CODICE DI COMPORTAMENTO CBL Distribuzione S.r.l. nel quadro del programma di adempimenti ex art. 12.2, della delibera AEEG del 18 gennaio 2007, n 11/07 e ss. mm. e ii. Adottato dal Gestore Indipendente Aggiornamento del 18/05/2015 Pagina 1 di 11
Sommario CODICE DI COMPORTAMENTO... 1 Capitolo 1 Principi generali... 4 1.1 Premessa La separazione funzionale... 4 1.2 Definizioni... 4 1.3 Ambito di applicazione ed efficacia del Codice... 5 1.4 Efficacia del Codice nei confronti di dipendenti, collaboratori, responsabili ed esponenti aziendali... 5 Capitolo 2 Regole di comportamento... 6 2.1 Criteri di condotta del Gestore Indipendente... 6 2.2 Riservatezza nella gestione di dati e informazioni... 6 2.3 Divieto di accettazione di incentivi economici non legati all attività separata ed in contrasto con le finalità di Separazione Funzionale... 7 Capitolo 3 Garante per la riservatezza e Referente... 7 3.1 Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili... 7 Capitolo 4 Contratti di approvvigionamento di beni e servizi... 8 4.1 Clausole particolari... 8 4.2 Rapporti con i Soggetti esterni (o Terze Parti) che trattano Informazioni Commercialmente Sensibili... 9 4.3 Rapporti contrattuali con le società del Gruppo... 9 Capitolo 5 - Validità... 10 5.1 Entrata in vigore del codice di comportamento... 10 Capitolo 6 - Modalità di attuazione... 10 6.1 Disposizione di attuazione... 10 Pagina 2 di 11
6.2 Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente... 10 6.3 Formazione/informazione... 10 6.4 Segnalazioni... 11 6.5 Violazione del Codice di comportamento... 11 Pagina 3 di 11
Capitolo 1 Principi generali 1.1 Premessa La separazione funzionale L AEEG, con la Deliberazione 24 gennaio 2007 n. 11/07, come successivamente modificata e integrata con le Delibere n. 253/07, 310/07, ARG/gas 92/08 e ARG/gas 184/09, ARG/com 57/10, 36/2012/E/COM ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell Autorità per l energia elettrica e il gas in merito agli obblighi di separazione amministrativa e contabile (unbundling) per le imprese operanti nei settori dell energia elettrica e del gas (TIU). Con tale provvedimento, l Autorità ha stabilito l obbligo di separazione funzionale a carico dell impresa verticalmente integrata vale a dire l impresa che, nel settore dell energia elettrica e del gas, svolge almeno un attività liberalizzata (es. vendita gas) ed un attività regolata (es. distribuzione gas; trasporto etc) recependo sostanzialmente il contenuto delle direttive comunitarie 2003/54/CE (per il settore elettrico) e 2003/55/CE (per il settore gas). La Società fa parte di un impresa verticalmente integrata, che opera sia in attività figuranti tra quelle elencate all art. 7.1 del Testo integrato, come la distribuzione del gas naturale, e in attività comprese tra quelle di cui all art. 4.1 del Testo integrato, tra cui la vendita ai clienti finali del gas naturale. Considerato che le linee guida di cui alla delibera AEEG del 23 settembre 2008, n. ARG/com/132/08 forniscono agli operatori del settore indicazioni di massima sulla predisposizione del programma degli adempimenti, prevedendo, tra le altre, l adozione da parte del Gestore Indipendente di un codice di comportamento coerente con le finalità di cui all art. 2, comma 1 del TIU, e che, sebbene tali disposizioni siano caducate, si ritiene comunque opportuno fare riferimento ai contenuti delle stesse quali parametri indicativi. Nel riaffermare l importanza per il management della Società e del Gruppo del raggiungimento degli obiettivi del Testo unico integrato (TIU) e nel sottolineare l importanza a tal fine dall impegno e dalla collaborazione di tutti i soggetti che prestino la propria attività lavorativa presso la Società, viene adottato il presente codice di comportamento unbundling. 1.2 Definizioni - AEEG: è l Autorità per l energia elettrica e il gas; - Testo integrato: è l allegato A della delibera AEEG del 18 gennaio 2007, n 11 e ss. mm. e ii.; - Codice: è il presente codice di comportamento; - Impresa Verticalmente Integrata: è Cbl Spa e Cbl Distribuzione Srl Pagina 4 di 11
- Società: è la CBL Distribuzione Srl; - Gestore Indipendente: è il Gestore Indipendente di cui al Titolo II del Testo integrato; - Personale coinvolto: è l insieme delle persone fisiche legate all impresa verticalmente integrata da un rapporto di lavoro subordinato o da un rapporto di consulenza o di prestazione d opera retribuita che svolge, direttamente od indirettamente, mansioni relative all attività in separazione funzionale come definita dal TIU. Cbl Distribuzione, ha alle proprie dipendenze sei persone che hanno rispettivamente, uno la mansione direttiva operativa, tre la mansione tecnica e due la mansione amministrativa/commerciale. 1.3 Ambito di applicazione ed efficacia del Codice Il presente Codice è volto a garantire l applicazione dei principi e il raggiungimento delle finalità di cui all art. 2.1 del Testo integrato e, segnatamente, i principi di economicità, redditività e riservatezza dei dati aziendali e le finalità di promuovere la concorrenza, l efficienza ed adeguati livelli di qualità nell erogazione dei servizi: a. Garantendo la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali per lo sviluppo di un libero mercato energetico; b. impedendo discriminazioni nell accesso ad informazioni commercialmente sensibili; c. impedendo i trasferimenti incrociati di risorse tra i segmenti delle filiere; durante il periodo di applicazione del presente Codice ed anche nei successivi aggiornamenti che si dovessero rendere necessari. Le disposizioni del presente Codice si applicano a tutto il personale coinvolto ed in particolare sono parte integrante e sostanziale delle obbligazioni contrattuali dei componenti del Gestore Indipendente e del personale coinvolto, di cui sopra. 1.4 Efficacia del Codice nei confronti di dipendenti, collaboratori, responsabili ed esponenti aziendali L osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali del Personale Coinvolto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2105 c.c. Tutto il Personale Coinvolto è tenuto a conoscere il presente Codice di comportamento, ad attenersi al medesimo e a contribuire attivamente alla sua attuazione e segnalarne, per quanto di competenza, carenze e inosservanze. Il Gestore Indipendente si impegna a promuovere la conoscenza del codice di comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto, vigilando sull osservanza e predisponendo adeguati strumenti di informazione e controllo. Pagina 5 di 11
Capitolo 2 Regole di comportamento 2.1 Criteri di condotta del Gestore Indipendente Il Gestore Indipendente è tenuto a rispettare le regole di comportamento contenute nel presente codice e a garantire la loro osservanza da parte del Personale Coinvolto. A tale proposito i contratti dei componenti del Gestore Indipendente prevedono l accettazione del presente Codice di Comportamento. 2.2 Riservatezza nella gestione di dati e informazioni Il Personale Coinvolto assicura e garantisce, anche ai sensi degli artt. 2105 c.c. e 98-99 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n 30, la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili che, ove portate a conoscenza di terzi in maniera discriminatoria, possano recare vantaggi commerciali alle società commerciali. Scopo dell obbligo di riservatezza è di evitare da parte del Personale Coinvolto un uso abusivo delle informazioni di cui è venuto a conoscenza. In particolare, tali informazioni non devono essere utilizzate per favorire commercialmente alcuni operatori a scapito di altri. A tale proposito la Società intende assicurare il rispetto dei suddetti obblighi di riservatezza: - nei confronti del personale coinvolto che sarà assunto successivamente, mediante la consegna del Codice di Comportamento all atto dell assunzione; - nei confronti dei componenti del Gestore Indipendente, mediante l accettazione scritta del Codice di Comportamento - nei confronti del personale coinvolto legato alla Società da un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, mediante clausole contrattuali di adesione al Codice di Comportamento. Per quanto riguarda i soggetti di cui sopra e per tutti gli altri casi, con riferimento agli Artt. 2105 e 2391 cc. Comma 5, nonché gli Artt. 98 e 99 d.lgs. n. 30 del 10/02/05, è fatto obbligo di riservatezza anche oltre la conclusione del rapporto di lavoro, per un tempo pari a 5 anni Il Gestore Indipendente limita l accesso alle informazioni commercialmente sensibili acquisite nello svolgimento dell attività in regime di separazione funzionale, anche adottando sistemi di tracciabilità dell accesso a tali informazioni. Pagina 6 di 11
A tal fine, l accesso alle informazioni commercialmente sensibili da parte di soggetti esterni al Gestore Indipendente - comprese le persone appartenenti all impresa verticalmente integrata che non fanno parte del Gestore deve avvenire dietro presentazione di richieste scritte e motivate che il Personale Coinvolto deve archiviare in un apposito registro. 2.3 Divieto di accettazione di incentivi economici non legati all attività separata ed in contrasto con le finalità di Separazione Funzionale Nell ambito delle proprie funzioni, è fatto divieto a tutto il Personale Coinvolto avente responsabilità gestionali nonché ai componenti del Gestore Indipendente di accettare o ricevere, direttamente o indirettamente, incentivi economici che possano compromettere l indipendenza dell interessato in quanto connessi all andamento di attività diverse da quelle in separazione funzionale nonché gli incentivi connessi ad attività commerciali della stessa specie energetica oppure alla vendita ai clienti finali di gas o energia elettrica. Capitolo 3 Garante per la riservatezza e Referente 3.1 Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili Il Gestore Indipendente nomina un Garante per la corretta gestione delle informazioni commercialmente sensibili (Garante), al quale è affidata la vigilanza sulla corretta gestione delle informazioni. Il Garante vigila sul rispetto degli obblighi inerenti la riservatezza; predispone congiuntamente con il Gestore Indipendente le parti del Piano degli Adempimenti, del Rapporto annuale relative alla gestione delle informazioni nonché la predisposizione della reportistica relativa. Il Garante provvede a segnalare al Gestore Indipendente le violazioni del Personale Coinvolto agli obblighi di riservatezza e di gestione delle informazioni, affinché siano adottati i provvedimenti disciplinari e sanzionatori applicabili. Il Gestore Indipendente individua inoltre un referente dell Autorità in merito all attuazione del programma degli adempimenti (Referente). Il ruolo di referente può essere ricoperto alternativamente da una delle seguenti figure: un membro dell organizzazione del Gestore Indipendente che opera sotto la sua direzione; Pagina 7 di 11
una figura di staff o comunque una figura che occupa una posizione di responsabilità, che riporti direttamente al Gestore Indipendente se non altro per quanto attiene il suo ruolo di Referente; direttamente da un componente del Gestore Indipendente. Il Referente ha il compito di svolgere le seguenti attività: contribuire alla definizione ed all aggiornamento della procedura per la verifica della corretta applicazione del programma degli adempimenti; contribuire alla definizione dei criteri di redazione del rapporto annuale sulle misure adottate e di ogni altra reportistica per le comunicazioni verso l AEEG inerenti gli adempimenti in materia di separazione funzionale; collaborare nella stesura e sottoscrivere per presa visione il programma degli adempimenti; collaborare con il Gestore Indipendente nel controllo dell osservanza del programma degli adempimenti; contribuire alla predisposizione del rapporto annuale sulle misure adottate; effettuare la trasmissione della documentazione all AEEG entro i termini previsti; interfacciarsi con gli uffici dell AEEG che richiedessero informazioni o documenti inerenti le misure adottate in materia di separazione funzionale; sovraintendere alla gestione della documentazione inerente il programma degli adempimenti, sia per quanto riguarda l edizione corrente che le revisioni superate. Capitolo 4 Contratti di approvvigionamento di beni e servizi 4.1 Clausole particolari Nei contratti di approvvigionamento di beni e servizi, il Personale Coinvolto è tenuto ad includere le clausole che vincolano i fornitori: - alla riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative all attività oggetto di separazione funzionale; - al rispetto formale e sostanziale delle finalità della separazione funzionale disciplinata dal testo integrato. Pagina 8 di 11
Le suddette clausole devono essere approvate rispettivamente dal Garante per la Riservatezza e dal Gestore Indipendente della Società. 4.2 Rapporti con i Soggetti esterni (o Terze Parti) che trattano Informazioni Commercialmente Sensibili I soggetti esterni che trattano Informazioni Commercialmente Sensibili per conto della Società (o IVI ) si impegnano: - a comunicare l elenco nominativo del proprio Personale Coinvolto che opera per loro conto in forza di contratti di lavoro subordinato ovvero in forza di contratti di consulenza o di prestazione d opera retribuita; - a comunicare ogni variazione circa il proprio Personale Coinvolto; - a precisare le specifiche mansioni svolte dal proprio Personale Coinvolto; - a far sì che il proprio Personale Coinvolto operi nel rispetto del codice di comportamento adottato dal Gestore; - a consentire che il proprio Personale Coinvolto sia raggiunto da azioni di formazione o informazione promosse dal GI. 4.3 Rapporti contrattuali con le società del Gruppo Nell ambito dei rapporti contrattuali tra CBL Distribuzione S.r.l. e le società del Gruppo, indipendentemente dal prezzo effettivamente pagato, la valorizzazione delle cessioni di beni e le prestazioni di servizio deve avvenire in base al principio del prezzo di libera concorrenza tra le parti o di valore normale, vale a dire il principio del prezzo che sarebbe stato concordato tra imprese indipendenti per operazioni identiche o similari a condizioni similari o identiche nel libero mercato. I contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo devono essere predisposti in modo da regolamentare in dettaglio natura, modalità di fruizione e prezzi interni utilizzati per le operazioni. Il Gestore Indipendente è tenuto a conservare, per almeno 10 (dieci) anni, una copia dei contratti di servizio stipulati con le società del Gruppo, unitamente a: a) la documentazione che evidenzia le modalità di calcolo dei prezzi unitari di trasferimento utilizzati per le operazioni; b) le rilevazioni a consuntivo del numero e delle quantità di operazioni registrate nel corso di ogni esercizio. Pagina 9 di 11
Capitolo 5 - Validità 5.1 Entrata in vigore del codice di comportamento Il presente Codice entra in vigore alla data della sua divulgazione al Personale Coinvolto e ne viene data massima diffusione. Capitolo 6 - Modalità di attuazione 6.1 Disposizione di attuazione Al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al presente Codice, la Società assicura: - la massima diffusione e conoscibilità del presente Codice; - lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del presente Codice e l applicazione di sanzioni in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa vigente ed al CCNL di settore; - la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che contribuiscono all attuazione del presente codice; - l aggiornamento periodico del presente Codice, sulla base di esigenze che di volta in volta si manifestino anche alla luce delle attività sopra indicate. 6.2 Compiti di controllo e vigilanza del Gestore Indipendente Il Gestore Indipendente assicura che l attività che amministra sia gestita secondo criteri di efficienza, economicità, neutralità e non discriminazione. 6.3 Formazione/informazione Il Gestore Indipendente predispone e realizza un Piano di formazione diretto a favorire la conoscenza dei principi e delle regole in esso contenuti. Le iniziative di formazione sono differenziate in base al ruolo e alle responsabilità del Personale Coinvolto, allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice di Comportamento da parte di tutto il Personale Coinvolto. Pagina 10 di 11
6.4 Segnalazioni Tutto il personale coinvolto, che è soggetto al rispetto del Codice di Comportamento, è tenuto a segnalare ogni violazione del Codice, al Gestore Indipendente che provvede ad un analisi della segnalazione, ascoltandone l autore e il responsabile della presunta violazione. Tali segnalazioni potranno essere inoltrate al Gestore Indipendente secondo le modalità di seguito indicate: tramite posta scrivendo a: CBL Distribuzione Srl - Gestore Indipendente Viale Martiri della Libertà 102 27035 Mede (PV) Il Gestore Indipendente deve assicurare la riservatezza dell identità dell autore della segnalazione. 6.5 Violazione del Codice di comportamento La violazione delle norme del presente codice costituisce inadempimento delle obbligazioni contrattuali e/o illecito disciplinare e può comportare l applicazione di penali e/o sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo nazionale di settore Gas-acqua e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente derivanti alla Società da tale violazione. Pagina 11 di 11