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Ordinanza prot. n 36473 del 13 / 06 / 2011 PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO. DICHIARAZIONE DELLO STATO DI GRAVE PERICOLOSITA PER IL RISCHIO INCENDI ANNO 2011. IL S I N D A C O RICHIAMATO il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE del 13 Aprile 2011, n. 424, Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per il rischio incendi che grava su tutte le aree boscate, cespugliate o arborate della Regione Puglia, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2011, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 60 del 21/04/2011. CONSIDERATO che, i Comuni esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, attivando strumenti per la prevenzione e la lotta agli incendi boschivi e di ogni altra natura, attraverso l organizzazione e l esercizio di un sistema adeguato di vigilanza del territorio, nonchè su un sistema concreto ed efficace di opere di manutenzione dei soprassuoli a rischio incendio con periodiche ripuliture delle scarpate delle strade di accesso e di attraversamento delle zone alberate, boscate, o cespugliate; RILEVATO che, a causa dello stato di abbandono in cui versano alcuni suoli edificatori, fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, è incombente il pericolo, durante la stagione estiva, di probabili incendi di stoppie, erbe infestanti ed arbusti di ogni genere; VALUTATO che, gli stessi, allorquando privi di adeguate manutenzioni antincendio o idonea recinzione, possono essere ricettacolo di rifiuti di ogni genere che potrebbero alimentare gli incendi, causando grave pregiudizio alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche; DATO ATTO che, le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all abbandono dei predetti suoli edificatori, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi; RAVVISATA, la necessità di emanare provvedimenti miranti a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare nel contempo la pubblica e privata incolumità, l'ambiente ed il territorio. Visti : L' art. 50 del D.Lgs. del 18/08/2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali; Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 13 Aprile 2011, n. 424; Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell anno 2011, ai sensi della Legge n. 353/2000, e della Legge Regionale 18/2000 La Legge n. 225/1992 Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile ; La Legge 21/11/2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi; La Legge Regionale 30/11/2000, n. 18, Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi ; La Legge Regionale del 12/05/1997, n. 15, Norme in materia di bruciatura delle stoppie ; L art. 59 del Regio Decreto 16/06/1931, n. 773, Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza; 1

RICHIAMATE altresì le premesse quali parti sostanziali e integranti del presente atto. O R D I N A 1. Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale 13 Aprile 2011, n. 424 e - Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell anno 2011 ai sensi della L. 353/2000 e della L.R. 18/2000: 2. Di confermare dal 15 giugno al 15 settembre 2011 il periodo di grave pericolosità per gli incendi, relativamente a tutte le aree, comprese quelle boscate, cespugliate o arborate del territorio comunale. 3. Nelle aree boscate, nei fondi rustici incolti, nei suoli edificatori in stato di abbandono, e in tutti gli altri siti pascolivi, cespugliati, o arborati del territorio comunale, compresi quelli ricadenti nell'area del Parco dell'ofanto e nel sito di interesse comunitario annesso, nel periodo dal 15 Giugno al 15 Settembre 2011, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che generino faville o brace; tenere in esercizio fornaci; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio; inoltrarsi con autoveicoli e motoveicoli nei predetti luoghi al fine di evitare il contatto delle marmitte con l erba secca e/o stoppie; 4. Le Società di gestione delle Ferrovie, l'anas, la Società Autostrade, la Provincia e gli altri enti, laddove interessati, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, nei tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate, o arborate, ricadenti nel territorio comunale, devono provveder entro il 15 Giugno 2011, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile creando, nel contempo, idonee fasce di protezione da sottoporre al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione. 5. E' fatto divieto assoluto fino al 31 Agosto 2011, di accensione e bruciature delle stoppie, delle paglie e di qualsiasi altro materiale vegetale, su tutti i terreni del territorio Comunale compresi quelli ricadenti nell'area del Parco dell'ofanto e nel sito di interesse comunitario (S.I.C.) annesso. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo, dei terreni seminativi confinanti con le aree boschive cespugliate, o arborate, potranno praticare, partire dal 1 settembre 2011, a norma della L.R. n. 15 del 12/05/1997, la bruciatura delle stoppie, a condizione che lungo il perimetro delle superfici interessate sia tracciata, subito dopo le operazioni di mietitrebbiatura, una " precesa" o "fascia protettiva" per tutta l'estensione direttamente confinante con le aree boscate, cespugliate o a macchia mediterranea, per una larghezza non inferiore a dieci metri e, comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi a tali aree. La bruciatura delle stoppie, dall accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario e dal conduttore del fondo eventualmente coadiuvati da altro personale, al fine di vigilare in maniera attiva e continuativa sull andamento della combustione.tale attività potrà essere 2

praticata esclusivamente nei giorni di non eccessivo calore e privi di vento, a condizione che il fumo non invada le abitazioni, i luoghi di lavoro, le strade pubbliche, le ferrovie,, generando situazioni di pericolo. I proprietari ed i conduttori, a qualsiasi titolo,che intendono avvalersi della pratica dell accensione delle stoppie devono dare preventiva comunicazione sette giorni prima del giorno e dell ora dell inizio della bruciatura, al locale Comando della Polizia Municipale che dovrà tempestivamente informare la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Puglia. Al fine di prevenire il propagarsi di eventuali incendi delle aree boscate, cespugliate o arborate confinanti, i titolari o conduttori a qualsiasi titolo dei terreni seminativi o diversamente coltivati, sono tenuti a realizzare una fascia protettiva della larghezza di dieci (10) metri lungo il confine delle predette aree. 6. E fatto obbligo ai proprietari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei predetti siti, di eseguire, la ripulitura ed il diserbo, lungo le linee di confine a contatto con strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolivi, incolti e cespugliati. 7. I proprietari ed i conduttori a qualsiasi titolo, di terreni incolti o a riposo hanno il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; hanno inoltre l obbligo di realizzare entro il 15 giugno 2011, fasce protettive di larghezza non inferiore a quindici metri lungo tutto il perimetro del fondo,in modo da evitare che un eventuale incendio sviluppatosi sul fondo possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. 8. E fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titoli di suoli edificatori, fondi rustici, terreni e aree di qualsiasi natura e loro pertinenze incolte o in stato di abbandono, di provvedere, ad eseguire entro il 15 Giugno 2011, le necessarie opere di bonifica e difesa passiva per la prevenzione antincendio, consistenti nella pulizia dei suddetti siti, mediante sfalciatura delle erbacce e rimozione di erba secca, sterpaglie, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile, creando nel contempo, idonee fasce di protezione di una larghezza minima di cinque metri lungo i perimetri delle zone interessate da sottoporre ad aratura o al trattamento sistematico con prodotti ritardanti della combustione, onde scongiurare pericoli e/o danni a terzi, nonché a realizzare recinzioni da eseguirsi a regola d arte. 9. Chiunque avvisti un incendio è tenuto a darne immediata comunicazione alle autorità locali riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell'incendio chiamando i seguenti numeri telefonici: 115 Vigili del Fuoco 0883/ 531222 Vigili del Fuoco Barletta 1515 Corpo Forestale dello Stato 0883/332370 Polizia Municipale Barletta 0883/578320 Protezione Civile Barletta 112 Carabinieri 0883/537400 Carabinieri ( Comando Compagnia-Barletta) 113 Polizia di Stato 0883/341611 Polizia di Stato (Commissariato -Barletta) 117 Guardia di Finanza 0883/531081 Guardia di Finanza (Comando Compagnia-Barletta). 3

A V V E R T E Salvo che il fatto non costituisca reato, le violazioni ai divieti e alle prescrizionie del presente provvedimento saranno punite con le sanzioni amministrative pecuniarie di seguito specificate : ad un massimo di 10.329,14 ai sensi dell'art 10 commi 5-6-7-8 della Legge n 353/2000, nei confronti di coloro che trasgrediscono il punto n 3 della presente Ordinanza; Sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di 258,23 fino ad un massimo di 1.291,14 ai sensi della Legge Regionale n 15 del 12/05/1997, nei confronti di coloro che trasgrediscono il punto n 5 della presente Ordinanza, effettuando la bruciatura delle stoppie senza adeguata assistenza; ad un massimo di 5.162,57 ai sensi della Legge Regionale n 15 del 12/05/1997, nei confronti di coloro che trasgrediscono il punto n 5 della presente Ordinanza, effettuando la bruciatura delle stoppie nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità dei venti ovvero nei giorni di eccessivo calore; ad un massimo di 5.162,57 ai sensi della Legge Regionale n 15 del 12/05/1997, nei confronti di coloro che trasgrediscono il punto n 5 della presente Ordinanza, effettuando la bruciatura delle stoppie prima dei termini temporali fissati dalla presente ordinanza; Sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di 516,46, fino ad un massimo di 2.582,28 ai sensi della Legge Regionale n 15 del 12/05/1997, nei confronti di coloro che non provvedono alla realizzazione delle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive di cui ai punti n 4-5-6-7-8, della presente Ordinanza. D I S P O N E Da oggi l' immediata esecutività della presente ordinanza che verrà contestualmente pubblicata all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Barletta, consultabile all'indirizzo ip www.comune.barletta.bt.it e comunicata alla cittadinanza mediante affissione di manifesti. Tutti gli Organi di Polizia, e gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, e sulle altre leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne e nelle aree urbanizzate, perseguendo i trasgressori a termini di legge. 4

Che questa Ordinanza venga inviata perché ne abbiano piena e legale conoscenza a : Comando del Corpo Forestale dello Stato Distaccamento dei VV.FF. di Barletta. Carabinieri Compagnia di Barletta. Guardia di Finanza Compagnia di Barletta. Polizia di Stato Commissariato di Barletta Comando Polizia Municipale Barletta. Autostrade per l'italia S.p.A. Direz. 8 Tronco-Bari SS.271-km 8.2 c.p. 70020 - BITRITTO ANAS Compartimento di Bari, Viale Luigi Einaudi, 15 Bari. Provincia di Bari- Servizio Viabilità Sud, Via Castromediano, 138 Bari. Provincia di Barletta - Andria - Trani Ferrovie dello Stato -TRENITALIA - Bari Organizzazioni Professionali della Categoria Agricoltori. Responsabile dell Ufficio Stampa del Comune per la massima diffusione. La presente disposizione viene trasmessa al Prefetto della Provincia di BARI, al Prefetto della Provincia BAT, al Presidente della Regione Puglia, al presidente della Provincia di Barletta - Andria Trani. I N F O R M A Ai sensi dell art. 3, comma 4 della L. n. 241/1990, che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Bari, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento. Dalla Residenza Municipale Lì, 13 Giugno 2011. Il Dirigente Dott. Col. Savino Filannino IL S i n d a c o Ing. Nicola Maffei 5