n. 410 (Giudizio disciplinare nei confronti dei magistrati); l. 27-2-2015, n. 18 (Disciplina sulla responsabilità civile dei magistrati); l. 24-3-2001, n. 89 (Equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo). 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [101 2, 102, 103, 105, 107; c.p.c. 1-36; c.p.p. 1-16]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso [prel. 11; c.p. 1, 2] (1). Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [13 2 ] (2). (1) Il principio di legalità della pena si applica ex art. 23 per le sanzioni pecuniarie, ed ex artt. 28 e 97 per le sanzioni disciplinari. (2) Cfr. artt. 199 ss. c.p.; artt. 658, 679, 680 c.p.p. e art. 31, l. 10-10-1986, n. 663 che ha abrogato le presunzioni legali per le misure di sicurezza. 26. L estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali [10; c.p. 13; c.p.p. 697 ss.] (1). Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici [10 4 ] (2). (1) Cfr. anche l. 22-4-2005, n. 69 (Mandato d arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri). (2) Tale comma non si applica ai delitti di genocidio: cfr. l.cost. 21-6-1967, n. 1 (Estradizione per i delitti di genocidio) e l. 26-11-1985, n. 719 (Ratifica della Convenzione Europea per la repressione del terrorismo del 27-1-1977). 27. La responsabilità penale è personale [c.p. 40 ss.]. L imputato [c.p.p. 60] non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva [c.p.p. 648 ss.] (1). Le pene [c.p. 17 ss.] non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato [13 4 ] (2). Non è ammessa la pena di morte (3) [, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra] (4). (1) Così anche art. 6, n. 2, Conv. Europea dei diritti dell uomo. (2) Cfr. l. 26-7-1975, n. 354 e d.p.r. 30-6-2000, n. 230 (Norme sull ordinamento penitenziario ed esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). (3) La pena di morte è stata soppressa dal d.lgs.lgt. 10-8-1944, n. 224, dal d.lgs. 22-1-1948, n. 21 e dalla l. 13-10- 1994, n. 589. (4) Le parole in parentesi quadra sono state soppresse ex art. 1, l. cost. 2-10-2007, n. 1. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali [c.p. 314-335bis], civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici [97 2 ] (1). (1) Cfr. artt. 18-30, d.p.r. 10-1-1957, n. 3 (T.U. impiegati civili dello Stato); l. 26-4-1990, n. 86 (Reati dei pubblici ufficiali contro la P.A.); l. 7-8-1990, n. 241 (Procedimento amministrativo e trasparenza della P.A.); artt. 51-57, d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego). Titolo II Rapporti etico-sociali 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio [c.c. 79 ss.]. Il matrimonio è ordinato sull eguaglianza morale e giuridica dei coniugi [3], con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell unità familiare [c.c. 143-158]. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio [c.c. 147, 148, 261, 279]. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti [c.c. 330, 343, 400-403; 433 ss.; c.p. 34].

31-34 costituzione della repubblica italiana 14 La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima [c.c. 250 ss., 536, 573, 577, 578, 580]. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità [c.c. 269 ss.]. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia [36, 37] e l adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità [37] (1), l infanzia e la gioventù [37], favorendo gli istituti necessari a tale scopo [c.c. 291 ss.] (2). (1) Cfr. r.d. 24-12-1934, n. 2316 (T.U. protezione e assistenza maternità e infanzia); l. 29-7-1975, n. 405 (Istituzione Consultori familiari); l. 22-5-1978, n. 194 (Tutela della maternità e interruzione volontaria della gravidanza); l. 19-2-2004, n. 40 (Procreazione medicalmente assistita); sent. Corte cost. 8-5-2009, n. 151; sent. Corte cost. 10-6-2014, n. 162; sent. 5-6-2015, n. 96. (2) Cfr. l. 4-5-1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia); l. 21-5-1991, n. 176 (Ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20-11-1989); l. 28-8-1997, n. 285 (Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l infanzia e l adolescenza); l. 31-12-1998, n. 476 (Adozione internazionale). 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell individuo [38 2 ] e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti (1). Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge (2). La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana [c.c. 5] (3). (1) Cfr. r.d. 27-7-1934, n. 1265 (T.U. leggi Sanitarie e succ. modif.); l. 23-12-1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale); d.lgs. 30-12-1992, n. 502 (Riordino del sistema sanitario nazionale); d.lgs. 19-6-1999, n. 229 (Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale). (2) Cfr. l. 13-5-1978, n. 180 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori). (3) Cfr. l. 1-4-1999, n. 91 (Trapianti di organi); l. 9-1- 2006, n. 7 (Prevenzione e divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile). 33. L arte e la scienza sono libere [21] e libero ne è l insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi (1). Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato (2). La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l abilitazione all esercizio professionale [c.c. 2229 ss.] (3). Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato (4). (1) Cfr. d.lgs. 16-4-1994, n. 297 (T.U. delle disposizioni vigenti per le scuole di ogni ordine e grado); d.p.r. 8-3- 1999, n. 275 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche). (2) Cfr. l. 10-3-2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all istruzione). (3) Cfr. d.p.r. 23-7-1998, n. 323 (Regolamento di disciplina degli esami di Stato), l. 10-12-1997, n. 425 (Riforma degli esami di Stato). (4) Cfr. l. 9-5-1989, n. 168 (Istituzione del Ministero dell Università e della ricerca scientifica); art. 1, c. 8, d.l. 18-5-2006, n. 181 conv. in l. 17-7-2006, n. 233 (Riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri); d.m. 22-10-2004, n. 270 (Regolamento sull autonomia didattica degli atenei); art. 16, d.l. 25-6-2008, n. 112, conv., con modif., in l. 6-8-2008, n. 133; d.l. 10-11-2008, n. 180, conv., con modif., in l. 9-1-2009, n. 1. 34. La scuola è aperta a tutti. L istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita (1). I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso (2). (1) Cfr. l. 31-12-1962, n. 1859 sulla scuola dell obbligo; l. 28-3-2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull istruzione); d.lgs. 19-2-2004, n. 59 (Norme relative alla scuola dell infanzia e al primo ciclo dell istruzione); d.lgs. 15-4-2005, n. 77 (Norme relative

15 costituzione della repubblica italiana 35-39 all alternanza scuola-lavoro); d.lgs. 17-10-2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione); art. 1, c. 622, l. 27-12-2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) che ha elevato tale soglia a 10 anni; art. 64, d.l. 25-6-2008, n. 112, conv., con modif., in l. 6-8-2008, n. 133; d.l. 1-9-2008, n. 137, conv., con modif., in l. 30-10-2008, n. 169. (2) Cfr. l. 2-12-1991, n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari); d.lgs. 15-4-2005, n. 76 (Norme generali sul diritto-dovere all istruzione e alla formazione). Titolo III Rapporti economici 35. La Repubblica tutela il lavoro [4, 37 3, 38, 99] in tutte le sue forme ed applicazioni [c.c. 2060-2246] (1). Cura la formazione [c.c. 2130-2134] e l elevazione professionale dei lavoratori (2). Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro (3). Riconosce la libertà di emigrazione [16 2 ], salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell interesse generale, e tutela il lavoro italiano all estero. (1) Cfr. l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); l. 21-12-1978, n. 845 (Legge quadro sulla formazione professionale); l. 10-12-2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavoro), d.lgs. 4-3-2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti); d.lgs. 4-3-2015, n. 22 (Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati). (2) Cfr. l. 19-1-1955, n. 25 (Apprendistato); d.lgs. 10-9- 2003, n. 276 (Riforma del mercato del lavoro). (3) Cfr. Convenzione dell O.I.L.; Carta Sociale Europea. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro [37] e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia [31] un esistenza libera e dignitosa [c.c. 2099-2102, 2120-2122, 2126, 2131] (1). La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge [c.c. 2107-2108]. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi [c.c. 2109] (2). (1) Cfr. l. 14-7-1959, n. 741 (Minimi di trattamento economico e normativo ai lavoratori). (2) Cfr. r.d.l. 15-3-1923, n. 692, conv. in l. 17-4-1925, n. 473 (Limitazione dell orario di lavoro per gli operai e gli impiegati delle aziende industriali commerciali di qualunque natura); art. 13, l. 24-6-1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell occupazione); d.lgs. 8-4-2003, n. 66 (Organizzazione dell orario di lavoro). 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore [3] (1). Le condizioni di lavoro devono consentire l adempimento della sua essenziale funzione familiare [31] e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione [31; c.c. 2110] (2). La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato (3). La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione [31; c.c. 2110] (3). (1) Cfr. d.lgs. 11-4-2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). (2) Cfr. l. 8-3-2000, n. 53 (Norme in materia di congedi parentali); d.lgs. 26-3-2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità). (3) Cfr. l. 17-10-1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti); d.lgs. 4-8-1999, n. 345 (Protezione dei giovani sul lavoro). 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria [c.c. 2110]. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all educazione e all avviamento professionale (1). Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L assistenza privata è libera. (1) Cfr. l. 5-2-1992, n. 104 (Legge-quadro per l assistenza, l integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate); l. 12-3-1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); l. 8-11-2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); l. 30-3-2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale). 39. L organizzazione sindacale è libera [18] (1). Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.

40-45 costituzione della repubblica italiana 16 È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica (2). Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. (1) Cfr. artt. 14-32, l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); artt. 40-50, d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. in materia di pubblico impiego). (2) Cfr. d.p.r. 10-2-2000, n. 361 (Semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private). 40. Il diritto di sciopero si esercita nell ambito delle leggi che lo regolano [c.p. 503 ss.] (1). (1) Cfr. l. 12-6-1990, n. 146 (Regolamentazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali); l. 11-4-2000, n. 83 (Modifiche ed integrazioni della legge 12-6-1990, n. 146). Cfr. artt. 15 e 28, l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). 41. L iniziativa economica privata è libera [c.c. 2082 ss.] (1). Non può svolgersi in contrasto con l utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana [c.c. 2087; c.p. 437, 451] (2). La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali [43] (3). (1) Cfr. l. 10-10-1990, n. 287 (cd. Legge antitrust), da ultimo modif. con l. 23-7-2009, n. 99 (Tutela della concorrenza); art. 38, d.l. 25-6-2008, n. 112, conv. con modif. in l. 6-8- 2008, n. 133, da ultimo modif. dall art. 11ter, d.l. 1-7-2009, n. 78, conv., con modif., in l. 3-8-2009, n. 102 (2) Cfr. d.lgs. 6-9-2005, n. 206 (Codice del consumo). (3) Cfr. l. 14-11-1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità). 42. La proprietà è pubblica [c.c. 822-831] o privata [c.c. 832]. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati (1). La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto [c.c. 922], di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti [44-46, 47 2 ] (2). La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale [c.c. 834] (3). La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima [c.c. 565 ss.] e testamentaria [c.c. 587] e i diritti dello Stato sulle eredità [c.c. 586]. (1) Cfr. d.l. 5-12-1991, n. 386, conv. in l. 29-1-1992, n. 35; d.l. 11-7-1992, n. 333, conv. in l. 8-8-1992, n. 359 e d.l. 31-5-1994, n. 332, conv. in l. 30-7-1994, n. 474 sulle privatizzazioni. (2) Cfr. l. 17-8-1942, n. 1150 (Legge urbanistica); l. 28-1-1977, n. 10 (Norme per l edificabilità dei suoli); d.p.r. 6-6- 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia). (3) Cfr. d.p.r. 8-6-2001, n. 327 (T.U. in materia di espropriazione per pubblica utilità); l. 24-12-2007, n. 244. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione [c.c. 834, 835, 838] e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale (1). (1) Cfr. l. 6-12-1962, n. 1643 (Nazionalizzazione dell energia elettrica). 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata [c.c. 840], fissa limiti alla sua estensione [c.c. 846] secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre [c.c. 857], la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà (1). La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane (2). (1) Cfr. l. 15-9-1964, n. 756 (Norme in materia di contratti agrari rustici); l. 11-2-1971, n. 11 (Affitto di fondi rustici); l. 3-5-1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari). (2) Cfr. l. 3-12-1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna); l. 31-1-1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione [c.c. 2511 ss.] a ca-

17 costituzione della repubblica italiana 46-51 rattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli [c.c. 2545quaterdecies-2545octiesdecies], il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell artigianato [c.c. 2083, 2202] (1). (1) Cfr. l. 17-2-1971, n. 127 (Provvedimenti per la cooperazione); l. 31-1-1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative); l. 8-8-1985, n. 443 (Legge quadro per l artigianato); l. 3-4-2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica); d.lgs. 2-8-2002, n. 220 (Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi). 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro [35] e in armonia con le esigenze della produzione [4], la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende (1). (1) Cfr. art. 47, l. 29-12-1990, n. 428 (relativamente all informazione e consultazione in caso di trasferimento di azienda); l. 23-7-1991, n. 223 (informazione e consultazione per le procedure di mobilità); d.lgs. 19-8-2005, n. 188 (Coinvolgimento dei lavoratori nella società europea); d.lgs. 6-2- 2007, n. 25 (Quadro generale relativo all informazione e alla consultazione dei lavoratori); d.lgs. 6-2-2007, n. 48 (Coinvolgimento dei lavoratori nella società cooperativa europea). 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l esercizio del credito (1). Favorisce l accesso del risparmio popolare alla proprietà dell abitazione (2), alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese. (1) Cfr. d.l. 8-4-1974, n. 95, conv. in l. 7-6-1974, n. 216 (Disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari); d.lgs. 1-9-1993, n. 385 (T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia); d.lgs. 24-2-1998, n. 58 (T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); d.lgs. 7-9-2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private). (2) Cfr. l. 22-10-1971, n. 865 (Norme in materia di edilizia residenziale pubblica). Titolo IV Rapporti politici 48. Sono elettori [56, 58, 71 2, 75 1,3 ] tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età [c.c. 2]. Il voto è personale ed eguale, libero [c.p. 416ter] e segreto. Il suo esercizio è dovere civico [23]. La legge stabilisce requisiti e modalità per l esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all estero e ne assicura l effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale [56 2, 57 2 ] e secondo criteri determinati dalla legge (1). Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge [XII 2 ; c.p. 19, 28, 29; c.p.p. 648, 662] (2). (1) Comma inserito ex l.cost. 17-1-2000, n. 1 (Modifica all articolo 48 della Costituzione concernente l istituzione della circoscrizione Estero). Cfr. l. 27-12-2001, n. 459 (Norme per l esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani all estero). (2) Cfr. l. 6-5-2015, n. 52 (Disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati). 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale [18, 98 3, XII 1 ] (1) (2). (1) Cfr. art. 2, l. 20-6-1952, n. 645 (Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione) che prevede il divieto di ricostituzione del partito fascista. (2) Cfr., da ultimo, d.l. 28-12-2013, n. 149, conv. in l. 21-2-2014, n. 13 (Finanziamento pubblico ai partiti). 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità (1). (1) Cfr. art. 109, Reg. Camera e artt. 140 e 141, Reg. Senato. 51. Tutti i cittadini dell uno o dell altro sesso [3] possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge [56 3, 58 2, 84 1, 97 3, 104 4, 106, 135 1,2,6 ]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini [117 7 ] (1) (2). La legge può, per l ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica (3).

52-57 costituzione della repubblica italiana 18 Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro (4). (1) Periodo inserito ex l. cost. 30-5-2003, n. 1 in G.U. 12-6-2003, n. 134. (2) Cfr. d.lgs. 11-4-2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna). (3) Cfr. art. 2, d.p.r. 10-1-1957, n. 3 (T.U. impiegati civili dello Stato). (4) Cfr. artt. 31 e 32, l. 20-5-1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori); art. 68, d.lgs. 30-3-2001, n. 165 (T.U. sul pubblico impiego). 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino [23]. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino [c.c. 2111], né l esercizio dei diritti politici (1). L ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica [98] (2). (1) Cfr. l. 8-7-1998, n. 230 (Nuove norme in materia di obiezione di coscienza); l. 6-3-2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale); d.lgs. 5-4-2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale); l. 14-11-2000, n. 331 (Norme per l istituzione del servizio militare professionale); d.lgs. 15-3- 2010, n. 66 (Codice dell ordinamento militare). (2) Cfr. l. 11-7-1978, n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare); art. 1, l. 14-11-2000, n. 331 (Compiti delle forze armate). 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (1) (2). Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. (1) Cfr. l. 9-10-1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria). (2) Cfr. l. 27-7-2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente). 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento [91, 93, 135 3 ] nei casi stabiliti dalla legge (1). (1) Cfr. l. 23-12-1946, n. 478 (Modificazioni alle formule di giuramento); d.p.r. 19-4-2001, n. 253 (Semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti non contrattualizzati). Parte II Ordinamento della Repubblica Titolo I Il Parlamento Sezione I Le Camere 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati [56, 60] e del Senato della Repubblica [57 ss.]. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione [63 2, 64 2,3, 83, 90 2, 91, 104 4, 135 1,7 ] (1). (1) Cfr. art. 35 Reg. Camera e art. 64 Reg. Senato. 56. (1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto [48, 60, 61]. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero [48 3 ] (2). Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età [51 1 ]. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall ultimo censimento generale della popolazione per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (3). (1) Art. modificato ex l.cost. 9-2-1963, n. 2 (art. 1). (2) Comma così sostituito ex art. 1, c. 1, l.cost. 23-1- 2001, n. 1. (3) Comma così modificato ex art. 1, c. 2, l. cost. 1/2001 cit. 57. (1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero [48 3 ] (2).

19 costituzione della repubblica italiana 58-65 Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero (3). Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d Aosta uno (4). La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (5). (1) Art. modificato ex l.cost. 9-2-1963, n. 2 (art. 2). (2) Comma così sostituito ex art. 2, c. 1, l.cost. 23-1- 2001, n. 1. (3) Comma così sostituito ex art. 2, c. 2, l.cost. 1/2001 cit. (4) Cfr. l.cost. 27-12-1963, n. 3 che ha istituito la Regione Molise. (5) In tale comma dopo le parole: «la ripartizione dei seggi tra le regioni,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero», ex art. 2, c. 3, l.cost. 1/2001 cit. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età [48, 60, 61]. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno [51 1 ]. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica [83 e ss.]. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni [88]. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra (1). (1) Testo così sostituito ex art. 3, l.cost. 9-2-1963, n. 2. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [87 3 ] (1). Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti. (1) Cfr. l. 10-12-1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica); l. 22-2-2000, n. 28 (Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica). 62. Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti [77 2 ]. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l altra. 63. Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune [55 2 ], il Presidente e l Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti [72]. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite [55 2 ] possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale [64 1, 73 2, 83 3, 90 2, 138 1, 3 ]. I membri del governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti, obbligo di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l ufficio di deputato o di senatore [66, 84 2, 104 7, 122 2, 135 6 ] (1). Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere. (1) Per le ineleggibilità cfr. d.p.r. 30-3-1957, n. 361 (T.U. delle leggi recanti norme per l elezione della Camera dei Deputati). Per le incompatibilità parlamentari cfr. l. 13-2-1953, n. 60 (Incompatibilità parlamentari); art. 13, d.l. 13-

66-73 costituzione della repubblica italiana 20 8-2011, n. 138, conv. in l. 14-9-2011, n. 148 (Incompatibilità); d.lgs. 31-12-2012, n. 234 (Testo Unico sull incandidabillità); d.lgs. 8-4-2013, n. 39 (Inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso la P.A.). 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità [56, 58, 65, 122 2 ]. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. 68. (1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell esercizio delle loro funzioni [122 4 ]. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene (2), nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale [13, 14], o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna [27 2 ], ovvero se sia colto nell atto di commettere un delitto per il quale è previsto l arresto obbligatorio in flagranza [c.p.p. 380, 382]. Analoga autorizzazione (2) è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza [15] (3). (1) Art. così sostituito ex l.cost. 29-10-1993, n. 3. (2) Cfr. art. 18 Reg. Camera; artt. 19 e 135 Reg. Senato. (3) Cfr. artt. 2 e ss., l. 20-6-2003, n. 140 (Disposizioni per l attuazione dell articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processo penale nei confronti della alte cariche dello Stato). 69. I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge (1). (1) Cfr. l. 31-10-1965, n. 1261 (Indennità per i membri del Parlamento); l. 5-7-1982, n. 441 (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti). Sezione II La formazione delle leggi 70. La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere [55, 71-77]. 71. L iniziativa delle leggi appartiene al Governo [87 4, 89, 92 ss.], a ciascun membro delle Camere [55] ed agli organi [99 3, 121 2 ] ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale [116 3, 138]. Il popolo esercita l iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli [75] (1). (1) Cfr. artt. 48 e 49, l. 25-5-1970, n. 352 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo). 72. Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l approva articolo per articolo e con votazione finale [64]. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l urgenza. Può altresì stabilire in quali casi e forme l esame e l approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari (1). Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi [77, 80, 81, 138]. (1) Cfr. anche art. 11, l.cost. 18-10-2001, n. 3 (Ruolo della Commissione per le questioni regionali nelle procedure legislative). 73. Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall approvazione [72, 87] (1).