MANDATO DI AGENZIA (plurimandatario) TRA Trento 12/10/2016 La Ditta Con sede in C.F. P.I. Di seguito denominata PREPONENTE e l Agenzia S.D.PRANDATO SNC DI MATTEO E RICCARDO PRANDATO c.f. / p.i. 02055130229 Di seguito denominata AGENTE PREMESSO Che la Preponente ha intenzione di promuovere la conclusione delle vendite dei propri prodotti nella zona VENETO e TRENTINO A.A., e che l Agente intende acquisirne l Agenzia Commerciale. Con la presente scrittura le parti stipulanti intendono stabilire i seguenti patti, tramite i quali regoleranno i propri rapporti reciproci. Art. 1 La Preponente incarica l Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti indicati nel punto 2, e nella zona indicata nel punto 3 Art. 2 I prodotti oggetto del presente mandato saranno i seguenti....... Qualora la Preponente decida nel tempo di vendere altri prodotti nel territorio affidato all Agente,questa ne informera quest ultimo per discutere la possibilita di includerli nei prodotti sopra indicati, ma in presenza di articoli gia trattati
dall Agente e nell impossibilita dello stesso a trattarli, la Preponente potra affidare la vendita di detti articoli ad altra Agenzia. La mancata disponibilita da parte dell Agente con motivazione non potra in nessun caso compromettere il rapporto ed essere oggetto di nessuna rivalsa. Art. 3 La zona oggetto del presente contratto di seguito denominata territorio è la seguente: Veneto e Trentino A.A. e più precisamente le province di VERONA- VICENZA-PADOVA-ROVIGO-VENEZIA-TREVISO-BELLUNO-TRENTO-BOLZANO. In presenza da parte delle Preponente di una richiesta di riduzione di zona pattuita nel presente contratto,la stessa in caso di accettazione da parte dell Agente darà luogo ad un indennizzo forfettario all Agente da parte della Preponente di 1/9 delle provvigioni percepite l anno precedente per Provincia. Esempio: fatturato globale 9.000,00, indennizzo per singola provincia tolta 1.000,00 fatte salve le indennita di legge.nel caso l Agente non intenda accettare la riduzione di zona potra intendersi risolto il presente mandato e da parte della Preponente verra liquidato all Agente il mancato preavviso e quanto previsto dall A.E.C. come nei casi di disdetta da parte della Preponente. Art.4 L Agente s impegna a promuovere al meglio delle proprie possibilita, e secondo le ragionevoli direttive impartitegli dalla Preponente, la vendita dei prodotti, a tutelare gli interessi della Preponente e nel negoziare con i Clienti si atterrà scrupolosamente alle condizioni di vendita impartitegli dalla Preponente. La Preponente dal canto Suo, provvederà a fornire all Agente tutti i materiali atti a poter espletare il proprio lavoro nel migliore dei modi quali: cataloghi, listini, depliants,campioni in quantita adeguata. La Preponente fornira inoltre tutte le informazioni tecnico/commerciali necessarie all Agente per potersi rapportare in modo adeguato alla Clientela Salvo accordi diversi scritti, l Agente non ha il potere di stipulare contratti in nome e per conto della Preponente, né di impegnare quest ultima in qualsiasi modo nei confronti di terzi.l Agente si limitera ad inviare ordini dei Clienti alla Preponente che sara libera di accettare o rifiutare, dandone giustificato motivo. Art.5 L Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto della Preponente, se non previa autorizzazione scritta. Nei casi in cui l Agente sia stato autorizzato a ricevere
pagamenti, lo stesso provvedera in tempi brevissimi alla rimessa degli stessi verso la Preponente. A fronte di questi incassi la Preponente corrispondera all Agente una percentuale dello 0,50% che verra evidenziata a parte nell entita della provvigione. Art.6 L Agente s impegna per tutta la durata del presente contratto, nel territorio che gli è stato assegnato, a non rappresentare,distribuire,fabbricare prodotti in concorrenza con la Preponente, senza preventiva autorizzazione scritta della Preponente. La Preponente s impegna per tutta la durata del presente contratto a non concedere a terzi il diritto di rappresentare o vendere prodotti nel territorio riservato all Agente.Tuttavia la Preponente è libera di trattare direttamente senza l intervento dell Agente, purche provveda ad informare quest ultimo. Su tali affari conclusi spettera all Agente la provvigione prevista dal presente contratto. Art.7 L Agente terra informata la Preponente, con la dovuta diligenza, sulla propria attivita, sulle condizioni di mercato e sulla concorrenza nel Territorio. Egli rispondera inoltre a qualsiasi ragionevole richiesta d informazione da parte della Preponente. L Agente potra avvalersi di sub-agenti, a condizione d informare la Preponente e sui quali si assume ogni responsabilita circa l attivita degli stessi. L Agente è autorizzato ad usare i Marchi, Nomi e segni distintivi della Preponente,pero al solo fine di pubblicizzare i prodotti nel contesto del presente contratto e nell interesse esclusivo della Preponente, tale possibilita cessera immediatamente alla risoluzione per qualsiasi causa del presente contratto. Art.8 La provvigione dovuta all Agente sara determinata con l allegato A e verra calcolata sull imponibile degli affari diretti ed indiretti conclusi con i Clienti aventi sede nel Territorio. La provvigione sara dovuta all Agente anche per quelli affari accettati dalla Preponente ma successivamente non conclusi per cause imputabile alla stessa. La provvigione verra liquidata sul maturato entro e non oltre il 30 giorna dalla scadenza del trimestre in questione e saranno comprese nel conteggio le scadenze al 5 al 10 e al 15 del mese successivo, trattandosi di scadenze tecniche.l Agente ha diritto alla provvigione sui contratti di vendita conclusi dalla Preponente in seguito agli ordini ricevuti anche dopo la risoluzione del presente contratto, se l affare sia da
attribuirsi principalmente all attivita svolta dall Agente. In ogni caso l Agente informera la preponente di eventuali trattative in corso iniziate prima della fine del contratto. L entita dell provvigione viene proposta dalla Preponente e dall Agente accettata ed entrambi la sottoscrivono firmando l allegato A. in nessun caso e per nessun motivo la provvigione potra subire modifiche in senso peggiorativo per l Agente. Naturalmente in caso di forniture particolari le parti potranno concordare una provvigione diversa relativa alla singola fornitura. Art.9 L Agente svolge il proprio lavoro autonomamente e in nessun caso subordinato a imposizioni di qualsiasi genere non comprese nel GIUSTO rapporto di lavoro. Tutte le spese per lo svolgimento del proprio lavoro saranno a carico dell Agente ad eccezione dei seguenti casi: Riunioni Aziendali presso la Preponente. L Agente sara ospite per vitto e alloggio. Visite Clienti con Dirigenti della Preponente: l Agente mettera a disposizione il proprio mezzo e le conseguenti spese (carburante-autostrade-parcheggideperimento autovettura) alla Preponente spettera il vitto e alloggio dello stesso. Art.10 Il presente contratto decorre dal giorno 10/10/2016 e si considera a tempo indeterminato, salvo disdetta da notificarsi da una delle parti nei modi e nei tempi previsti dall A.E.C. vigente all epoca della disdetta. I primi sei mesi di durata del presente contratto saranno considerati di prova, ed in tale periodo ciascuna delle parti potra risolvere il contratto senza obbligo di concedere o diritto di pretendere preavviso alcuno, e senza poter pretendere nessun risarcimento. La decorrenza del termine di preavviso dovra coincidere con il primo giorno del mese di calendario successivo al ricevimento della comunicazione del recesso. Art.11 Nell adempiere agli obblighi di cui al presente contratto,le parti sono tenute ad osservare i principi di buona fede e corretezza commerciale, tuttavia in caso di contenzioso tra gli stipulanti il presente contratto, i medesimi si danno atto che sara loro obbligo primo di adire alle vie giudiziarie tentare una conciliazione in sede sindacale. In ogni caso il foro competente sara in via esclusiva il foro di TRENTO Art.12
Per quanto riguarda il campionario che la Preponente mettera nel corso del rapporto a disposizione dell Agente, all atto del recesso NULLA POTRA PRETENDERE, l Agente si impegna comunque a restituire tutti gli eventuali campioni e tutto il materiale cartaceo rimasti a sua disposizione. Art.13 Si fa inoltre presente che per tutto quanto non espresso nel presente contratto la Preponente e l Agente concordano di accettare quanto previsto dal CODICE CIVILE e dall A.E.C. di CATEGORIA che regolano i rapporti tra Preponente e Agente. Nel caso specifico questo contratto si riferisce al settore: INDUSTRIA. Firma e timbro Preponente Firma e timbro Agente. Trento 20/10/2016 Considerazione finale: La stesura di questo contratto è stata concepita tenendo ben presente che due parti, Agente e Preponente, si incontrano, si valutano e decidono di lavorare assieme sulla base appunto di un contratto che viene stipulato in piena consapevolezza da entrambi le parti, e che, per nessun motivo nel tempo deve subire variazioni negative legate ai compensi pattuiti e alla zona di competenza sottoscritti da entrambe le parti. La ns Agenzia ha sempre lavorato con professionalita e lealta verso le Preponenti e MAI nel tempo si è permessa di discutere e venire meno a quanto sottoscritto in piena autonomia.