REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO



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REGOLAMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE GUARDIE VENATORIE VOLONTARIE DELLA PROVINCIA DI AREZZO Approvato con delibera C.P. n. 51 del 07/05/1998

Art.1 Servizio di vigilanza volontaria La Provincia di Arezzo istituisce con il presente regolamento il Coordinamento Provinciale delle Guardie Volontarie, ai sensi e per gli effetti dell art. 27, 7 comma, della Legge 11.2.1992 n. 157 e della Legge Regionale Toscana n. 3/1994. La Provincia di Arezzo coordina il servizio di vigilanza volontaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il servizio, è costituito dal complesso delle funzioni ed attività finalizzate alla informazione e prevenzione nonché al controllo e alla repressione delle infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle ordinanze riguardanti la tutela della fauna selvatica e fauna ittica. Art. 2 Finalità e funzioni Le Guardie Volontarie in possesso dei requisiti previsti dall art. 138 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R:D. n. 773 del 18/06/1931, operano, nel rispetto dei regolamenti delle rispettive Associazioni, per lo svolgimento di attivita di vigilanza venatoria e ittica, e comunque secondo le competenze attribuite dal Decreto Prefettizio, secondo quanto disposto dall art, 27,2 comma della Legge n. 157 dell 11.02.1992. A tale scopo, concorrono alla protezione del patrimonio faunistico, promuovendo l informazione sulle normative vigenti, e provvedendo ove occorra all accertamento ed alla contestazione di violazioni di legge. Art. 3 Rapporto Giuridico Gli appartenenti al coordinamento delle Guardie Volontarie esplicano la loro attivita a titolo esclusivamente gratuito, senza che ciò dia luogo a costituzione di rapporto alcuno di lavoro o prestazione subordinata, o faccia comunque insorgere diritti di qualsiasi natura. La Provincia, attraverso il coordinamento delle Guardie Volontarie, organizza l attivita di vigilanza in diretto rapporto con i coordinatori dei Nuclei Provinciali delle singole associazioni, tramite la supervisione del Servizio di Vigilanza Caccia, pesca, che predispone specifici programmi di intervento. Alle Guardie volontarie è fatto espressamente divieto di esercitare l attività venatoria, durante lo svolgimento del servizio di vigilanza. Qualora il comportamento o l attivita prestata dalle singole guardie contrasti con il contenuto dell apposita convenzione stipulata tra Aministrazione Provinciale di Arezzo e l associazione di appartenenza, con le norme regolamentari o con la normativa vigente, la Provincia si riserva di revocare l incarico conferito, proponendo altresì all Associazione di appartenenza di richiedere al Sig. Prefetto di Arezzo la revoca del decreto, ed informando in ogni caso il Sig. prefetto stesso delle contesationi formulate. Art. 4 Organizzazione dell attivita di vigilanza volontaria Nell ambito delle loro attribuzioni e responsabilità, le Associazioni Venatorie, Agricole e ambientali, le quali abbiano sottoscritto la convenzione con l Amministrazione Provinciale nei termini del presente regolamento, comunicano alla Provincia il numero degli agenti volontari messi a disposizione per il coordinamento: In fase di prima applicazione del regolamento, la comunicazione deve essere fornita entro 30 giorni dalla data di stipulazione della convenzione.

Successivamente dovra essere comunicato entro il giorno 25 di ogni mese il numero dei volontari, i giorni e le ore resi disponibili per il servizio, per il mese successivo. Art. 5 Criteri per l organizzazione del servizio di vigilanza volontaria Il coordinamento delle guardie volontarie verra attuato nel rispetto dei seguenti criteri: a) la durata del servizio dovra prevedere un minimo di cinque ore consecutive, comprensive dei tempi necessari per raggiungere la zona di servizio; b) la mobilita delle guardie volontarie dovra essere comunque garantita a livello di zona, per assicurare la funzionalita del servizio; c) dovra essere garantito il rispetto da parte delle guardie delle direttive del dirigente del Servizio Vigilanza della Provincia, in relazione alle singole azioni di servizio. Art. 6 Attivita di vigilanza Le Associazioni assicurano l impegno che le proprie Guardie Volontarie, garantiscano, per quanto riguarda i compiti di vigilanza e controllo, le seguenti prestazioni: a) accertamento con i poteri di cui all art. 13 e 14 della Legge n. 689/81, dell art. 28, 5 comma della Legge n. 157/92 e dell art. 54 e 55 della L.R. n. 3/94 di violazioni comportanti l applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, per disposizioni di legge, di Regolamenti e di Ordinanze in materia di protezione del patrimonio faunistico; b) segnalazione all Autorità Giudiziaria, con la possibilità di avvalersi del Servizio Vigilanza Caccia e Pesca, degli eventuali reati di cui gli appartenenti al coordinamento vengano a conoscenza nell espletamento del loro servizio ( art. 347 C.P.P.); c) segnalazione all Autorità competente di qualsiasi caso di presunto inquinamento e depauperamento dell ambiente, riscontrato nello svolgimento dei compiti di vigilanza; d) vigilanza sulle strutture faunistiche della Povincia di Arezzo (Z.R.C.,Oasi di Protezione, Oasi urbane, zone di protezione lungo le rotte di migrazione, ecc..) in collaborazione con gli agenti del Corpo della Polizia provinciale, salvo che quanto richiesto non sia in contrasto con gli scopi statutari delle associazioni; e) in qualita di Pubblici Ufficiali, incaricati di pubblico servizio, alle Guardie Giurate Volontarie incombono gli obblighi previsti dall art. 331 del Codice di Procedura penale; Su espressa richiesta della Provincia le Associazioni si impegnano ad assicurare, nell ambito del monte ore destinato alla vigilanza anche lo svolgimento di ulteriori specifici incarichi, non in contrasto con gli scopi delle associazioni. Eventuali campagne straordinarie e/o di controllo, messe in atto dalla Provincia, che comportino l impegno continuativo di unita di vigilanza, saranno oggetto di specifici accordi fra le parti. Art. 7 Attivita di Prevenzione e di supporto Per quanto concerne le varie attivita promozionali, le Associazioni, per il tramite delle Guardie Giurate Volontarie, si impegnano ad assolvere anche i seguenti impegni: a) supporto alla provincia nello svolgimento di iniziative pubbliche o comunque finalizzate a informare e sensibilizzare l opinione pubblica alla conservazione e alla tutela della fauna selvatca, con particolare riferimento alle specie protette e particolarmente protette presenti nel nostro territorio provinciale. b) supporto operativo alla Provincia nei casi di emergenza faunistica.

Il programma delle attivita promozionali alle quali gli appartenenti al coordinamento saranno chiamati a concorrere sul piano operativo, verrà elaborato di concerto con le Associazioni aderenti, sulla base delle scelte e degli obiettivi della Provincia e delle proposte delle stesse Associazioni. N ell Ambito del monte ore, previsto dall accordo, per le prestazioni di carattere promozionale, gli appartenenti al Coordinamento saranno comunque impegnati a garantire l assolvimento di specifiche richieste della provincia, anche al di fuori del piano annuale delle attività. Art. 8 Corrispettivo finanziario Per lo svolgimento delle attivita delle Guardie Giurate Volontarie costituenti il Coordinamento, la provincia si impegna a: - fornire tesserino e distintivi di riconoscimento per ciascuna guardia; - fornire manuali, prontuari e fogli di servizio, nonche altro materiale documentario necessario all espletamento delle attivita di competenza; - corrispondere all associazione aderente al Coordinamento una somma forfettaria ed omnicomprensiva annuale, come stabilita dalla convenzione. Art. 9 Uniforme Le Guardie Giurate volontarie in servizio dovranno indossare l uniforme prevista dall Associazione di appartenenza, che deve essere nettamente differenziata da quella della Polizia Provinciale e degli altri Corpi dello Stato. Se sprovvisti di divisa, dovranno essere dotate di idoneo distintivo, completo di foto di riconoscimento, ben visibile, da portare all altezza del petto, sulla parte sinistra. Art. 10 Documentazione giustificativa In relazione al contributo erogato dalla Provincia, le Associazioni aderenti al Coordinamento sono tenute a relazionare alla provincia le attivita svolte nel corso dell anno, a conclusione di ciascun esercizio. Le stesse Associazioni provvederanno a stipulare una assicuarazione infortuni a favore delle Guardie Volontarie impegnate nei servizi di vigilanza previsti nella convenzione, nonche assicurazione di responsabilita civile verso terzi, per eventuali danni provocati dalle Guardie stesse, durante l espletamento dell incarico. Art. 11 Responsabilitaà e tutela La provincia di Arezzo nei confronti delle Guardie Giurate Volontarie, è esonerata da ogni altro e qualsiasi obbligo ed onere che non sia espressamente richiamato nel presente regolamento e nella convenzione. Eventuali responsabilita, civili e penali, causati da comportamenti posti in essere dalle Guardie Giurate volontarie, rimangono a carico dei singoli direttametne interessati, con esplicito esonero da ogni responsabilita della Provincia e delle associazioni di appartenenza.

Art. 12 Aggiornamento e informazione La provincia organizzerà corsi periodici i aggiornameneto su tutte le materie oggetto di controllo da parte della Vigilaza Volontaria, e trasmettera alle Associazioni tutte le innovazioni che risultino sulle suddette materie per modifiche normative. Art. 13 Norme finali La convenzione da stipulare dovra garantire alla Giunta Provinciale facolta immediata di recedere dall accordo, ove ricorra il caso di mancata copertura assicurativa delle guardie. Le ulteriori norme di dettaglio esecutive del presente regolamento, così come la copertura finanziaria annuale, saranno stabilite dalla Giunta Provinciale con il proprio atto che approverà la convenzione citata.