CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE FRANCO BORDO, PALAZZOTTO

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Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N. 902 PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI FRANCO BORDO, PALAZZOTTO Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo Presentata l 8 maggio 2013 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge ha l obiettivo di prevedere una normativa che valorizzi le aree agricole ai fini del contenimento del consumo del suolo, tema complesso ma non più rinviabile che sta assumendo un peso sempre più rilevante nei dibattiti sul governo del territorio. Le finalità che si intendono perseguire sono la valorizzazione dei terreni agricoli, nonché la promozione e la tutela dell attività agricola, del paesaggio e dell ambiente al fine di impedire che il suolo, come bene comune e risorsa essenziale del territorio, sia eccessivamente «eroso», «impermeabilizzato» e «consumato» dall urbanizzazione, con conseguenze fortemente e negative in termini sociali, ambientali e per le imprese. Il Consiglio dei ministri del Governo Monti aveva approvato un testo in materia che è stato fortemente criticato dalle regioni nel metodo e nel merito. Nel metodo, perché le regioni fin dall aprile 2012 hanno sottoposto al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, tra le priorità ormai improcrastinabili, il tema di un adeguata tutela del suolo agricolo, rappresentando la necessità di un intervento normativo e rivendicando un ruolo attivo e responsabile nella gestione delle risorse naturali, patrimonio collettivo del nostro Paese: ciò nonostante le regioni e le province autonome non sono state

Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 902 coinvolte dal Ministro nella fase di predisposizione del testo del disegno di legge pur in presenza della richiamata richiesta. Nel merito, perché il testo così come approvato dal Consiglio dei ministri presenta numerose lacune, probabilmente generate da un approccio parziale a una problematica complessa e multidisciplinare, e risulta essere di difficile applicazione concreta, portando al paradosso di esporre, nella prima fase di applicazione, a una corsa alla cementificazione con risultati ed effetti di segno esattamente opposto a quelli che il Governo intendeva perseguire. La Conferenza delle regioni e delle province autonome fa altresì rilevare le criticità relative alla ripartizione costituzionale delle competenze tra Stato e regioni nei diversi ambiti in cui interviene il provvedimento (governo del territorio, tutela dell ambiente, del paesaggio e agricoltura) e il fatto che il testo non tiene in adeguato conto le esperienze maturate dalle regioni in ordine ai propri impianti legislativi e di pianificazione che hanno già affrontato l argomento della tutela del suolo agricolo. La presente proposta di legge fa proprie le proposte elaborate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome per migliorare il testo proposto dal precedente Governo. L articolo 1 detta i princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, dell attività agricola, del paesaggio e dell ambiente, nonché per contenere il consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile. L articolo 2 definisce cosa si intende per superficie agricola e per consumo del suolo. L articolo 3 definisce l obiettivo nazionale in termini quantitativi di riduzione del consumo del suolo agricolo, detta i criteri e le modalità per definire l obiettivo nazionale, per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo della stessa. Inoltre, è istituito un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo del suolo agricolo nel territorio nazionale e l attuazione della legge. L articolo 4 detta divieti e sanzioni. Sono vietati per almeno cinque anni usi diversi da quello agricolo su terreni e su fabbricati di aziende agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o dell Unione europea nonché gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all attività agricola. Gli articoli da 5 a 8 prevedono criteri di incentivazione, un registro degli enti locali, la destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi e le disposizioni transitorie e finali.

Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 902 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Finalità e ambito di applicazione). 1. La presente legge, in coerenza con gli articoli 44 e 117 della Costituzione e gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell Unione europea, detta princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli, dell attività agricola, del paesaggio e dell ambiente, nonché per il contenimento del consumo del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici. 2. Le politiche di valorizzazione e di tutela del paesaggio, di contenimento del consumo del suolo e di sviluppo territoriale sostenibile sono coordinate con la pianificazione territoriale e paesaggistica. 3. Le politiche di sviluppo territoriale nazionali e regionali perseguono la valorizzazione e la tutela della funzione agricola attraverso la riduzione del consumo del suolo e l utilizzo agro-forestale dei suoli agricoli abbandonati, privilegiando gli interventi di riutilizzo e di recupero di aree urbanizzate, in alternativa alla nuova edificazione. ART. 2. (Definizioni). 1. Ai fini della presente legge si intende: a) per superficie agricola: i terreni qualificati tali dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate a scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e quelle comunque libere da edificazioni e da infrastrutture suscettibili di utilizzazione agricola; b) per consumo del suolo: la riduzione di superficie agricola per effetto di

Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 902 interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all attività agricola. ART. 3. (Limite al consumo della superficie agricola). 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto della deliberazione di cui al comma 2 e dei dati di cui al comma 3 del presente articolo, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata «Conferenza unificata», e sentito il Comitato di cui al comma 7 del presente articolo, è definito l obiettivo nazionale in termini quantitativi di riduzione del consumo del suolo agricolo. 2. Con deliberazione della Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità per la definizione dell obiettivo di cui al comma 1 tenendo conto, in particolare, delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agro-alimentare, dell estensione e della localizzazione dei suoli agricoli rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato della pianificazione territoriale e urbanistica, dell esigenza di realizzare infrastrutture e opere pubbliche, dell estensione del suolo già edificato e della presenza di edifici inutilizzati. Sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa. Qualora la deliberazione non sia adottata dalla Conferenza unificata entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede con decreto del Presidente del

Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 902 Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 3. Le regioni, entro novanta giorni dall adozione della deliberazione di cui al comma 2, inviano al Comitato di cui al comma 7 i dati acquisiti in base ai criteri indicati dal citato comma 2. In mancanza, il decreto di cui al comma 1 può comunque essere adottato. 4. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è aggiornato ogni dieci anni. 5. Con deliberazione della Conferenza unificata, ai fini del raggiungimento dell obiettivo nazionale di cui al comma 1, tenuto conto di quanto previsto dai commi 2 e 3, è stabilito il contributo delle regioni in termini quantitativi alla riduzione del consumo del suolo agricolo. 6. Qualora la Conferenza unificata non provveda entro centottanta giorni dall adozione del decreto di cui al comma 1, la deliberazione di cui al comma 5 è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione dei Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. 7. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro per i beni e le attività culturali e acquisita altresì l intesa della Conferenza unificata, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato con la funzione di monitorare la riduzione di consumo del suolo agricolo nel territorio nazionale e l attuazione della presente legge. Il Comitato opera presso la Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le relative funzioni di segreteria sono svolte dalla

Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 902 Direzione medesima nell ambito delle ordinarie competenze. Alle spese di funzionamento del Comitato si fa fronte nei limiti delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non comporta l attribuzione di alcuna indennità neanche a titolo di rimborso spese. Il Comitato redige, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sul consumo di suolo in ambito nazionale, che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presenta, entro il 31 marzo successivo, alle Camere. 8. Il decreto di cui al comma 7 è adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 9. Il Comitato di cui al comma 7 è composto da: a) due rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; b) un rappresentante del Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare; c) un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali; d) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; e) un rappresentante dell Istituto nazionale di statistica; f) cinque rappresentanti designati dalla Conferenza unificata, di cui un rappresentante dell Unione delle province d Italia (UPI) e un rappresentante dell Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI). 10. Le regioni stabiliscono, entro il limite di cui al comma 5 e con la cadenza temporale indicata al comma 4, la riduzione in termini quantitativi del consumo del suolo agricolo a livello provinciale e determinano i criteri e le modalità per la definizione dei limiti di consumo del suolo agricolo nella pianificazione territoriale degli enti locali, fatti salvi i diversi sistemi di pianificazione territoriale regionale.

Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 902 11. Se le regioni non provvedono entro centottanta giorni dall adozione della deliberazione di cui al comma 5, le determinazioni di cui al comma 10 sono adottate, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui al comma 7 e acquisito il parere della Conferenza unificata. Il Consiglio dei ministri delibera, in esercizio del proprio potere sostitutivo, previa diffida, con la partecipazione dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. ART. 4. (Divieti e sanzioni). 1. Sui terreni e sui fabbricati di aziende agricole in favore delle quali sono stati erogati aiuti di Stato o dell Unione europea, limitatamente a quelli oggetto di interventi di miglioramento fondiario o che sono stati acquistati con i medesimi contributi, sono vietati, per almeno cinque anni dall ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatte salve disposizioni più restrittive. Sono altresì vietati per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizia non funzionali all attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche e di pubblica utilità. 2. Negli atti di trasferimento della proprietà e del possesso dei terreni di cui al comma 1 deve essere espressamente richiamato il vincolo indicato nel medesimo comma 1, pena la nullità dell atto. 3. Le disposizioni del comma 1 si applicano ai terreni agricoli che sono qualificati tali in base agli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. Nel caso di violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 2, il comune applica al trasgressore una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 10 euro per

Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 902 ettaro e non superiore a 20 euro per ettaro, ferme restando le disposizioni del titolo IV della parte I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, e le disposizioni regionali in materia di vigilanza sull attività urbanistico-edilizia, di responsabilità e di sanzioni. ART. 5. (Criteri di incentivazione). 1. Ai comuni, alle province e alle regioni che attuano azioni per localizzare le previsioni insediative prioritariamente nelle aree urbane dismesse e che procedono al recupero dei nuclei abitati rurali, mediante manutenzione, ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo di edifici e di manufatti esistenti, e della viabilità rurale, nonché alla conservazione ambientale del territorio è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti dell Unione europea, statali e regionali. 2. L ordine di priorità di cui al comma 1 è altresì attribuito ai privati, singoli o associati, che intendono realizzare il recupero di edifici e di infrastrutture rurali nei nuclei abitati rurali, mediante gli interventi di cui al medesimo comma 1. 3. Le regioni, per le finalità di cui all articolo 1, possono individuare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente. ART. 6. (Registro degli enti locali). 1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, presso il medesimo Ministero, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro in cui sono indicati, su loro richiesta, i comuni che hanno adottato strumenti urbanistici in cui non è

Atti Parlamentari 9 Camera dei Deputati 902 previsto nessun ampliamento delle aree edificabili o in cui è previsto un ampliamento delle aree edificabili inferiore ai limiti di cui all articolo 3, comma 10. ART. 7. (Destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi). 1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni di cui all articolo 4 della presente legge, nonché delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e a interventi di qualificazione dell ambiente e del paesaggio. 2. L articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. 3. È fatto divieto agli enti locali di utilizzare i proventi derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, per spese correnti e per scopi diversi dalla loro finalità. ART. 8. (Disposizioni transitorie e finali). 1. Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di consentire l attuazione di quanto previsto all articolo 3, non è consentito il consumo di superficie agricola. 2. Sono fatti salvi le opere pubbliche e di pubblica utilità, nonché le previsioni degli strumenti urbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché gli interventi strumentali all esercizio dell attività di cui all articolo 2135 del codice civile.

Atti Parlamentari 10 Camera dei Deputati 902 3. Sono altresì fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all attuazione della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

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