La Tutela dei Minori nel Sistema Giudiziario Italiano

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La Tutela dei Minori nel Sistema Giudiziario Italiano Aspetti legali delle competenze del Servizio Sociale: la Tutela dei Minori e il ruolo dei Servizi Sociali nel Sistema Giudiziario Italiano Gli interessi dei minorenni vengono tutelati a livello giudiziario da diversi soggetti: Tribunale per i Minorenni, Tribunale Ordinario e Giudice Tutelare. Ciascuna di queste figure ha competenza esclusiva nelle specifiche situazioni previste dalla legge, così ad esempio il T.M. ha competenza a disporre l affidamento e il mantenimento della prole ai genitori nelle coppie non sposate, il T.O. ha uguale competenza ma nel caso di coppie sposate, mentre il G.T. è il soggetto che provvede alla nomina del Tutore (potere attribuito anche al T.M. ma nel solo caso di contestuale decreto di sospensione o decadenza di potestà genitoriale). Le competenze penali e amministrative su minorenni sono sempre di competenza del Tribunale per i Minorenni. Quindi solo nelle competenze civili determinati provvedimenti possono essere assegnati al Tribunale Ordinario o al Giudice Tutelare. Al lavoro dei Tribunali partecipano anche le Procure della Repubblica (ordinaria e per minorenni), i Difensori e i Servizi Sociali. Analizziamo adesso composizioni e competenze delle diverse Autorità Giudiziarie competenti ad emanare provvedimenti relativi a minorenni. Il Tribunale per i Minorenni Composizione Il T.M. è composto da giudici togati e giudici onorari. Questi ultimi vengono scelti tra i cittadini benemeriti dell attività sociale, cultori di biologia, di psichiatria, di antropologia criminale, di pedagogia, di pediatria, di psicologia e sociologia che abbiano compiuto il trentesimo anno. Ogni decisione del tribunale viene adottata da un collegio che è presieduto da un magistrato togato con funzioni di Presidente, cui si affiancano un altro giudice togato (denominato giudice a latere o relatore, con funzioni istruttorie) e due giudici onorari (un uomo ed una donna). Le decisioni vengono prese nel corso di udienze di vario tipo, a seconda del tipo di procedimento trattato. Nel T.M. vengono tenute udienze in camera di consiglio (cioè senza l intervento delle parti e del pubblico) e udienze collegiali (cioè con l intervento delle parti ma pur sempre senza il pubblico, perché relative a minorenni). In caso di impugnazione contro i provvedimenti del TM è competente a decidere la Corte d Appello con apposita sezione, nominata ogni anno dal Presidente, composta da tre giudici togati e due onorari. In seguito all impugnazione successiva ad una pronuncia di una Corte d'appello, giudica la Cassazione, ultimo grado di giudizio del nostro sistema.

Quest organo non giudica sul fatto, ma sul diritto: ciò significa che non può occuparsi di riesaminare i presupposti di merito (ad es. veridicità di una relazione sociale), bensì può solo verificare che sia stata applicata correttamente la legge e che il processo nei gradi precedenti si sia svolto secondo le regole. Per tale sua natura, non sono previste composizioni "miste" nemmeno quando vengono affrontate questioni relative a minori. Anche questa Corte è composta da 5 membri (dove ritroviamo sempre un Presidente e un giudice relatore). I giudici della Corte d appello e di Cassazione vengono anche chiamati "consiglieri". In entrambi i giudizi inoltre, siano essi civili o penali, troviamo la figura del Pubblico Ministero (appartenente alla Procura Generale presso la rispettiva Corte). Il Tribunale per i Minorenni Competenza penale Il Tribunale per i minorenni è giudice di primo grado per tutti i reati commessi da minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, nel caso in cui sia accertata una condizione di sviluppo tale da ritenerli in grado di rendersi conto dell illiceità del fatto commesso e di autodeterminarsi in relazione ad esso. Il TM giudica (applicando la legge minorile) sui soggetti che commisero il fatto da minorenni, fino al compimento del loro 25esimo anno di età. Inoltre, gli ultradiciottenni, per reati compiuti prima dei 18 anni, rimangono in carico alla Giustizia Minorile fino al compimento dei 21 anni. Al compimento del 21 anno di età il soggetto transita infatti in un Istituto per adulti. La disciplina in materia penale per i minori è il DPR n.448/88 (codice di procedura penale minorile), il Decreto L.gs. attuativo n.272/89 e, per la parte da questa non disciplinata, il codice di procedura penale degli adulti solo se non pregiudizievole alla tutela del minore. Ricordiamo che per i minori di anni quattordici vige nel nostro ordinamento il principio secondo cui gli stessi non sono imputabili, e quindi anche se commettono dei reati non possono essere condannati. L attuale normativa prevede comunque strumenti per far fronte ai pochi casi in cui il comportamento degli infraquattordicenni possa destare un vero e proprio allarme sociale: l applicazione delle misure di sicurezza ai minori non imputabili che commettano gravi reati e che risultino socialmente pericolosi (ad esempio inserimento presso case famiglia, nella forma della misura di sicurezza). Di norma, i minori infraquattordicenni sospettati di reati vengono condotti in questura e, ove sia confermata tramite gli accertamenti l inimputabilità, vengono ritirati dai genitori, ai quali non si contesta alcun addebito. Viene poi fatta una segnalazione all Ufficio distrettuale del Servizio Sociale del Ministero della Giustizia la cui azione, però, non sempre sortisce effetti; infatti i ragazzi non vengono quasi mai rintracciati e, quando questo avviene, spesso non si presentano alle convocazioni. Dopodichè, non sono previsti altri interventi. Quindi la partecipazione a determinanti progetti (salvo l applicazione dello strumento penale della misura di sicurezza) è di tipo consensuale. Superati i 14 anni invece il progetto, essendo collegato alle pena, ha natura coercitiva. Va inoltre ricordato che il TM in sede penale (art. 32 DPR 448/88) può prendere provvedimenti temporanei di tipo civile, valevoli per un massimo di 30 gg., a protezione del minore. Nei casi più gravi il minore infraquattordicenne può quindi essere allontanato con decreto del T.M., in veste di giudice civile, dalla famiglia naturale e inserito in Comunità o in affidamento familiare.

Il Tribunale per i Minorenni Competenza civile In quest ambito, il Tribunale per i minorenni non è l unico giudice che si occupa di minorenni, poiché ci sono anche altri giudici che decidono questioni che li riguardano, come ad esempio il Tribunale Ordinario ed il Giudice Tutelare (che fa parte del Tribunale ordinario). Vi sono però alcune materie di competenza esclusiva del Tribunale per i Minorenni: i provvedimenti a tutela dei minori, anche se stranieri purché residenti in Italia, i cui genitori esercitano male la potestà, previsti dagli art.330, 333, 336 del codice civile l affidamento dei figli di genitori non sposati che hanno cessato la convivenza e che sono in situazione conflittuale (ari. 317 bis codice civile) l accertamento e la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità il riconoscimento dei figli quando manca il consenso del genitore che per primo li ha riconosciuti la legittimazione dei figli nati fuori dal matrimonio la decisione sul cognome da attribuire al figlio in caso di riconoscimento in tempi diversi da parte dei due genitori le pronunce di interdizione o inabilitazione nell ultimo anno della minore età, quando sussista l incapacità di intendere e volere l autorizzazione al matrimonio dei minori, ultra 16enni Adottabilità e adozione nazionale (l. 184/83 e mod. l. 149/2001) Quando i figli sono così gravemente trascurati o maltrattati da ritenere che i genitori non siano in grado di occuparsi adeguatamente di loro, il Tribunale per i Minorenni può dichiararne l adottabilità. Una volta che la decisione sia divenuta irrevocabile il giudice provvede ad individuare la coppia, tra quelle che hanno dichiarato la propria disponibilità all adozione nazionale (tale status vale tre anni dalla proposizione della disponibilità, che può essere rinnovata), che appare più idonea alle necessità del bambino (procedura di abbinamento). Alla fine del periodo di affidamento preadottivo (normalmente di un anno) viene pronunciata l adozione, con Sentenza. Si rinvia alla lettura del successivo paragrafo dedicato all argomento. Scioglimento di coppie di fatto e competenza del Tribunale per i Minorenni in materia di affidamento della prole Quando a separarsi è una coppia di fatto, il giudice competente a dirimere l affidamento e il mantenimento dei figli è il Tribunale per i Minorenni. Sarà dunque questo giudice a chiedere informazioni al Servizio Sociale.

Competenza amministrativa Sono procedimenti (rientranti nella tipologia generale della materia civilistica, o comunque non legata a condotte penalmente rilevanti) aperti nei confronti di adolescenti in difficoltà, che gli stessi genitori non riescono più a contenere. In questi casi non si interviene per limitare la potestà genitoriale, ma supportarla, sollecitando gli stessi ragazzi ad assumersi la responsabilità della propria vita. Il fondamento di questi provvedimenti è l art. 25 della legge istitutiva dei Tribunale per i Minorenni (R.D. 1404/1934 sostituito sul punto dalla l. 25 luglio 1956, n. 888) anche se ormai depurato dal suo contenuto "rieducativo" che in passato rinviava ad interventi restrittivi (in riformatori ormai da decenni eliminati). La logica attuale è quella di fornire all adolescente i cui genitori non sanno esercitarla, una funzione di "contenimento" da parte dei servizi sociali e da parte del Tribunale, finalizzata a consentire un inserimento sociale e ad evitare lo sbocco della crisi adolescenziale in esiti di devianza. Tale intervento può prolungarsi fino ai 21 anni (art. 29). Classico esempio è l inserimento in Comunità. Superati i 18 anni tale inserimento però deve essere accettato dal minore, libero di interrompere quindi la sua permanenza in qualsiasi momento, essendo già maggiorenne. La richiesta di un tale procedimento (c.d. prosieguo amministrativo) avviene ad opera dei Servizi Sociali, P.M. o genitori. L età minima non è prevista, quindi di applica anche agli infraquattordicenni, nella pratica però viene ormai utilizzato per estendere l inserimento in Comunità oltre il 18esimo e fino al 21esimo anno di età del soggetto. I provvedimenti a tutela del minore Quando si parla di interventi a protezione del minore da parte dell autorità giudiziaria minorile ci si riferisce ai procedimenti che hanno per oggetto la potestà dei genitori. L art. 336, regolando tutti questi procedimenti (artt. 330, 332, 333, 334, 335), non prevede che i servizi sociali siano legittimati ad agire. Le segnalazioni dei casi ordinari vanno infatti dirette alla Procura della Repubblica per i minorenni che, quale parte pubblica, ha la legittimazione processuale per la tutela dei diritti dei minori e degli incapaci anche in via d urgenza (art. 73 O.G., art. 336 c.c.). In altri casi però le segnalazioni vanno fatte al G.T. (minore in stato di abbandono) o al Giudice del T.M. (casi urgenti). Tali azioni possono essere promosse di fronte al T.M. anche dai parenti del minore entro il sesto grado (art. 336 c.c). Dai provvedimenti dell A.G. a tutela del minore possono derivare limitazioni alla potestà genitoriale. La semplice vigilanza del Servizio sociale o la presa in carico dello stesso non implicano necessariamente limitazioni della potestà dei genitori se il decreto del T.M. (o del T.O. in caso di provvedimento all interno di un giudizio di separazione) non lo disponga espressamente. Diverso il caso in cui il minore sia allontanato dal proprio nucleo e affidato ai Servizi affinché lo collochino in idonea sistemazione. La legge 184/83 mod. dalla l.149/2001 (diritto del minore ad una famiglia) prevede, solo in casi eccezionali, che il minore possa essere temporaneamente allontanato dal proprio nucleo di origine. Il provvedimento in questione si chiama affidamento familiare e può essere disposto con il consenso della famiglia o dell eventuale tutore (c.d. affidamento consensuale, esecutivo con visto del G.T,) o con un disposto del T.M. che è in grado di superare il diniego all allontanamento del minore da parte della famiglia di origine (c.d. affidamento giudiziale). L affidamento per i minorenni può essere fatto (art.2) presso una famiglia o in mancanza presso una

comunità di tipo familiare. Nel caso di omologa (del G.T.) di affidamento consensuale o di decreto (del T.M) di affidamento giudiziale, senza alcuna decadenza di potestà, le scelte ordinarie ( ex art. 5 scuola e sanità) relative al minore sono prese dalla famiglia affidataria o dal legale rappresentante della Comunità (art. 3), mentre l Ente Locale supervisionerà il progetto del minore e anche della famiglia d origine, per favorirne il rientro presso di questa (art. 4). Le scelte straordinarie, si pensi al consenso informato per un intervento chirurgico, vanno prese invece dai genitori naturali che, come detto, in mancanza di provvedimento di decadenza perdono con l allontanamento l esercizio della potestà sul minore ma non la titolarità della stessa. Nel caso in cui il genitore non sia rintracciabile, e non sia ancora aperta una tutela, le scelte straordinarie sono prese dal responsabile del Sevizio Sociale se il minore è in affido presso una famiglia o dal legale rappresentante della Comunità se il minore è collocato presso di questa. Nel caso di affidamento consensuale, il servizio sociale dovrà aggiornare al G.T. almeno ogni sei mesi la situazione. Al termine dei primi 24 mesi il GT potrà chiedere il rinnovo dell affido al TM. A tal fine sarebbe opportuno allo scadere dei due anni una relazione del Servizio inviata al GT, specificando se si ritiene opportuno prolungare l affido. In tale ipotesi converrebbe che il Servizio Sociali inviasse tale relazione anche alla Procura minori, per evitare che ritardi dell ufficio del Gt possano compromettere l attivazione del TM. Nel caso di affidamento giudiziale, invece, il servizio sociale dovrà aggiornare ogni sei mesi il T.M, chiedendo alla fine di ogni periodo di 24 mesi gli eventuali rinnovi. Si ricorda che le relazioni semestrali ordinarie possono essere integrate da comunicazioni urgenti al G.T. o al T.M. quando le circostanze facciano ritenere opportuno la conoscenza del giudice di situazioni non rinviabili alla relazione semestrale. Se nel frattempo il TM ha emanato un decreto definitivo, le comunicazioni urgenti sul caso vanno inviate alla Procura Minori, riservando al TM i soli aggiornamenti semestrali. Inoltre, prima di disporre un affidamento (consensuale o giudiziale), il bambino di 12 anni va sempre sentito. Diverso dall affidamento regolato dagli articoli 2 e 4 della L.184/83 (A. consensuale e A. giudiziale) è quello c.d. di fatto che è previsto, ex art. 9, a parenti entro il quarto grado. Fuori da questa ipotesi, chi si trovi in affidamento un minore (con il consenso certificato dei genitori naturali) deve dare entro il sesto mese di questa permanenza comunicazione alla Procura per i Minorenni, al fine di un intervento del giudice, volto a regolarizzare la situazione. Diversamente chi ha in affido un minore parente entro il quarto grado, con il consenso dei genitori, non è obbligato a nessuna formalità. Naturalmente non possono essere tollerati affidamenti a parenti entro il quarto grado sine die, essendo la temporaneità e l eccezionalità del contesto che lo ha generato, condizioni indispensabili di valutazione per distinguerlo da una condotta di tipo abbandonico. Ricordiamo poi che, in merito all aperture di tutele, ex art. 358 c.c. "Il minore deve rispetto ed obbedienza al tutore. Egli non può abbandonare la casa o l istituto al quale è stato destinato, senza il permesso del Tutore. Qualora se ne allontani senza permesso, il tutore ha diritto di richiamarvelo, ricorrendo, se è necessario, al giudice tutelare".