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COMUNE DI MIRANO Provincia di Venezia ORDINANZA n. 18 SEGRETARIO GENERALE Ambiente OGGETTO: PROVVEDIMENTI TEMPORANEI ED URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA RIDUZIONE DEI LIVELLI DI CONCENTRAZIONE DEGLI INQUINANTI NELL ATMOSFERA. PROROGA CON MODIFICHE DELL ORDINANZA SINDACALE N. 6/2016 FINO AL 31 MARZO 2016 LA SINDACA Premesso che: il traffico veicolare, gli impianti di riscaldamento e i sistemi di produzione industriale, rappresentano le principali cause dell inquinamento atmosferico ed, in particolare, della formazione degli inquinanti primari quali composti organici volatili, particolato, ossidi di azoto e monossido di carbonio; il Parlamento Europeo con la Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla Qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, recepita dallo Stato Italiano con il D.Lgs. 155/2010, evidenzia che, ai fini della tutela della salute umana e dell ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale; studi epidemiologici, condotti in diverse città americane ed europee nel corso degli ultimi anni, hanno dimostrato che esiste una notevole correlazione fra la presenza di polveri fini ed il numero di patologie dell'apparato respiratorio, di malattie cardiovascolari e di episodi di mortalità riscontrati in una determinata area geografica; nelle more dell'aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera (PRTRA), i Comuni devono continuare ad adottare le misure emergenziali, al fine di contenere i valori delle polveri PM10 presenti nell'atmosfera durante i mesi invernali; il Tavolo Tecnico Zonale TTZ convocato dalla Città metropolitana di Venezia il 15/10/2015 ha proposto ai Comuni per la stagione invernale 2015-2016, nelle more dell aggiornamento del vigente PRTRA, l adozione delle seguenti misure, al fine di contenere e/o ridurre i valori degli inquinanti nell atmosfera: divieto di circolazione di veicoli alimentati a benzina e classificati Euro 0, di veicoli alimentati a gasolio classificati Euro 0, Euro 1 ed Euro 2, con le modalità stabilite dalle specifiche ordinanze sindacali; Visti: Il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera e, in particolare, il cap. 6.1.1 (Misure di carattere generale valevoli per tutti gli inquinanti e per tutto il territorio) ed il cap. 6.1.2 (Misure da applicare per la riduzione degli inquinanti PM 10 e IPA); la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2130/2012, che approva la nuova zonizzazione del territorio regionale; il D. Lgs. 155/2010 Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell aria ambiente e per un aria più pulita in Europa, in cui vengono definiti i limiti e le modalità di rilevamento di materiale particolato (PM10); il DPR n. 74/2013 titolato Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell art. 4 comma 1 lett. a) e c) del D.Lgs. 192/2005, in particolare l art. 5 comma 1; l art. 33 della Legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 Norme per la tutela dell ambiente e s.m.i.;

l art. 50 comma 10 e l art. 107 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli Enti Locali ; Considerato che: dal monitoraggio degli inquinanti dispersi nell aria, effettuato da ARPAV, emerge una situazione di qualità dell'aria assai scarsa ad eccezione degli ultimi giorni per merito delle precipitazioni e dei venti; la centralina di rilevamento di Spinea ha già conteggiato nel 2016 già n. 31 superamenti del limite dei 50 µg/m 3 di media giornaliera di PM10 rispetto ai 35 annui consentiti; le fonti di emissione derivanti dalle attività primarie e secondarie, dall esercizio degli impianti termici, ecc., unitamente alle sorgenti mobili, sono causa della formazione degli inquinanti primari che hanno una rilevante responsabilità nella formazione dell inquinamento atmosferico urbano; come descritto nell Allegato 4.2 del Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, gli impianti di riscaldamento contribuiscono all inquinamento atmosferico urbano; per tutelare la salute dei cittadini e l ambiente nel suo complesso è necessario evitare, prevenire o ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici nocivi anche attraverso l adozione di provvedimenti di limitazione dei consumi energetici degli impianti di riscaldamento; Vista l ordinanza sindacale n. 6/2016 che ha disposto fino al 29 febbraio 2016 quanto segue: a. 17 C (+ 2 C di tolleranza) per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; b. 18 C (+ 2 C di tolleranza) per tutti gli altri edifici; 3. il divieto di utilizzare caminetti, stufe e qualunque altro apparecchio domestico alimentato a biomassa legnosa (a meno che non siano utilizzati per la cottura di cibi) qualora sia presente nella stessa unità abitativa un impianto termico a combustibile tradizionale o a pompa di calore; 4. l'obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, degli autoveicoli per soste in corrispondenza di passaggi a livello. Valutati: i dati presentati nella riunione del TTZ del 26/02/2016, riguardante gli elevati livelli di inquinamento di questo periodo, ad eccezione degli ultimi giorni; il D.M. Sanità 5 Settembre 1994; viste le azioni emergenziali proposte dalla Regione Veneto da attuare per i 3 livelli di criticità (0,1,2) Considerato che allo stato attuale, per le precipitazioni e per i venti degli ultimi giorni, i livelli di PM10 si sono abbassati in modo tale da essere, secondo il nuovo sistema regionale di azioni a carattere emergenziale presentato al TTZ del 26/02/2016, ad un livello 0 dei tre livelli previsti (0,1,2) per cui si possono applicare le seguenti azioni: a. 16 (+ 2 C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali; b. 18 (+ 2 C di tolleranza) per tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, riabilitazione, ospedali e case di riposo.

3. l obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta Considerato che la sopraccitata ordinanza n. 6/2016, non sarà più vigente dal 1 marzo 2016; Ritenuto necessario, stante i valori degli inquinanti in questi giorni, prorogare l ordinanza con le modifiche sopra indicate proposte dalla Regione Veneto nel caso di livello di criticità 0 fino al 31marzo 2016, fatta salva la possibilità di revoca della stessa, VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000. Tutto ciò premesso e rimandando a successivi provvedimenti l introduzione di possibili ed ulteriori misure in presenza di nuove disposizioni regionali e nazionali: ORDINA La proroga fino al 31 marzo 2016 delle disposizioni con modifiche, rivolte alla cittadinanza, alle imprese, agli enti ed alle associazioni presenti sul territorio contenute nell ordinanza sindacale n. 6/2016 che di seguito si indicano: a. 16 (+ 2 C di tolleranza) per edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e commerciali; b. 18 (+ 2 C di tolleranza) per tutti gli altri edifici, ad esclusione di case di cura e/o riabilitazione, riabilitazione, ospedali e case di riposo. 3. l obbligo di spegnimento dei motori degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea, dei motori dei veicoli merci durante le fasi di carico/scarico, in particolare nelle zone abitate, dei treni e/o locomotive con motore a combustione nelle fasi di sosta INVITA a. le Imprese ad effettuare ogni intervento possibile per garantire un elevata efficienza e manutenzione degli impianti posti a presidio delle fonti inquinanti, in particolare per ridurre le emissioni in atmosfera, sensibilizzando gli operatori ad utilizzare veicoli a ridotto impatto ambientale. b. i gestori degli edifici commerciali e di edifici con accesso al pubblico, a chiudere le porte di accesso per evitare dispersioni termiche. c. gli Uffici pubblici a ridurre ulteriormente la temperatura ammessa. ESCLUSIONI Relativamente al punto 1, secondo quanto previsto dal DPR 74/2013.

AVVERTE Che il presente provvedimento potrà essere modificato, prorogato e/o anticipatamente sospeso a seguito dell instaurarsi di particolari condizioni atmosferiche. SANZIONI Salvo che il fatto costituisca illecito o reato, le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa da 25.00 ad 500.00 da applicarsi con le procedure stabilite dalla L. 689/1981. MANDA a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza; DISPONE Che il presente provvedimento sia pubblicato all Albo Pretorio con efficacia notiziale e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso. Che il presente provvedimento venga notificato a: - Collettività, a mezzo pubblicazione/affissione all'albo Pretorio; Che il presente provvedimento venga trasmesso a: - Comando di Polizia Locale Unione dei Comuni del Miranese; - Azienda USL 13; - ARPAV Dipartimento Provinciale; - Città metropolitana di Venezia. INFORMA che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell ordinanza all Albo Pretorio. Mirano, 29/02/2016 LA SINDACA Maria Rosa Pavanello Diritto di accesso e di informazione dei cittadini previsto dalla Legge 241/1990 Autorità emanante: Sindaca di MIRANO Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Ufficio Ambiente, via Macello17, tel. 041430640; Responsabile del procedimento: ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990, si comunica che responsabile del procedimento è il Responsabile dell Ufficio Ambiente dr. Silvestri Silvio Segretario Generale Dr. Longo Silvano documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell amministrazione digitale).

Reg. Notif. RELAZIONE DI NOTIFICA (art. 137 e seguenti codice procedura civile) Il sottoscritto Messo Notificatore dichiara di aver oggi notificato copia della presente al Sig. mediante consegna a mani di Mirano, lì Il Ricevente Il Messo Notificatore Reg. Pubbl. Affissione Albo Pretorio La presente ordinanza è stata affissa all'albo pretorio dal al per quindici giorni consecutivi con - senza reclami. Mirano, Il Messo Comunale