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Transcript:

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 295 13.11.2015 Forfettari: nuovo tetto ai ricavi A cura di Devis Nucibella Categoria: Regimi speciali Sottocategoria: Contribuenti minimi Il regime forfettario è stato istituito dall articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge di Stabilità 2015. Ai sensi del comma 54, possono accedere al regime i soggetti che nell anno precedente abbiano rispettato quattro condizioni relative a: ricavi e compensi; spese per l impiego di lavoratori; costo complessivo dei beni strumentali; rapporto tra attività autonoma e quella di lavoro dipendente (in alcune ipotesi tale condizione non va verificata). Secondo la bozza del disegno di Legge di Stabilità 2016 verranno aumentati gli attuali livelli di ricavi di 10.000 euro per tutti, tranne che per i professionisti per i quali l aumento sarà di 15.000 euro. Questi ultimi, dunque, arriveranno a 30.000 euro. Il regime forfettario L articolo 1, nei commi da 54 ad 89, Legge di Stabilità 2015 ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato, che ha sostituito i precedenti regimi previsti per soggetti di minori dimensioni. Il regime introdotto, denominato Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi o regime forfettario, prevede una determinazione particolarmente semplificata del reddito, attraverso l applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi/compensi; il reddito, così determinato, è assoggettato ad un imposta sostitutiva di IRPEF, addizionali IRPEF ed IRAP, con aliquota del 15%; non è riconosciuta la deduzione analitica di costi/spese. 1

Limite dei ricavi La possibilità di accedere al regime forfetario è riservata alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO 2007 relativo all attività d impresa o professionale esercitata. Sulla base del testo del disegno di Legge di Stabilità 2016 le soglie di ricavi e compensi che consentono di accedere al regime sono state elevate di 10mila euro e raggiungono i 30mila euro per le attività professionali ed equiparate. Le nuove soglie divise per attività sono quelle esposte nella tabella seguente. Tipologia di attività Limite dei Ricavi Nuovo Limite 2016 Commercio (al dettaglio e all ingrosso) 40.000 50.000 Commercio di alimenti e bevande Commercio ambulante di alimenti e bevande 30.000 40.000 Commercio ambulante non alimentare 20.000 30.000 Costruzioni e attività immobiliari 15.000 25.000 Intermediari del commercio 15.000 25.000 Servizi di alloggio e di ristorazione 40.000 50.000 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi 15.000 30.000 Altre attività economiche 20.000 30.000 Industrie alimentari e delle bevande 35.000 45.000 I ricavi e compensi rilevanti ai fini della determinazione del limite sono: per gli imprenditori individuali, quelli individuati negli articoli 57 e 85, TUIR; per gli esercenti arti e professioni, quelli individuati nell articolo 54, TUIR. 2

Un commerciante al dettaglio di frutta e verdura ha come codice attività il Codice ATECO 47.21.01 e ha realizzato nel 2015 ricavi per 60.000. Poiché il limite è di 50.000, il contribuente nel 2016 non può adottare il regime forfettario. Come confermato dalla relazione illustrativa, i ricavi che concorrono al raggiungimento della soglia comprendono anche il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell imprenditore da attribuire in conformità alle disposizioni contenute nell articolo 9, comma 3, del TUIR. La stessa relazione illustrativa precisa che l autoconsumo risulta irrilevante dopo che il contribuente è entrato nel regime, in quanto hanno rilevanza solo i ricavi che hanno avuto manifestazione numeraria. Adeguamento studi di settore o parametri Ai sensi dell articolo 1, comma 55, lettera a), Legge di Stabilità 2015, ai fini del computo dell ammontare dei ricavi/ compensi non assumono rilevanza quelli connessi all eventuale adeguamento agli studi di settore o ai parametri. Rileva, pertanto, solamente l ammontare dei ricavi/compensi risultanti dalle scritture contabili. Si ricorda che la stessa precisazione era stata fornita nel D.M. 2 gennaio 2008 in riferimento al regime dei contribuenti minimi ex Legge n. 244/2007. Il problema non si pone per i contribuenti che nel 2015 applicavano il regime dei minimi. In tal caso, infatti, per tali soggetti gli studi di settore/parametri non trovano applicazione. Individuazione dei ricavi/compensi In alcuni casi, i ricavi conseguiti nel periodo precedente all adozione del nuovo regime vanno assunti secondo il principio di competenza. Per un soggetto esercente attività d impresa che nel 2015 ha applicato il regime ordinario, i ricavi vanno assunti con il principio di competenza. Dall anno in cui si applica il nuovo regime forfettario, ai fini della verifica del superamento del limite di ricavi è necessario utilizzare il criterio di cassa, in quanto diventa rilevante l ammontare dei ricavi percepiti. 3

Tale criterio va utilizzato anche da parte di un contribuente minimo nel 2015, come indicato nella Relazione illustrativa e confermato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare 19 febbraio 2015, n. 6, quesito 9.6: Uno dei requisiti di accesso al nuovo regime forfetizzato previsto dalla legge di Stabilità 2015 è l ammontare dei ricavi, ragguagliato ad anno, conseguito nell anno precedente. Come precisato nella relazione di accompagnamento, i ricavi vanno assunti in base al criterio di competenza. Come fare se un artigiano o un commerciante nel 2014 ha applicato il regime dei minimi (articolo 27 del D.L. 98/2011) con criterio di cassa e intende aderire al nuovo regime? Ai sensi dell articolo 1 della Legge di Stabilità 2015 non possono applicare il regime forfettario coloro che nell anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi superiori alle soglie fissate, per ciascuna attività, nell allegato 4. Il legislatore, nell individuare questo parametro di verifica, ha inteso far riferimento alle dimensioni dell attività svolta dal contribuente, per consentire l accesso al regime forfettario solo a realtà economiche di piccole dimensioni. Si ritiene, quindi, che l ammontare dei ricavi conseguiti nell anno precedente a quello in cui si intende applicare il regime forfettario, debba essere individuato con riferimento al regime utilizzato in quel periodo di imposta. Pertanto, coloro che nell anno precedente hanno applicato il regime ordinario di Determinazione del reddito di impresa, ovvero il regime delle imprese minori, effettueranno la verifica richiesta dalla Legge di Stabilità con riferimento ai ricavi imputati secondo il criterio della competenza. Diversamente, coloro che nell anno precedente hanno applicato il regime fiscale di vantaggio che prevede l imputazione dei ricavi con il criterio di cassa, effettueranno la verifica con riferimento a questa modalità di imputazione. Per i lavoratori autonomi non si pone alcun problema, in quanto sia per il periodo precedente l ingresso al nuovo regime, sia per i periodi successivi, assumono rilevanza i compensi percepiti valutati secondo il principio di cassa. Inoltre, nello stesso documento si precisa che i ricavi di competenza dell anno precedente a quello di accesso al regime rilevano anche se relativi ad una attività cessata diversa da quella iniziata nel corso dell anno successivo e per la quale si intende usufruire del regime forfettario: In sostanza, i ricavi conseguiti nell anno solare precedente prescindono, totalmente, dall attività a cui gli stessi si riferiscono, pertanto la posizione del contribuente va considerata nel suo insieme e non in relazione alla specifica attività svolta. 4

Ragguaglio dei ricavi/compensi In caso di esercizio dell attività per periodi inferiori all anno, i ricavi conseguiti e/o i compensi percepiti vanno ragguagliati ad anno. Tale situazione interessa principalmente i contribuenti che hanno iniziato l attività in corso d anno ed intendono adottare nel periodo d imposta successivo il nuovo regime. Un venditore ambulante di prodotti alimentari (cod. attività 47.81.XX) ha iniziato l attività in data 1 aprile 2015, conseguendo ricavi per un importo pari a 24.000,00. I ricavi conseguiti, ragguagliati ad anno, risultano pari a 31.855,00 ( 24.000,00 x 365/275). Non è dunque stata superata la soglia di riferimento per la sua categoria ( 40.000). Un consulente in materia di sicurezza (cod. attività 74.90.29) ha iniziato la sua attività in data 15 ottobre 2015 ed ha percepito compensi per un importo pari a 5.000,00. Considerato che tali compensi, ragguagliati ad anno, sono pari a 23.701,00 ( 5.000,00 x 365/77), nel 2016 il contribuente può accedere al regime forfettario, poiché non ha superato la soglia ( 30.000) relativa al codice 74.90.29, Altre attività di consulenza in materia di sicurezza. Esercizio di più attività Secondo quanto disposto dall art. 1, comma 55, lettera b), Legge di Stabilità 2015: nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume il limite più elevato dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. In caso di più attività cui risultano applicabili soglie di ricavi/compensi diversi, va fatto riferimento alla soglia più elevata. La relazione illustrativa propone il seguente esempio: in caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte dai codici C10 (Sezione C, Divisione 10) e F (Sezione F), il limite superato il quale non è consentito fruire del regime forfettario è quello di euro 40.000. Come si può notare, non assume alcuna rilevanza l ammontare di ricavi relativa alle diverse attività. Per mettere in luce tale caratteristica, si propongono alcuni esempi relativi ad un rappresentante di commercio di materiale elettrico, in presenza o meno di 5

una seconda attività di vendita all ingrosso degli stessi prodotti. Agente di commercio Codice Ateco 46.18.2X soglia 25.000 Commercio all ingrosso Codice Ateco 46.52.0X soglia 50.000 Agente di commercio Ricavi nel 2015: 28.000 La soglia di riferimento è quella relativa agli intermediari del commercio ( 25.000); pertanto il contribuente non può accedere al regime forfettario. Attività di commercio all ingrosso prevalente su quella di rappresentante di commercio Ricavi nel 2015: da provvigioni 10.000; da attività di commercio 20.000; ricavi totali 30.000. La soglia di riferimento è quella relativa all attività di commercio all ingrosso ( 50.000) perché più alta; pertanto il contribuente può accedere al regime forfettario. - Riproduzione riservata - 6