Le seguenti definizioni fanno riferimento alla natura giuridica dei rapporti.

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N.B. Le disposizioni concernenti l attività per conto terzi contenute nel testo che segue sono da intendersi abrogate a seguito dell emanazione dell apposito regolamento (D.R. n. 418 del 31 maggio 2006). Le altre disposizioni rimangono in vigore. REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA DI RICERCA DI ATENEO approvato dal C.d.A. nella seduta n. 428 del 21/12/2000 modificato con delibere del C.d.A. n. 446 del 29/05/2002 1, n. 464 del 18/12/2003 e n. 470 del 30/06/2004 e con disposto del Direttore Amministrativo n. 2 dell 8 ottobre 2007. Titolo 1: Definizioni Articolo 1 Le seguenti definizioni fanno riferimento alla natura giuridica dei rapporti. - Ricerca e attività conto terzi Si intende per ricerca e attività conto terzi ogni attività effettuata con le risorse erogate da enti pubblici e privati, senza specifico riferimento ai fini istituzionali per quanto riguarda gli enti pubblici, e svolta nell esclusivo interesse del finanziatore. Include anche l attività di analisi e le consulenze fatte salve le attività previste dal Regolamento. - Ricerca istituzionale attraverso finanziamento pubblico. Rientra in questa categoria la ricerca che usufruisce di finanziamenti erogati da enti pubblici ad esempio MURST, CNR, ecc. - che hanno tra i propri fini la promozione e il sostegno alla ricerca scientifica. Le modalità di regolazione e rendicontazione dei finanziamenti a sostegno di questa tipologia di ricerche è definita dagli enti erogatori. - Ricerca programmata istituzionale Si intende per ricerca programmata istituzionale l attività derivante dall utilizzo di risorse messe a disposizione dall amministrazione dell Università attraverso i trasferimenti delle dotazioni ordinarie, nella parte a questo scopo finalizzata, o attraverso altri trasferimenti finalizzati alla ricerca. - Ricerca Europea Si intende le attività di ricerca che scaturiscono da specifici programmi (es: programma quadro) o da gare di appalto per lo svolgimento di studi, ricerche e assistenza tecnica. - Strutture o Strutture autonome Si intendono i dipartimenti e le strutture ad essi assimilati nella misura in cui esercitano attività assimilabile alla ricerca conto terzi.

Titolo 2 Regolamentazione delle attività di ricerca Capo I - Ricerca istituzionale Articolo 2 - Cofinanziamento MURST e altre tipologie di ricerca istituzionale 1. Le regole di formalizzazione delle richieste e rendicontazione sono quelle indicate dal ministero. L Università mette a disposizione, in fase di predisposizione delle richieste, una somma annualmente determinata dal Consiglio di Amministrazione da aggiungere alle risorse messe a disposizione delle strutture (RD), calcolata in percentuale di quanto messo a disposizione dai proponenti. In fase di attribuzione delle risorse, a seguito di quanto approvato dal ministero, la somma erogata dall Università ai proponenti non potrà superare quella definita dal Consiglio di Amministrazione in fase di proposta e, comunque, non potrà superare la differenza esistente tra il 30% dell importo autorizzato dal ministero e quanto messo a disposizione dalle strutture proponenti. La rendicontazione dovrà essere verificata dagli uffici dell amministrazione universitaria preposti a tale compito. 2. Le modalità delle altre tipologie di ricerca istituzionale, tranne casi particolari che potranno essere definiti dal Consiglio di amministrazione e integrati al presente regolamento, seguiranno le regole di rendicontazione previste da ciascun ente. 3. Relativamente ai fondi di ricerca sopra evidenziati, in qualunque modo essi afferiscano all Ateneo, attraverso le strutture dipartimentali oppure attraverso l università, viene operata una ritenuta fissa per l amministrazione che è pari al 3%. 4. Le strutture autonome determinano autonomamente una percentuale non inferiore al 5% - degli importi incassati che devono essere previsti per la copertura dei costi delle strutture utilizzate. 5. Le quote relative ad assegni di ricerca o a borse di dottorato formalmente rendicontate, inserite a convenzione, non saranno soggette a trattenuta amministrativa, previo accertamento a fine anno delle somme effettivamente erogate a tale scopo. 6. La ritenuta sopra indicata viene operata sulla base della considerazione che la gestione di tali fondi comporta un onere per l università. CAPO II - Ricerca conto terzi Premesso che la legge 19 ottobre 1999 n.370 ha modificato il D.P.R. 11 luglio 1980 n.382, anche in materia di ricerca conto terzi, prevedendo all art.4 comma 5 che La materia di cui all art.66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, è rimessa all autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da essi emanate, si stabilisce quanto segue:

Articolo 3 1. Rientrano in questa categoria tutte le attività svolte a qualsiasi titolo, ad eccezione di quelle istituzionali, della ricerca programmata e dell attività svolta per conto dell Unione Europea secondo le definizioni indicate in premessa di questo documento. 2. Le attività conto terzi possono essere svolte individualmente o con il coinvolgimento di attrezzature, mezzi e personale appartenenti all Ateneo, in misura e secondo modalità che garantiscono comunque il regolare svolgimento delle attività didattiche e scientifiche istituzionali. 3. La responsabilità delle attività viene di norma affidata a personale docente e/o tecnico-amministrativo, con adeguata preparazione professionale, afferente alle strutture interessate. Art. 4 Le prestazioni in oggetto vengono preventivamente autorizzate dall università o dalle strutture autonome sulla base di specifiche convenzioni o contratti a formulazione standard, o di commesse conseguenti alla stipula di accordi quadro, in cui sia indicato il corrispettivo richiesto per la prestazione e l oggetto della prestazione. Di tali atti verrà data comunicazione agli appositi uffici dell università prima della stipula per l eventuale integrazione con elementi normativi fiscali o di altra natura (sicurezza, ecc.). Art. 5 Eventuali danni economici che dovessero derivare dalle prestazioni oggetto del presente regolamento dovranno essere ripianati dalle strutture responsabili dello svolgimento delle attività, sulla base di modalità da concordare tra l amministrazione e le strutture coinvolte. Art. 6 Le strutture autonome determinano autonomamente una percentuale non inferiore al 5% - degli importi incassati che devono essere previsti per la copertura dei costi delle strutture utilizzate. Nell ambito dei progetti di ricerca finanziati in base alla Legge 297/99 sono escluse le quote destinate all attivazione di contratti di collaborazione di natura occasionale, professionale, coordinata e continuativa, di borse di studio e assegni di ricerca (a partire dall 1 gennaio 2004) Art. 7 E prevista una quota di ritenute amministrative, determinata sull intero corrispettivo delle prestazioni pattuite con enti terzi. Tale quota è stabilita nella misura del 4%.Una ulteriore quota di ritenute del 3% sarà destinata all incremento del Fondo comune di Ateneo secondo le seguenti modalità; il Fondo Comune di Ateneo, per un importo pari a 160 milioni di lire, viene consolidato nel trattamento per la produttività individuale, mantenendo la finalizzazione originaria; la quota di ritenute pari al 3% viene applicata solo nel caso in cui l ammontare totale delle prestazioni sia tale da determinare una somma superiore a 160 milioni di lire;

nel caso in cui, applicando la percentuale precedentemente in vigore, la somma risultante sia inferiore a L. 160.000.000, il Fondo Comune di Ateneo, come precedentemente specificato e finalizzato, viene diminuito della somma corrispondente. Nell ambito dei progetti di ricerca finanziati in base alla Legge 297/99 sono escluse le quote destinate all attivazione di contratti di collaborazione di natura occasionale, professionale, coordinata e continuativa, di borse di studio e assegni di ricerca (a partire dall 1 gennaio 2004). Il fondo comune di Ateneo, totalizzato a fine anno, viene distribuito in parti uguali a tutto il personale con esclusione di quei dipendenti che per lo stesso anno di riferimento abbiano percepito compensi per partecipazione diretta alle prestazioni per conto terzi di entità uguale o superiore alla cifra media spettante alla generalità dei lavoratori. Nel caso che i compensi per partecipazione diretta siano di entità inferiore, viene corrisposta la differenza. Art. 8 I compensi per il personale inquadrato non possono superare, su scala annuale, il 150% della retribuzione lorda. Art.9 E prevista la possibilità di erogare compensi a terzi per prestazioni inerenti le ricerche conto terzi, fatte salve le ritenute previste a vario titolo da questo regolamento. Art. 10 1. Le tariffe per l esecuzione delle prestazioni basate su procedure standard vengono proposte annualmente dai dipartimenti o dalle altre strutture autonome e deliberate dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dei prezzi di mercato. 2. La determinazione del finanziamento e/o delle tariffe per l esecuzione di attività che necessitano di procedure appositamente elaborate deve essere impostata sulla base di un progetto, predisposto dal responsabile della attività, contenente anche il piano di utilizzo del finanziamento stesso, da sottoporre all approvazione del competente organo collegiale della struttura interessata. Art.11 I costi sostenuti per l esecuzione delle attività possono prevedere l uso di carta di credito, secondo apposito regolamento o specifiche determinazioni approvati dal Consiglio di Amministrazione. Art. 12 Le quote relative ad assegni di ricerca o a borse di dottorato formalmente rendicontate, inserite a convenzione, non saranno soggette a trattenuta amministrativa, previo accertamento a fine anno delle somme effettivamente erogate a tale scopo. CAPO III - Ricerca per Unione Europea Art. 13 Il contributo comunitario viene erogato sulla base delle regole stabilite dall Unione Europea.

Art. 14 I dipartimenti e le strutture autonome autorizzate dall Unione Europea all esecuzione delle prestazioni si avvalgono, per la rendicontazione, di appositi uffici amministrativi dell Università che coordinano la compilazione dei rendiconti amministrativi periodici e finali, sulla base di quanto certificato dagli uffici della contabilità. Art. 15 Il responsabile scientifico cura il rendiconto scientifico dell attività di ricerca. Art, 16 Sono definite quattro tipologie di attività: il coordinatore, il contraente, il contraente associato e il subcontraente. Art. 17 Il coordinatore è responsabile della gestione del progetto e dei contatti con la Commissione Europea. Art. 18 Il Contraente contribuisce tecnicamente e finanziariamente al progetto e firma il contratto con la Commissione Europea. Art. 19 Il Contraente associato esercita identica attività del contraente, tranne la firma con la Commissione europea. Si associa, mediante convenzione, con il contraente. Art. 20 Il Subcontraente viene interamente remunerato per il suo lavoro. La sua attività non può superare il 20% dei costi del contraente o i 100.000 ECU, fatta salva apposita autorizzazione da parte della Commissione Europea. Art. 21 La rendicontazione avviene secondo la modalità dei costi addizionali. Art. 22 I costi ammissibili si dividono in diretti e indiretti. I costi diretti riguardano: il personale, le apparecchiature, assistenza di terzi, viaggio e soggiorno, materiale non durevole e spese di calcolo, altri costi sostenuti specificamente per il progetto. I costi indiretti sono forfettariamente quantificati nel 20% dei costi diretti (quota massima ammessa dall Unione Europea, nel caso di contabilità a costi addizionali), con l esclusione delle attività appaltate. Il 7% dei costi indiretti, inteso come parte del 20% sopra specificato, viene trattenuto come quota amministrativa dall università. Art. 23 I soggetti fruitori dei finanziamenti sono: l Università, in qualità di responsabile amministrativo e giuridico dei fondi stessi; la struttura accademica di riferimento per il personale docente, quale responsabile per la gestione e l impiego delle risorse

(biblioteche, laboratori, ecc..); il personale docente quale responsabile scientifico della ricerca; il personale non docente quale esecutore della ricerca stessa. 1 Nella seduta n. 446 del 29/05/2002 il Consiglio aveva deliberato l esclusione dalla cifre sulle quali si effettuano i prelievi a favore del Fondo comune di Ateneo le somme destinate all attivazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa finanziati con erogazioni ministeriali sulla base della Legge 297/99 e sottoscritti nel mese di dicembre 2001.

ALLEGATO Bozza di convenzione per esecuzione di prestazioni conto terzi Tra L Università di Camerino, codice fiscale, sede legale, Rettore E l ente Si conviene e si stipula quanto segue: Art 1 L ente affida all Università, che accetta, l incarico di predisporre tramite il Dipartimento (oppure con la responsabilità scientifica di ) una ricerca avente per oggetto:., le cui caratteristiche risultano nell allegato 1 parte integrante la presente convenzione. Art 2 I risultati delle indagini verranno comunicati tramite entro mesi dalla data di stipula della presente convenzione (o altro riferimento). Art 3 In caso di pubblicazione dei risultati da parte dell Ente, eventuali modifiche apportate ai rapporti trasmessi dall Università di Camerino andranno concordate con la stessa Università. Art 5 Per le prestazioni oggetto la presente convenzione l Ente si impegna a corrispondere la somma di.+iva secondo le seguenti modalità:. Art 6 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d uso con spese a carico della parte che ne farà richiesta. Letto, confermato, sottoscritto Camerino. Il Rettore L Ente