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Gennaio 2010 www.estv.admin.ch Info IVA 03 Imposizione di gruppo Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Osservazioni preliminari Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell una o nell altra forma e sono considerate equivalenti. Abbreviazioni AFC AFD art. CO cpv. IVA lett. LIVA N.IVA OIVA RS Amministrazione federale delle contribuzioni Amministrazione federale delle dogane articolo Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni; RS 220) capoverso Imposta sul valore aggiunto lettera Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS 641.20) Numero di registro dei contribuenti IVA Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (RS 641.201) Raccolta sistematica del diritto federale Aliquote d imposta valevoli fino al 31 dicembre 2010: Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 % Aliquote d imposta valevoli dal 1 gennaio 2011: Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 % Edito dall Amministrazione federale delle contribuzioni, Berna Gennaio 2010

Imposizione di gruppo Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA Basi legali: articoli 13 e 15 LIVA nonché 15-22 OIVA. I soggetti giuridici con sede o stabilimento d impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica possono riunirsi in unico soggetto fiscale (gruppo IVA). Valevole con l entrata in vigore il 1 gennaio 2010 della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto (LIVA). Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come spiegazioni dell AFC riguardanti la LIVA e l OIVA. 3

Info IVA 03 4

Imposizione di gruppo Indice delle materie 1 Chi può diventare membro di un gruppo IVA?.......................... 7 2 Quando esiste una riunione di imprese sotto una direzione unica?........... 7 3 Quali sono i presupposti per la formazione di un gruppo?................. 8 4 Quali sono i confini geografici di un gruppo IVA?........................ 8 5 Quando inizia e termina l imposizione di gruppo?....................... 9 6 Annuncio di modifiche nella composizione dei membri del gruppo........... 9 7 Assegnazione di un N.IVA a un gruppo IVA e apparizione verso l esterno...... 9 8 Requisiti amministrativi e contabili nell imposizione di gruppo.............. 10 8.1 Data di chiusura del bilancio dei membri del gruppo..................... 10 8.2 Dichiarazione di consenso dei membri del gruppo....................... 10 8.3 Contabilizzazione delle transazioni interne al gruppo IVA.................. 10 8.4 Requisiti dei giustificativi per le transazioni interne al gruppo, conservazione dei documenti...................................... 10 8.5 Rendiconto IVA e dichiarazione all AFC............................... 10 8.6 Sistema di rendiconto............................................ 11 8.7 Applicazione di aliquote saldo o forfetarie e regolamentazione forfetaria della deduzione dell imposta precedente per le banche............ 11 8.8 Conseguenze fiscali dell imposizione di gruppo......................... 12 8.8.1 In generale.................................................... 12 8.8.2 Transazioni interne al gruppo...................................... 12 8.8.3 Deduzione dell imposta precedente.................................. 12 8.9 Responsabilità solidale............................................ 12 Allegato I Questionario sull imposizione di gruppo (art. 13 LIVA).................... 13 II Modifiche nella composizione di un gruppo IVA esistente................. 15 III Dichiarazione di consenso all imposizione di gruppo e alla responsabilità solidale 17 5

Info IVA 03 6

Imposizione di gruppo 1 Chi può diventare membro di un gruppo IVA? I soggetti giuridici con sede o stabilimento d impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica possono diventare membri di un gruppo IVA. Sono soggetti giuridici di fatto persone giuridiche, società di persone (società in nome collettivo e in accomandita) e persone fisiche. In un gruppo IVA possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un impresa. Relativamente all inclusione di associazioni e fondazioni in un gruppo IVA: F cifra 2. Uno stabilimento d impresa sito in Svizzera di una società estera può diventare membro di un gruppo IVA, indipendentemente dal fatto che sia o no iscritto nel Registro di commercio svizzero. Regola applicabile agli stabilimenti d impresa per il Principato del Liechtenstein: F cifra 4. 2 Quando esiste una riunione di imprese sotto una direzione unica? In base al concetto di gruppo industriale ai sensi dell articolo 663e capoverso 1 CO esiste una riunione sotto una direzione unica tra due o più imprese essenzialmente se valutando il quadro complessivo dei reali rapporti un impresa riunisce una o più imprese in un unità economica (rapporto di superiorità o di subordinazione). Qualora in una società vi sia una partecipazione di capitale superiore al 50% del capitale sociale a contemporanea maggioranza dei voti, si presume una direzione unica. Ove ciò non sussista, soprattutto perché le imprese non possono proprio essere dominate attraverso la maggioranza dei voti o del capitale (persone fisiche, società di persone, associazioni, fondazioni ecc.), deve essere documentato nel dettaglio perché nonostante la mancata maggioranza dei voti ovvero del capitale si possa desumere una direzione unica (p. es. statuti, contratti). N L unione personale della direzione non rappresenta di per sé una direzione unica. Le persone fisiche che non dominano il gruppo possono essere iscritte come membri di un gruppo IVA soltanto se, in base ad accordi contrattuali in forma scritta, devono subordinare la loro attività commerciale completamente ad un altra impresa (p. es. per contratto d assicurazione o di agenzia generale). 7

Info IVA 03 In base alle precedenti argomentazioni, le imprese associate, società semplici e joint venture non possono di principio essere ammesse in un imposizione di gruppo. Si tratta di imprese sulle quali un altra impresa esercita un influsso rilevante, ma non dominante. Gli istituti di previdenza non possono essere membri di un gruppo IVA. Il legislatore presuppone la loro indipendenza economica. 3 Quali sono i presupposti per la formazione di un gruppo? La cerchia dei membri di un gruppo IVA può essere scelta liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell imposizione di gruppo. È ammessa la costituzione di più sottogruppi. Il gruppo IVA deve designare un rappresentante (di norma un membro del gruppo IVA) che si assume la responsabilità per tutte le questioni amministrative dell intero gruppo IVA di fronte all AFC. Come rappresentante del gruppo può essere designata anche una terza persona esterna (p. es. una fiduciaria) con sede in Svizzera. In questo caso, però, occorre designare anche un membro del gruppo che sia responsabile di fronte all AFC di tutte le attività di incasso (ovvero pagamento dei debiti fiscali entro i termini stabiliti). Il rappresentante del gruppo si occupa dell ottemperanza formale e materiale delle normative, specialmente del fatto che vengano allestiti e tempestivamente presentati i rendiconti periodici e che vengano pagate entro i termini stabiliti le imposte dovute dal gruppo IVA. Qualora l AFC necessitasse di ulteriore documentazione per i rendiconti, il rappresentante del gruppo ne è responsabile ed è tenuto a procurarsela e inoltrarla. 4 Quali sono i confini geografici di un gruppo IVA? Il gruppo IVA comprende soltanto le imprese del gruppo aventi sede in Svizzera e tutti gli stabilimenti d impresa siti in Svizzera di una società di un gruppo domiciliato all estero. Se l impresa superiore (controllante) ha la sua sede all estero, possono essere incluse nel gruppo IVA solamente le imprese del gruppo e gli stabilimenti d impresa siti in Svizzera. Le succursali e gli stabilimenti d impresa domiciliati in Svizzera di imprese con sede nel Principato del Liechtenstein vengono assegnati alla sede principale nel Liechtenstein e non possono pertanto essere inclusi come membri di un gruppo IVA svizzero. 8

Imposizione di gruppo D altra parte, gli stabilimenti d impresa e le succursali domiciliati nel Principato del Liechtenstein di un impresa con sede in Svizzera vengono sempre assegnati alla sede principale in Svizzera e possono dunque essere inclusi in un gruppo IVA svizzero. 5 Quando inizia e termina l imposizione di gruppo? L iscrizione di un gruppo IVA può essere effettuata al più presto all inizio di un periodo fiscale (a parte nel caso di una nuova costituzione di un gruppo; vedi spiegazioni seguenti). Non sono possibili iscrizioni retroattive di gruppi IVA. Se in precedenza non erano dati i presupposti per l imposizione di gruppo per mancanza di rapporto di superiorità o di subordinazione, l imposizione di gruppo è possibile con l inizio del nuovo rapporto di superiorità o di subordinazione (nuova costituzione di un gruppo). Eccetto in casi di ristrutturazione, nei quali la direzione unica muta o viene a cadere, l imposizione di gruppo deve essere mantenuta durante almeno un periodo fiscale. Di conseguenza, l alienazione di uno o più membri del gruppo non dominanti non autorizza a terminare anticipatamente l imposizione di gruppo. 6 Annuncio di modifiche nella composizione dei membri del gruppo Il rappresentante del gruppo è responsabile del fatto che tutte le modifiche nella composizione del gruppo vengano comunicate per scritto all AFC entro 30 giorni dalla notificazione nel Registro di commercio o dopo la conclusione del contratto (F allegato II). Si considerano modifiche nella composizione del gruppo soprattutto l acquisto, la vendita, la liquidazione e il fallimento di imprese nonché le concentrazioni e divisioni di imprese. 7 Assegnazione di un N.IVA a un gruppo IVA e apparizione verso l esterno Con l iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, al gruppo IVA rispettivamente al sottogruppo viene assegnato di principio un proprio (nuovo) N.IVA, con il quale dovrà in futuro conteggiare l imposta. Tutti i membri del gruppo IVA agiscono verso l esterno con questo N.IVA. 9

Info IVA 03 8 Requisiti amministrativi e contabili nell imposizione di gruppo 8.1 Data di chiusura del bilancio dei membri del gruppo Tutti i membri del gruppo chiudono i conti alla stessa data, eccezion fatta per le società holding che, per motivi inerenti alla presentazione dei conti, prevedono un altra data di chiusura del bilancio. 8.2 Dichiarazione di consenso dei membri del gruppo Ogni membro del gruppo IVA riconosce per scritto di essere d accordo con l imposizione di gruppo e di essere responsabile in solido per il totale di tutti i debiti d imposta (crediti d imposta, interessi e spese) nei confronti dell AFC (F cifra 8.9). 8.3 Contabilizzazione delle transazioni interne al gruppo IVA Le transazioni interne al gruppo (costi e ricavi) vanno esposte separatamente nei libri contabili; ciò può avvenire con la rilevazione su conti separati oppure con un codice fiscale separato. 8.4 Requisiti dei giustificativi per le transazioni interne al gruppo, conservazione dei documenti Per le transazioni dei membri giuridicamente autonomi all interno di un gruppo IVA vanno prodotti giustificativi ai sensi delle norme del diritto commerciale. Qualora le transazioni interne al gruppo venissero rilevate solo contabilmente, in base al principio nessuna contabilizzazione senza giustificativo, queste sarebbero da documentare tramite giustificativi contabili interni. Tali giustificativi devono recare informazioni dettagliate sul tipo di transazioni e sul loro volume. I documenti contabili interni del destinatario della prestazione corrispondono a quelli del prestatore. In caso di trasmissione elettronica di dati all interno di un gruppo IVA si applicano le disposizioni dell articolo 122 OIVA (forza probatoria di giustificativi conservati e trasmessi elettronicamente tramite terzi). N I giustificativi sulle transazioni interne al gruppo non possono indicare l IVA. 8.5 Rendiconto IVA e dichiarazione all AFC Ciascun membro del gruppo allestisce un rendiconto IVA (interno). In seguito, il rappresentante del gruppo allestisce un rendiconto IVA unico, riassumendo 10

Imposizione di gruppo le cifre d affari e le imposte precedenti. All AFC viene inoltrato solo il rendiconto IVA unico. Non è necessaria la dichiarazione delle transazioni interne al gruppo nel rendiconto IVA. N Siccome ciascun membro del gruppo deve allestire un rendiconto IVA interno in virtù dell articolo 21 capoverso 2 OIVA, è consigliabile che ogni membro del gruppo effettui almeno una volta all anno una riconciliazione delle cifre d affari e delle imposte precedenti. Il rappresentante del gruppo dovrebbe inoltre allestire alla fine dell esercizio commerciale una distinta relativa alle cifre d affari annue dichiarate e da dichiarare e alle deduzioni delle imposte precedenti di ogni società del gruppo, nonché effettuare una riconciliazione della cifra d affari complessiva e delle imposte precedenti con il rendiconto del gruppo. La correzione di lacune nei rendiconti IVA (interni) precedenti va effettuata separatamente da ogni membro del gruppo. Le lacune di tutto il gruppo vanno consolidate e la correzione deve avvenire separatamente dall allestimento dei rendiconti ordinari. 8.6 Sistema di rendiconto In caso d imposizione di gruppo è indispensabile che tutti i membri del gruppo applichino lo stesso sistema di rendiconto, dunque il sistema secondo le controprestazioni convenute o quello secondo le controprestazioni ricevute, e che abbiano lo stesso periodo di rendiconto. 8.7 Applicazione di aliquote saldo o forfetarie e regolamentazione forfetaria della deduzione dell imposta precedente per le banche L imposizione di gruppo prevede che tutti i membri del gruppo applichino il metodo effettivo; non è possibile applicare i metodi delle aliquote saldo o forfetarie. F L applicazione della regolamentazione forfetaria della deduzione dell imposta precedente per le banche è possibile alle condizioni indicate nell info IVA Finanza. 11

Info IVA 03 8.8 Conseguenze fiscali dell imposizione di gruppo 8.8.1 In generale Tutti i membri del gruppo sono considerati un unico soggetto fiscale. Nei confronti dell AFC il rappresentante del gruppo è responsabile per il corretto allestimento del rendiconto IVA. 8.8.2 Transazioni interne al gruppo Le transazioni interne al gruppo non soggiacciono all IVA. Di conseguenza, non è possibile una deduzione dell imposta precedente in base a fatture o giustificativi emessi per le transazioni interne al gruppo. Non occorre dichiarare le transazioni interne al gruppo nel rendiconto IVA. 8.8.3 Deduzione dell imposta precedente Il diritto alla deduzione dell imposta precedente per forniture e prestazioni di servizi deve essere di principio valutato dal punto di vista di ogni singolo membro del gruppo, ossia in base alla cifra d affari esterna conseguita alla fine dal gruppo, per la quale vengono impiegate le prestazioni acquistate. F Sui principi della correzione della deduzione dell imposta precedente in caso di doppia utilizzazione vedi l info IVA Deduzione dell imposta precedente e correzioni della deduzione dell imposta precedente. F Riguardo agli effetti in relazione con le modifiche d utilizzazione vedi l info IVA Modifiche d utilizzazione. 8.9 Responsabilità solidale Ciascun membro di un gruppo IVA risponde in solido per i debiti fiscali sorti durante la sua appartenenza al gruppo (crediti fiscali, interessi e spese). Eventuali multe al gruppo IVA non rientrano nella responsabilità solidale. Dopo l uscita dal gruppo IVA il membro del gruppo uscito risponde solo per i crediti fiscali risultanti dalla propria attività imprenditoriale durante l appartenenza al gruppo. Se è stata promossa l esecuzione nei confronti di un membro del gruppo, è stata fatta valere una ripresa fiscale mediante avviso di tassazione nei confronti del rappresentante del gruppo o è stato annunciato un controllo, un membro del gruppo non può sottrarsi alla responsabilità solidale uscendo dal gruppo. 12

Imposizione di gruppo I Allegato Questionario sull imposizione di gruppo (art. 13 LIVA) Osservazioni preliminari: Affinché l imposizione di gruppo possa essere autorizzata, deve essere preventivamente presentata una richiesta. Per far ciò si deve rispondere per intero alle seguenti domande, allegando tutti i documenti richiesti. La richiesta e la dichiarazione di consenso (F allegato III) vanno debitamente firmate dai membri del gruppo. Altrimenti, la richiesta non potrà essere trattata. 1. Quali soggetti giuridici o imprese con sede o stabilimento d impresa in Svizzera sono legati tra loro dalla direzione unica? 13 In proposito occorre presentare un organigramma contenente le partecipazioni di capitale o la ripartizione dei diritti di voto, nonché, ove necessario, una dichiarazione con il motivo per il quale, a vostro avviso, è data la direzione unica. 2. Se non tutti i soggetti giuridici che si trovano sotto la direzione unica vengono inclusi nel gruppo IVA (successiva lett. a) o se si prevede di costituire uno o più sottogruppi (successiva lett. b), occorre presentare i seguenti documenti: a) un organigramma da cui risulti chiaramente quali soggetti giuridici siano da includere nel gruppo IVA (e indicazione nominale dei soggetti giuridici che non vengono inclusi nel gruppo IVA); b) organigrammi da cui risultano chiaramente i soggetti giuridici da includere nei relativi sottogruppi (e indicazione nominale dei soggetti giuridici che non vengono ammessi in alcun sottogruppo). 3. Per ogni soggetto giuridico da includere in un gruppo IVA o in un sottogruppo occorre presentare i seguenti dati: denominazione dell impresa; scopo dell impresa; attività commerciale/i; indirizzo commerciale o sede; forma giuridica; numero di telefono e persona di contatto; N.IVA, se il soggetto fiscale singolo è già iscritto nel registro dei contribuenti IVA; data di chiusura dell esercizio commerciale.

Info IVA 03 Per le persone fisiche occorre inoltre indicare cognome, nome, data di nascita, comune d attinenza e indirizzo di domicilio privato. Per ogni soggetto giuridico iscritto nel Registro di commercio occorre allegare un estratto aggiornato del Registro di commercio. 4. Tra i soggetti giuridici ve n è qualcuno che si trova in liquidazione o in fallimento o le cui quote di capitale non vengono detenute durevolmente, bensì solo temporaneamente? Se sì, quale e per quali motivi? 5. Quale soggetto giuridico è scelto come rappresentante del gruppo? Esso è a) un soggetto giuridico da includere nel gruppo IVA; oppure b) una persona fisica o giuridica, che non è membro del gruppo IVA, domiciliata o con sede commerciale in Svizzera (in questo caso, occorre necessariamente presentare un apposita procura legalmente valida). Accanto all indirizzo o alla sede commerciale occorre indicare le coordinate bancarie di un membro del gruppo, contenenti i seguenti dati: conto postale; nome e luogo della banca; numero IBAN; numero di conto bancario e di clearing. (al posto delle suddette indicazioni può essere anche acclusa una polizza di versamento). 6. Desiderate allestire i rendiconti per il gruppo IVA rispettivamente per il/i sottogruppo/i o secondo il sistema delle controprestazioni convenute o quello delle controprestazioni ricevute? Se la scelta cade sul sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, occorre presentare un apposita domanda. Il relativo modulo è reperibile sul nostro sito internet: www.estv.admin.ch. 14

Imposizione di gruppo II 7. Con la richiesta per l imposizione di gruppo va presentato anche il modulo n. 664 Dichiarazione di consenso all imposizione di gruppo e alla responsabilità solidale (F allegato III) pure reperibile sul nostro sito internet. Tale modulo va legalmente firmato da tutti i soggetti giuridici da includere nel gruppo IVA o nel relativo sottogruppo. L AFC si riserva di richiedere ulteriori documenti. Ringraziamo per la collaborazione. Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna Modifiche nella composizione di un gruppo IVA esistente Ogni ingresso o uscita da un gruppo IVA esistente deve essere comunicato per scritto all AFC. Inoltre, per ogni soggetto giuridico da includere in un gruppo IVA o in un sottogruppo o da ritirare da tale gruppo o sottogruppo, occorre presentare i seguenti dati e documenti. La richiesta nonché la dichiarazione di consenso (in caso d ingresso in un gruppo IVA) vanno legalmente firmati dalle imprese interessate (ossia dal nuovo membro e dal rappresentante del gruppo). denominazione dell impresa; scopo dell impresa; attività commerciale/i; indirizzo commerciale o sede; forma giuridica; numero di telefono e persona di contatto; N.IVA, se il soggetto fiscale singolo è già iscritto nel registro dei contribuenti IVA; data di chiusura dell esercizio commerciale. Per le persone fisiche occorre inoltre indicare cognome, nome, data di nascita, comune d attinenza e indirizzo del domicilio privato. 15

Info IVA 03 Per ogni nuovo soggetto giuridico da ammettere in un gruppo si osservi inoltre quanto segue: per ogni nuovo soggetto giuridico iscritto nel Registro di commercio che deve essere ammesso in un gruppo IVA esistente occorre allegare un estratto aggiornato del Registro di commercio. occorre allegare un organigramma aggiornato dal quale risulti il rapporto di dominio nonché, ove necessario, una dichiarazione con il motivo per il quale, a vostro avviso, è data la direzione unica. data di costituzione rispettivamente data dalla quale è data la direzione unica, nonché data dalla quale viene richiesta l inclusione in un gruppo IVA. L AFC si riserva di richiedere ulteriori documenti. Ringraziamo per la collaborazione. Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna 16

Imposizione di gruppo III Dichiarazione di consenso all imposizione di gruppo e alla responsabilità solidale Dichiarazione di consenso all imposizione di gruppo e alla responsabilità solidale Nome del rappresentante del gruppo: N.IVA del gruppo: (se necessario, sarà completato dall AFC) I sotto indicati firmatari acconsentono alla richiesta per l imposizione di gruppo secondo gli articoli 13 e 15 LIVA (legge federale del 12 giugno 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto; RS 641.20) e gli articoli 15 22 OIVA (ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l imposta sul valore aggiunto; RS 641.201). Nell ambito della richiesta e in conformità degli articoli 15 LIVA e 22 OIVA, i firmatari membri del gruppo IVA dichiarano di sottomettersi alla responsabilità solidale per i crediti fiscali, gli interessi e le spese (escluse le multe) sorti durante la loro appartenenza al gruppo. Inoltre, autorizzano il rappresentante del gruppo a rappresentarli in tutte le questioni amministrative nei confronti dell AFC. Con la propria firma il rappresentante del gruppo si impegna ad informare tutti i membri del gruppo relativamente a ingressi e uscite di membri. Ogni nuovo membro è inoltre informato sulla composizione attuale del gruppo. Denominazione/Cognome e nome Indirizzo/sede Data di nascita/luogo d attinenza Firma/e legale(i) (va compilato da ogni membro del gruppo, compreso il rappresentante del gruppo) (per persone fisiche).................................................................................... Luogo e data:... Rappresentante del gruppo:... (il presente modulo può essere copiato) AFC / IVA I_MWST Nr. 0664_01 / 01.10_ Schwarztorstrasse 50, CH-3003 Berna 17

Info IVA 03 18

Imposizione di gruppo 19

Competenze L Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) è competente per la riscossione dell imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero; la riscossione dell imposta sull acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all estero. L Amministrazione federale delle dogane (AFD) è competente per la riscossione dell imposta sull importazione di beni. Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti. Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue: per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50 3003 Berna per fax: 031 325 75 61 per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA. Le pubblicazioni dell AFC riguardanti l IVA sono ottenibili: in forma elettronica tramite internet: www.estv.admin.ch (Webcode: d_03359_it) in forma cartacea: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL Distribuzione pubblicazioni Stampati IVA 3003 Berna www.bundespublikationen.admin.ch 605.525.03 I