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CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI Ufficio Studi e Formazione CIRCOLARE N. 103 Informativa OGGETTO: Circolazione stradale. P.U.T. Disciplina generale dei permessi/contrassegni di circolazione e sosta. Nuovo contrassegno di parcheggio per disabili. D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 ( 1 ). Integrazione alle circolari nn. 102/03, 108/07, 9/08 e 152/09. Con la Raccomandazione del Consiglio dell Unione Europea del 4 giugno 1998, n. 98/376/CE, è stato adottato il contrassegno europeo Parking Card for disabile people, che permette a tutti i titolari, cittadini della Comunità, di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova. Per effetto dell entrata in vigore dell art. 58 della legge n. 120/2010, che ha modificato l art. 74 del D.L.vo n. 196/03 (codice in materia di protezione dei dati personali), è stato possibile uniformare la normativa nazionale ai criteri comunitari, garantendo ai soggetti disabili il riconoscimento delle proprie agevolazioni, inerenti la circolazione, su tutto il territorio comunitario. Il Decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2012, n. 151 entrerà in vigore il 15.09.2012. Con l art. 1 del Decreto è stato modificato l art. 381 del D.P.R. n. 495/92 (regolamento di esecuzione al C.d.S.) che risulta, ora, così formulato: Art. 381. (Art. 188 Cod. Str.) Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità delle persone invalide. 1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità delle persone invalide. 2. Per la circolazione e la sosta dei veicoli a servizio delle persone invalide con capacità di deambulazione impedita, o sensibilmente ridotta, il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga, previo specifico accertamento sanitario. L autorizzazione è resa nota mediante l apposito contrassegno invalidi denominato: "contrassegno di parcheggio per disabili" conforme al modello previsto dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'unione europea del 4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale. In caso di utilizzazione, lo stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli. L indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota mediante il segnale di: "simbolo di accessibilità" di cui alla figura V.5. 3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medicolegale dell'azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la (1) G.U. 31 agosto 2012 n. 203. Città di Torino Direzione Centrale Corpo di P.M. Servizio Servizi Integrati Ufficio Studi e Formazione Circolare n. 103/12 Circolazione stradale Pagina 1 di 6

presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio. 4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità. Trascorso tale periodo è consentita l emissione di un nuovo contrassegno a tempo determinato, previa ulteriore certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico legale dell Azienda Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le condizioni della persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio. 5. Nei casi in cui ricorrono particolari condizioni di invalidità della persona interessata, il comune può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II 79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile, nonché fruibile, può essere concessa nelle zone ad alta densità di traffico, dietro specifica richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune può inoltre stabilire, anche nell'ambito delle aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un numero di posti destinati alla sosta gratuita degli invalidi muniti di contrassegno superiore al limite minimo previsto dall'articolo 11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e prevedere, altresì, la gratuità della sosta per gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati. 6. Gli schemi delle strutture e le modalità di segnalamento delle stesse, nonché le modalità di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sentito il Ministro della salute. Le modifiche apportate al testo regolamentare prevedono, ora, il rilascio del contrassegno, che assume la denominazione di contrassegno di parcheggio per disabili, non solo a chi ha una capacità di deambulazione ridotta ma, anche, a chi ha una capacità di deambulazione impedita. Tale contrassegno, che ha validità su tutto il territorio dell Unione Europea, è strettamente personale e non è vincolato ad uno specifico veicolo. In caso di utilizzazione deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli ( 2 ). Il contrassegno presenta le seguenti caratteristiche: misure: altezza 106 mm.; larghezza: 148 mm.; colore: azzurro chiaro, tranne il simbolo della sedia a rotelle che è bianco su fondo azzurro scuro; il contrassegno per i disabili è plastificato, tranne la parte prevista per la firma del titolare sulla metà sinistra del verso ed è costituito da un recto ed un verso, ciascuno diviso verticalmente in due metà; la metà sinistra del recto contiene: la metà destra del recto contiene: il simbolo della sedia a rotelle, bianco su fondo azzurro scuro; la data di scadenza del contrassegno; il numero di serie del contrassegno; il nome e il timbro dell'autorità che rilascia il contrassegno; la scritta in stampatello «parcheggio per disabili» nella lingua dello Stato membro che rilascia il contrassegno stesso nonché la scritta «Contrassegno di parcheggio» in minuscolo nelle altre lingue dell'unione europea; la scritta «Modello dell'unione europea», nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio; sullo sfondo la sigla dello Stato membro che rilascia il contrassegno di parcheggio circondato dal simbolo dell'unione europea; (2) Infatti, l art. 74 del D.L.vo n. 196/03 dispone che i contrassegni rilasciati per la circolazione dei veicoli al servizio di persone invalide e che devono essere esposti sui veicoli, contengono solo i dati indispensabili per individuare l autorizzazione rilasciata e senza l apposizione di diciture dalle quali può essere individuata la persona interessata. Città di Torino Direzione Centrale Corpo di P.M. Servizio Servizi Integrati Ufficio Studi e Formazione Circolare n. 103/12 Circolazione stradale Pagina 2 di 6

la metà sinistra del verso contiene: il cognome; il nome; la firma del titolare o altro segno distintivo autorizzato, se previsto dalla legislazione nazionale; la fotografia del titolare; la metà destra del verso contiene: la scritta: «Il presente contrassegno dà diritto al titolare di usufruire delle facilitazioni di parcheggio previste dallo Stato membro in cui si trova»; la scritta: «In caso di utilizzazione, il presente contrassegno deve essere apposto nella parte anteriore del veicolo in modo tale che il recto sia chiaramente visibile per i controlli». Inoltre, è ora previsto che l assegnazione di uno spazio di sosta ad personam è subordinata alla mancanza di disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile e fruibile. Con l art. 2 del decreto sono state operate le necessarie modifiche alla segnaletica relativa alla mobilità dei disabili nonché al contrassegno, al fine di uniformarne la rappresentazione grafica alla normativa comunitaria. Con l art. 3 del decreto sono state dettate le disposizioni transitorie prevedendo che: la sostituzione del contrassegno invalidi con il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento (ossia entro il 15 settembre 2015), salvo che le amministrazioni comunali non decidano tempi più contenuti. Tuttavia, in sede di rinnovo del contrassegno invalidi, deve essere rilasciato il nuovo contrassegno di parcheggio per disabili ; nel periodo transitorio conservano la loro validità le autorizzazioni e i corrispondenti contrassegni invalidi già rilasciati; entro la fine del periodo transitorio la segnaletica stradale relativa alla mobilità dei disabili deve essere adattata alle intervenute modifiche. In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di accessibilità devono essere conformi alle nuove norme regolamentari. Si riportano, di seguito, le rappresentazioni grafiche del contrassegno di parcheggio per disabili e della segnaletica regolamentare. Fig. V 4 (fino al 14.09.2012) Figura V 4 Art. 381 CONTRASSEGNO INVALIDI (dimensioni in millimetri) Facsimile del contrassegno da apporre sui veicoli utilizzati da persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta. Città di Torino Direzione Centrale Corpo di P.M. Servizio Servizi Integrati Ufficio Studi e Formazione Circolare n. 103/12 Circolazione stradale Pagina 3 di 6

Fig. V 4 (dal 15.09.2012) Città di Torino Direzione Centrale Corpo di P.M. Servizio Servizi Integrati Ufficio Studi e Formazione Circolare n. 103/12 Circolazione stradale Pagina 4 di 6

Fig. II 79/a fino al 14.09.2012 Fig. II 79/a dal 15.09.2012 Città di Torino Direzione Centrale Corpo di P.M. Servizio Servizi Integrati Ufficio Studi e Formazione Circolare n. 103/12 Circolazione stradale Pagina 5 di 6

Fig. II 130 fino al 14.09.2012 Fig. II 130 dal 15.09.2012 ML/CC Addì, 12.09.2012 F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Giovanni ACERBO Città di Torino Direzione Centrale Corpo di P.M. Servizio Servizi Integrati Ufficio Studi e Formazione Circolare n. 103/12 Circolazione stradale Pagina 6 di 6