PROTOCOLLO D INTESA PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI TECNICI DI CUI ALL ART 8 COMMA 1-BIS DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N.

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PROTOCOLLO D INTESA PER L ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI TECNICI DI CUI ALL ART 8 COMMA 1-BIS DELLA LEGGE 12 MARZO 1999 N. 68 E ALL ART 19 COMMA 7 DELLA LEGGE REGIONALE 17 MAGGIO 2016 N. 9 Tra L Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) con sede in Cagliari, via Is Mirrionis n. 195, C.F. 92028890926, nella persona del Direttore Generale Dott. Massimo Temussi L ATS Sardegna Azienda Tutela Salute, di seguito indicata con ATS Sardegna, con sede legale in Sassari Via Enrico Costa n. 57, C.F. 92005870909, P.IVA 00935650903, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, domiciliato per la carica presso la medesima PREMESSO che con il presente protocollo d intesa si intende dare attuazione a quanto previsto dall art. 8 comma 1-bis della Legge 68/99 e dall art. 19 comma 7 della Legge Regionale 9/2016 in merito all istituzione dei comitati tecnici su base territoriale, perseguendo al contempo l uniformazione delle procedure su tutto il territorio regionale; VISTI - La L. 7 agosto 1990 n. 241, che prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; - L art. 24 della L.R. 22 agosto 1990 n. 40 che prevede la possibilità di concludere accordi procedimentali normativi e di organizzazione aventi per oggetto l esercizio di potestà amministrative e le corrispettive prestazioni di persone fisiche e giuridiche al fine di raggiungere obiettivi di interesse pubblico; - L Art 10 della L.R. 9/2016 che istituisce l ASPAL quale organismo tecnico della regione dotato di personalità giuridica, autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile; alla quale è attribuita l'erogazione dei servizi per il lavoro e la gestione delle misure di politica attiva connesse alle funzioni e ai compiti della Regione disciplinati dalla presente legge, nonché, tutti gli altri compiti in materia di lavoro a essa affidati dalla Giunta Regionale; - Il comma 2 dell art. 19 della L.R. 9/2016 il quale dispone che L'ASPAL è la struttura che gestisce la materia dell'inserimento lavorativo delle persone con disabilità ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 68 del 1999, e successive modifiche ed integrazioni, e i centri per l'impiego sono individuati quali uffici competenti per l'erogazione dei servizi. Pag.1 di 7

- La Legge regionale 27 luglio 2016 n. 17 con la quale è stato modificato l assetto istituzionale del Servizio Sanitario regionale, istituendo l Azienda per la Tutela della Salute ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche ed integrazioni; - L art. 8 comma 1-bis della legge 12 marzo 1999, così come modificato dall art. 7 del Decreto Legislativo 151/2016, il quale prevede che presso i servizi per il collocamento mirato operi un comitato tecnico composto da funzionari dei servizi medesimi e da esperti del settore sociale e medico-legale, con particolare riferimento alla materia della disabilità, con compiti di valutazione delle capacità lavorative di definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all inserimento e di predisposizione di controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità ; - L art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2000 e la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 77 del 24 novembre 1999 che stabilisce i punti di contatto e i profili distintivi tra le competenze delle commissioni mediche di accertamento delle condizioni di disabilità e quelle del comitato tecnico di cui all art. 6 comma 2 della L. 68/99; - L art. 7 comma 2 del Decreto Legislativo 14 settembre 2015 n. 151 che cita: Ogni riferimento all organismo di cui all art. 6, comma 3, del Decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469, contenuto nella Legge n. 68 del 1999 si intende effettuato al comitato tecnico di cui all articolo 8 comma 1-bis della Legge n. 68/ del 1999 ; - Il comma 7 dell art. 19 della Legge regionale 9/2016 il quale prevede che presso i centri per l impiego di cui al comma 5 opera un comitato tecnico con compiti di: valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità; predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità; ogni altro compito a esso espressamente attribuito dalla legge n. 68/99 e successive modificazioni e integrazioni ; - La Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 34 del 23/12/2015, la quale precisa che al fine di garantire livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale e di rendere meno onerosi gli adempimenti in merito al collocamento mirato da parte dei datori di lavoro, si ritiene che le regioni debbano individuare almeno un ufficio, su base territoriale provinciale, deputato agli interventi volti a favorire l inserimento lavorativo dei soggetti con disabilità ; DATO ATTO che l art. 19 comma 8 della LR 9/2016 stabilisce la composizione del Comitato tecnico, che dovrà essere costituito dal Dirigente dell ASPAL territorialmente competente o un suo delegato, un esperto nel settore sociale e un medico legale designato dall ATS. Pag.2 di 7

CONSIDERATO che l ASPAL è la struttura che gestisce la materia dell inserimento lavorativo delle persone con disabilità mentre l ATS ha a disposizione professionisti medici legali, psicologi e assistenti sociali con le competenze necessarie a svolgere il ruolo di componenti dei comitati tecnici; RITENUTO NECESSARIO, in applicazione di quanto previsto dal comma 7 dell art. 19 della Legge Regionale 9/2016, istituire i comitati tecnici con il compito di operare e collaborare con i Centri per l impiego di cui al comma 5 art. 19 LR 9/2016; DATO ATTO che ai componenti dei comitati tecnici non spetta alcun compenso, comunque denominato, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute previsto dall art. 1 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 27 del 1987; Tutto ciò premesso, visto e considerato SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE QUANTO SEGUE ART 1 Le premesse fanno parte integrante del presente Protocollo d Intesa. ART 2 Il presente Protocollo d Intesa ha per oggetto la piena attuazione della Legge 12 marzo 1999 n. 68 mediante l istituzione dei comitati tecnici su base territoriale, regolamentando la collaborazione degli stessi con l ASPAL e, in particolare, con i CPI comma 5 art. 19 Legge Regionale 9/2016. ART 3 L obiettivo delle parti è favorire l integrazione lavorativa delle persone con disabilità iscritte alle liste di cui alla Legge 68/99, in tutto il territorio regionale, utilizzando procedure omogenee. I Comitati tecnici opereranno mediante approfondimenti sulle capacità lavorative, le abilità, le competenze, le inclinazioni dei soggetti disabili, nonché definendo gli strumenti e le prestazioni atti all inserimento lavorativo degli stessi, e predisponendo dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di disabilità. I lavori degli istituendi comitati tecnici saranno altresì utili per perseguire una maggiore uniformità delle procedure di inserimento mirato su tutto il territorio regionale, mediante l istituzione di una cabina di regia di livello centrale con il compito di supportare gli stessi nella analisi dei casi particolari e delle criticità riscontrate nell ambito dei lavori. Pag.3 di 7

ART 4 Le parti convengono che sia istituito un comitato tecnico per ciascuna provincia, pertanto il numero dei comitati tecnici a livello regionale sarà pari a 5 (corrispondenti alle provincie di : Sud Sardegna, Oristano, Nuoro, Sassari e all Area Metropolitana di Cagliari) L ambito territoriale su cui opereranno sarà corrispondente a quello servito dai CPI comma 5 art. 19 LR 9/2016. I Comitati tecnici si riuniranno presso gli uffici delle strutture di Medicina Legale nelle ASSL di Oristano, Nuoro, Sassari, Sanluri, e presso il Polo Unico di Sorveglianza Sanitaria dell ATS- ASSL di Cagliari allocato presso il PO SS Trinità di Cagliari. Ciascun comitato tecnico sarà composto da un delegato del Direttore del Servizio Politiche a favore dei soggetti a rischio di esclusione, da un esperto del settore sociale designato dall ATS e da un medico legale, anch esso designato dall ATS. La cabina di regia di livello centrale, sarà unica e sarà costituita dal Direttore del Servizio Politiche a favore dei soggetti a rischio di esclusione dell ASPAL o un suo delegato, da un referente dell ATS, e dai membri dei cinque comitati tecnici. ART 5 I comitati tecnici di ciascun ambito provinciale si doteranno di un proprio regolamento di funzionamento che dovrà comunque rispettare i dettami generali contenuti nel presente protocollo d intesa. I comitati tecnici si riuniranno con cadenza almeno mensile individuando, nei propri regolamenti di funzionamento, le modalità di convocazione. In ogni caso per ciascuna riunione di comitato tecnico dovrà necessariamente essere previsto un ordine del giorno, con la conseguente anticipazione delle casistiche da analizzare affinché sia consentita una ottimale organizzazione del lavoro. I Comitati tecnici avranno il compito di collaborare con i CPI comma 5 art. 19 LR 9/2016 nella valutazione delle capacità lavorative delle persone con disabilità, dando la priorità ai casi, in carico ai CPI, per i quali è necessario un approfondimento circa i contenuti della relazione conclusiva e della diagnosi funzionale. Saranno inoltre chiamati a fornire un parere circa la definizione di strumenti e prestazioni utili all inserimento mirato dei disabili avviati al lavoro particolarmente per quei casi che presentano particolari condizioni di gravità. Infine, nel rispetto di quanto stabilito dalla Legge Regionale 9/2016, collaboreranno con l ASPAL per ogni altro compito ad essi espressamente attribuito dalla L. 68/99 e ss.mm.ii. Pag.4 di 7

ART 6 La cabina di regia di livello centrale sarà riunita con cadenza trimestrale per monitorare il lavoro dei comitati tecnici, per analizzare i casi particolari riportati e per individuare strategie e modalità di gestione omogenee su tutto il territorio regionale, che siano più efficaci e puntuali. La cabina di regia avrà altresì il compito di coordinare a livello centrale le situazioni che richiedono una gestione di dimensione regionale ART 7 L ASPAL e l ATS, firmatari del presente protocollo di intesa, collaborano alla istituzione e al funzionamento dei comitati tecnici, impegnandosi in particolare nelle seguenti azioni. L Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) si occuperà di: - Individuare i componenti dei comitati tecnici che rappresenteranno l Ente; - Istituire formalmente i comitati tecnici, così come previsto dalla LR 9/2016; - Individuare nel proprio bilancio le risorse per il pagamento di eventuali rimborsi spese sostenute nell ambito di quanto previsto dall art. 1 comma 1 lettera c) della legge regionale n. 27 del 1987; - Favorire la piena operatività dei comitati tecnici garantendo l organizzazione degli incontri territoriali per il tramite dei Cpi comma 5 art. 19 LR 9/2016 coinvolti, provvedendo alle attività di segreteria, calendarizzazione delle riunioni/visite, verbalizzazione e collazione della documentazione che i membri sanitari del comitato avranno raccolto per inviarli in busta sigillata e controfirmata, ovvero con altre metodologie informatizzate che garantiscano la tutela della riservatezza, presso la sede della cabina di regia presso il Polo Unico di Sorveglianza Sanitaria dell ATS- ASSL di Cagliari allocato al PO SS Trinità di Cagliari, con propri mezzi e personale. - Organizzare e gestire gli incontri della cabina di regia di livello centrale. - Custodire la documentazione originale (NON SANITARIA) dei provvedimenti del Comitato. L Agenzia per la Tutela della Salute (ATS) si occuperà di: - Individuare un medico legale e un esperto nel settore sociale, assistente sociale o psicologo, per ciascun comitato tecnico territorialmente competente; - Individuare un medico legale con funzioni di coordinatore del personale ATS per le attività per cui è convenzione e quale referente per l ATS nei rapporti con l ASPAL Pag.5 di 7

- Garantire la partecipazione dei componenti i comitati tecnici alle riunioni organizzate dai CPI, che si terranno almeno con cadenza mensile; - Mettere a disposizione, presso gli uffici delle strutture di Medicina Legale nelle ASSL una sala visita arredata e attrezzata con annessa sala d attesa negli orari e nei giorni in cui i comitati tecnici si dovranno riunire; per le attività inerenti l area metropolitana di Cagliari il comitato tecnico si riunirà presso la sede della cabina di regia; - Garantire il funzionamento della cabina di regia di livello centrale, individuando il proprio referente che parteciperà agli incontri trimestrali organizzati dall ASPAL; - Fornire la location in cui si riunirà la Cabina di Regia e in cui sarà custodita tutta la documentazione originale/copia (SANITARIA) dei provvedimenti del Comitato; - La sede della cabina di regia è individuata presso il Polo Unico di Sorveglianza Sanitaria dell ATS- ASSL di Cagliari allocato al PO SS Trinità di Cagliari, 1 piano della palazzina della Dir. Sanitario di presidio; - Rendicontare spese sostenute oggetto di rimborso da parte dell ASPAL ai sensi del presente protocollo di intesa; ART. 9 Trattamento dati personali e sanitari I medici legali e gli altri operatori nominati, ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente atto, sono autorizzati al trattamento, nei modi e con i limiti di legge, dei dati personali detenuti dall ATS e dall ASPAL per le attività istituzionali, ai soli fini dell espletamento dell incarico e nei limiti delle esigenze derivanti dallo stesso. Sono autorizzati altresì alla raccolta, elaborazione e conservazione (su supporto cartaceo, fotografico, magnetico, telematico ed informatico) dei dati sanitari delle persone valutate. Fermo restando il rispetto delle norme vigenti, tutto il personale ASPAL e ATS è, inoltre, tenuto a mantenere il segreto e a non dare informazioni e/o notizie di quanto vengano a conoscenza sia in occasione dell attività, sia in relazione alla presenza nei locali presso cui si svolgono le attività previste nel presente protocollo d intesa. Il documentale sanitario e/o il programma informatico con relativi archivi su supporto magnetico/ottico/digitale) saranno custoditi a cura del Medico Legale referente ATS, con il supporto del personale sanitario che sarà appositamente nominato (1 titolare + supplente) presso il Polo Unico di Sorveglianza Sanitaria dell ATS- ASSL di Cagliari allocato al PO SS Trinità di Cagliari. Pag.6 di 7

ART. 10 Durata e controversie Il presente accordo vincola le parti dal momento della sottoscrizione di tutti i soggetti firmatari e ha durata di anni cinque, fatto salvo il diritto di ciascuna delle parti di recedere per giustificati motivi, con un preavviso di tre mesi dalla data di operatività del recesso. Il presente accordo può essere integrato, sostituito, modificato e rinnovato su iniziativa delle parti contraenti al fine di perseguire in maniera più efficace le finalità e gli obiettivi indicati. Per quanto non espressamente disposto si rimanda alle disposizioni di legge in materia. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti firmatarie in ordine alla interpretazione, esecuzione, efficacia, risoluzione ed in genere alle sorti dell accordo si procederà ad un tentativo di composizione amichevole. Nel caso in cui non si dovesse giungere ad un accordo valgono le disposizioni del combinato disposto dagli articoli 11 e 15 della L. 241/90. Il presente accordo viene redatto in duplice copia e trattenuto in originale da ciascuna parte contraente. Letto, approvato e sottoscritto Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro (ASPAL) Il Direttore Generale Dott. Massimo Temussi Azienda per la tutela della Salute (ATS) Il Direttore Generale Dott. Fulvio Moirano Pag.7 di 7