REI - Reddito di inclusione Manuale operativo rivolto agli operatori dei CPI Regolamentazione e procedure operative per la presa in carico e gestione dei servizi per i beneficiari Rei Ultimo aggiornamento 9 febbraio 2018
Indice 1. Introduzione... p. 3 2. Il Rei definizione e finalità.... p. 3 3. A chi si rivolge... Requisiti di residenza e soggiorno Requisiti familiari Requisiti economici Altri requisiti p. 4 4. L accesso, il riconoscimento e l erogazione del Rei... p. 5 5. Il beneficio economico: la carta Rei. p. 5 6. La valutazione multidimensionale e l elaborazione del Progetto Personalizzato.. p. 6 7. Il ruolo del CPI.. p. 7 8. Dal SIA al Rei.... p. 9 9. Nota di approfondimento. p. 10 10. Scheda a) Le fasi del Rei p. 11 11. Scheda b) Le procedure del Rei nei Centri per l impiego.. p. 12 12. Riferimenti normativi p. 13 13 Glossario. p. 13 Appendice normativa... 2
1. Introduzione Il 31 ottobre 2017 si è definitivamente conclusa la possibilità di presentare le domande SIA (Sostegno all Inclusione Attiva) e, a partire dal 1 dicembre 2017, hanno preso il via le domande per il Reddito di Inclusione (Rei), un nuovo strumento di misura per il contrasto alla povertà. Il Rei è entrato in vigore il 1 gennaio 2018 e come disciplinato dal D.lgs. n. 147/2017 riordina le prestazioni assistenziali finalizzate al contrasto alla povertà. Con lo stesso decreto, oltre il SIA è stato cancellato l ASDI (Assegno sociale di disoccupazione). Alla luce dei continui cambiamenti che si stanno realizzando nell ambito dei provvedimenti assistenziali sempre più interconnessi con gli strumenti di politica del lavoro, questo manuale è stato predisposto con l obiettivo di condividere modalità e processi operativi tra gli operatori dei Centri per l impiego. La finalità è quella di creare un sistema dei servizi per l impiego in grado di assicurare, anche alle fasce più deboli del mercato del lavoro, percorsi di inclusione sociolavorativa, garantendo pari opportunità di accesso su tutto il territorio regionale. Il manuale è articolato in 3 parti e 1 appendice: - nella prima parte si descrive la disciplina generale del Rei; - nella seconda parte si affrontano gli aspetti più tecnici e operativi che riguardano sia l integrazione tra i servizi sociali e i servizi per l impiego, sia le attività che devono realizzare i Centri per l impiego per i beneficiari Rei; - nella terza parte sono disponibili i riferimenti normativi e il glossario indispensabili per approfondimenti e una completa conoscenza del Rei; - è disponibile un appendice che riporta tutti i provvedimenti normativi e regolamentari relativi al Rei attualmente in vigore. 2. Il Rei definizione e finalità Il Rei, Reddito di inclusione, è la misura unica nazionale di contrasto alla povertà e all esclusione sociale condizionata alla valutazione della situazione economica e all adesione ad un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, finalizzato all affrancamento dalla condizione di povertà. Viene concesso ai nuclei familiari in condizioni di povertà e prevede: a) un beneficio economico (Carta Rei); b) servizi alla persona, attraverso la realizzazione di un progetto personalizzato di attivazione definito sulla valutazione multidimensionale del bisogno del nucleo familiare o, nelle ipotesi in cui la situazione di povertà risulta connessa alla situazione lavorativa, del patto di servizio di cui al D.lgs. 150/2015, ovvero del programma di ricerca intensiva di occupazione di cui all art. 23 del medesimo decreto legislativo. Per evitare le trappole della povertà è infatti importante agire sulle cause con una progettazione personalizzata che individui i bisogni della famiglia, predisponga interventi appropriati, l accompagni verso l autonomia. È un percorso in cui i servizi in rete sociali, socio-sanitari e centri per l impiego si fanno carico dei cittadini più fragili e questi si impegnano nei comportamenti che gli vengono richiesti. 3
3. A chi si rivolge Il Rei è riconosciuto ai nuclei familiari che, al momento della richiesta e per tutta la durata dell erogazione del beneficio, risultano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti (l informazione relativa ai requisiti è di competenza dei comuni): REQUISITI DI RESIDENZA E SOGGIORNO Il componente del nucleo familiare che presenta la domanda deve essere congiuntamente: - cittadino dell'unione o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; - residente in Italia, in via continuativa, da almeno due anni al momento di presentazione della domanda. REQUISITI FAMILIARI Il nucleo familiare, come risultante nella DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica), al momento della richiesta deve essere composto da almeno una delle seguenti persone: - minore di anni 18; - persona con disabilità e di almeno un suo genitore ovvero di un suo tutore; - presenza di una donna in stato di gravidanza, dopo il quinto mese alla data di presentazione della domanda, e con documentazione medica attestante la data presunta del parto rilasciata da una struttura pubblica; - persona di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi; per le finalità connesse al Rei si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del TUIR di cui al DPR 917/1986; - persona di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'art. 7 della L. 604/1996, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell'intera prestazione per la disoccupazione. Da gennaio 2018 per le persone di età pari o superiore a 55 anni è richiesto il solo requisito della disoccupazione. A partire dal 1 luglio 2018 verranno meno tutti i requisiti familiari e il Rei diventerà una misura universale a tutti gli effetti. REQUISITI ECONOMICI Il nucleo familiare deve essere in possesso congiuntamente di: - ISEE, in corso di validità, non superiore ad euro 6.000; - ISRE non superiore ad euro 3.000; - patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 20.000; - patrimonio mobiliare non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000; - un valore non superiore alle soglie ISEE e all'isre di cui sopra riferite ad una situazione economica aggiornata nei casi e secondo le modalità di cui agli artt. 10 e 11 del D.lgs. 147/2017. 4
ALTRI REQUISITI Nessun componente del nucleo familiare deve: - percepire prestazioni di assicurazione sociale per l impiego (NASpI) o di altro ammortizzatore sociale di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria; - possedere autoveicoli e/o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la richiesta (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità); - possedere navi e imbarcazioni da diporto di cui all art.3, D.lgs. 171/2005. 4. L accesso, il riconoscimento e l erogazione del Rei La domanda Rei, a partire dal 1 Dicembre 2017, deve essere presentata da un componente del nucleo familiare presso i punti di accesso identificati dai comuni, che si coordinano a livello di ambito territoriale (coincidenti in Sardegna agli Ambiti PLUS - Piano locale unitario dei servizi), sulla base dell apposito modello di domanda disponibile sul sito dell Inps. Nei punti di accesso Rei i Comuni assicurano l informazione, la consulenza e, qualora ricorrano le condizioni, l assistenza alla presentazione della domanda. Il Comune raccoglie la domanda, verifica i requisiti di residenza e di soggiorno e la invia all Inps entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione e nel rispetto dell ordine cronologico di presentazione. L Inps verifica il possesso dei requisiti, entro i successivi 5 giorni, per la determinazione del Rei sulla base delle domande pervenute e delle informazioni presenti nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate (ripete la verifica a cadenza trimestrale). L Inps, in caso di esito positivo della verifica dei requisiti, riconosce il beneficio. Il versamento del beneficio è condizionato all avvenuta sottoscrizione del Progetto personalizzato. In fase di avvio del Rei è stabilito un periodo di regime transitorio per l anno 2018 durante il quale l INPS provvederà al versamento del beneficio economico anche in assenza della comunicazione dell avvenuta sottoscrizione del progetto personalizzato. Il beneficio viene sospeso qualora la comunicazione non venga trasmessa entro sei mesi dal mese di prima erogazione. 5. Il beneficio economico: la Carta Rei Il beneficio economico è erogato per il tramite di una carta di pagamento elettronica, c.d. Carta Rei. La Carta Rei emessa da Poste Italiane S.p.a., consente prelievi di contante, entro un limite mensile non superiore alla metà del beneficio massimo attribuibile. La Carta è inoltre utilizzabile per l acquisto di determinati generi ed è previsto che possono essere associate specifici servizi ed agevolazioni, a seguito di apposite convenzioni con i ministeri di competenza. Il beneficio economico massimo mensile del Rei è proporzionale al numero dei componenti il nucleo familiare. 5
Numero componenti Beneficio massimo mensile 1 187,50 2 294,38 3 382,50 4 461,25 5 534,37 * 6 o più 539,82 * Fonte: elaborazione su dati www.lavoro.gov.it *Importi modificati per effetto della Legge di Bilancio 2018 Il beneficio è concesso per un periodo massimo di 18 mesi e non potrà essere rinnovato prima di 6 mesi. In caso di rinnovo, la durata è fissata in 12 mesi. Non incidono sull entità del beneficio: - le erogazioni riferite al pagamento di arretrati; - le indennità per i tirocini finalizzati all'inclusione sociale di cui all'accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015; - le specifiche misure di sostegno economico, aggiuntive al beneficio Rei, individuate nel Progetto personalizzato, a valere su risorse del comune o dell'ambito territoriale; - le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. 6. La valutazione multidimensionale e l elaborazione del progetto personalizzato Entro 25 giorni lavorativi dalla richiesta del Rei gli operatori sociali, opportunamente identificati dai servizi competenti, effettuano l analisi preliminare al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte per la definizione del Progetto Personalizzato. A tal fine viene individuata nell Ambito PLUS una Figura di riferimento che cura la realizzazione e il monitoraggio del Progetto. Durante l analisi preliminare la Figura di riferimento si può trovare a dover scegliere tra due opzioni che richiedono il coinvolgimento degli operatori del CPI: a) se con l analisi preliminare emerge che la situazione di povertà è connessa esclusivamente alla dimensione lavorativa il Progetto Personalizzato deve essere sostituito dal Patto di Servizio o dal Programma di ricerca intensiva di occupazione di cui agli artt. 20 e 23 del D.lgs.150/2015; b) se con l analisi preliminare emerge la necessità di approfondimento, deve essere convocata l Equipe Multidisciplinare per la definizione del Progetto Personalizzato composta da un operatore sociale e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi, identificati a seconda dei bisogni emersi in sede di analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute, l istruzione. Nel successivo paragrafo sono descritte le procedure che devono seguire i CPI al verificarsi delle due ipotesi di coinvolgimento sopradescritte. 6
Si precisa che tutte le comunicazioni tra CPI e servizi dell Ambito territoriale PLUS devono essere gestite dal Referente Rei presso il CPI e devono avvenire tramite le mail istituzionali, formalmente condivise, e opportunamente protocollate in ingresso e in uscita. Il CPI dovrà dunque utilizzare la mail del centro, e quindi ad esempio aspal.cpiassemini@regione.sardegna.it, e comunicare con l Ambito Plus alla mail che lo stesso Plus ha formalmente indicato. 7. Il ruolo del CPI Il coinvolgimento del Centro per l Impiego CPI avviene solo successivamente all analisi preliminare effettuata dall Ambito PLUS quando la Figura di riferimento può richiedere l intervento degli operatori per una delle due ipotesi, a) e b), illustrate nel precedente paragrafo. L Ambito Plus pertanto invia al CPI competente una mail con l elenco dei nominativi degli utenti Rei per i quali può richiedere: - il Patto di Servizio relativamente agli utenti disoccupati; - che uno o più operatori del CPI partecipino all E.M. per approfondire eventuali bisogni occupazionali per gli utenti sia disoccupati, sia occupati ma comunque in situazione di povertà per motivi connessi esclusivamente alla dimensione lavorativa, ad esempio perché occupati per poche ore settimanali. La comunicazione con la richiesta dell Ambito Plus deve essere indirizzata alla mail istituzionale del CPI e per c.c. al Coordinatore del CPI e al Referente Rei e deve essere opportunamente protocollata in ingresso dal CPI competente. a) Quando è richiesto che il Progetto Personalizzato venga sostituito dal Patto di Servizio Quando il Referente Rei presso il CPI riceve dall Ambito Plus la richiesta, che deve essere opportunamente protocollata in ingresso, di invio dei Patti di Servizio degli utenti REI per i quali, con l analisi preliminare, è stato valutato che il Progetto Personalizzato debba essere sostituito dal Patto di Servizio, il CPI può procedere secondo una delle procedure di seguito indicate. - Il Referente Rei del CPI procede alla verifica sul Sistema SIL e se il Patto di Servizio non è stato ancora sottoscritto comunica al proprio Coordinatore la necessità di procedere alla convocazione degli interessati. Il Coordinatore, in raccordo con il Referente Rei, procede all assegnazione dei nominativi da convocare ai colleghi che nel CPI si occupano della presa in carico e della stipula del Patto di Servizio. In base alle disposizioni normative il Patto deve essere sottoscritto entro il termine dei 20 giorni lavorativi dalla data dell analisi preliminare effettuata dall Ambito Plus, ai sensi dell art. 5 co. 6 del D. Lgs. 147/2017, compatibilmente con i carichi di lavoro già in essere, tenuto conto della deroga prevista dall art. 25 co. 2 dello stesso decreto e dalla data di ricezione della richiesta dell Ambito PLUS. Entro il medesimo termine, il Referente Rei del CPI comunica via mail la sottoscrizione del Patto ai competenti servizi dell Ambito Plus per le successive segnalazioni all INPS. La comunicazione del Patto dal CPI ai competenti servizi dell Ambito Plus deve avvenire tramite mail (con le mail istituzionali formalmente condivise) opportunamente protocollata in uscita. N.B.: L operatore del CPI potrebbe constatare che l utente ha delle caratteristiche personali e/o familiari tali per cui non può dare l immediata disponibilità al lavoro e 7
conseguentemente non può sottoscrivere il Patto di Servizio. In questo caso, l operatore sospende il colloquio e comunica la problematica al proprio Referente Rei che immediatamente informa la Figura di riferimento dell Ambito PLUS circa l impossibilità di procedere alla stipula del Patto. - Se, invece, da una verifica sul Sistema SIL, il Referente Rei del CPI verifica che il Patto di Servizio è stato sottoscritto, lo comunica direttamente agli operatori sociali a cui spettano le successive segnalazioni all INPS ai fini dell erogazione del Rei. La comunicazione della presenza del Patto dal CPI ai competenti servizi dell Ambito territoriale PLUS deve avvenire tramite mail (con le mail istituzionali formalmente condivise) opportunamente protocollata in uscita. Quando il PLUS richiede al CPI la comunicazione dei Patti di Servizio degli utenti REI potrebbe verificarsi il caso in cui il Patto non può essere stipulato ai sensi del D.lgs. 150/2015. In questo caso il CPI dovrà darne notizia al Plus, tramite mail protocollata. Il Referente Rei del CPI deve segnalare via mail all operatore di riferimento dell Ambito PLUS, per gli adempimenti di rispettiva competenza, la mancata partecipazione dell utente Rei, in assenza di giustificato motivo (così come previsto nel documento Accoglienza e presa in carico. Indicazioni operative Versione 29.12.2017 prot. ASPAL 10814/2018), agli appuntamenti presso il CPI e/o alle azioni/attività/iniziative concordate. b) Quando è necessaria la partecipazione dell operatore CPI all Equipe Multidisciplinare Il Referente Rei del CPI può essere contattato dalla Figura di riferimento del PLUS per partecipare all Equipe Multidisciplinare (E.M.) convocata in tutti quei casi per i quali durante l analisi preliminare, effettuata dall Ambito PLUS, è stata valutata la necessità di approfondimento per identificare eventuali bisogni occupazionali. Ciò si può verificare sia per gli utenti disoccupati che per gli utenti occupati che si trovano comunque in situazione di povertà per motivi connessi esclusivamente alla dimensione lavorativa (ad esempio, perché occupati per poche ore settimanali). Il Coordinatore del CPI, in raccordo con il Referente Rei, individua uno o più operatori che parteciperanno all E.M. (almeno uno dovrebbe essere il Referente stesso) e contestualmente ne comunica i nominativi all ASPAL, Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione, settore Interventi di Inclusione Sociale all indirizzo mail aspal.inclusione@aspalsardegna.it. La partecipazione alle E.M. avverrà secondo un calendario programmato e concordato e comunque per un impegno minimo di una volta e massimo di due volte al mese, salvo casi eccezionali di volta in volta valutati che giustificano un maggiore impegno. Nei CPI dove gli spazi e la logistica lo consentono, all Ambito PLUS si propone il CPI stesso come luogo di convocazione dell E.M.. In alternativa si propone di individuare, come luogo di convocazione, la sede del comune dell Ambito Plus dove ha sede il CPI. Per quanto attiene l eventuale difficoltà di spostamento per i nuclei familiari che potrebbe derivarne (soprattutto in quei territori dove per il SIA si procedeva anche alla loro convocazione e presenza in E.M.), il problema può essere superato facendo in modo che sia l operatore sociale, la Figura di riferimento dell Ambito Plus, a portare in Equipe una sintesi del quadro complessivo della famiglia 8
(del resto da lui stesso studiata durante l analisi preliminare) e l eventuale firma sul progetto potrà avvenire in un momento successivo. Il ruolo dell operatore del CPI all interno dell E.M. è quello di portare le proprie conoscenze e competenze in materia di politiche per il lavoro. Tale contributo è fondamentale per la valutazione e l identificazione dei bisogni occupazionali e delle concrete potenzialità lavorative dei componenti il nucleo familiare, nonché per la definizione delle azioni da intraprendere per l inserimento lavorativo e/o formativo. Si concordano azioni che implicano una reciproca assunzione di responsabilità e di impegni. L obiettivo finale dei servizi coinvolti è quello di favorire il miglioramento delle competenze, il potenziamento delle capacità e quindi l occupabilità dei soggetti coinvolti, fornire loro gli strumenti per fronteggiare il disagio, rinsaldare i legami sociali e riconquistare gradualmente il benessere e l'autonomia. Nell ambito delle proprie competenze istituzionali e sulla base di quanto stabilito in E.M., l operatore del CPI programma presso il proprio centro: - per gli utenti disoccupati i successivi colloqui finalizzati a definire e realizzare il percorso di ricerca attiva di lavoro più idoneo. A seconda dei casi possono essere colloqui per la presa in carico e la successiva stipula del Patto di Servizio ai sensi del D.Lgs 150/15 e/o colloqui di orientamento e accompagnamento al lavoro; - per gli utenti occupati, ma comunque con esigenze occupazionali, i successivi colloqui di orientamento e accompagnamento al lavoro finalizzati a definire e realizzare il percorso di ricerca attiva di lavoro più idoneo. Pertanto, preferibilmente, l operatore del CPI che partecipa allo studio dei casi in E.M. dovrebbe essere colui che programma il colloquio e procede alla presa in carico presso il proprio CPI. A seguito dei colloqui il Referente Rei del CPI, se sono stati stipulati nuovi Patti di Servizio, deve provvedere a comunicarli via mail ai competenti servizi dell Ambito territoriale PLUS per le successive segnalazioni all INPS. La comunicazione del Patto dal CPI ai competenti servizi dell Ambito Plus deve avvenire tramite mail (con le mail istituzionali formalmente condivise) opportunamente protocollata in uscita. 8. Dal Sia al Rei A chi è stato riconosciuto il SIA nell anno 2017 continuerà a essere concesso il relativo beneficio economico, per tutta la durata e secondo le modalità previste. I beneficiari del SIA sono inoltre abilitati, dal 1 gennaio 2018, ai prelievi di contante entro il limite previsto per il Rei (240 euro al mese). Ai nuclei beneficiari di Carta SIA, a cui è scaduto il contributo a fine ottobre 2017 (dopo 12 mesi), se in possesso dei requisiti Rei, l INPS riconoscerà il contributo SIA per ulteriori 2 mesi, affinché i medesimi nuclei possano presentare richiesta per il Rei, senza soluzione di continuità. Complessivamente i due benefici, però, non potranno superare la durata di 18 mesi. Quindi fino ad aprile 2018 (SIA + Rei). Un eventuale rinnovo per altri 12 mesi potrà essere richiesto trascorsi 6 mesi dall ultimo beneficio. 9
9. Nota di approfondimento Potrebbe verificarsi il caso per cui potenziali beneficiari del Rei, prima della presentazione della domanda presso il proprio comune, si rechino al CPI per verificare, aggiornare e regolarizzare il proprio stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs.150/2015. Ovviamente, in questa fase, non si tratta di beneficiari Rei ma di normali cittadini che richiedono la regolarizzazione del proprio status ai sensi del D.lgs. 150/2015 e, conseguentemente, devono essere gestiti come tutti gli altri utenti. Diventeranno utenti beneficiari Rei per i quali sarà necessario provvedere alla presa in carico da parte CPI, solo dopo l invio ufficiale del loro nominativo da parte della Figura di Riferimento dell Ambito PLUS in quanto percettori del beneficio (perché si è reputato, come descritto nelle fasi precedenti, che il bisogno di quella persona è fondamentalmente legato ad un bisogno occupazionale), o dopo la valutazione fatta in E.M., alla presenza dell operatore del CPI, per quelle situazioni dove è stato necessario procedere con un quadro d analisi approfondito. 10
10. Scheda a) Le fasi del REI I Fase Presentazione delle domande II Fase Identificazione dei beneficiari III Fase Definizione dei Progetti personalizzati IV Fase Dal Progetto personalizzato al Patto di servizio Il nucleo familiare presenta la domanda nei punti di accesso Rei istituiti dai comuni. I Comuni assicurano informazione, consulenza e supporto per la presentazione delle domande. L operatore sociale del Comune verifica i requisiti di residenza e di soggiorno, comunica i dati all INPS. L INPS verifica i requisiti sulla base delle domande pervenute e delle informazioni presenti nei propri archivi e in quelle delle amministrazioni collegate e identifica i beneficiari. Gli operatori sociali procedono alla valutazione multidimensionale del bisogno per la definizione del Progetto Personalizzato individuando una figura di riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso un'analisi preliminare e, se necessario, effettuano un successivo approfondimento con l equipe multidisciplinare. Se dalla valutazione multidimensionale emerge che la situazione di povertà del beneficiario è connessa esclusivamente alla dimensione lavorativa, il Progetto Personalizzato deve essere sostituito dal Patto di Servizio (D.lgs. 150/2015) redatto per ciascun membro del nucleo familiare. In questo caso la Figura di riferimento dell Ambito Plus richiede la verifica dell esistenza del Patto di Servizio al CPI. 11
11. Scheda b) Le procedure del Rei nei Centri per l impiego* I CPI pianificano e realizzano programmi di inserimento o reinserimento lavorativo per i beneficiari del Rei I CPI vengono coinvolti dagli operatori sociali se dall'analisi preliminare emerge che uno o più componenti il nucleo familiare debbano essere inseriti o reinseriti nel mercato del lavoro. Il coinvolgimento dei CPI può avvenire o solo per la comunicazione dell esistenza del Patto di Servizio (modalità A) o per far partecipare almeno un operatore del CPI all'equipe Multidisciplinare (modalità B). (modalità A) I CPI vengono contattati dagli operatori sociali per la comunicazione del Patto di Servizio (modalità B) I CPI partecipano all E.M. per programmare le azioni di ricerca attiva per l inserimento lavorativo I CPI verificano l'esistenza del Patto di Servizio e lo comunicano agli operatori sociali per le successive segnalazioni all'inps, se il Patto non è stato ancora stipulato convocano l'utente per la redazione dello stesso. I CPI partecipano all Equipe multidisciplinare per identificare il bisogno occupazionale e l occupabilità dell utente REI, per programmare le azioni di inserimento e/o formazione da intraprendere. I CPI realizzano dunque i colloqui per la presa in carico, la stipula del Patto di Servizio, al fine di concordare il percorso di ricerca attiva più idoneo per il beneficiario Rei. *Per i dettagli delle procedure si rinvia all apposito paragrafo 7 Il ruolo del CPI 12
12. Riferimenti normativi Legge 15 marzo 2017, n. 33. Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147. Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà Circolare INPS 22 novembre 2017, n. 172. Decreto Legislativo n. 147 del 15 settembre 2017 recante disposizioni per l introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà Legge 27 dicembre 2017, n. 205. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 Per consultare i testi normativi completi si rimanda all Appendice normativa. 13. Glossario ASDI: Assegno Sociale di Disoccupazione (D.lgs. 22 del 4/03/2015). A far data dal 1 gennaio 2018, non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti. La prestazione aveva la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori già beneficiari della Naspi che, al termine del beneficio risultavano ancora disoccupati e si trovavano in una condizione economica di bisogno. Analisi preliminare: è effettuata da operatori sociali opportunamente identificati dai servizi competenti al fine di orientare, mediante colloquio con il nucleo familiare, le successive scelte relative alla definizione del progetto personalizzato. Equipe Multidisciplinare (E.M.): è costituita laddove, in esito all analisi preliminare, emerga la necessità di sviluppare un quadro di analisi approfondito, ed composta da un operatore sociale identificato dal servizio sociale competente e da altri operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, identificati dal servizio sociale, a seconda dei bisogni del nucleo più rilevanti emersi a seguito dell analisi preliminare, con particolare riferimento ai servizi per l impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l istruzione. Figura di riferimento: è un operatore sociale che cura la realizzazione e il monitoraggio del Progetto Personalizzato attraverso il coordinamento e l attività di impulso verso i vari soggetti responsabili dello stesso. Patto di Servizio Personalizzato (PSP): il progetto personalizzato è sostituito dal patto di servizio, di cui all art. 20 del D.lgs. 150 del 2015, laddove, in esito all analisi preliminare, la situazione di povertà emerga come esclusivamente connessa alla sola dimensione della situazione lavorativa. 13
Progetto Personalizzato: individua, sulla base dei fabbisogni del nucleo familiare come emersi nell ambito della valutazione multidimensionale: - gli obiettivi generali e i risultati specifici che si intendono raggiungere in un percorso volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento o reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; - i sostegni, in termini di specifici interventi e servizi, di cui il nucleo necessita, oltre al beneficio economico connesso al Rei; - gli impegni a svolgere specifiche attività, a cui il beneficio economico è condizionato, da parte dei componenti il nucleo familiare. Punto per l accesso al Rei: offre informazione, consulenza e orientamento ai nuclei familiari sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta del Rei. Sono concretamente identificati dai comuni che si coordinano a livello di ambito territoriale. REI: Reddito di Inclusione (Legge 33 del 15/03/2017; D.lgs. 147 del 15/09/2017). SIA: Sostegno all Inclusione Attiva (Legge 208 del 28/12/2015; D.M. Lavoro e politiche sociali 166 del 26/05/2017). A far data dal 1 gennaio 2018, non è più riconosciuto. Per coloro ai quali il SIA è stato riconosciuto in data anteriore al 1 gennaio 2018, il beneficio continua ad essere erogato per la durata e secondo le modalità stabilite dal decreto. I soggetti in possesso dei requisiti per la richiesta del Rei, possono però richiedere la trasformazione del SIA in Rei secondo le modalità definite, fatta salva la fruizione del beneficio maggiore. Valutazione multidimensionale: è finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto delle risorse e dei fattori di vulnerabilità del nucleo, nonché dei fattori ambientali e di sostegno presenti. In particolare, sono oggetto di analisi: - condizioni e funzionamenti personali e sociali; - situazione economica; - situazione lavorativa e profilo di occupabilità; - educazione, istruzione e formazione; - condizione abitativa; - reti familiari, di prossimità e sociali. È organizzata in un analisi preliminare, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del Rei, e in un quadro di analisi approfondito, laddove necessario in base alla condizione del nucleo. 14