CENTRO INTERDIPARTIMENTALE DI SERVIZI PER LE DISCIPLINE SPERIMENTALI REGOLAMENTO (emanato con D.R. n. 314/Interno del 4 febbraio 1998; modificato con D.R. n. 469/Interno del 10 aprile 1998 e con D.R. 442/Interno del 16 giugno 1999) Art. 1 Istituzione Il Centro interdipartimentale di servizi per l'attività didattica e scientifica dei Dipartimenti proponenti è istituito ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 11.7.1980, n. 382 e dell'art. 46 dello Statuto di Ateneo. Art. 2 Proponenti I Dipartimenti proponenti sono: Il Dipartimento di Chimica. Il Dipartimento di Chimica Fisica. Il Dipartimento di Scienze Ambientali. Possono aderire altri Dipartimenti attivati presso l Ateneo, previa approvazione da parte del Comitato di gestione. Art. 3 Finalità Il Centro coordina e gestisce i servizi tecnici di supporto all'attività di ricerca sperimentale ed all'attività didattica della Facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali, compresi i laboratori didattici e le attività sperimentali di tesi. I servizi gestiti sono i seguenti: Laboratorio di meccanica e falegnameria. Laboratorio di elettronica. Laboratorio di lavorazione del vetro. Laboratorio di documentazione scientifica e didattica (biblioteca, fotocopie, stampa, acquisizione computerizzata dati bibliografici). Il Centro può attivare altri laboratori di interesse interdipartimentale che si sviluppino per rispondere a nuove esigenze e fornire supporti organizzativi e gestionali per nuove iniziative didattiche non curriculari. Il Centro cura l'acquisto di riviste e libri per la Biblioteca e di attrezzature ed apparecchiature didattiche per i Laboratori didattici. Art. 4 Risorse L'attività del Centro è finanziata: a) con i contributi dei Dipartimenti afferenti a fronte dei servizi prestati; b) con contributi specifici dei Dipartimenti, dell'università Ca Foscari di Venezia, o di Ministeri od Enti esterni; tali sovvenzioni sono intese a
coprire le spese di investimento e di funzionamento, per l'acquisizione del materiale necessario al funzionamento del Centro; c) con contributi di privati o Associazioni per servizi forniti. Il Centro ha autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa. Le modalità di gestione finanziaria ed amministrativa del Centro sono disciplinate dal regolamento per l amministrazione e la contabilità generale dell Università. Art. 5 Personale Fa parte del Centro il personale tecnico e amministrativo dell'università Ca Foscari assegnato compreso quello di portineria. Il personale risponde al Direttore tecnico. Art. 6 Organi Sono organi del Centro: Il Presidente. Il Comitato di gestione. Il Direttore tecnico. Art. 7 Presidente Il Presidente viene eletto dal Comitato di gestione a maggioranza assoluta tra i rappresentanti dei Dipartimenti afferenti. La carica non è compatibile con quella di Preside, Presidente di Corso di Laurea e di Diploma, Direttore di Dipartimento e di Presidente di altri centri di ricerca o di servizi. Il Presidente è nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere immediatamente rieletto una sola volta. L'adunanza del Comitato di gestione in cui si procede all'elezione del Presidente è presieduta dal Decano del Comitato. Il Decano provvede alla convocazione della seduta entro 30 gg. dalla nomina dei membri del Comitato stesso. Il Presidente designa come Vicepresidente un membro del Comitato di gestione, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento. Il Vicepresidente è nominato con decreto del Rettore. Il Presidente presiede il Comitato di gestione. Il Presidente rappresenta il Centro presso gli organi di governo della Università e nei confronti di altre Amministrazioni, Enti o terzi che abbiano delle relazioni con il Centro. Il Presidente predispone, coadiuvato dal Segretario amministrativo, il bilancio di previsione che propone al Comitato di gestione e presenta il conto consuntivo al Comitato stesso. Cura l'esecuzione dei deliberati del Comitato di gestione. Il Presidente è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Centro, adotta gli atti che impegnano il Centro verso l esterno ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi e dallo Statuto.
Art. 8 Composizione del Comitato di gestione Il Comitato di gestione è composto dal Preside della Facoltà di Scienze MM. FF. NN., da due rappresentanti designati da ognuno dei Dipartimenti afferenti, scelti tra i docenti del Dipartimento, da un rappresentante eletto tra i responsabili dei servizi, dal Direttore tecnico; partecipa alle riunioni anche il Segretario amministrativo con funzioni consultive e di verbalizzazione. Il Comitato di gestione dura in carica tre anni ed è nominato con decreto del Rettore. I componenti nominati decadono dopo tre assenze consecutive non giustificate. In caso di dimissioni, decadenza o revoca di un rappresentante dei Dipartimenti, il Consiglio di Dipartimento che l'ha designato provvede alla sua sostituzione per il periodo che intercorre fino alla scadenza del mandato del Comitato. Art. 9 Convocazione e riunioni del Comitato di gestione Il Presidente convoca il Comitato dando avviso scritto ai singoli membri con almeno cinque giorni di anticipo. In caso di motivata urgenza il preavviso può essere di quarantotto ore. Le riunioni devono essere tenute, di norma, ogni 3 mesi e al minimo nel numero di 3 nell'arco dell'anno. La convocazione può essere chiesta in ogni momento da un terzo dei componenti il Comitato di gestione in forma scritta e con l'indicazione degli argomenti da trattare. Il Presidente è tenuto ad indire la riunione nel termine massimo di quindici giorni. Le riunioni sono valide quando risulta presente la maggioranza assoluta degli aventi diritto, tenuto conto degli assenti giustificati ai fini del quorum costitutivo. Le decisioni, salvo quanto diversamente disposto dal presente Regolamento, sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non sono ammesse deleghe a nessun titolo e per nessun motivo. Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario amministrativo. Art. 10 Compiti del Comitato di Gestione Il Comitato di gestione definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali stabilite. In particolare: a) detta i criteri generali per l utilizzazione dei fondi assegnati al Centro; b) detta i criteri per l utilizzo coordinato del personale, dei mezzi e degli strumenti in dotazione; c) approva, su proposta del Presidente, il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
d) promuove collegamenti con analoghe Istituzioni di altre Università e di altri Enti pubblici e privati; propone la stipula dei contratti nell ambito dei servizi prestati; e) delibera le norme di utilizzazione della strumentazione gestita; f) propone agli organi competenti dell Università la pianta organica del personale per la gestione del Centro; g) delibera i contributi che i singoli Dipartimenti devono fornire a fronte del lavoro svolto su richiesta. Tali contributi debbono coprire il costo dei materiali impiegati, oltre ad un contributo commisurato al tempo necessario allo svolgimento del lavoro. Le somme resesi in tal modo disponibili debbono coprire le spese di normale funzionamento, ivi compresa la ordinaria manutenzione dei macchinari; h) delibera l acquisto, per quanto attiene al Laboratorio di documentazione scientifica e didattica, di abbonamenti, riviste, libri e monografie, tenuto conto delle esigenze dei Dipartimenti e dei Consigli di corso di laurea. i) delibera l acquisto di attrezzature didattiche, nell'ambito di un piano programmatico, su proposta approvata dai Consigli di Dipartimento; j) delibera ogni altra spesa e può assegnare al Presidente un fondo di economato per spese correnti e urgenti; k) designa il Direttore tecnico. Il Comitato elegge tra i suoi membri un Presidente secondo le modalità definite nell art. 7. Art. 11 Pubblicità degli atti del Comitato di gestione I piani di programmazione, le relazioni annuali, i bilanci preventivi e consuntivi ed i verbali del Comitato di gestione sono pubblici, devono essere affissi all'albo del Centro, inviati ai Direttori dei Dipartimenti afferenti, e raccolti presso l'amministrazione dell'università. Non sono pubblici gli atti e le parti di verbali attinenti o contenenti giudizi sul personale del Centro. Art. 12 Direttore tecnico Il Direttore tecnico è nominato dal Rettore su designazione del Comitato di gestione e viene scelto tra il personale del Centro in possesso della qualifica non inferiore a funzionario tecnico. La relativa designazione è deliberata a maggioranza assoluta dei membri del Comitato di gestione. Il Direttore tecnico coordina l'attività del Centro d'intesa con i responsabili dei singoli servizi, ed è responsabile del buon fine dei deliberati del Comitato di gestione nei limiti delle proprie attribuzioni. Mette in atto le iniziative per la miglior organizzazione e pianificazione dell'attività del Centro. Organizza i servizi, i piani di congedo ordinario e i turni di lavoro del personale afferente al Centro. Propone la richiesta di assegnazione di personale tecnico e amministrativo per la realizzazione dei programmi di sviluppo del Centro. Cura l acquisto di attrezzature, strumenti, materiale bibliografico e quanto serva per il buon funzionamento del Centro, ivi compreso quanto destinato all incremento della dotazione di attrezzature dei servizi.
È consegnatario dei materiali acquisiti e delle scorte in dotazione al Centro. Il Direttore tecnico risponde al Presidente. Il Direttore tecnico dura in carica tre anni e può essere rinominato. Art. 13 Segretario amministrativo Il Segretario amministrativo adotta tutti gli atti idonei ad assicurare l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi del Centro e, inoltre: a) collabora con il Presidente del Centro per le attività volte al migliore funzionamento della struttura; b) coadiuva il Presidente nella predisposizione del bilancio di previsione; c) predispone il bilancio consuntivo e la situazione patrimoniale; d) coordina le attività amministrativo-contabili, assumendo la responsabilità dei conseguenti atti, nei limiti di quanto ad esso imputabile. Art. 14 Norme transitorie Gli organismi di cui all'art. 8 adempiranno a quanto di loro competenza entro due mesi dall'approvazione del presente Regolamento. Art. 15 Rinvio Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia.