CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato GRECO

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato GRECO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Norme in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato PALMIZIO

DISEGNO DI LEGGE. Art. 1 (Introduzione dell'articolo 577-bis del codice penale recante il reato di omicidio stradale)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 859

XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

Introduzione del reato di omicidio stradale e nautico e del reato di lesioni personali stradali e nautiche

OMICIDIO E LESIONI STRADALI

Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 201 del 21/04/2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2633

Omicidio stradale: il testo definitivamente approvato

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Proposta di legge OMICIDIO E LESIONI STRADALI

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41 Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato BARBARO

Il reato di omicidio stradale

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

Nota di approfondimento a cura della Direzione Studi e Ricerche ACI

SENATO DELLA REPUBBLICA

I SOPOL ANVU WEB LA FORMAZIONE A PORTATA DI UN CLICK

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DEFINITIVAMENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 ottobre 2015

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE. d'iniziativa del deputato NASTRI

Omicidio stradale: il testo approvato dalla Camera

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1484

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 10 giugno 2015 (v. stampato Camera n.

OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE VEZZALI, BONACCORSI, CAPUA, CARRA, CARUSO, COCCIA, GIGLI, MATTIELLO, PORTA

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE DELLA STRADA (COLLANA I CODICI VIGENTI)

Polizia Stradale di Parma OMICIDIO STRADALE. Legge 23 marzo 2016 n. 41. a cura di Eugenio Amorosa

SCHEDA OMICIDIO STRADALE E LESIONI PERSONALI STRADALI SINTESI DEL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO APPROVATO DAL SENATO. a cura di Fabiana Pierbattista

NUOVO TESTO in vigore dal 27 maggio 2008 Codice penale, articolo 61 Circostanze aggravanti comuni. altro reato; reato;

1 Per la distinzione fra lesioni gravi e gravissime si rimanda al dettato dell art. 583 c.p.

Nota di approfondimento a cura del Comitato di Redazione ACI del

Legge n. 41/ Omicidio stradale e lesioni personali stradali

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

LEGGE 23 marzo 2016, n. 41

Articoli Codice della Strada modificati dal Decreto Legge 92/2008

L'art. 589-bis punisce, invece, con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale aggravato commesso da conducenti un veicolo a motore:

- SCHEMA OPERATIVO -

Approfondimenti. A cura della dott.ssa Maristella Giuliano, Comitato di redazione della Rivista Giuridica della Circolazione e dei Trasporti ACI

Articoli del codice della strada modificati. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool.

L'Omicidio stradale è diventato legge dello Stato

Violazione articolo 186 Codice della Strada (Modificato dalla Legge 29 luglio 2010, n. 120 G.U. n. 175 del )

POLIZIA LOCALE PERUGIA

Bozza Disegno di legge Introduzione del reato di omicidio sul lavoro e del reato di lesioni personali sul lavoro gravi o gravissime

Violazione articolo 186 Codice della Strada TABELLA ESPLICATIVA DELLE VIOLAZIONI E DELLE SANZIONI DOPO LA LEGGE 120/2010

Articolo CdS. Art Guida sotto l'influenza dell'alcool

I Reati di Omicidio e Lesioni stradali

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE RECANTE MISURE PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. Articolo 1 (Modifiche all articolo 117 Codice della Strada)

Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di omicidio stradale e di lesioni personali stradali gravi o gravissime

La legge n. 41 del : omicidio e lesioni personali stradali

L omicidio stradale In 11 punti. Quando cambia tutto non cambiando niente

Consiglio di Stato - n del 6 giugno Pres. Maruotti

Sinistrosità stradale in Italia

- sospensione della patente da 1 Mese a 3 Mesi_. - arresto fino a 6 Mesi; - sospensione della patente da 6 M esi a 1 Anno_

FITA Unione Nazionale Imprese di Trasporto Sede Nazionale Roma Via G. A. Guattani 13 Tel (06) Fax (06) E Mail : fita@cna.

Testo aggiornato degli artt.186 e 186 bis C.d.S. 1. È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

Lo stato di ebbrezza Guida di veicoli

Commento. Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida. Art. 173 Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Presentazione... pag. 5

LEGGE 21 febbraio 2006, n. 102 in G.U. n. 64 del 17 marzo 2006; in vigore dal 1 aprile 2006)

REATI ST ADALI: SANZIONI E RESPONSABILITÀ

1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche.

AGGIORNAMENTO DELLA L. 23 MARZO 2016, N. 41 (OMICIDIO STRADALE) AL CODICE PENALE (COLLANA VIGENTI)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Legge 29 luglio 2010, n Disposizioni in materia di sicurezza stradale

GENERALITÀ - BENI GIURIDICI PROTETTI NELL AMBITO DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE

La responsabilità infermieristica nelle lesioni Dott. A. Zagari. Dr A. Zagari -

Art. 186 (*) (1) (Decreto legislativo , n Codice della strada) Guida sotto l influenza dell alcool (2)

DL 03/08/2007, n. 117

XV LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI

nuovamente modificato dal Senato della Repubblica il 10 dicembre 2015 (V. Stampato Camera n B)

Art. 12. Esercizio abusivo di una professione

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE PRINCIPALI MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA INTRODOTTE DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2009, N.

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

Aggiornamento della L. 23 marzo 2016, n. 41 (Omicidio stradale) al Codice penale (Collana per la Professione e i concorsi)

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Testo del Decreto-legge che introduce norme modificative del Codice della strada - Cdm (Testo in attesa di pubblicazione in G.U.

RIFERIMENTI NORMATIVI

LEGGE 21 febbraio 2006, n.102 Disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali. (G.U. n. 64 del )

d iniziativa dei senatori FRAVEZZI, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, Fausto Guilherme LONGO, DI GIACOMO, BERGER, LAI, CONTE e SPOSETTI

Transcript:

LAVORI PREPARATORI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI N. 1646 PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei deputati CRISTIAN IANNUZZI, CATALANO, DEL GROSSO, GALLINELLA, SPESSOTTO Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di omicidio e di lesioni personali commessi a causa della guida in stato di ebbrezza o di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope Presentata il 30 settembre 2013 Onorevoli Colleghi! Nel rapporto dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) «Incidenti stradali» del 19 giugno 2013 è riportata una stima preliminare relativa all'anno 2012: in Italia si sono verificati 184.500 incidenti stradali con lesioni a persone. Il numero dei morti, entro il trentesimo giorno, è pari a 3.650, mentre i feriti ammontano a 260.500. Tra i Paesi dell'unione europea il tasso medio di mortalità è di 55 morti ogni milione di abitanti, mentre il valore per l'italia è di 61 morti. RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA 2013

2 lavori preparatori La fattispecie innovativa, di cui all'articolo 575-bis del codice penale, costituisce il fulcro della proposta di legge. Il punto più rilevante è costituito dall'eliminazione, il più possibile, del ricorso a termini che introducano ambiguità o possibilità di interpretazioni difformi, onde pervenire a un'uniformità di approccio al problema. Con le nuove norme si interviene nei confronti di chi, dopo aver assunto bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope in misura tale da ricadere nell'area dell'illecito (articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992), cagiona la morte o lesioni personali di una o più persone, rispetto all'ipotesi della fattispecie ordinaria di cui all'articolo 575 del medesimo codice. Si desidera sanare la frattura creatasi, in dottrina e in giurisprudenza, intorno al diverso atteggiamento dell'elemento soggettivo, con riferimento alle figure contigue della colpa cosciente e del dolo eventuale. Nella nuova fattispecie il porsi alla guida di un autoveicolo nelle situazioni descritte individua l'elemento soggettivo nella sua accezione di dolo indiretto ovvero eventuale. Si ritengono voluti i risultati del comportamento che sono stati previsti dal soggetto, anche soltanto come possibili, purché egli ne abbia accettato il rischio o, più semplicemente, purché non abbia agito con la sicura convinzione che non si sarebbero verificati. La finalità della proposta di legge è duplice: la prima è quella di introdurre certezza in una materia che negli ultimi tempi ha suscitato frequenti polemiche sulla difforme interpretazione dei giudici rispetto a casi che quotidianamente si verificano sulle nostre strade; la seconda è quella del conseguente inasprimento delle sanzioni, che va comunque inteso nel senso rieducativo e riabilitativo della funzione penalistica, derivanti dalla commissione dei nuovi reati. Una modifica connessa è quella relativa all'articolo 380 del codice di procedura penale, con la quale si estende l'arresto obbligatorio in e flagranza con riferimento all'ipotesi descritta che, con il configurare l'elemento soggettivo quale doloso, lo riconduce nella tipologia dei delitti non colposi. RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2013

Lavori preparatori 3 Parimenti connesse sono le modifiche apportate alle norme del citato codice della strada che regolamentano le sanzioni amministrative in materia di revoca, sospensione e ritiro della patente di guida. Si è voluto anche in tale caso evocare una concezione non propriamente punitiva delle varie fattispecie, eliminando l'impossibilità di conseguire una nuova patente di guida per chi commette tali delitti nelle situazioni descritte. PROPOSTA DI LEGGE Capo I MODIFICHE AL CODICE PENALE Art. 1. (Introduzione dell'articolo 575-bis del codice penale in materia di omicidio stradale). 1. Dopo l'articolo 575 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 575-bis. (Omicidio stradale). Chiunque assume bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentate fino al triplo, ma la pena della reclusione non può comunque superare anni ventuno». Art. 2. RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA - 2013

4 lavori preparatori (Modifica all'articolo 576 del codice penale in materia di circostanze aggravanti). 1. All'alinea del primo comma dell'articolo 576 del codice penale, la parola: «precedente» è sostituita dalla seguente: «575». Art. 3. (Introduzione dell'articolo 582-bis del codice penale in materia di lesioni personali stradali). 1. Dopo l'articolo 582 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 582-bis. (Lesioni personali stradali). Chiunque assume bevande alcoliche o sostanze stupefacenti o psicotrope e dopo essersi posto alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente è punito con la reclusione da cinque mesi a tre anni e sei mesi. Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre nessuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 il delitto è punibile a querela della persona offesa». Art. 4. (Modifica all'articolo 589 del codice penale in materia di omicidio colposo). 1. Il numero 1) del terzo comma dell'articolo 589 del codice penale è sostituito dai seguenti: «1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 1-bis) soggetti di cui all'articolo 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che si siano messi alla guida dopo aver assunto bevande alcoliche, qualora sia accertato RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2013

Lavori preparatori 5 un valore corrispondente a un tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro (g/l);». Art. 5. (Modifiche all'articolo 590 del codice penale in materia di lesioni personali colpose). 1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al terzo comma, le parole: «dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 186, comma 2, lettere a) e b), e 186-bis, comma 1, del codice della strada, di cui al»; b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, tranne che casi previsti dal primo e dal secondo comma». Capo II MODIFICA AL CODICE DI PROCEDURA PENALE Art. 6. (Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza). 1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «m-bis) delitto di omicidio stradale previsto dall'articolo 575-bis del codice penale». Capo III MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA - 2013

6 lavori preparatori Art. 7. (Modifica all'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di revoca della patente di guida). 1. Dopo il comma 3-ter dell'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di seguito denominato «codice della strada», è inserito il seguente: «3-ter.1. Quando la revoca della patente di guida è disposta a seguito di sentenza di condanna divenuta irrevocabile per il reato di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale, non è possibile conseguire una nuova patente di guida o un nuovo certificato di idoneità alla guida per ciclomotori prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva. Qualora la sentenza di condanna definitiva riguardi un soggetto che, al momento della commissione del fatto, non era in possesso di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, la condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di veicoli prima di cinque anni a decorrere dalla data della sentenza definitiva». Art. 8. (Modifica all'articolo 222 del codice della strada in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati). 1. Il comma 2 dell'articolo 222 del codice della strada, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa, la sospensione della patente è da quindici giorni a tre mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima, la sospensione della patente di guida è da tre mesi fino a due anni. Nel caso di lesioni stradali di cui all'articolo 582-bis del codice penale, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. In caso di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali stradali di cui al medesimo articolo 582-bis la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA -2013

Lavori preparatori 7 Nel caso in cui il reato di cui al periodo precedente sia commesso da conducente di età inferiore a diciotto anni lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del venticinquesimo anno di età. Nel caso d omicidio colposo la sospensione della patente di guida è fino a quattro anni. Nel caso di omicidio stradale di cui all'articolo 575-bis del codice penale si applica la sanzione accessoria della revoca della patente di guida o del certificato di idoneità alla guida per ciclomotori, fermo restando quanto previsto dal comma 3-ter dell'articolo 219». Art. 9. (Modifiche all'articolo 223 del codice della strada in materia di ritiro della patente di guida in conseguenza di ipotesi di reato). 1. All'articolo 223 del codice della strada, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di due anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. Il prefetto, altresì, dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale»; b) il terzo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino a un massimo di tre anni qualora si proceda per ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente. La sospensione provvisoria della patente ha una durata di cinque anni qualora si proceda per il delitto di cui all'articolo 575-bis del codice penale». RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D ITALIA - 2013