Deliberazione della Giunta provinciale. n del 23 dicembre 2004
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1 Criteri e modalità di concessione del sostegno finanziario ai Centri di assistenza tecnica (C.A.T.) Deliberazione della Giunta provinciale n del 23 dicembre 2004 OGGETTO Definizione dei criteri e delle modalità di concessione del sostegno finanziario ai "Centri di assistenza tecnica" (C.A.T.) di cui all'articolo 26 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento). Con deliberazione della Giunta provinciale n del , modificata con deliberazioni n e n di data , sono stati approvati i criteri e le modalità per la concessione di contributi previsti dall'articolo 26 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, in favore dei Centri di assistenza tecnica che svolgono, a favore delle imprese commerciali, attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità. Alla luce dell'esperienza applicativa, appare utile modificare i criteri e le modalità che presiedono agli interventi di sostegno finanziario previsti dagli articoli 26 e 29, comma 6 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, attualmente stabiliti talvolta per tipologie rigidamente predefinite, talvolta invece in forma del tutto generica attraverso un mero rinvio alle tipologie di intervento previste dalla legge e di prevedere altresì l applicazione del de minimis, così come previsto dalla normativa comunitaria. Per quanto sopra, si propone di adottare con efficacia dall'esercizio finanziario 2005 un nuovo testo dei criteri e delle modalità relativi agli interventi di sostegno finanziario ai C.A.T. previsti dagli articoli 26 e 29, comma 6 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto l'articolo 26 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 recante "Disciplina dell'attività commerciale in provincia di Trento"; - viste le deliberazioni della Giunta provinciale n di data , n di data e n di data ; - visto il parere del Servizio Programmazione di data ;
2 - visto il parere del Servizio Bilancio e Ragioneria di data ; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, DELIBERA 1. di approvare i criteri e le modalità per la concessione del sostegno finanziario ai Centri di assistenza tecnica (C.A.T.) per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 26 della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di dare atto che la deliberazione della Giunta provinciale n di data , modificata con deliberazioni della Giunta provinciale n e n di data , continua ad applicarsi per l istruttoria delle domande relative ad attività svolte nel 1 e nel 2 semestre 2004 (domande pervenute entro il ); 3. di dare atto che le disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano a far data dall
3 Allegato parte integrante Criteri e modalità per la concessione dei contributi ai Centri di assistenza tecnica (C.A.T.) di cui all'articolo 26 della legge provinciale 8 maggio 2000, n Soggetti beneficiari Possono usufruire del sostegno finanziario di cui alla presente deliberazione i C.A.T. autorizzati, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n di data 10 novembre 2000, all'esercizio delle attività di assistenza tecnica e di formazione ed aggiornamento elencate al punto 3. dell'allegato alla predetta deliberazione, a condizione che svolgano le funzioni previste dall'articolo 26, comma 2 della legge provinciale n. 4/ Settori di attività delle imprese assistite Le prestazioni di assistenza tecnica ammesse a contributo sono esclusivamente quelle prestate nei confronti delle imprese che esercitano: a) l'attività di commercio al dettaglio, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, con esclusione delle fattispecie non disciplinate dalla legge stessa in relazione a quanto disposto dall'articolo 30, comma 2, salvo che tali attività di vendita siano esercitate congiuntamente ad altra attività di commercio al dettaglio ammessa; b) l'attività di commercio all'ingrosso, come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e) della legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4, sia che tale attività venga esercitata in via esclusiva che congiuntamente ad attività di vendita al dettaglio. 3. Tipologie di prestazioni e di iniziative ammesse ai sostegni finanziari Le materie oggetto delle prestazioni di assistenza tecnica possono riguardare: a) l innovazione tecnologica e organizzativa; b) la gestione economica e finanziaria di impresa; c) l accesso ai finanziamenti anche comunitari; d) la sicurezza e la tutela dei consumatori; e) la tutela dell'ambiente; f) l igiene e la sicurezza sul lavoro (compresa la consulenza in materia antinfortunistica e igienico-sanitaria); g) la certificazione di qualità degli esercizi commerciali; h) altre materie, purchè previste dallo statuto dei singoli C.A.T., e rientranti fra le seguenti categorie di prestazioni: 1) predisposizione degli atti necessari alla costituzione di nuove imprese commerciali ed all'avvio dell'attività delle stesse ovvero svolgimento di adempimenti finalizzati all'acquisizione od alla cessione di rami aziendali da parte di imprese già operanti (comprese eventuali iscrizioni in albi o registri, domande per il rilascio di autorizzazioni e/o concessioni, ecc.) nonché operazioni di ristrutturazione e di
4 riorganizzazione aziendale; 2) studio di fattibilità inerente l analisi del mercato e della concorrenza, con riferimento alla situazione locale ed al comparto di operatività dell azienda interessata; 3) assistenza alla promozione ed alla pubblicità sul mercato locale; 4) analisi degli aspetti aziendali di natura fiscale, assicurativa e legale. 4. Modalità di intervento Le modalità di intervento finanziario sono costituite da contributi rapportati: a) alla tipologia di prestazione di assistenza tecnica svolta dai singoli C.A.T.; b) al numero dei rapporti di assistenza tecnica instaurati da ciascun C.A.T. nel corso dell'anno solare nei confronti delle singole imprese destinatarie delle prestazioni dei C.A.T. stessi. 5. Misura e limiti dei sostegni finanziari Lo stanziamento di bilancio previsto annualmente con riferimento all'articolo 26 della L.P. 8 maggio 2000, n. 4 è ripartito, con deliberazione della Giunta provinciale, in parti uguali fra i C.A.T. autorizzati all'esercizio dell'attività. I sostegni finanziari assegnati ai sensi dei presenti criteri sono concessi a titolo di de minimis e conseguentemente non possono eccedere, per ciascun C.A.T., i ,00 Euro nel corso di un triennio. I sostegni finanziari per le diverse tipologie di attività di cui al punto 3. dei presenti criteri sono graduati nel seguente modo: a) Euro per ciascun rapporto di assistenza tecnica instaurato con le singole aziende commerciali per le prestazioni di cui al punto 3., lettere a), d), f) ed h) numeri 1. e 4.; b) Euro per ciascun rapporto di assistenza tecnica instaurato con le singole aziende commerciali per le prestazioni di cui al punto 3, lettera b) ed h) numero 2; c) 200 Euro per ciascun rapporto di assistenza tecnica instaurato con le singole aziende commerciali per le prestazioni di cui al punto 3, lettere c), e), g) ed h) numero 3). In ogni caso non può essere superata la somma complessiva di Euro per ciascun rapporto di assistenza tecnica instaurato dal C.A.T. con la singola impresa. 6. Data di scadenza delle domande e termini per l'istruttoria Le domande di contributo devono essere presentate dai singoli C.A.T. al Servizio Commercio della Provincia entro il 31 luglio per le prestazioni effettuate nel primo semestre di ogni anno ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo per le prestazioni effettuate nel secondo semestre di ciascun anno: il relativo impegno sarà assunto dalla Provincia entro 120 giorni dal ricevimento delle singole domande. 7. Documentazione per la presentazione delle domande e per la liquidazione dei sostegni finanziari Le domande presentate dai singoli C.A.T., per beneficiare delle agevolazioni previste dalla presente normativa, devono essere corredate dalla seguente documentazione, utile anche per la liquidazione delle stesse:
5 a) copia degli atti di convenzione sottoscritti dai singoli C.A.T. con le singole imprese; b) elenco nominativo delle imprese con le quali sono stati instaurati i rapporti di assistenza tecnica, con i dati identificativi e l'indicazione della tipologia di intervento instaurato con ciascuna di esse; c) per le prestazioni di assistenza tecnica di cui al punto 3, lettera h), numero 1.: copia degli atti di costituzione delle imprese, di acquisizione in proprietà o in gestione di altre aziende o di ulteriori rami aziendali, copie delle visure camerali relative alle imprese medesime ed alle rispettive unità locali nonché delle relative autorizzazioni o concessioni comunali; d) per le prestazioni di assistenza tecnica di cui al punto 3. lettere a), b), d), e), f), g) ed h) numeri 2. e 4.: copia dei singoli documenti di analisi e di studio elaborati dal C.A.T.; e) per le prestazioni di assistenza tecnica di cui al punto 3., lettera c): copia delle singole domande di contributo presentate dal C.A.T. agli uffici competenti per conto delle singole imprese; f) per le prestazioni di assistenza tecnica di cui al punto 3., lettera h) numero 3.: documentazione relativa al materiale pubblicitario prodotto ed alla sua diffusione. L Ente istruttore potrà richiedere in ogni caso a ciascun C.A.T. eventuale ulteriore documentazione necessaria ai fini istruttori. 8. Modalità di erogazione dei sostegni finanziari I contributi sono erogati dalla Provincia in unica soluzione ad avvenuta esecutività dei singoli provvedimenti di concessione, con le seguenti modalità: a) per le attività svolte da ciascun C.A.T. entro il primo semestre di ciascun anno, si procede al pagamento entro il 30 novembre del medesimo anno; b) per le attività svolte da ciascun C.A.T. nel secondo semestre di ciascun anno, si procede al pagamento entro il 31 maggio dell'anno successivo. 9. Obblighi e sanzioni I C.A.T. sono tenuti a conservare tutta la documentazione probatoria riguardante le prestazioni agevolate al fine di consentire i controlli, anche a campione, eventualmente disposti dal Servizio Commercio. 10. Divieti di cumulo I contributi previsti dal presente provvedimento non possono essere concessi con riferimento ad attività di assistenza e consulenza in relazione alle quali le imprese usufruiscano di agevolazioni ai sensi della L.P. 17/1993; essi non sono inoltre cumulabili con i sostegni finanziari concessi ai sensi della Legge regionale 14 febbraio 1964, n Verifiche e controlli In materia di verifiche e controlli si applica quanto disposto dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
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