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Lavoro & Previdenza La circolare su temi previdenziali e di lavoro 12.09.2017 A cura di Daniele Bonaddio N. 161 Amianto: come chiedere la pensione di inabilità Per quest anno, le domande dovranno essere fatte pervenire all INPS entro il 16.09.2017 Categoria: Previdenza e Lavoro Sottocategoria: Pensioni Premessa L INPS, con il Messaggio n. 3249 del 4 agosto 2017, ha fornito le prime modalità operative con le quali devono essere inviate le domande per ottenere la pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all amianto. Il riconoscimento della prestazione è subordinata all invio di un apposita domanda all INPS (le cui modalità specifiche verranno fornite in un successivo intervento di prassi dell INPS) che, per l anno 2017, dovrà avvenire entro e non oltre il 16 settembre 2017. Soggetti interessati Mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61) riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa disservizio. Requisiti Versamento o accreditamento a favore dell'assicurato di almeno cinque anni di contributi nell'arco dell'intera vita lavorativa; riconoscimento, da parte dell'inail o di altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Trasmissione telematica della domanda di pensione Le domande di accesso al beneficio devono essere presentate all'inps entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Tuttavia, solo per quest anno, l istanza va presentata entro e non oltre il 16 settembre 2017. 1

Comunicazione esito di monitoraggio Accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa; rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti. Incompatibilità e incumulabilità Svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma: incompatibile; rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante: incumulabile; altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente: incumulabile. Riferimenti normativi e di prassi INPS, Messaggio n. 3249 del 4 agosto 2017; Legge di Bilancio 2018 (L. n. 232/2016) all art. 1, co. 250; Decreto 31 maggio 2017. Premessa La Legge di Bilancio 2018 (L. n. 232/2016) all art. 1, co. 250 ha introdotto una norma speciale che prevede il riconoscimento della pensione di inabilità con particolari requisiti sanitari ed amministrativi demandando ad un successivo decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell Economia e delle Finanze, le disposizioni necessarie per l attuazione della normativa in esame. Nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017 è stato pubblicato il decreto attuativo, ossia il Decreto 31 maggio 2017, recante i criteri e le modalità per la concessione della Pensione di inabilità per soggetti affetti da malattie, di origine professionale, derivanti da esposizioni all'amianto, ai sensi dell'art. 1, comma 250, legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017). Soggetti interessati La pensione di inabilità spetta ai lavoratori iscritti all assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive della medesima, affetti da: mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) ed asbestosi (j61) riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa disservizio. 2

Requisiti La pensione di inabilità spetta a coloro i quali sono in possesso: del requisito contributivo, che si intende perfezionato quando risultino versati o accreditati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'arco dell'intera vita lavorativa; del riconoscimento, da parte dell'inail o di altre amministrazioni competenti secondo la normativa vigente, delle patologie di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, di cui all'art. 2, anche qualora l'assicurato non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. Trasmissione telematica della domanda di pensione Le domande di accesso al beneficio, da presentare all'inps entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, sono accolte entro il limite di spesa di: 20 milioni di euro per l'anno 2017; 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Solo per quest anno, le domande di riconoscimento delle condizioni per l accesso al beneficio devono essere presentate entro e non oltre il 16 settembre 2017. L erogazione della prestazione è subordinata ad uno specifico monitoraggio, effettuato sulle domande di riconoscimento delle condizioni per l accesso al beneficio, in relazione ai limiti annuali di spesa. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto ai limiti annuali di spesa, il riconoscimento del beneficio è differito tenendo conto prioritariamente dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, a parità delle stesse, della data di presentazione della domanda. MODALITÀ DI ACCESSO Le domande dovranno essere trasmesse in modalità telematica attraverso i consueti canali. Il cittadino potrà rivolgersi: 1. a un patronato che come di consueto offre gratuitamente la sua assistenza; 2. oppure può compilare direttamente le domande, selezionandole fra quelle messe a disposizione fra i servizi online sul sito www.inps.it. Si rammenta a tal fine che è necessario essere in possesso delle credenziale di accesso: PIN INPS, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), CNS (Carta Nazionale dei Servizi). 3

DOCUMENTI DA ALLEGARE Per la domanda diretta al riconoscimento delle condizioni per l accesso al beneficio è obbligatorio allegare la seguente documentazione: per gli assicurati della gestione privata, la certificazione rilasciata dall INAIL ovvero una dichiarazione dell interessato che attesti il possesso dei requisiti previsti dall art. 3, comma 1, lett. b) del decreto 31 maggio 2017, nonché l eventuale percezione della rendita diretta erogata dall INAIL, in relazione allo stesso evento invalidante. Le ultime due condizioni saranno verificate dall INAIL; per gli assicurati della gestione pubblica, per i quali è previsto l istituto dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, la certificazione rilasciata da altre commissioni competenti (Comitato Tecnico per le pensioni privilegiate o Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il MEF). Non è prevista l allegazione di altra documentazione medica (modello SS3). DOCUMENTI DA ALLEGARE Assicurati della gestione privata 1. Certificazione rilasciata dall INAIL. 2. Dichiarazione dell interessato che attesti il possesso dei requisiti e l eventuale percezione della rendita diretta erogata dall INAIL. Assicurati della gestione pubblica 1. Certificazione rilasciata da altre commissioni competenti. Comunicazione esito di monitoraggio L'INPS, all'esito del monitoraggio delle domande, comunica all'interessato: l'accesso al beneficio, accertata la sussistenza della relativa copertura finanziaria; l'accesso al beneficio, con indicazione della prima decorrenza utile della pensione di inabilità di cui al presente decreto, differita in ragione dello scostamento del numero delle domande rispetto ai limiti annuali di spesa; oppure il rigetto della domanda di accesso al beneficio qualora l'interessato non risulti in possesso dei requisiti previsti. Incompatibilità e incumulabilità La pensione di inabilità in trattazione presenta dei profili di incompatibilità o incumulabilità in relazione alla prestazione di cui è titolare il lavoratore, come descritto nella seguente tabella: 4

PRESTAZIONE INCOMPATIBILITÀ INCUMULABILITÀ Svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma. Rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante. Altri benefici pensionistici previsti dalla normativa vigente. - Riproduzione riservata - 5