OGGETTO: Stipula convenzione con Università degli Studi di Torino per tirocini curriculari.

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Transcript:

MICHELE ORLANDO il: 17/07/2018 10:26:08 Motivo: Firma del Dir. Sanitario ALESSANDRO BALLI il: 09/07/2018 13:07:03 Motivo: Firma del Dirigente MARCO DAMONTE PRIOLI il: 18/07/2018 14:01:16 Motivo: Firma del Dir. Generale DAVIDE DULBECCO il: 05/07/2018 18:06:19 Motivo: Firma del Dirigente FABIO CASTELLANI il: 19/07/2018 06:49:42 Motivo: Firma del Responsabile della Pubblicazione SARA CAGLIANI il: 16/07/2018 14:45:00 Motivo: Firma del Dir. Amministrativo DELIBERAZIONE N 0590 DEL 18/07/2018 OGGETTO: Stipula convenzione con Università degli Studi di Torino per tirocini curriculari. ALLEGATI: 1 IL DIRETTORE GENERALE SU PROPOSTA DEL DIRETTORE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI Vista la Legge 24/6/1997 n. 196 Norme in materia di promozione dell occupazione che prevede la possibilità di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell ambito dei percorsi formativi, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; Vista la DGR n. 1052 del 5/8/2013 con la quale la Regione Liguria ha adottato una nuova disciplina in materia di tirocini formativi e di orientamento, di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativo e di tirocini estivi; Considerato che con nota in data 20/2/2018 l Università degli Studi di Torino ha richiesto la stipula di convenzione per lo svolgimento di tirocini curriculari per i propri studenti; Visto il parere favorevole espresso dal Settore Formazione Aziendale con nota in data 5/3/2018 acquisita agli atti; Richiamato il provvedimento n. 310 del 21/4/2016 di approvazione del Regolamento Aziendale sui Tirocini; Ricordato che, ai sensi del predetto Regolamento, l Ufficio Formazione ha contattato il Direttore delle Strutture dove dovrà svolgersi il tirocinio (S.C. Sicurezza Alimentare e S.C. Sanità Animale Dipartimento di Prevenzione) i quali, con note in data 2/3/2018, hanno espresso parere favorevole circa la disponibilità all attivazione dello stesso; Considerato che la disponibilità ad effettuare tirocini presso i servizi territoriali dell ASL 1 risponde alla finalità di assicurare il miglioramento continuo della qualità e delle competenze professionali dei servizi stessi attraverso lo scambio attuato con la presenza dei tirocinanti nei servizi e la relazione di supporto ad essi da parte di tutor universitari; Dato atto che, in ossequio a quanto disposto dall art. 1 del D.M. 142 del 25/3/1998 ed in particolare al limite numerico del 10% dei tirocinanti rispetto al totale dei dipendenti, l Asl deve necessariamente riservarsi la facoltà di verificare la disponibilità dei posti; Sottolineato che è conseguentemente escluso qualsiasi obbligo automatico per l Asl ad ospitare gli studenti;

Evidenziato che l Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; Stabilito di procedere a stipula di convenzione fra ASL 1 e Università degli Studi di Torino che definisce modalità, termini e condizioni per l effettuazione di tirocinio curriculare per tre anni, secondo lo schema allegato 1) costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Ritenuto di individuare il Sig. Giovanni Ricci quale referente per l ASL 1 per i rapporti da tenersi con l Istituto, come individuato dal Direttore della S.C. Sviluppo Risorse Umane con nota in data 23/1/2017; Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa a carico del bilancio aziendale; Visto l Atto Aziendale approvato con Deliberazione n. 719 del 24.9.2013, nonché il sistema di deleghe delle competenze dirigenziali indicato nel medesimo atto; Preso atto della dichiarazione del Dirigente proponente in ordine alla carenza di situazioni di conflitto di interesse rispetto al presente atto ai sensi degli articoli 6 comma 2 e 13 comma 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 62; Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, per quanto di rispettiva competenza D E L I B E R A Di prendere atto di quanto enunciato in premessa e, per l effetto: 1. Di procedere alla stipula di convenzione con l Università degli Studi di Torino per lo svolgimento di tirocini curriculari per i propri studenti; 2. Di approvare lo schema di convenzione allegato n. 1) che viene a costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che definisce modalità, termini e condizioni per l effettuazione di tirocinio curriculare professionale per anni tre dalla data di stipula; 3. Di individuare il Sig. Giovanni Ricci quale referente per l ASL 1 per i rapporti da tenersi con la Scuola; 4. Di precisare che tale attività di tirocinio avverrà alle condizioni tutte indicate nell allegato schema di cui sopra, nonché alle condizioni indicate nel Regolamento ASL in materia di tirocini approvato con delibera n. 310 del 21/4/2016; 5. Di dare atto che, in ossequio a quanto disposto dall art. 1 del D.M. 142 del 25/3/1998 ed in particolare al limite numerico del 10% dei tirocinanti rispetto al totale dei dipendenti, l Asl si riserva la facoltà di verificare la disponibilità dei posti; 6. Di precisare che conseguentemente è escluso qualsiasi obbligo automatico per l Asl ad ospitare gli studenti; 7. Di demandare ai Direttori delle Strutture ospitanti i tirocinanti ogni adempimento volto ad assicurare il rispetto delle norme di legge nonché gli specifici adempimenti richiesti dall Università per il corretto espletamento dei tirocini; 8. Di prendere atto che l Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nella forma di gestione per conto dello Stato, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore; 9. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa.

F.to digitalmente da IL DIRETTORE GENERALE Dott. Marco DAMONTE PRIOLI Il sotto indicato Responsabile del Procedimento attesta l avvenuta regolare istruttoria della pratica e la conformità della procedura alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali. F.to digitalmente da Il Responsabile del Procedimento IL DIRETTORE ai sensi della Legge 241/1990 S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI - Simona Sostegni - - Avv. Davide Dulbecco F.to digitalmente da IL DIRETTORE STRUTTURA GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA - Dr. Alessandro Balli - Si esprime parere favorevole ai sensi dell art. 3. comma 1 quinquies, D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 502 così come modificato dall art. 3 D.Lgs 19 giugno 1999 n. 229 e s.m.i F.to digitalmente da F.to digitalmente da IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Michele ORLANDO Dott.ssa Sara CAGLIANI F.to digitalmente da IL RESPONSABILE PUBBLICAZIONE S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI ESTREMI DI PUBBLICAZIONE Il presente atto viene inviato all Albo Pretorio Informatico on-line dell A.S.L. 1 Imperiese a partire dalla data di firma del responsabile della pubblicazione, valevole quale momento iniziale per l efficacia e l avvenuta piena conoscenza del provvedimento da parte di terzi, ai sensi del vigente Atto Aziendale. Il provvedimento in oggetto resterà pubblicato per il tempo e con le modalità previste dalla vigente normativa (art. 8 D.Lgs. 14.3.2013 n. 33).

Inizio allegato parte integrante numero 1

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Gianmaria Federico Ajani, nato a Torino (To), il 21/10/1955, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente, e Azienda SocioSanitaria Ligure N.1, partita IVA/codice fiscale 01083060085 / 01083060085, con sede legale in Bussana (Im) indirizzo Via Aurelia, 97 - CAP 18038, d'ora in poi denominato/a "Soggetto ospitante", rappresentato/a dal Dr. Marco DAMONTE PRIOLI, nato a Uster (Svizzera) il 12/11/1964 nella sua qualità di Direttore Generale rappresentante legale; tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio convengono quanto segue Art. 1 - Oggetto della convenzione Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi. Detti studenti da accogliere dovranno essere, in contemporanea, in numero massimo di 2 soggetti. Art. 2 Limite numerico In ossequio a quanto disposto dall art. 1 del DM 142 del 25/3/1998 ed in particolare al limite numerico del 10% dei tirocinanti rispetto al totale dei dipendenti, l ASL n. 1 si riserva necessariamente la facoltà di verificare la disponibilità dei posti. E conseguentemente escluso qualsivoglia obbligo automatico per l ASL ad ospitare gli studenti. In ogni caso dovrà essere osservato quanto previsto dal Regolamento ASL in materia di tirocini approvato con delibera n. 310 del 21/4/2016. L avvio effettivo del tirocinio è condizionato all ottenimento del parere favorevole del Direttore della Struttura Complessa che dovrà ospitare il soggetto tirocinante o del Dirigente della SSD Professioni Sanitarie per le figure equiparabili ai profili del comparto ruolo sanitario. Art. 3 - Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano - ognuno per quanto di propria competenza - a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo. L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante. Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante, che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza. Art. 4 - Obblighi del tirocinante Durante lo svolgimento del tirocinio curriculare il tirocinante è tenuto a: svolgere le attività previste dal progetto; rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio. rispettare il codice di comportamento aziendale e in generale il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in vigore. L identificazione degli studenti viene effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento distribuito dall Azienda ospitante. L accesso alle strutture aziendali da parte dei tirocinanti inviati dalla Scuola soggetto promotore è subordinato alla valutazione del Medico Competente nonché del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale. Qualora i tirocinanti debbano essere sottoposti alla sorveglianza sanitaria i relativi costi sono a carico della Scuola-soggetto promotore. Art. 5 - Assicurazioni e comunicazioni I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore. In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. Art. 6 - Trattamento dei dati Il Soggetto ospitante si impegna ad effettuare le operazioni di trattamento dei dati, attraverso personale incaricato, nel rispetto rigoroso della normativa sulla privacy e delle misure minime di sicurezza. Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte del Soggetto promotore, si rinvia al Regolamento dell'università degli Studi di Torino in materia. Art. 7 - Durata La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione e avrà validità per 3 anni.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti. Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi. Art. 8 - Anticorruzione Nell esecuzione del presente atto l Istituto e la ASL 1 sono soggetti alla normativa italiana (Legge n. 190/12) in materia di prevenzione della corruzione e pertanto attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione. Art. 9 Spese e Foro competente La presente convenzione viene redatta in unico originale, conservato agli atti dal Soggetto promotore. Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante. L'imposta di bollo, se dovuta, e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto proponente, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Torino. Letto, approvato, sottoscritto. Lì, 20/02/2018 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO A.S.L. N. 1 IL RETTORE IL DIRETTORE GENERALE Prof. Gianmaria Federico Ajani Dr. Marco Damonte Prioli

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