Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, Messaggio n. 3718

Documenti analoghi
HERMES Messaggistica Ufficiale INPS.HERMES.01/03/

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. Messaggio numero 3244 del

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Gennaio-Febbraio 2018

Anno TOT CAPACITA' RICETTIVA FLUSSI TURISTICI 05/02/2019 TOTALE ITALIANI

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, L'AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO (ANPAL) LA REGIONE TOSCANA

Affitti Quota Latte - Periodo 2014/2015

Gennaio-Novembre 2018

ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONI SALARIALI

Decreto n del 02/08/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Prodotto interno lordo per ripartizione geografica, in Italia e in Sardegna: variazioni percentuali 2005 su 2004

Struttura Ex asl impegni prestazioni costo prestazioni Ticket Regione H , ,76 Basilicata H

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

REGIME QUOTE LATTE AFFITTI DI QUOTA

autosnodato auto-treno con rimorchio totale incidenti trattore stradale o motrice auto-articolato

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Decreto n. 459 del 26/01/2012

Decreto n del 08/08/2013

SIT Sistema Informativo Trapianti

Anno Regione Euro AL BE BG BM EL GA IB IG ND Totale 2017 PIEMONTE EURO

8 RAPPORTO 2016 UIL (AGOSTO 2016) LA CASSA INTEGRAZIONE PER MACRO AREE, REGIONI E PROVINCE

Giunta Regionale della Campania

Persone che hanno subito incidenti in. Regioni

Stralcio del 2 RAPPORTO 2014 UIL (FEBBRAIO 2014) LA CASSA INTEGRAZIONE PER RAMO DI ATTIVITA

2 RAPPORTO 2014 UIL (Febbìraio 2014) LA CASSA INTEGRAZIONE PER REGIONI E PROVINCE AUTONOME

Decreto n del 26/2/2013

classifica : 3 pti vittoria, 1 pto sconfitta GARE TRENTO VS FRIULI VENEZIA GIULIA TOSCANA VS BASILICATA TRENTO VS BASILICATA TRENTO VS TOSCANA

Visto il regolamento CE n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE n.

INPS - MESSAGGIO 20 LUGLIO 2009, N

Roma, 31/10/2017. e, per conoscenza, Circolare n. 159

Decreto n. 461 del 26/01/2012

Decreto n del 25/6/2013

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET Nota di aggiornamento 31 dicembre 2018 (consolidati al 5 febbraio 2019)

Decreto n del 5/7/2013

Allegato statistico Il dettaglio dei dati per Regioni e Province Autonome

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET Nota di aggiornamento 30 settembre 2018

Stralcio del 9 RAPPORTO 2014 UIL (SETTEMBRE 2014) LA CASSA INTEGRAZIONE PER SETTORI PRODUTTIVI

8 RAPPORTO 2017 UIL (AGOSTO 2017) CIG FIS- FSBA

Struttura Ex asl impegni prestazioni costo Ticket Regione

ACCORDO QUADRO. Per l erogazione degli Ammortizzatori Sociali in deroga per la Toscana per il 2013

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET Nota di aggiornamento 30 novembre 2018

PARTE PRIMA GLI AMMORTIZZATORI ESTESI

INCENTIVO OCCUPAZIONE NEET Nota di aggiornamento 30 giugno 2018

VISTO l articolo 1, comma 183, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Basilicata - Via Anzio, Potenza

ore CIG Straordinaria

DISOCCUPAZIONE, ASPI, MINIASPI E MOBILITÀ SINTESI FOCUS GENNAIO 2014

D.L. 35/2013 e D.L. 102/2013 SBLOCCA DEBITI STATO DI ATTUAZIONE

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

1. Allegato statistico: dettaglio dei dati per Regioni e Province Autonome

Protocollo: 2012/0005/011558INPS.HERMES.09/07/

Rapporto di Monitoraggio

STUDIO ZITO CIRCOLARE N. 7/2015

Banca dati Percettori

Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e giurislavoristici

CIG - Cassa Integrazione Guadagni REPORT MENSILE APRILE 2015

1 RAPPORTO 2017 UIL (GENNAIO 2017) LA CASSA INTEGRAZIONE PER MACRO AREE, REGIONI E PROVINCE

O.D. a.s. 2011/12. O.D. a.s. 2012/13

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici. Roma, 13/09/2016

Grafico 1 - Enti locali Contributi erariali per ente - Anni (valori nominali in migliaia di lire)

IL SETTORE AGRICOLTURA E I FLUSSI FINANZIARI PUBBLICI IN VENETO. I flussi finanziari pubblici in Veneto Dott. Claudio VIGNOTTO

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI Nota di aggiornamento 31 ottobre 2017

Analisi del contenzioso tributario per valore della controversia

Il ricorso alla Cassa Integrazione Ordinaria, Straordinaria ed in Deroga Anno 2013

Decreto n del 26/2014

CIG - Cassa Integrazione Guadagni REPORT MENSILE MAGGIO 2015

Ricorso agli ammortizzatori sociali settore Vigilanza Privata. Anno 2013

Dal Casellario dell Assistenza al SIUSS Stato dell arte al 30 giugno 2018

D.L. 35/2013 SBLOCCA DEBITI STATO DI ATTUAZIONE

Pensioni ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE. DIREZIONE Regionale PENSIONI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DI GESTIONE. Presentazione...

INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI Nota di aggiornamento 30 settembre 2017

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Direzione Centrale delle Entrate Contributive

Il Ministro delle Attività Produttive

SCAGLIONI DI REDDITO 1,23% 1,23% oltre e fino a euro. oltre e fino a euro 1,23% 1,23% oltre e fino a 75.

CIG - Cassa Integrazione Guadagni REPORT MENSILE APRILE 2014

Decreto n del 16/4/2013

PAGAMENTO DEI DEBITI DELLE PUBBLICHE AMM.NI STATO DI ATTUAZIONE

1,20% 1,10% 1,10% sull intero importo per qualunque reddito 0,90% 0,90% sull intero importo

Ministero delle Attività Produttive Il Ministro

CIG - Cassa Integrazione Guadagni REPORT MENSILE MARZO 2014

CIG - Cassa Integrazione Guadagni REPORT MENSILE SETTEMBRE 2014

INDICE. Sezione Prima - ASSICURAZIONE SOCIALE PER L IMPIEGO (NASPI) Sezione Seconda - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI (CIGO) PREMESSA... pag.

D.L. 35/2013 SBLOCCA DEBITI

Fondi strutturali : avanzamento pagamenti al 30/06/2015

1) Destinatari del trattamento. 2) Misura, durata del trattamento di integrazione salariale in deroga. 3) Termini per la presentazione della domanda

3 RAPPORTO 2017 UIL (MARZO 2017) LA CASSA INTEGRAZIONE PER MACRO AREE E REGIONI

Transcript:

Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 01-03-2013 Messaggio n. 3718 Allegati n.1 OGGETTO: Ammortizzatori in deroga. Intesa in sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province Autonome del 22 novembre 2012. Tutele per l anno 2013. Sottoscrizioni accordi tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Regioni e Province autonome. Istruzioni operative per il pagamento degli ammortizzatori in deroga relativi all anno 2013. Con comunicazioni pervenute in data 27 febbraio 2013 e 1 marzo 2013 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha autorizzato l INPS ad utilizzare le risorse finanziarie assegnate alle Regioni in base ai verbali di accordo sottoscritti dallo stesso Ministero e le singole Regioni o Province autonome. Con i predetti accordi sono destinati, nell ambito delle risorse di cui all art.2, commi dal 64 al 67, della Legge 28 giugno 2012, n.92 e successive modifiche, 520 milioni di euro a valere su fondi nazionali per la concessione o per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, in deroga alla vigente normativa, ai lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato, con inclusione degli apprendisti e dei lavoratori somministrati, delle imprese ubicate nella suddette Regioni come di seguito indicato.

A riguardo si precisa quanto segue: Ai sensi di quanto disposto dal punto 2) degli accordi in argomento, in attuazione dell Intesa del 22 novembre 2012, richiamata in oggetto, i fondi stanziati finanziano l indennità e la contribuzione figurativa. Le Regioni e le P.A. potranno autorizzare le spese relative agli ammortizzatori in deroga limitatamente alle risorse sopra evidenziate. Ai sensi di quanto disposto dal punto 8) degli accordi in argomento il Ministero del lavoro tramite Italia Lavoro, la Regione e l INPS deve costantemente verificare l andamento della spesa a valere sui predetti fondi nazionali, nel limite di quanto indicato nello schema riepilogativo. I lavoratori destinatari dei trattamenti, l utilizzo temporale dei trattamenti medesimi ed il riparto delle risorse tra le situazioni di crisi occupazionale sono definiti e modulati in un accordo quadro stipulato sulla base delle esigenze verificate dalle singole Regioni d intesa con le parti sociali e delle relative risorse finanziarie. Ai percettori dei trattamenti in deroga spetta l accredito della contribuzione figurativa ed, eventualmente, l assegno al nucleo familiare secondo le vigenti disposizioni di legge. Si ricorda che, sarà possibile procedere all erogazione delle prestazioni in deroga, solo ed esclusivamente dopo aver ricevuto la trasmissione del relativo e specifico provvedimento concessorio di competenza regionale contenente i nomi dei beneficiari ed il periodo di ammortizzatore concesso. In particolare, per quanto attiene la CIG in deroga, non è stato più rinnovato l istituto dell anticipazione come già comunicato con il messaggio n.1051 del 17 gennaio 2013.

Si comunica infine che, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha ribadito che per gli interventi di ammortizzatori sociali in deroga il verbale di accordo deve essere sottoscritto in sede istituzionale, come previsto negli accordi ministeriali sottoscritti tra lo stesso Ministero e le singole Regioni e Province autonome. Alla luce di quanto sopra, pertanto, le domande di trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga devono essere presentate unitamente al verbale di accordo sottoscritto in sede istituzionale. ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI CIG IN DEROGA Per le autorizzazioni CIG IN DEROGA le Sedi dovranno inserire come numero decreto il numero 33333 e come codice intervento 699. Appena il Ministero avrà emanato il decreto di stanziamento fondi per le Regioni, le Sedi utilizzeranno il numero di decreto corretto che sarà comunicato con un ulteriore messaggio di questa Direzione Centrale (contemporaneamente si provvederà, in automatico, a variare i numeri provvisori di decreto e data, inseriti precedentemente dalle sedi, con quelli corretti). Si ricorda che non possono essere autorizzati con il numero di decreto 33333 periodi precedenti il 1 gennaio 2013. Alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, secondo i criteri impartiti con la circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n.57 del 13 marzo 2007 e con i successivi messaggi n.20024 del 30 luglio 2010 e n.17338 del 25.10.2012, con il quale sono stati individuati i due diversi principi da seguire nel caso di concessione di cassa integrazione in deroga avvenuta senza soluzione di continuità o con soluzione di continuità rispetto alla data del 1 gennaio 2009. Si precisa, altresì che l abbattimento dovrà essere applicato trascorsi 12 mesi di erogazione del trattamento di cassa integrazione in deroga per ogni singolo lavoratore. Si ricorda che le aziende i cui lavoratori sono destinatari di cig in deroga e che non rientrano nelle previsioni della legge 223/91, e come tali escluse dall obbligo del versamento del contributo dello 0,90%, devono versare solo il contributo addizionale limitatamente al periodo per il quale usufruiscono del trattamento di integrazione salariale in deroga. Il contributo addizionale non è dovuto nel caso in cui l azienda destinataria di trattamento di cig in deroga versi in una delle procedure concorsuali, così come previsto dall art. 8 bis, legge 160/88. ISTRUZIONI OPERATIVE PER IL TRATTAMENTO DI MOBILITA IN DEROGA Le Sedi per liquidare il trattamento di mobilità dovranno utilizzare i CODICI DI INTERVENTO di seguito indicati: Regione Codice Lazio 572 Umbria 573 Sicilia 574 Liguria 575

Toscana 576 Lombardia 577 P.A. Trento 578 Abruzzo 579 Calabria 580 Basilicata 581 Campania 582 P.A. Bolzano 583 Emilia Romagna 584 Puglia 585 Sardegna 586 Valle D'Aosta 587 Veneto 588 Piemonte 589 Molise 590 Friuli Venezia Giulia 591 Marche 592 Alla misura dei trattamenti da erogare dovranno essere applicate le riduzioni percentuali legislativamente previste, secondo i criteri impartiti con la circolare della D.C. Prestazioni a sostegno del Reddito n.57 del 13 marzo 2007. I criteri impartiti con la circolare 57 del 2007 prevedono che l indennità di mobilità in deroga va abbattuta del 10% trascorsi 12 mesi effettivi (esclusi quindi i periodi di sospensione per ripresa attività lavorativa) di percezione dell indennità, stessa cosa succederà per i successivi 12 mesi, in cui si avrà l abbattimento del 30% e per gli ulteriori 12 mesi in cui l abbattimento sarà, da quel momento in poi, del 40%. In proposito si richiama l attenzione sul fatto che, per una corretta operatività di dette riduzioni, ai fini della liquidazione della pratica, ad ogni variazione percentuale di riduzione, si dovrà inserire un blocco al termine del pagamento precedente per consentire alla procedura di applicare correttamente le percentuali di riduzione. Inoltre ciascuna domanda dovrà essere gestita inserendo nel campo decadenza il giorno successivo alla data di fine concessione del trattamento in deroga secondo le istruzioni ricevute dalla Sede Regionale oppure, se il lavoratore prima della suddetta data è stato assunto a tempo indeterminato o collocato in pensione, la data esatta di decadenza dalla prestazione. Si fa presente che in assenza di compilazione di detto campo la procedura non consentirà di effettuare alcun pagamento. Prima di porre in pagamento le prestazioni le Sedi dovranno verificare che i singoli lavoratori non abbiano perso lo status di disoccupato e che non sussistano altre cause ostative all erogazione della prestazione. Si precisa, inoltre, che alle indennità di mobilità concesse in deroga alla normativa vigente, deve essere applicato il requisito dell anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno

sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività, infortuni e astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro della lavoratrice in gravidanza e puerperio, previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge n.223/1991. Per l imputazione contabile del trattamento di mobilità, si richiamano le disposizioni impartite in materia dalla Direzione Centrale Contabilità e Bilancio con il messaggio n.33730 del 20 ottobre 2004. Il rilascio degli aggiornamenti alle procedure per la suddetta gestione sarà comunicato con successivo messaggio. Si allegano i verbali di accordo sottoscritti tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province autonome; seguirà a breve la trasmissione dell accordo relativo alla Regione Calabria. Il Direttore Centrale Sabatini

Sono presenti i seguenti allegati: Allegato N.1 Cliccare sull'icona "ALLEGATI" per visualizzarli.