Allegato B Istruzioni operative per l applicazione dell art. 7 l.r. n. 37/80: finanziamenti regionali. Finalità Per la regolamentazione dell erogazione dei contributi regionali previsti dalla L.R. n. 37/80, art. 7, è necessario definire i possibili beneficiari, il tipo di agevolazioni a cui possono accedere e le procedure per la concessione. Beneficiari Possono fruire dei contributi regionali le Enoteche regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali ed i Musei etnografico-enologici riconosciuti dalla Regione Piemonte ai sensi della legge regionale 37/80, nel quadro delle finalità e dei compiti previsti per tali strutture dalla suddetta legge regionale 37/80, dalla legge regionale 20/99, dalla legge regionale 75/96, e loro modifiche e integrazioni. Agevolazioni 1. Contributi per le spese di costituzione, restauro, manutenzione straordinaria e arredamento delle sedi di nuove Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali e Musei etnograficoenologici. Può essere concesso un contributo sino al 50% della spesa massima ammissibile; tale spesa non può comunque superare i 150.000,00 Euro nel caso delle Enoteche, ed i 50.000,00 Euro nel caso di Botteghe del vino o Cantine comunali e Musei etnografico-enologici. Concorrono a costituire la spesa massima ammissibile a contributo le spese per: - atti riguardanti la costituzione; - acquisto locali per la sede; - progetti per ristrutturazione, restauro o migliorie delle sedi; - ristrutturazioni, restauri o migliorie delle sedi; - acquisto arredamenti ed attrezzature per il funzionamento delle Enoteche, delle Botteghe del vino o Cantine comunali e dei Musei etnografico-enologici; - manutenzione straordinaria delle sedi; - acquisizione e/o conservazione di documenti o beni relativi al patrimonio storico e culturale della vite, del vino e del mondo contadino; - consulenze e prestazioni di carattere tecnico, organizzativo, legale, amministrativo e contabile, relative ai punti precedenti e per la programmazione delle attività. Sul contributo di cui al primo comma può essere corrisposto un anticipo sino all 50%. 2. Contributi per le spese di funzionamento delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino o Cantine comunali e dei Musei etnografico-enologici. 1
Alle Enoteche regionali, Botteghe del vino o Cantine comunali e ai Musei etnografico-enologici riconosciute e operanti e che ottemperino alle procedure di cui ai successivi punti delle presenti istruzioni, può essere concesso un contributo annuale sulle spese sostenute per la gestione, il funzionamento e lo svolgimento dell attività istituzionale, l efficienza e la manutenzione delle sedi. Il contributo può essere concesso nella misura fino al 60% della spesa ammissibile, con un massimo di spesa ammissibile di euro 450.000,00 per le Enoteche regionali e euro 150.000,00 per le Botteghe del Vino o Cantine comunali e Musei etnografico-enologici. Concorrono a costituire la spesa massima ammissibile a contributo le spese relative a: - affitto e riscaldamento locali; - tutti gli oneri per il personale dipendente, nelle varie forme previste dalle leggi, consulenti, collaboratori, indennità e rimborsi spese per amministratori e soci; - telefoni e reti telematiche, luce, gas altre utenze e servizi per uso locali e attività connesse; - cancelleria, beni strumentali e d uso necessari per lo svolgimento dell attività; - manutenzione ordinaria delle sedi e dei beni patrimoniali; - istituzione di centri di informazione nei Distretti dei Vini e nelle Strade del Vino; - realizzazione e gestione di strutture esterne alla propria sede; - partecipazione ad Enti, Associazioni, Società, Consorzi e altri soggetti che non abbiano fini di lucro e in coerenza con le finalità della L.R. n. 37/80, L.R. n. 20/99, L.R. n. 75/96; - organizzazione o compartecipazione alla organizzazione di iniziative e manifestazioni nella propria sede o in altri posti, rientranti tra le finalità; - partecipazione a manifestazioni e iniziative promozionali, divulgative, informative da altri organizzate, rientranti tra le finalità; - attivazione conti correnti, mutui, ratei - realizzazione di materiale documentale, libri, riviste, opuscoli, pubblicizzazione dell attività, attività editoriali e promopubblicitarie, sponsorizzazioni, spese per vini utilizzati per omaggi promozionali e degustazioni gratuite; - consulenze e partecipazioni di carattere tecnico, legale, amministrativo, contabile, di ideazione, progettazione e realizzazione di cui ai punti precedenti; - lavori di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, messa a norma dei locali, strutture e aree pertinenti; - rinnovo arredi e strumenti; Sul contributo di cui al primo comma può essere concesso un anticipo sino all 50%. 3. Contributi per le spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni a tutte le Enoteche regionali o riguardanti l insieme di esse. 2
Ai fini della concessione di tali contributi, le relative richieste devono essere sottoposte all esame e alla espressione del parere della Consulta regionale delle Enoteche regionali, come previsto nelle istruzioni per l applicazione dell art. 6, della L.R. n. 37/80 Coordinamento delle attività, approvate contestualmente al presente documento. Può essere concesso un contributo fino al 90% della spesa massima ammissibile; tale spesa non può comunque superare i 100.000,00 Euro per ciascuna Enoteca regionale. Concorrono a costituire la spesa massima ammissibile a contributo le spese relative a: - ideazione, creazione e gestione di strumenti, strutture, servizi, progetti, comuni e coordinati tra le Enoteche regionali; - oneri straordinari relativi a partecipazione comune delle Enoteche regionali ad Associazioni, Consorzi, Società, Enti. Sul contributo di cui al primo comma può essere corrisposto un anticipo fino al 50%. Procedure 1. Contributi per le spese di costituzione, restauro, manutenzione straordinaria e arredamento delle sedi di nuove Enoteche regionali, Botteghe del vino o Cantine comunali e Musei etnograficoenologici,. Le domande per gli interventi da realizzare vengono presentate, entro il 28 febbraio di ogni anno, all Assessorato Agricoltura della Regione Piemonte, Direzione Regionale Programmazione e Valorizzazione dell agricoltura, allegando: - relazione su natura giuridica, composizione, rappresentatività, finalità della nuova struttura e ogni altra documentazione relativa al processo di costituzione; - relazione illustrativa degli interventi previsti; - preventivi di spesa, o indicazioni di spesa dei singoli lavori e interventi; - copia degli eventuali progetti ed eventuali concessioni e autorizzazioni ; La concessione del contributo è disposta, complementariamente o conseguentemente al riconoscimento della nuova struttura, con Determinazione della Direzione competente, che potrà prevedere l eventuale erogazione di un anticipo e l entità dello stesso. Per la richiesta di erogazione del contributo concesso o del saldo di esso, dovrà essere allegata la seguente documentazione: - relazione illustrativa degli interventi effettuati; fatture e altri documenti di pagamento occorre allegare relativa copia timbrata e firmata dal Presidente o Rappresentante Legale. Nel caso di strutture gestite da Comuni, consorzi di Comuni o altri enti pubblici, saranno sufficienti le deliberazioni, determinazioni e mandati relative alle liquidazioni delle spese. 3
2. Contributi annuali per le spese di funzionamento. Le Enoteche, Botteghe del vino o Cantine comunali e i Musei etnografico-enologici riconosciuti dalla Regione Piemonte possono presentare domanda di contributo entro il 28 febbraio di ogni anno. La domanda di contributo deve contenere: - breve descrizione e analisi della situazione; - relazione sul programma e sulle attività da svolgere nell anno di riferimento; - bilancio di previsione dell anno di riferimento; - ultimo bilancio consuntivo. La concessione del contributo è disposta con Determinazione Dirigenziale, che potrà prevedere l eventuale erogazione di un anticipo e l entità dello stesso. Le Enoteche regionali, Botteghe del vino o Cantine comunali e i Musei etnografico-enologici ammessi a contributo, entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di riferimento del contributo, devono presentare alla Direzione Regionale competente la documentazione di rendiconto e la richiesta di erogazione del contributo concesso e del saldo di esso. Tale documentazione dovrà comprendere: - relazione finale dell annata; - bilancio consuntivo; fatture e altri documenti di pagamento occorre allegare relativa copia timbrata e firmata dal Presidente o Rappresentante Legale; Su questo ultimo punto, nel caso di strutture gestite da Comuni, consorzi di Comuni o altri enti pubblici, saranno sufficienti le deliberazioni, determinazioni e mandati relative alle liquidazioni delle spese. 3. Contributi per le spese relative a progetti, iniziative, partecipazioni, strumenti, servizi comuni alle Enoteche regionali o riguardanti l insieme di esse. Possono presentare domanda di contributo, entro il 28 febbraio di ogni anno, le Enoteche regionali, sottoscrivendo unitariamente il progetto o l iniziativa, oppure presentando, ciascuna Enoteca, domanda singola con il riferimento al progetto comune delle Enoteche regionali; la domanda di contributo deve contenere: - relazione sul progetto o sulla iniziativa; - preventivi o indicazioni di relative spese. La concessione del contributo è disposta, previa acquisizione del parere favorevole sul relativo progetto espresso dalla Consulta regionale delle Enoteche regionali, con Determinazione Dirigenziale che potrà prevedere l eventuale erogazione dell anticipo e l entità dello stesso. 4
Le Enoteche regionali, entro il 28 febbraio dell anno successivo a quello di riferimento del contributo, devono presentare alla Direzione regionale competente la documentazione di rendiconto e la richiesta di erogazione del contributo concesso o del saldo di esso. Tale documentazione dovrà comprendere: - relazione finale sul progetto o iniziativa; fatture, di altre ricevute di avvenuto pagamento e altri documenti di spesa, occorre allegare relativa copia timbrata e firmata dal Presidente o Rappresentante Legale. Su questo ultimo punto, nel caso di strutture gestite da Comuni, consorzi di Comuni o altri enti pubblici, saranno sufficienti le deliberazioni, determinazioni e mandati relative alle liquidazioni delle spese. Obblighi dei componenti Le Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali o Musei etnografico-enologici, riconosciute dalla Regione Piemonte, devono presentare, anche se non fruiscono di contributo regionale, annualmente, entro il 28 febbraio, dettagliate relazioni dell attività svolta nell anno precedente e di previsione per l attività da svolgere nell anno in corso. Esse inoltre devono comunicare ogni eventuale modifica verificatasi, ad esempio: rinnovo amministratori, modifiche struttura giuridica, statuti, regolamenti, variazione soci, ecc. Revoche Il mancato e scorretto rispetto di quanto disposto al punto precedente comporta per le Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali o Musei etnografico-enologici inadempienti, l esclusione dalla Consulta e la revoca del riconoscimento regionale. La revoca del riconoscimento regionale, inoltre, può essere adottato dalla Regione Piemonte per le Enoteche regionali, Botteghe del vino, Cantine comunali o Musei etnografico-enologici, la cui attività non risponda ai requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della L.R. n. 37/80, o risulti non coerente con le finalità della suddetta legge. 5