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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 11 settembre 2012, n. 18-93/Leg Regolamento di esecuzione del capo IV "Distributori di carburante" della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 "Disciplina dell'attività commerciale" (b.u. 18 settembre 2012, n. 38) Titolo I Disposizioni generali Art. 1 Oggetto e finalità 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione del capo IV della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 Disciplina dell attività commerciale (di seguito denominata legge provinciale ), i procedimenti riguardanti gli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante, gli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, nonché il controllo sul relativo gettito delle accise. Art. 2 Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione della legge provinciale e di questo regolamento, si intende per: a) carburante: tutti i prodotti petroliferi ad uso autotrazione, nonché i gasoli per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i biocarburanti come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; b) impianto stradale o autostradale: complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica, anche tramite sistemi self-service prepagamento e post-pagamento, di carburante per uso autotrazione con le relative attrezzature ed accessori; sono compresi gli impianti per la ricarica delle auto elettriche; c) impianto per unità da diporto o aeromobili: complesso unitario formato da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante e dalle relative attrezzature e pensiline, destinato all'esclusivo rifornimento di unità da diporto o aeromobili e alla vendita di prodotti per la manutenzione degli stessi; d) sistema self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l erogazione automatica di carburante senza l assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento; e) sistema self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento; f) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione al mezzo o automezzo; f bis) impianto non presidiato: impianto stradale o autostradale di distribuzione di carburante che funziona esclusivamente in modalità self service pre-pagamento;

g) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti dagli impianti stradali e autostradali, nonché per unità da diporto o aeromobili, oppure consumati dagli impianti ad uso privato, nell'anno; con riferimento agli impianti stradali e autostradali e quelli ad uso privato con capacità superiore a dieci metri cubi, l erogato è conteggiato sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'ufficio delle dogane di Trento; h) impianto ad uso privato: qualsiasi attrezzatura fissa o mobile costituita da uno o più serbatoi interrati o fuori terra collegati ad un qualsiasi sistema di erogazione omologato, installata nell ambito delle aree ad uso industriale, commerciale o agricolo, cave e cantieri, magazzini e simili di proprietà o in uso esclusivo di imprese private o di amministrazioni pubbliche e usata per il rifornimento dei soli mezzi e degli automezzi detenuti dall impresa o dall amministrazione pubblica; h bis) serbatoio fuori terra: serbatoio non interrato dotato di bacino di contenimento pari al cento per cento della sua capacità; i) dismissione: chiusura definitiva di un impianto ad uso privato, ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis della legge Non si considera dismissione il mancato utilizzo continuativo dell'impianto per un periodo fino a 1 anno; i bis) bonifica: insieme di operazioni specifiche richieste dalla normativa statale in materia ambientale che comprende il completo svuotamento e pulizia del serbatoio, lo smaltimento delle morchie, dei fondami e delle acque di lavaggio, la certificazione gasfree. Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Titolo II Impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione Capo I Autorizzazione all installazione e all esercizio degli impianti Art. 3 Requisiti minimi degli impianti 1. Nel rispetto dei principi di tutela dell ambiente, di tutela dei destinatari dei servizi e dei consumatori, i nuovi impianti devono possedere i seguenti requisiti ed essere dotati delle seguenti opere ed attrezzature al servizio dell utenza: a) copertura attraverso idonee pensiline delle isole di distribuzione dei carburanti estese a tutta la zona di rifornimento da parte degli utenti; b) erogazione del prodotto gas naturale compresso o liquido oppure, in alternativa, del GPL se ricorrono le impossibilità tecniche di cui all'articolo 18, comma 6, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi); c) presenza di almeno una colonnina per l alimentazione di autoveicoli elettrici, da realizzare in conformità alle specifiche tecniche e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore; d) apparecchiature per il servizio self-service pre-pagamento ai sensi dell articolo 28, comma 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni dall articolo 1, comma 1 della

legge 15 luglio 2011, n. 111; e) impianto di video-sorveglianza a circuito chiuso da attivare anche al di fuori dell orario del servizio assistito e sistema di allarme collegato automaticamente con le forze dell ordine. 2. Gli impianti di distribuzione di soli prodotti gassosi sono autorizzati anche in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera d). 2 bis. Non è necessario il possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b) per gli impianti situati lungo le tratte stradali ricadenti in zone svantaggiate individuate con deliberazione della Giunta provinciale nonché per tutti gli impianti nel caso in cui sussistano le condizioni di non fattibilità e di eccessiva onerosità stabilite con deliberazione della Giunta 3. In applicazione di quanto previsto dall articolo 36, comma 5 della legge provinciale, i nuovi impianti devono prevedere rispettivamente l assenza o l eliminazione di barriere architettoniche, nel rispetto della normativa provinciale e statale in materia. Articolo così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 4 Requisiti soggettivi 1. Possono presentare domanda di autorizzazione i soggetti in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa statale di cui all articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). Art. 5 Autorizzazione all installazione e all esercizio di impianti stradali e autostradali 1. L'installazione e l'esercizio di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell articolo 36, comma 1 della legge 2. La domanda di autorizzazione è presentata alla struttura provinciale competente in materia di commercio, di seguito struttura provinciale competente, e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell articolo 44, comma 3 della legge 3. La struttura provinciale competente esamina la domanda e la documentazione allegata e richiede il parere dell ente proprietario o del gestore della strada o autostrada, previsto dall articolo 36, comma 1 della legge Tale parere riguarda la conformità dell impianto alla disciplina viabilistica e alla sicurezza della circolazione stradale. 4. Il parere di cui al comma 3 deve essere rilasciato dall ente proprietario o dal gestore della strada o autostrada entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta della struttura provinciale competente, salvo proroga per motivate esigenze istruttorie. 5. L ente proprietario o gestore della strada o autostrada trasmette il parere alla struttura provinciale competente e contestualmente comunica gli estremi del provvedimento di rilascio o diniego dell autorizzazione all accesso alla strada o autostrada. 6. Il termine del procedimento relativo alla domanda di autorizzazione rimane sospeso fino all acquisizione del parere di cui al comma 3 o fino al diverso termine a disposizione dell ente proprietario o gestore della strada o autostrada per il rilascio dell autorizzazione all accesso alla strada o autostrada; di tale sospensione viene data comunicazione al richiedente.

7. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione ai sensi di questo capo è definito mediante il rilascio dell autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta 8. Dell avvenuto rilascio dell'autorizzazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento, all ente proprietario o gestore della strada o autostrada, alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione incendi e all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, di seguito APPA, avvalendosi di strumenti telematici. Il comma 8 è stato così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 6 Termini per l'installazione degli impianti 1. La domanda dei titoli abilitativi edilizi necessari per l'installazione dell'impianto stradale o autostradale è effettuata entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione e all'esercizio e i relativi lavori sono terminati entro il termine di validità del titolo abilitativo edilizio. Ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione, la struttura provinciale competente accerta presso il comune territorialmente competente il rispetto dei predetti termini o l'eventuale diniego al rilascio dei titoli abilitativi edilizi richiesti. Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 7 Messa in esercizio degli impianti 1. La messa in esercizio di un impianto stradale e autostradale di distribuzione di carburanti è subordinata alla presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, della documentazione richiesta ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge provinciale nonché di una certificazione redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'unione europea. La certificazione attesta la conformità dell'impianto al progetto autorizzato. 2. L'impianto non può erogare carburante prima della presentazione della documentazione e della certificazione tecnica previste al comma 1. La documentazione e la certificazione sono presentate alla struttura provinciale competente entro 90 giorni dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori. 3. Dell'avvenuta presentazione della documentazione e della certificazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento e all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada avvalendosi di strumenti telematici. Articolo così sostituito dall'art. 5 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 8 omissis

Articolo abrogato dall'art. 6 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 9 Gestione degli impianti 1. Il titolare dell autorizzazione può affidare a terzi la gestione dell impianto di distribuzione di carburante sulla base delle norme nazionali vigenti in materia, previa comunicazione alla struttura provinciale competente nella quale devono essere indicate le generalità del gestore; ogni variazione del soggetto gestore deve essere comunicata alla struttura provinciale competente. 1 bis. Il titolare dell'autorizzazione o, nel caso di affidamento della gestione, il soggetto gestore forniscono alla struttura provinciale competente il nominativo e il recapito di un soggetto reperibile per eventuali comunicazioni urgenti. Articolo così modificato dall'art. 7 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Capo II Ristrutturazione e modifiche degli impianti Art. 10 Ristrutturazione totale e parziale degli impianti 1. La ristrutturazione totale dell impianto consiste nella rimozione e contestuale ricollocazione all interno della stessa area o in aree contigue di tutti i serbatoi e delle altre componenti dell impianto, utilizzando le medesime attrezzature o installandone di nuove. In caso di ristrutturazione totale gli impianti risultanti devono essere in possesso dei requisiti di cui all articolo 3. Non è necessario il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera b), per gli impianti situati lungo le tratte stradali ricadenti in zone svantaggiate individuate con deliberazione della Giunta provinciale nonché per tutti gli impianti nel caso in cui non sussistano le condizioni di fattibilità e non eccessiva onerosità stabilite con deliberazione della Giunta 2. La ristrutturazione parziale dell impianto consiste nell effettuazione dei seguenti interventi: a) potenziamento con nuovi carburanti; b) depotenziamento con l eliminazione di carburanti; c) omissis d) aggiunta, sostituzione o eliminazione di uno o più serbatoi; e) variazione della capacità di stoccaggio dei serbatoi o del loro posizionamento, per prodotti già autorizzati; f) cambi di destinazione dei serbatoi diversi da quelli previsti dall articolo 14, comma 2, lettera g). Articolo così modificato dall'art. 8 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 11 Aggiornamento dell autorizzazione

1. La ristrutturazione totale e la ristrutturazione parziale di impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante per autotrazione, sono soggette all aggiornamento dell autorizzazione ai sensi dell articolo 40, comma 1 della legge 2. La domanda di aggiornamento dell autorizzazione è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell articolo 44, comma 3 della legge 3. Il procedimento relativo alle domande di aggiornamento dell autorizzazione disciplinato dal presente capo è definito mediante il rilascio dell aggiornamento dell autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta 4. Per l acquisizione del parere dell ente proprietario o gestore della strada o autostrada si applica quanto previsto dall articolo 5. 5. Dell avvenuto rilascio dell aggiornamento dell'autorizzazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento, all ente proprietario o gestore della strada o autostrada, alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione incendi e all APPA, avvalendosi di strumenti telematici. Il comma 5 è stato così modificato dall'art. 9 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 12 Termini di conclusione dei lavori 1. La ristrutturazione totale o parziale dell'impianto è completata entro il termine di validità del titolo abilitativo edilizio necessario per l'esecuzione dei lavori. Se il titolo abilitativo edilizio non è necessario, il termine di conclusione dei lavori è di un anno dal rilascio dell'autorizzazione aggiornata. 2. Decorso il termine previsto al comma 1 senza che all'impianto siano state apportate le modifiche autorizzate, lo stesso può erogare carburanti secondo quanto previsto dal provvedimento di autorizzazione prima del rilascio dell'aggiornamento ai sensi dell'articolo 11. Nel caso in cui siano state eseguite solo alcune delle modifiche autorizzate il dirigente della struttura competente, se necessario, aggiorna con propria determinazione il provvedimento previsto dall'articolo 11. Articolo così sostituito dall'art. 10 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 13 Messa in esercizio degli impianti 1. Per la messa in esercizio di un impianto ristrutturato si applica quanto previsto dall'articolo 7. Articolo così sostituito dall'art. 11 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 14 Modifiche degli impianti soggette a comunicazione

1. Le modifiche degli impianti stradali e autostradali di distribuzione di carburante che non costituiscono ristrutturazione parziale o totale, sono soggette a comunicazione ai sensi dell articolo 40, comma 2 della legge 2. Non costituiscono ristrutturazione parziale o totale le seguenti modifiche: a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altre a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti già autorizzati; b) aumento e diminuzione del numero di colonnine, per prodotti già autorizzati, con esclusione del gas metano e del GPL; c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito; d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti già autorizzati, con esclusione del gas metano e del GPL; e) cambio di destinazione dei serbatoi da benzine a gasoli e modifiche dei collegamenti meccanici; f) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonché di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti già autorizzati; g) installazione di colonnine per l alimentazione di veicoli elettrici; g bis) variazione nelle quantità di olio lubrificante o di olio esausto stoccato; g ter) trasformazione da impianto assistito da personale a impianto non presidiato; h) ogni altra modifica alle attrezzature petrolifere dell impianto non espressamente elencate nell articolo 10. 3. La comunicazione di modifiche di un impianto è preventivamente presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell articolo 44, comma 3 della legge 4. omissis Articolo così modificato dall'art. 12 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Capo III Sospensione dell attività e chiusura degli impianti Art. 15 Sospensione dell'attività per periodi pari o inferiori a trenta giorni 1. Sono soggette a comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della legge provinciale le sospensioni dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per periodi pari o inferiori a trenta giorni consecutivi; nel caso in cui i periodi superino complessivamente i sessanta giorni nel corso dell'anno solare, si applica quanto previsto dall'articolo 16. 2. omissis 3. omissis 4. La comunicazione di cui al comma 1 è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell articolo 44, comma 3 della legge 5. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al comune interessato, avvalendosi di strumenti telematici.

Articolo così modificato dall'art. 13 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 16 Autorizzazione alla sospensione dell'attività per periodi superiori a trenta giorni 1. Le sospensioni dell'attività di distribuzione di carburante degli impianti stradali e autostradali per un periodo superiore a trenta giorni consecutivi o a sessanta giorni complessivi nell'arco di un anno solare, sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 41, comma 2 della legge 2. La domanda di autorizzazione alla sospensione dell'attività di cui al comma 1 è presentata, almeno 20 giorni prima dell'effettiva sospensione nell'erogazione di carburante, dal titolare dell'autorizzazione o da altro soggetto, qualora espressamente a ciò delegato dal titolare medesimo, alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge 3. La sospensione può essere chiesta nei seguenti casi: a) per interventi modificativi dell'assetto urbanistico o viabilistico del luogo in cui è ubicato l'impianto, per il periodo stabilito dal comune o dall'ente proprietario o gestore della strada; b) per documentati casi di forza maggiore, per un periodo massimo complessivo non superiore a tre anni nel quinquennio. 4. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione alla sospensione dell'attività di cui al comma 1 è definito mediante il rilascio dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta 5. La struttura provinciale competente trasmette copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 al comune interessato e all'ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici. 6. Trascorso il periodo massimo di sospensione stabilito ai sensi del comma 3, non è ammesso il rilascio di autorizzazioni alla sospensione per un periodo di sei mesi dalla riattivazione dell'impianto. 7. Ai fini del calcolo del periodo massimo di sospensione si computano anche i periodi comunicati nel medesimo anno solare ai sensi dell'articolo 15. 8. Il titolare dell'autorizzazione deve garantire il rispetto delle norme di sicurezza anche durante i periodi di sospensione dell'attività di erogazione di carburante; in particolare cura il rispetto delle norme relative ai vapori di benzina ed agli altri elementi che soggiacciono alle norme antincendio. Articolo così sostituito dall'art. 14 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 17 Chiusura definitiva degli impianti 1. La chiusura definitiva dell impianto di distribuzione di carburante è soggetta a comunicazione ai sensi dell articolo 41, comma 3 della legge 2. La comunicazione è presentata dal titolare dell autorizzazione alla struttura provinciale competente almeno venti giorni prima della chiusura e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell articolo 44, comma 3 della legge 3. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al

comma 1 al comune interessato, all ufficio delle dogane di Trento, all ente proprietario o gestore della strada o autostrada e all APPA, avvalendosi di strumenti telematici. 4. L impianto deve essere smantellato entro un anno dalla data di chiusura definitiva indicata nella comunicazione prevista al comma 1, ferma restando la disciplina sulla bonifica dell area prevista dalla normativa vigente in materia. Può essere chiesta una proroga di ulteriori sei mesi per gravi motivate esigenze e sempre che ciò non contrasti con la normativa vigente in materia di tutela ambientale. 4 bis. Al termine delle attività di smantellamento deve essere data comunicazione alla struttura provinciale competente. Articolo così modificato dall'art. 15 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Capo IV Modifiche soggettive Art. 18 Trasferimento di titolarità e modifiche della ragione sociale o della denominazione 1. Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi e per causa di morte, nonché la variazione della ragione sociale o della denominazione del titolare dell'autorizzazione sono soggetti a comunicazione. 2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione o, nel caso di trasferimento di titolarità, dal soggetto subentrante alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge 3. Nel caso di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, il dirigente della struttura provinciale competente verifica il possesso dei requisiti da parte del soggetto subentrante e aggiorna, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, con propria determinazione l'autorizzazione in essere. 4. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al comune interessato, all'ufficio delle dogane di Trento, alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione incendi e all'ente proprietario o gestore della strada o autostrada, avvalendosi di strumenti telematici. Articolo così sostituito dall'art. 16 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Capo V Rifornimento self-service di gas metano e di gpl Art. 19 Rifornimento self-service di gas metano e di GPL 1. E consentito il rifornimento con modalità self-service di gas metano e di GPL solo in presenza di apparecchiature di erogazione idonee al self-service, nel rispetto della normativa nazionale in materia di prevenzione incendi.

Il comma 1 è stato così modificato dall'art. 17 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Capo VI Rete distributiva di gas metano per autotrazione Art. 20 omissis Articolo abrogato dall'art. 18 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Titolo III Impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato Capo I Installazione ed esercizio degli impianti Art. 21 Requisiti degli impianti 1. Ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della legge provinciale, gli impianti disciplinati da questo capo sono destinati al rifornimento esclusivo di mezzi o automezzi delle imprese o delle amministrazioni pubbliche autorizzate. 2. E possibile derogare al principio del rifornimento esclusivo di cui al comma 1 nei seguenti casi: a) cooperative e consorzi di autotrasportatori per conto terzi costituiti da almeno cinque imprese e purché i singoli soci o consorziati, qualora già in possesso di un impianto per i propri automezzi, vi rinuncino prima che sia messo in esercizio l impianto della cooperativa o del consorzio. In tale fattispecie tutti i soci aderenti alla cooperativa e al consorzio possono rifornirsi, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale, presso impianti di distribuzione carburanti ad uso privato rispettivamente della cooperativa o del consorzio; b) gruppi di imprese, nel settore dell autotrasporto per conto terzi, tra le quali sussista un rapporto di controllo e di collegamento secondo i criteri definiti dal codice civile. In tale fattispecie tutte le relative imprese facenti parte del gruppo possono rifornirsi anche presso impianti di distribuzione carburanti ad uso privato di titolarità di altre imprese del medesimo gruppo; c) società a prevalente partecipazione pubblica operanti nel settore dei trasporti o comunque di un pubblico servizio. Nel caso in cui dette società, proprietarie degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato e degli automezzi, affidino la gestione degli impianti stessi ad un altra società anche essa a prevalente partecipazione pubblica è consentito, ferme restando le disposizioni fiscali non di competenza dell amministrazione provinciale, il rifornimento di tutti i mezzi sia della società proprietaria degli impianti e titolare dell autorizzazione che della società di gestione; d) cooperative agricole e consorzi agricoli, con esclusione degli automezzi dei singoli soci e consorziati adibiti a uso personale.

3. omissis 4. Le pubbliche amministrazioni titolari di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, in via eccezionale, possono cedere a terzi, previa comunicazione alla struttura provinciale competente, limitati quantitativi di carburante per sopperire a documentate e particolari richieste altrimenti non risolvibili. Articolo così modificato dall'art. 19 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 22 Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ad uso privato di capacità superiore a 10 metri cubi 1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, dotati di serbatoi aventi complessivamente una capacità superiore a 10 metri cubi, sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 39, comma 1 della legge 2. La domanda di autorizzazione è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge 3. Il procedimento relativo alle domande di autorizzazione è definito mediante il rilascio dell'autorizzazione oppure l'adozione di un provvedimento espresso e motivato di diniego entro il termine stabilito con deliberazione della Giunta 4. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, al comune interessato, all'appa, alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione incendi e all'ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici. 5. L'installazione dell'impianto deve essere completata entro il termine di validità del titolo edilizio abilitativo. 6. Alle domande di autorizzazione già presentate prima della data di entrata in vigore di questo articolo, continua ad applicarsi la disciplina previgente. Articolo così sostituito dall'art. 20 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 23 Messa in esercizio degli impianti di capacità superiore a 10 metri cubi 1. La messa in esercizio di un impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato è subordinata alla presentazione, da parte del titolare dell'autorizzazione, di una certificazione redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto, abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'unione europea, che attesti la regolarità dell'impianto e la sua conformità al progetto autorizzato, ai sensi dell'articolo 39, comma 3 della legge 2. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata alla struttura provinciale competente entro 30 giorni dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori relativi all'installazione dell'impianto. Dell'avvenuta presentazione della certificazione è data comunicazione, a cura della struttura provinciale competente, all'ufficio delle dogane di Trento avvalendosi di strumenti telematici.

Articolo così sostituito dall'art. 21 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 24 Segnalazione certificata di inizio attività per l'installazione ed esercizio di impianti ad uso privato fino a 10 metri cubi 1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato, dotati di serbatoi di capacità fino a 10 metri cubi, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, di seguito SCIA. L'esercizio dell'impianto è inoltre subordinato alla presentazione della certificazione prevista dall'articolo 23, comma 1, nei casi individuati dall'articolo 39, comma 3, della legge 2. Se gli impianti sono provvisti di serbatoi fuori terra per l'utilizzo all'interno di cantieri temporanei, la SCIA è presentata al momento della prima installazione e messa in esercizio. 3. La SCIA è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge 4. La struttura provinciale competente provvede a dare comunicazione dell'avvenuta presentazione della SCIA al comune interessato e all'appa avvalendosi di strumenti telematici. Articolo così sostituito dall'art. 22 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Capo II Ristrutturazione degli impianti ad uso privato Art. 25 Ristrutturazione totale e parziale degli impianti 1. La ristrutturazione totale degli impianti consiste in uno o più dei seguenti interventi: a) sostituzione del serbatoio; b) spostamento dell'impianto; c) aggiunta di nuovi serbatoi. 2. La ristrutturazione parziale degli impianti consiste nella sostituzione del prodotto. 3. La sostituzione di un serbatoio fuori terra in un impianto dotato esclusivamente di uno o più serbatoi fuori terra, costituisce installazione e esercizio di un nuovo impianto. Articolo così sostituito dall'art. 23 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg (nell'apportare questa modificazione s'è corretto un refuso relativo all'indicazione dell'articolo sostituito). Art. 26 Adempimenti per la ristrutturazione totale e parziale 1. La ristrutturazione totale di impianti dotati di serbatoi di capacità superiore a 10 metri cubi è soggetta ad autorizzazione ai sensi dell articolo 40, comma 3 della legge Si applica quanto previsto dagli articoli 22 e 23.

2. La ristrutturazione totale di impianti dotati di serbatoi di capacità fino a 10 metri cubi è soggetta a SCIA. Si applica quanto previsto dall articolo 24. 3. La ristrutturazione parziale di cui all articolo 25, comma 2, è soggetta a comunicazione ai sensi dell articolo 40, comma 3, secondo periodo della legge 4. La comunicazione è presentata alla struttura provinciale competente e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell articolo 44, comma 3 della legge Articolo così modificato dall'art. 24 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Capo III Dismissione degli impianti Art. 27 Dismissione degli impianti 1. La dismissione di impianti di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato è soggetta a comunicazione ai sensi dell'articolo 41, comma 3 bis della legge 2. La comunicazione è presentata dal titolare dell autorizzazione alla struttura provinciale competente almeno venti giorni prima della dismissione e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell articolo 44, comma 3 della legge 3. La struttura provinciale competente trasmette copia della comunicazione di cui al comma 1 al comune interessato, all APPA e, nel caso di impianti con capacità complessiva superiore a dieci metri cubi, all ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici. 4. L'impianto deve essere bonificato secondo quanto stabilito dalle norme statali in materia ambientale. Successivamente può essere smantellato nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale. Articolo così modificato dall'art. 25 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Capo IV Modifiche soggettive Art. 28 Trasferimento di titolarità e modifiche della ragione sociale o della denominazione e cessazione dell'attività d'impresa 1. Il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione per atto tra vivi e per causa di morte, la variazione della ragione sociale o della denominazione del titolare dell'autorizzazione nonché la cessazione dell'attività d'impresa sono soggetti a comunicazione. 2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione o, nel caso di trasferimento di titolarità, dal soggetto subentrante alla struttura provinciale competente entro 60 giorni dall'avvenuta modifica e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3, della legge

3. Nel caso di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione nonché di cessazione dell'attività d'impresa la struttura provinciale competente trasmette copia della relativa comunicazione al comune interessato, alla struttura provinciale competente in materia di prevenzione incendi, all'appa e, nel caso di impianti con capacità complessiva superiore a dieci metri cubi, all'ufficio delle dogane di Trento, avvalendosi di strumenti telematici. Articolo così sostituito dall'art. 26 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Titolo IV Disposizioni varie Art. 29 Impianti di carburanti per unità da diporto e per aeromobili 1. Agli impianti di distribuzione di carburante per unità da diporto o aeromobili non ad uso privato si applica la disciplina degli impianti stradali di distribuzione carburante in quanto compatibile. Art. 29 bis Prelievi di carburante 1. La comunicazione prevista dall'articolo 43, comma 3, della legge provinciale non è richiesta per il trasporto di carburante effettuato da soggetti titolari di impianti ad uso privato tra l'impianto stesso ed il posto di lavoro purché siano rispettate le norme sul trasporto di merci pericolose. 2. Ai fini del controllo sul gettito delle accise previsto dall'articolo 42 della legge provinciale, i soggetti che prelevano carburante presso i rivenditori all'ingrosso devono fornire i quantitativi di carburante erogato entro il termine previsto all'articolo 31, comma 1. Articolo aggiunto dall'art. 27 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 30 Adempimenti conseguenti alla dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 60 della legge provinciale 1. A seguito della dichiarazione di decadenza prevista dall'articolo 60, comma 3, della legge provinciale, gli impianti stradali e autostradali devono essere smantellati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17; per gli impianti ad uso privato si applica l'articolo 27, comma 4. Articolo così sostituito dall'art. 28 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Art. 31 Controllo sul gettito delle accise 1. I soggetti elencati all'articolo 42 della legge provinciale titolari di impianti non soggetti a licenza fiscale inviano alla struttura provinciale competente la comunicazione

dell'erogato relativo all'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno. 2. La comunicazione è presentata dal titolare dell'autorizzazione o della SCIA alla struttura provinciale competente anche attraverso le associazioni di categoria e deve avere il contenuto ed essere corredata della documentazione stabilita con deliberazione della Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 44, comma 3 della legge 3. Per gli impianti stradali, autostradali e per quelli ad uso privato soggetti a licenza fiscale, il dato sui consumi viene acquisito annualmente da parte della struttura provinciale competente dall'ufficio delle dogane di Trento. Per i prodotti non presenti nella licenza fiscale valgono i termini del comma 1. 4. I soggetti esercenti attività agricola devono effettuare la comunicazione dell'erogato nell'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno limitatamente ai quantitativi di carburante eccedenti le quote assegnate come carburante agevolato, se utilizzate. Tale comunicazione può essere effettuata anche avvalendosi delle associazioni di categoria. Articolo così sostituito dall'art. 29 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg. Titolo V Norme transitorie Art. 32 Norme transitorie 1. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore di questo regolamento vengono definiti secondo la previgente disciplina fatta salva la possibilità di richiedere l applicazione dei requisiti previsti da questo regolamento. 2. omissis 3. Entro dieci anni dall entrata in vigore di questo regolamento i titolari di impianti di distribuzione di carburante ad uso privato provvisti di serbatoi fuori terra devono dotare i serbatoi medesimi di un bacino di contenimento pari al 100 % della loro capacità, pena la decadenza dell autorizzazione o della denuncia di inizio attività presentata ai sensi dell articolo 63, comma 4 del regolamento di esecuzione della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 dicembre 1984, n. 18-13/Leg. 4. omissis Articolo così modificato dall'art. 30 del d.p.p. 4 agosto 2017, n. 14-67/Leg.