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REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA E PER L EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 20 del 13.03.1995) 1

INDICE TITOLO I Art.1 Ambito di applicazione Art.2 Classificazione del Comune Art.3 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari delle affissioni Art.4 Modalità per ottenere il provvedimento per l installazione Art.5 Piano generale degli impianti Criteri Art.6 Pagamento dell imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Art.7 Rettifica ed accertamento d ufficio Art. 8 Rimborsi Art. 9 Funzionario responsabile TITOLO II Art. 10 Presupposto dell imposta Art. 11 Soggetto passivo Art. 12 Modalità di effettuazione della pubblicità Art. 13 Modalità di applicazione dell imposta Art. 14 Limitazioni e divieti Art.15 Pubblicità effettuata su spazi comunali Art.16 Dichiarazione per l effettuazione di pubblicità Art.17 Tariffe Art.18 Riduzioni d imposta Art.19 Esenzione d imposta TITOLO III Art.20 Servizio delle pubbliche affissioni Art.21 Superficie delle pubbliche affissioni Art.22 - Diritto sulle pubbliche affissioni Art.23 Affissioni dirette Art.24 Pagamento del diritto Art.25 Riduzioni del diritto Art.26 Esenzione del diritto Art.27 Modalità per le pubbliche affissioni Art.28 - Sanzioni tributarie ed interessi Art.29 Sanzioni amministrative Art.30 Gestione del Servizio Art.31 Corrispettivo del servizio Art.32 Durata della concessione Art.33 Conferimento della concessione Art.34 Incompatibilità Art.35 Decadenza 2

Art.36 Disciplina del servizio in concessione Art.37 Contenzioso Art.38 Disposizioni finali e transitorie TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni effettuate nell ambito del Comune di Putignano sono soggette rispettivamente, ad una imposta od al pagamento di un diritto secondo le disposizioni del D.Lgs. n.507 del 15/11/93 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alla norma del presente regolamento. Art.2 Classificazione del Comune In applicazione dell art.2 del D. Lgs. n.507/93 il Comune di Putignano è da considerarsi appartenente alla Classe IV. Art.3 Tipologia e quantità degli impianti pubblicitari delle affissioni Gli impianti pubblicitari (frecce direzionali, insegne pubblicitarie, bacheche, striscioni, plance e tabelloni) a norma della lettera g) (seconda sezione) dell art.3 del R.E. sono soggetti ad autorizzazione Edilizia. Gli uffici competenti verificheranno che detti impianti, non costituiscono impedimenti o pericoli per la circolazione pedonale o veicolare, che si inseriscano in maniera armonica nel contesto urbano e che non degradino l ambiente. Le affissioni in apposite plance collocate a cura dell Amministrazione Comunale escludendo tassativamente ogni altro sito urbano od extraurbano. Art.4 Modalità per ottenere il provvedimento per l installazione Il provvedimento per l installazione è costituito dalla Concessione Edilizia di cui all art.3 che conterrà le descrizioni: 1) Del tipo di impianto e/o impianti che s intendono installare (dimensioni, altezze, tipo di pubblicità); 2) Il sito dove verrà posto l impianto; 3) I termini di durata dell impianto; 3

4) L attestazione dell avvenuto pagamento degli oneri tributari. Art.5 Piano generale degli impianti Criteri Per quanto attiene le affissioni, le plance sono così collocate: 1) Del tipo di impianto e/o impianto che si intendono installare (dimensioni, altezze, tipo di pubblicità); 2) Il sito ove verrà posto l impianto; 3) I termini di durata dell impianto; 4) L attestazione dell avvenuto pagamento degli oneri tributari. Per quanto attiene le affissioni le plance sono così collocate: 1) Stazione ferroviaria in Putignano (zona parcheggi); 2) Via A. Volta all ingresso di detta via lato sx; 3) Via Conversano presso il civico 64; 4) Via Montegrappa presso il civico n.9 (nei pressi bidoni spazzatura) largo. 5) S.C. San Nicola lato sx, nei pressi dell ingresso case popolari all esterno della proprietà privata; 6) Largo De Gasperi Scuola Elementare sul lato dell ingresso alla scuola affianco al palo della P.I.; 7) Largo Porta Nuova dove era esistente; 8) Via G. Verdi n.8 nei pressi dello Studio Tecnico Associato isola pedonale; 9) Via G. Verdi nei pressi del civico 36 (lato opposto) con fissaggio nel terreno oltre il marciapiede; 10) Via G. Verdi lato dx isola pedonale n.1 di fronte Via Lama di Pampini; 11) Viale Autodromo angolo Via S. Giovanni Idrosanitaria Vinella M.; 12) Via Castellana lato sx nei pressi dell ingresso al viale del cimitero a circa mt.0,80 dalla strada per il fissaggio della plancia; 13) Via Cavalieri di Malta Palazzetto dello Sport isola pedonale solitaria con installazione nell asfalto; 14) Via G. Laterza di fronte civico 21-23 Asilo Romanelli; 15) Via S.T. Pugliese di fronte civico 32 (scuolaguida Lindo) ex INAM; 16) Scalinata Via Casulli posizionato la plancia nella parte anteriore o posteriore del muretto divisorio di detta scalinata; 17) Largo Cappuccini nei pressi del civico 87 vicino cabina SIP; 18) Via N. Sauro nei pressi del civico 14, vicino al palo di P.I.; 19) Via N. Sauro nei pressi del civico 21, affiancato al muretto; 20) Via Bixio angolo via trav.conciliazione nei pressi dei bidoni spazzatura; 21) Via N. Bonaparte di fronte civico 19 monofacciale; 4

22) Largo Fondazione di Carnevale di fronte civico 3F; 23) Vico 2 S. Chiara lato sx; 24) Via Fornello lato sx; 25) Via Terzi lato sx; 26) Via Arco Galera lato dx; 27) Via Porta Barsento lato sx; 28) Via Specchi lato sx; 29) Via Forno S. Nicola lato sx; 30) Via Romanazzi lato dx; 31) Via S. Giacomo lato dx; 32) Corso Vittorio Emanuele (biblioteca). Art.6 Pagamento dell imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Il pagamento dell imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione al suo concessionario o direttamente presso la Tesoreria Comunale, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L attestazione dell avvenuto pagamento deve essere allegato alla dichiarazione prevista dall art.8 del D.Lgs. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all art.19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni. Il Comune di Putignano ai sensi dell art.9 comma 3 del D. Lgs. 507/93 acconsente, per le affissioni non aventi carattere commerciale, al pagamento diretto in contanti (denaro o assegno circolare) del diritto relativo. Tale pagamento può essere eseguito contestualmente alla dichiarazione del servizio presso il concessionario in caso di gestione in concessione o presso l ufficio economato in caso di gestione diretta. Per l effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Si applicano integralmente i commi 4, 5 e 7 dell art.9 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.7 Rettifica ed accertamento d ufficio Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettificare o ad accertamento d ufficio, notificando al 5

contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. Nell avviso devono essere indicati, il soggetto passivo, le caratteristiche e l ubicazione del mezzo pubblicitario, l importo dell imposta o della maggiore imposta accertata, della sopratassa dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l organizzazione e la gestione dell imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario. Art.8 Rimborsi Il Comune (o il concessionario) provvede, nel termine di 90 gg. dalla presentazione della relativa istanza, al rimborso al contribuente delle somme versate e non dovute. La facoltà di chiedere il rimborso deve comunque essere esercitata a pena di decadenza entro il termine di due anni dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Art.9 Funzionario responsabile Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro 60 gg. dalla sua nomina. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario. TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITA Art.10 Presupposto dell imposta 6

Ai sensi dell art.5 del D. Lgs. 507/93 è soggetta all imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari da effettuare attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile. Ai fini dell imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorarne l immagine del soggetto pubblicizzato. Art.11 Soggetto passivo Soggetto passivo dell imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. E solidamente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art.12 Modalità di effettuazione della pubblicità Nel territorio del Comune di Putignano la diffusione di messaggi pubblicitari può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo. Art.13 Modalità di applicazione dell imposta L imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti. Le superfici inferiori ad un metro quadrato e la frazione di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato. Non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a 300 centimetri quadrati. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 7

I festoni di bandierine simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibile al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario. Le maggiorazioni d imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base: le riduzioni non sono cumulabili. Qualora la pubblicità di cui agli artt.12 e 13 del citato D. Lgs. venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa d imposta è maggiorata del 100 per cento. Art.14 Limitazioni e divieti Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal presente regolamento e dalle norme del Codice della Strada. L autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, essi non possono nuocere all estetica e al decoro urbano nonché alla sicurezza della viabilità. Art.15 Pubblicità effettuata su spazi comunali Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, oltre alla corresponsione dell imposta è dovuto il pagamento di un canone di locazione o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta. Art.16 Dichiarazione per l effettuazione di pubblicità Il soggetto passivo di cui all art.11 del presente regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicati le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova imposizione. 8

E fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio tra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta: tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt.12 (ordinaria) 13 (effettuata con veicoli) e 14 (effettuata con pannelli luminosi e proiezioni anche di durata non superiori a tre mesi, nonché quella effettuata per conto proprio dell impresa) commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento. Art.17 Tariffe Le tariffe dell impegno della pubblicità sono applicate nella misura stabilita dalla legge e deliberate dalla Giunta Municipale. Esse sono deliberate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine del 31 ottobre, si intendono prorogate di anno in anno. Art.18 Riduzioni d imposta Le tariffe dell imposta sono ridotte alla metà: a) a per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro Ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi a spettocoli viaggianti e di beneficienza. Art.19 Esenzione d imposta 9

Sono esenti dall imposta: a) la pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso; b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte d ingresso dei locali, o in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto vendita, relativi all attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) La pubblicità comunque effettuata all interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) La pubblicità, escluse le insegne, relative ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) La pubblicità esposta all interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l attività esercitata dall impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all esterno delle stazioni stesse o lungo l itinerario di viaggio, per la parte in cui contengono informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) La pubblicità esposta all interno delle vetture ferroviarie; g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli Enti pubblici territoriali; h) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. TITOLO III DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI Art.20 Servizio delle pubbliche affissioni Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale. Il Comune di Putignano garantisce l affissione negli impianti specificatamente individuati di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di rilevanza economica. 10

Il Comune di Putignano prevede, altresì, di individuare gli spazi riservati ai messaggi diffusi nell esercizio di attività economica, nella misura stabilita nel presente regolamento. Per gli effetti delle disposizioni di cui sopra, la percentuale degli impianti da destinare alle affissioni sociali è il 15% del numero complessivo degli impianti. Un ulteriore percentuale del 15% è da destinare alle affissioni di natura istituzionale, mentre la restante percentuale del 70% è destinata ai messaggi diffusi nell esercizio di attività economica. Art.21 Superficie delle pubbliche affissioni La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni non può comunque essere inferiore a metri quadri 12 per mille abitanti, avendo il Comune di Putignano popolazione non superiore ai trentamila abitanti, ex art.18 comma III del D. Lgs. n.507/93. Art.22 Diritto sulle pubbliche affissioni Per le effettuazioni delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto comprensivo dell imposta sulla pubblicità. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni applicata dal Comune di Putignano è quella stabilita nell art.19 del D. Lgs. 507/93 per i Comuni di classe IV, nonché quella che sarà stabilita di anno in anno ai sensi di legge. Art.23 Affissioni dirette Il Comune di Putignano stabilisce, altresì, di destinare il 20% della superficie complessiva ad impianti da attribuire a soggetti privati comunque diversi dal concessionario del pubblico servizio per l effettuazione di affissioni dirette. L utilizzo di tali spazi potrà avvenire dietro richiesta effettuata all Ufficio Tributi con allegata la seguente documentazione: 11

a) Copia della preventiva autorizzazione, concessione o permesso di installazione dei singoli impianti, a norma della legge e dei regolamenti comunali vigenti, rilasciate ai diretti interessati; b) Copia del manifesto dei diretti interessati da affiggere e relative dimensioni, numero e formato dei singoli fogli, durata e luoghi di esposizione; c) In mancanza anche di uno di detti documenti l istanza si riterrà irricevibile. Art.24 Pagamento del diritto Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all art.9 del D.Lgs. 507/93. Per il recupero delle somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art.9 del citato D.Lgs. Le disposizioni previste per l imposta sulla pubblicità, si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni. Art.25 Riduzioni del diritto La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà: a) Per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l esenzione ai sensi dell art.21 del D. Lgs.507/93; b) Per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; c) Per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali; d) Per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficienza; e) Per gli annunci mortuari. Art.26 Esenzione del diritto Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni: a) I manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell ambito del proprio territorio; 12

b) I manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi; c) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Provincie in materia di tributi; d) I manifesti delle autorità di Polizia in materia di Pubblica Sicurezza; e) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di Referendum, elezioni politiche per il Parlamento Europeo, regionali, amministrative; f) Ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge; g) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati. Art.27 Modalità per le pubbliche affissioni Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione che deve essere annotata in apposito registro cronologico. La durata dell affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l elenco delle posizioni utilizzate con l indicazione dei quantitativi affissi. Il ritardo nell effettuazione delle affissioni causate dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a 10 gg. dalla data richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro 10 gg. dalla richiesta di affissione. Nei casi in cui ai commi III e IV del presente articolo il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro 90 gg. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto. Il Comune ha l obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire deve darne tempestiva comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissione di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20,00 alle 07,00 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di.50.000 per ciascuna commissione. Nell ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione le tariffe del servizio, l elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni 13

con l indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni. Art.28 Sanzioni tributarie ed interessi Per l omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all art.8 del D. Lgs. 507/93 si applica, oltre al pagamento dell imposta o dei diritti dovuti, una sopratassa pari all ammontare dell imposta o del diritto evasi. Per l omesso o tardivo versamento dell imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una sopratassa pari al 20% dell imposta o del diritto il cui pagamento è stato ritardato. Le sopratasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta gg. dalla data in cui avrebbero dovuti essere effettuati ovvero la metà se il pagamento viene eseguito entro 60 gg. dalla notifica dell avviso di accertamento. Sulle somme dovute per l imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative sopratasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto a decorrere dal giorno in cui detti importi son divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell eseguito pagamento. Art.29 Sanzioni amministrative Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo primo della legge 24.11.1981, n.689, salvo quanto previsto nei successivi commi. Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all installazione degli impianti, si applica la sanzione da.200.000 a.2.000.000 con notificazione agli interessati entro 15 gg. dall accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone, altresì, la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute. Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, 14

la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall art.10 del D.Lgs.507/93. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell imposta e dell ammontare delle relative sopratasse ed interessi: nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell ordinanza stessa. I proventi delle sanzioni amministrative sono devolute al Comune e destinate al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell impiantistica comunale nonché alla redazione, all aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all art.3 dello stesso D. Lgs. 507/93. Art.30 Gestione del servizio La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune. Il Comune qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione il servizio ad apposita azienda speciale di cui all art.22, comma 3, lettera c, della legge 8/6/1990 n.142, ovvero ai soggetti iscritti nell albo previsto dall art.32. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione. Art.31 Corrispettivo del servizio Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo. L aggio va rapportato in misura unica all ammontare lordo complessivo riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell aggio per ciascun anno della concessione. L ammontare delle riscossioni effettuate al netto dell aggio, ovvero il canone convenuto deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenza trimestrale posticipate, fermo restando che l importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo 15

garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi, qualora le riscossioni superino la rata stessa. Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica un indennità di mora del 7% semestrale sugli importi non versati, che può essere riscosso dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14.4.1910 n.639. Nel caso di variazione di tariffe superiori al 10% deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione l aggio ed il minimo garantito convenuto devono essere ragguagliati in misura proporzionale al maggiore o minore ammontare delle riscossioni. Art.32 Durata della concessione La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di sei anni. Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo sino al raggiungimento di tale limite, purché alle condizioni per il rinnovo. Art.33 Conferimento della concessione Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell albo di cui all art.32 viene effettuato in conformità all art.56 della legge 8/6/1990 n.142 e previa adozione di apposito capitolato d oneri, mediante licitazione privata ai sensi dell art.89 del R.D. 23.5.1924, n.827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2.2.1973 n.14, e dell art.2 bis del D.L. 2.3.1989 n.65 convertito con modificazioni della legge 26.4.1989 n.155. La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell albo di cui all art.32 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del comune concedente secondo la suddivisione in categorie previste dall art.33. L oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell aggio e, se richiesto, dall ammontare del minimo garantito. L iscrizione nell albo è comprovato esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a 90 gg. da quella in cui si svolge la gara. I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire apposita dichiarazione resa ai sensi degli artt.4, 20 e 26 della legge 4.1.1968 n.15, attestante che loro stessi ed i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa, l omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione, o la decadenza della stessa a norma dell art.30 comma 1 lett.d) del D.Lgs. 507/93. 16

Quando almeno due licitazioni risultano infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo. Nell ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l aggio e il minimo garantito sono determinati dal Comune con apposita convenzione. Art.34 Incompatibilità Non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni: a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente all ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato; b) ai membri dell organo di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio in concessione; c) al coniuge, ai parenti ed agli affini fino al secondo grado, del Sindaco, dei consiglieri e degli assessori del Comune che affida il servizio in concessione; d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione. Art.35 Decadenza Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi: a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al successivo art.36; b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze; c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi nella conduzione del servizio; d) per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal comma 4 dell art.28 del D. Lgs. 507/93; e) per l inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità prevista dal comma 4 dell art.33 del citato D. Lgs.; f) per aver conferito il servizio in appalto a terzi; g) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dall art.29 del D. Lgs.507/93. La decadenza è richiesta dal Comune interessato o d ufficio da parte della Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con Decreto del Ministero delle Finanze, sentito ove occorra, il Prefetto. 17

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione, allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare i pagamenti al concessionario decaduto e procede all acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contradditorio con il concessionario stesso. Art.36 Disciplina del servizio in concessione Nell espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti dall art.29 del D. Lgs. 507/93; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione a norma degli articoli 4, 20 e 26 della legge 4.1.1968, n.15 al Comune interessato assieme ad deposito dell atto di conferimento della Procura. Il personale addetto al servizio deve essere munito di un apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune. E vietata l attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario. E nulla la cessione del contratto a terzi. A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una cauzione costituita a norma della legge 10/06/1982, n.348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito o in mancanza, a due terzi delle riscossioni dell anno precedente. In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario il Comune può procedere ad esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14.4.1910 n.639. Art.37 Contenzioso Fino alla data di insediamento delle Commissioni Tributarie Provinciale e Regionale di cui al D. Lgs. 546/92 contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso entro trenta giorni al competente Direttore regionale delle Entrate; in seconda istanza al Ministero delle Finanze nei termini e nelle modalità previste dall art.20 del D.P.R. 26.10.1972 n.638. Art.38 Disposizioni finali e transitorie 18

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti ed in particolar modo il D. Lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni ed integrazioni. Le disposizioni del presente regolamento hanno efficacia dall 1.1.1994. Il termine per il pagamento dell imposta relativo alla pubblicità annuale è stabilito al 31.3.1994. Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell art.23 del Decreto del Presidente della Repubblica 26.10.1972, n.638, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto secondo le disposizioni del suddetto Decreto. La pubblicità annuale iniziata nel corso dell anno 1993, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l anno 1994, senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell imposta secondo le disposizioni del presente regolamento. 19