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Statuto ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARITAS DI LECCE ONLUS Art. 1 Denominazione,sede e durata È costituita l Associazione di volontariato denominata VOLONTARI CARITAS DI LECCE ONLUS organizzazione non lucrativa di utilità sociale, L associazione ha sede sociale a Lecce in Piazza Duomo n. 5 e potrà istituire sedi ed uffici secondari anche altrove, sia in Italia che all estero. L associazione è apolitica, asindacale, apartitica e non ha fini di lucro, essa intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale. La sua durata è illimitata. Art. 2 Oggetto e Finalità L Associazione prende ispirazione dal Vangelo e dall insegnamento della Chiesa e tenendo conto delle direttive della Caritas Diocesana di Lecce per la concretizzazione di opere di solidarietà umana, agisce ai sensi del Codice Civile, della Legge 266/91 sul Volontariato, della Legge della Regione Puglia 11/1994 e delle Leggi regionali in materia e del Decreto Legislativo 460/97 sulle ONLUS. L Associazione - senza fini di lucro - si rivolge alla generalità dei cittadini attraverso la gratuità delle prestazioni fornite agli aderenti, salvo i casi previsti dalla Legge e si propone di perseguire la solidarietà nel servizio verso il prossimo nella sua espressione di debolezza ed emarginazione. Tale servizio si tradurrà in azioni che l Associazione intende erogare in modo continuativo, attivo e diretto, volto alla prevenzione e rimozione di bisogni sociali nella loro dimensione morale e materiale. In modo particolare l attenzione dell Associazione si rivolgerà ai minori, agli invalidi, agli anziani, agli emarginati, ai detenuti, detenuti in libertà vigilata, a immigrati, a profughi, a etnie di nomadi, ai tossicodipendenti, ai malati, ai malati di AIDS, ai malati psichici, ed ogni altra persona umana esclusa e messa ai margini della società, attraverso la promozione di: a) Case famiglia o comunità residenziali; b) Centri notturni, diurni, estivi; c) Centri di assistenza (mense, distribuzione vestiario od altri effetti personali, assistenza medica o psicologica sotto il controllo medico specialistico);

d) Centri di orientamento e informazione (lavoro, scuola, servizi, legislazione, pratiche burocratiche ecc.) nonché di orientamento e formazione professionale e culturale secondo la legge quadro 21.12.1978 n. 845 e successive modificazioni ed integrazioni nazionali e regionali; e) Centri per il sostegno culturale e sociale (lingua, promozione professionale, cultura, sport, tempo libero, doposcuola, ecc.); d) Ogni altra azione ed attività che si ritenga utile alla promozione dell uomo Al fine di svolgere le proprie attività l'associazione si avvale in modo determinante e qualificato delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L Associazione intende tener conto anche delle esigenze spirituali di quanti si rivolgono ad essa, nel pieno rispetto di ogni credo politico o religioso, anzi, promovendo forme di interscambio. Per l attuazione delle iniziative sopra descritte e di ogni altra si rendesse necessaria per il raggiungimento degli scopi, l Associazione rispetterà ogni norma in materia sui servizi, parametri locali, sicurezza e professionalità emanata sia dallo Stato che dalla Regione, e potrà partecipare ad Associazioni, Fondazioni, Società Cooperative ed Enti in genere. Art. 3 Soci Fanno parte dell Associazione tutti i volontari che prestano la loro opera di servizio presso la Caritas Diocesana e presso le Caritas Parrocchiali della Diocesi e che hanno sottoscritto l atto costitutivo e quelli che successivamente vi aderiranno accettando il presente statuto mediante sottoscrizione della copia depositata presso la sede legale dell Associazione e presentando la domanda come in seguito indicato. All Associazione possono iscriversi, inoltre, tutti i cittadini che accettano nella domanda il presente statuto e la sua adesione alle direttive della Caritas Diocesana di Lecce. La domanda, in carta semplice, sarà sottoposta all esame del Consiglio Direttivo in carica per l accettazione. Il Consiglio Direttivo delibera l ammissione o l esclusione, previa motivazione. Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e doveri nel rispetto del regolamento e delle modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Il numero di soci è illimitato. L'adesione all'associazione è dunque volontaria, i soci si dividono in: soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell Associazione; soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all Associazione; soci sostenitori, si considerano tali tutti i soci che contribuiscono al raggiungimento delle finalità statutarie attraverso attività ed azioni di fund raising (raccolta fondi) soci onorari o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell Associazione; Tutti i soci hanno diritto di voto. La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso (vedi art. 242 c.c.). L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo: 1. per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione; 2. per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari; 3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all Associazione; 4. per indegnità; 5. per altro grave motivo, vedi art. 243 c.c..

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per 3 anni. Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l ipotesi di decadenza per morosità per la quale l esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.). Tutti i soci hanno diritto: a partecipare effettivamente alla vita dell'associazione; a partecipare all'assemblea con diritto di voto; ad accedere alle cariche associative; a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'associazione con possibilità di ottenerne copia; Tutti i soci sono tenuti: ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi; a frequentare l Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative; a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l attività; a versare la quota associativa annuale. Art. 4 Organi Sociali Gli organi dell Associazione sono: L Assemblea degli Associati; Il Consiglio Direttivo; Il Collegio dei Revisori dei Conti; I Probiviri. Art. 5 Assemblee L Assemblea è composta da tutti gli aderenti all Associazione. L Assemblea si riunisce almeno una volta all anno entro il 30 Aprile per l approvazione del bilancio. Essa inoltre: Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Probiviri; delinea gli indirizzi generali dell attività dell Associazione; delibera sulla direzione morale, economica e tecnica presentata ogni anno dal Consiglio Direttivo; delibera sulle modifiche del presente Statuto; delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell Associazione; delibera sull eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè di fondi, riserve o capitale, da destinare alla Diocesi di Lecce o ad una Associazione con analoghe finalità ai sensi della Legge; fissa la quota annuale degli aderenti su proposta del consiglio direttivo. L Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con almeno 10 giorni di preavviso con e-mail indirizzata a tutti gli associati ovvero con affissione all albo della sede (ed al sito internet eventualmente attivato). Le Assemblee sono legalmente costituite in prima convocazione con la

presenza della maggioranza dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Per le modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro Associato sino ad un massimo di tre deleghe (spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe). Ogni socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in sua assenza del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal presidente dell'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal presidente e dal segretario stesso. Art. 6 Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a undici. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti, compresi il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere e dura in carica cinque anni. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; propone all assemblea l entità della quota annuale dovute dai soci. Il Consiglio direttivo inoltre: stabilisce i regolamenti interni ed i programmi annuali; definisce l attuazione del programma e l amministrazione dei fondi; delibera l ammissione e la dimissione degli associati; convoca l Assemblea generale dei soci; si riunisce di regola ogni 6 mesi su convocazione del Presidente e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente stesso o su richiesta di almeno 2 Consiglieri; nomina fra i propri membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere con funzioni eventualmente anche di Segretario oppure nomina il Segretario. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario. Le cariche dei membri del Consiglio Direttivo sono gratuite. Art. 7 Il Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e resta in carica per cinque anni; convoca e presiede l Assemblea generale dei soci e le riunioni del Consiglio Direttivo; attua il programma dell Associazione definito dal Consiglio Direttivo; per questo assegna compiti e ruoli a ciascun membro dell Associazione e prende tutte le decisioni necessarie a garantire il rispetto delle norme statutarie ed a favorire il buon andamento dell Associazione stessa;

promuove le iniziative che ritiene più opportune nei confronti delle istituzioni, pubbliche e private e di ogni altra realtà esterna all Associazione; presenta all Assemblea Generale dei soci il bilancio annuale predisposto dal Consiglio Direttivo per l approvazione; al Presidente spetta la rappresentanza legale dell Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Art. 8 Vice Presidente, Tesoriere e Segretario Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell impedimento del Presidente. Il Segretario è responsabile della segreteria dell associazione; viene nominato dal Consiglio Direttivo; redige i verbali; aggiorna gli elenchi dei soci; cura la corrispondenza e conserva gli atti e la documentazione dell Associazione. Il Tesoriere tiene la contabilità dell Associazione e redige il rendiconto annuale da sottoporre all approvazione dell Assemblea. Provvede ad incassare le quote annuali di adesione dei soci. L Associazione trae i propri mezzi di sussistenza dalle quote annuali dei soci, dalle contribuzioni volontarie di simpatizzanti ed altri enti pubblici e privati, dai proventi delle convenzioni stipulate, dalle donazioni e dalle loro rendite, dalle azioni e campagne di fund raising che si metteranno in atto e da quanto previsto negli articoli seguenti in particolare nell art. 16. Art. 9 Consulta delle Aggregazioni Cittadine Per una migliore lettura dei bisogni e delle nuove povertà locali, nonché per rendere efficace ed efficiente un lavoro di rete sul territorio, è possibile dar vita ad una consulta delle aggregazioni cittadine. Possono far parte di tale consulta: enti ecclesiali, aggregazioni ecclesiali formali ed informali, associazioni onlus, sindacati, cooperative, cooperative sociali, consorzi ed enti giuridici in genere che operano sul territorio a favore degli ultimi e che siano apolitici, apartitici, non aventi fini di lucro e che intendano perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di promozione umana. Per far parte di tale consulta basta presentare una domanda, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante e corredata da delibera del proprio organo statutario competente qualora sia necessaria. Tale domanda sarà sottoposta all esame del Consiglio Direttivo in carica che delibererà l ammissione o l esclusione, previa motivazione. Art.10 Il Collegio dei Revisori dei Conti Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti che sono eletti dall Assemblea, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla l amministrazione dell Associazione, vigila sull osservanza della Legge e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, assolve tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge. I Revisori dei Conti possono in ogni momento provvedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, devono effettuare gli accertamenti periodici e quant altro stabilito per Legge. Di ogni ispezione dovrà compilarsi verbale da inserire nell apposito libro. Art. 11 I Probiviri Il Collegio dei Probiviri è nominato dall assemblea dei soci, ove la stessa ritenga necessaria la sua costituzione, fra una rosa di nomi proposti dalla Caritas Diocesana di Lecce, dura in carica cinque

anni, è preposto ai compiti previsti dal Codice Civile ed interviene come Collegio giudicante sulle controversie e questioni interne fra gli organi sociali. Art. 12 Bilancio Gli esercizi dell Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio da sottoporre all approvazione dell assemblea. I bilanci, accompagnati dalla relazione dei Revisori dei Conti, debbono restare depositati presso la sede dell Associazione nei dieci giorni che precedono l assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. Art. 13 Avanzi di gestione All Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per Legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura. L Associazione ha l obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Art. 14 Libri sociali e registri contabili I libri sociali e i registri contabili essenziali che l Associazione deve tenere sono: il libro dei soci; il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell Assemblea; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo; il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei revisori dei conti; il libro giornale della contabilità sociale; il libro dell inventario; Tali libri, prima di essere posti in essere, devono numerati, timbrati e firmati dal Presidente e dal Segretario in ogni pagina. Art. 15 Gratuità degli incarichi Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell Associazione e/o per l assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dall Assemblea. Art 16 Risorse Economiche Il patrimonio sociale è indivisibile, da esso l Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito: 1. da beni mobili o immobili e loro rendite, pervenuti all'associazione a qualsiasi titolo; 2. dai contributi dei propri soci; 3. da contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi; 4. dalle quote annuali dei soci; 5. dai contributi e donazioni di enti pubblici e privati; 6. dai proventi delle convenzioni stipulate; 7. dalle azioni e campagne di fund raising che si metteranno in atto. 8. da eventuali entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'art. 5, comma 2, legge n. 266/1991. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall Assemblea che ne determina l ammontare. Art 17 Scioglimento e liquidazione Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell Associazione, l Assemblea generale determinerà le modalità della liquidazione, nominando uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l esaurimento della liquidazione saranno destinati o devoluti ad altra organizzazione con analoghe finalità ai sensi della Legge 266/91. Art 18 Rinvio Il presente Statuto è ispirato e uniformato alle norme sulle Organizzazioni di Volontariato, legge 266/91 e L. R. 11/94. Per quanto non contemplato valgono le norme di Legge richiamate all art. 2 del presente Statuto.