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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano Udienza del 12.10.2016 N. 3279/2016 Tribunale Ordinario di Milano Sezione Lavoro Il Giudice di Milano Dr. Tullio Perillo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa promossa da HASSABALLA KAMEL EBRAHIM MOHAMED HSSMMD84L28Z336W, con l Avv.to BARDI LEONARD, elettivamente domiciliato in Via Podgora 7, Milano; 8/10, Milano; contro RICORRENTE INPS, con l Avv.to CAMA ROCCO, elettivamente domiciliato in Piazza Missori RESISTENTE OGGETTO: diritto all assegno natalità ex L. 190/14. All udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti. FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano, quale Giudice del Lavoro, depositato in data 23.3.2016, HASSABALLA KAMEL EBRAHIM MOHAMED ha convenuto in giudizio INPS per l'accertamento del diritto all'assegno previsto dall'art. 1, comma 125, della L. 190/2014 e la condanna del convenuto a corrispondergli la relativa provvidenza economica con decorrenza settembre 2015; con vittoria di spese. Si è ritualmente costituito in giudizio INPS contestando in fatto e in diritto l'avversario ricorso; con vittoria di spese.

Il ricorso, per i motivi di seguito esposti, non è fondato. HASSABALLA KAMEL EBRAHIM MOHAMED ha esposto che, in data 25/2/15, dall'unione con la moglie Abdrabou Shimaa Abdelkarem Mohamed, nasceva la figlia Ebrahim Mariam Mohamed Hassaballa Kamel; in data 2/9/15 presentava domanda di percezione dell'assegno di natalità previsto dall'articolo 1, comma 125, della L. 190/2014 sussistendo a suo dire i presupposti di legge, domanda rigettata da INPS difettando il possesso della carta di soggiorno. Tanto detto si osserva quanto segue. Nel presente giudizio, come visto, è pacifico in causa che HASSABALLA KAMEL EBRAHIM MOHAMED è titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro valido dal 1/9/14 al 14/9/15 e non già della carta di soggiorno. In diritto si osserva che l art. 1, 125, L.190/14 così prevede: Al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno, per ogni figlio nato o adottato tra il 1º gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 è riconosciuto un assegno di importo pari a 960 euro annui erogato mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione. L'assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è corrisposto fino al compimento del terzo anno di età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione, per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'unione europea o di cittadini di Stati extracomunitari con permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, residenti in Italia e a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui. L'assegno di cui al presente comma è corrisposto, a domanda, dall'inps, che provvede alle relative attività, nonché' a quelle del comma 127, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Qualora il nucleo familiare di appartenenza 2

del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'isee, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 7.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato. Al fine del decidere, atteso l'inequivoco tenore letterale di tale disposizione che esclude l'odierno ricorrente dal diritto alla prestazione, è opportuno interrogarsi sulla conformità della stessa tanto alle previsioni costituzionali quanto a quelle europee. Si osserva innanzitutto che la prestazione ha carattere e natura assistenziale, giacché la sua erogazione prescinde dalla sussistenza di un rapporto assicurativo, potendo così essere ricondotta nell'alveo dell'art 38, comma 1, Costituzione. Del pari, non vi è dubbio alcuno che detta prestazione (certamente non connessa alla tutela della salute o di stati di invalidità) non è indirizzata alla tutela di condizioni minime di salute o di gravi situazioni di urgenza. La circostanza è particolarmente significativa, giacché, per consolidata giurisprudenza di costituzionalità, allorquando una determinata prestazione esula dalla tutela di quel nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana - rientrando piuttosto nella di tutela di finalità sociali estranea a quella dei diritti fondamentali - ben può essere prevista una differente disciplina tra cittadini e stranieri (così Corte Cost., sentenza n. 432 del 28/11/2005). In tali casi, pertanto, il legislatore, nella propria discrezionale scelta volta alla individuazione dei destinatari di un determinato beneficio avendo anche riguardo alle risorse finanziarie disponibili, ben può individuare la platea dei beneficiari introducendo una distinzione nella disciplina tra cittadini e stranieri (così Corte Cost. n. 432 cit.). Nondimeno, anche in tale ultimo caso, resta pur sempre la necessità di rispettare i principi di cui all'articolo 3 Costituzione, onde evitare che tale scelta si fondi su ragioni e criteri irrazionali, arbitrari e irragionevoli. In tale ultimo caso, tali vizi possono ravvisarsi allorquando la scelta legislativa individui criteri selettivi che, in quanto relativi a situazioni di bisogno o disagio, di per sé sono idonei a determinare una discriminazione (cfr. Corte Cost. n. 141 del 19/5/14, in motivazione, paragrafo 6.4). 3

Ebbene, osserva il giudicante che nel caso di specie l'articolo 1, comma 125, L. 190/14 non introduce elementi di discriminazione nei termini anzidetti, ma un criterio selettivo (ovvero il possesso in capo allo straniero del permesso di soggiorno di cui all'articolo 9 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione) non irragionevole o arbitrario. Ciò anche (e soprattutto) se si considera che tale criterio di selezione viene recepito anche a livello di normativa europea, se è vero che l'articolo 11 della Direttiva 2003/19/CE (relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo) prevede, all'articolo 11, in tema di parità di trattamento, la possibilità per lo Stato membro di limitare la parità di trattamento in materia di assistenza sociale e protezione sociale alle sole prestazioni essenziali. Per quanto detto non si ravvisano ragioni per ritenere incostituzionale la norma in commento. Deve poi osservarsi che, proprio sulla fattispecie in esame, la giurisprudenza di merito (per quanto di interesse, il Tribunale di Bergamo, con ordinanza del 15/4/16 resa nell'ambito di un procedimento per discriminazione) ha evidenziato che la normativa europea, in parte non recepita dal legislatore, fonderebbe comunque le ragioni del lavoratore straniero con permesso di soggiorno per motivi di lavoro ad ottenere il beneficio economico in questa sede invocato. Ebbene, è senza dubbio vero che la direttiva 2011/98/UE (in tema di procedura per la domanda del rilascio di permesso unico per i cittadini di paesi terzi al fine di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché di riconoscimento di un insieme comune di diritti per detti lavoratori) prevede, all'articolo 12, che questi ultimi abbiano il diritto di beneficiare dello stesso trattamento riservato ai cittadini dello Stato membro in cui soggiornano anche per quanto concerne il settore della sicurezza sociale definiti nel regolamento (CE) 883/2004 (lett. e). Quest'ultimo, all'articolo 3, individua la categoria delle prestazioni familiari (definite al precedente articolo 1, lett. z come tutte le prestazioni in natura o in denaro destinate a compensare i carichi familiari, ad esclusione degli anticipi sugli assegni alimentari e degli assegni speciali di nascita o di adozione menzionati nell'allegato I) tra le prestazioni da esso regolamentate. 4

Tuttavia, è altrettanto vero che l'articolo 3, par. 5, prevede che il regolamento in commento non si applichi all'assistenza sociale. Vi è da ritenere, come correttamente eccepito dalla difesa della parte convenuta, che detto inciso sia chiaramente indirizzato a chiarire la portata dell'intero complesso normativo del Regolamento, ovvero escludere quelle prestazioni che siano estranee alla titolarità di un rapporto di lavoro. È quindi da escludere la possibilità di invocare detta normativa. In ogni caso - anche a ritenere che la prestazione in questa sede richiesta dal ricorrente sia riconducibile alla categoria delle prestazioni familiari di cui al Regolamento europeo, e anche a volere accedere alla tesi che il legislatore nazionale, nel recepire la citata direttiva 2011/98/UE con il decreto legislativo 40/2014, ove non vi è menzione alcuna della tematica della parità di trattamento con riferimento al settore della sicurezza sociale né dell intenzione di avvalersi della possibilità, pure prevista all'articolo 12, comma 2, lett. b di tale direttiva, di aver inteso limitare i diritti conferiti ai lavoratori di paesi terzi - si osserva quanto segue. Nel caso da ultimo evidenziato, difatti, si potrebbe difatti ritenere configurabile un inadempimento dello Stato membro alla applicazione di tale direttiva.. Occorre tuttavia avere riguardo anche ai considerando della medesima direttiva che senza dubbio rappresentano una significativa chiave di lettura interpretativa. Ebbene, il considerando 19 dà espressamente atto dell'assenza di una normativa orizzontale a livello di Unione relativamente ai diritti dei cittadini di paesi terzi pur rappresentando l'opportunità che venga definito un insieme di diritti in tal senso, circostanza ribadita dal successivo considerando 20 rispetto ai cittadini di paesi terzi che soggiornino e lavorino regolarmente in uno Stato membro. Il considerando 24, dettato specificamente in tema di sicurezza sociale come definito dal già citato regolamento (CE) 883/2004, rappresenta la necessità che i lavoratori di paesi terzi possono beneficiare della parità di trattamento per quanto riguarda la sicurezza sociale e che le disposizioni della direttiva stessa dovrebbero applicarsi anche ai lavoratori ammessi in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. Infine, il considerando 26 espressamente evidenzia che il diritto dell'unione non limita la facoltà degli Stati membri di organizzare i rispettivi regimi di sicurezza sociale, 5

spettando comunque a ciascuno Stato membro stabilire le condizioni per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale nonché l'importo di tali prestazioni e il periodo durante il quale sono concesse. Ebbene, il quadro normativo testé delineato lascia intendere, ad avviso del giudicante, il significativo margine discrezionale che la direttiva in commento ha riconosciuto in capo ai legislatori nazionali, venendo espresso un auspicio di estensione e parificazione anche delle prestazioni sociali nei confronti dei lavoratori di paesi terzi titolari dei relativi permessi di soggiorno ma non certamente alcuna disposizione cogente. Ciò risulta particolarmente significativo, tenuto conto che, come noto, la possibilità per il privato cittadino di invocare l'applicazione di una direttiva europea è subordinata alla natura di detta direttiva che solo ove sia self executing consente all'autorità giudiziaria la disapplicazione dell'eventuale normativa interna e la diretta applicazione di quella europea. Tuttavia, nel caso di specie, ad avviso del giudicante, non sussistono tali condizioni giacché l'ampio margine riconosciuto al legislatore di disciplinare la fattispecie in esame rende arduo ritenere che l'inadempimento in questa sede ravvisato possa comportare una diretta applicazione delle norme del regolamento (CE) 883/04 e quindi per l'effetto la disapplicazione dell art. 1, comma 125, L. 190/14. Per tutte le sopra esposte ragioni, il ricorso deve essere respinto. L assoluta particolarità della fattispecie giustifica la compensazione tra le parti delle spese di lite. P.Q.M. definitivamente pronunciando, respinge il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese di lite; riserva il termine di giorni 15 per il deposito delle motivazioni della sentenza. Milano, 12.10.2016 Il Giudice Tullio Perillo 6