REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - DIREZIONE GENERALE Piazza della Marina, Roma. Atto negoziale nr.

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Allegato F REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELLA DIFESA AGENZIA INDUSTRIE DIFESA - DIREZIONE GENERALE Piazza della Marina, 4-00197 Roma Atto negoziale nr. in data Contratto per la vendita di materiale di rottami metallici giacenti nei magazzini per un valore di euro. PREMESSO: - che il Direttore Generale dell Agenzia Industrie Difesa ha autorizzato il competente Ufficio all esperimento della gara a procedura aperta per la vendita di materiale di rottami metallici. - che in data si è provveduto alla pubblicazione, sul sito dell Agenzia Industrie Difesa, al disciplinare di gara e relativi allegati regolanti la procedura in premessa; - che di tale procedura è rimasta aggiudicataria la ditta corrente in alla Via n., CAP, - P.IVA n. la quale ha offerto. (diconsi / ) come risulta dal verbale di valutazione offerte del giorno. PER QUANTO SOPRA PREMESSO l anno duemiladiciotto, addì del mese di. TRA l Agenzia Industrie Difesa (di seguito AID), codice fiscale 97254170588, rappresentato dal nella sua qualità di Capo Sezione delegato alla stipula con Atto dispositivo nr. in data e la ditta (di seguito la

2 Ditta), P.IVA corrente in alla Via n., CAP, rappresentata in questo atto dal Sig. nata a il residente in nella qualità di Legale Rappresentante con firma libera della suddetta Ditta come risulta dal certificato della camera di commercio si conviene quanto segue: ARTICOLO 1: PARTI CONTRAENTI La Ditta, come sopra rappresentata, si obbliga ad acquistare dall Agenzia Industrie Difesa al prezzo di. (fuori dal campo di applicazione dell I.V.A. ai sensi dell art. 4 del D.P.R. 633/1972 e ss.mm.ii.) nel rispetto delle condizioni fissate nel presente atto e relativi allegati. ARTICOLO 2: CONDIZIONI DI ESECUZIONE Il presente Atto dovrà eseguirsi sotto l osservanza: a) del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii.; b) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.; c) del D.lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.; d) da quanto previsto dalle premesse e dagli articoli del presente atto e, per quanto da essi non espressamente indicato, da quanto previsto in materia dal codice di procedure civile e da ogni altra norma di legge applicabile. ARTICOLO 3: RITIRO Il ritiro del materiale oggetto della vendita, dal luogo di temporaneo stoccaggio, che la Ditta dichiara di conoscere per averli già visionati, ed il conseguente trasporto degli stessi, deve essere eseguito a cura, rischio e spese della Ditta acquirente, (comprese le eventuali spese di caricamento, imballaggio ed altro) e secondo le norme appresso specificate: a) il ritiro deve essere concordato preventivamente con lo e dovrà essere eseguito nei giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore d ufficio e, comunque, non oltre

3 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione, da parte di A.I.D., dell avvenuto pagamento di cui al successivo art. 6.; in caso di mancato ritiro nei termini sopra indicati si procederà all incameramento della cauzione di cui al successivo art. 4.; b) il ritiro è subordinato al pagamento, da parte della Ditta, dell intero ammontare del lotto al lordo del rialzo percentuale d offerta che dovrà essere eseguito, a mezzo di bonifico bancario, prima dell avvio delle operazioni di ritiro. Sarà cura dell Agenzia Industrie Difesa concedere il nulla osta al ritiro del materiale oggetto di vendita. ARTICOLO 4: CAUZIONE La garanzia presentata dalla Ditta in sede di gara, rimane trattenuta dall Agenzia Industrie Difesa anche a garanzia della buona esecuzione del presente Atto. La cauzione rimane vincolata fino all avvenuto saldo, da parte della Ditta dell intero importo contrattuale. Trascorso il termine di cui all articolo 3 para a), senza che la Ditta abbia provveduto al pagamento dell intero importo contrattuale, l Agenzia Industrie Difesa avrà piena facoltà di rescindere il presente Atto ed incamerare la cauzione senza che la Ditta possa sollevare alcuna obiezione al riguardo. ARTICOLO 5: RESPONSABILITA La Ditta è responsabile di eventuali danni che venissero provocati durante il maneggio, confezionamento, caricamento, trasporto, e quant altra operazione o lavorazione sui beni in vendita, sia a persone e cose dell amministrazione militare sia a terzi. Tutte le operazioni anzidette restano pertanto a cura, rischio e spese della Ditta la quale non potrà avanzare pretesa di sorta per qualsiasi eventuale difficoltà di ordine tecnico ed economico che dovesse insorgere nel corso

4 dell esecuzione del presente Atto. Eventuali danni provocati dalle operazioni di cui sopra saranno risarciti dalla Ditta. ARTICOLO 6: PAGAMENTI E FATTURAZIONE Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente Atto, lo Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata (Napoli) (in seguito denominato semplicemente anche SPOLEMILES ) provvederà, per conto dell Agenzia Industrie Difesa ad emettere fattura nei confronti della Ditta, dandone conoscenza alla Direzione Generale di A.I.D.. La Ditta pagherà, entro 30 giorni dalla stipula del presente Atto, e comunque prima dell avvio delle operazioni di ritiro degli automezzi, l intero importo del lotto aggiudicato, al lordo del rialzo indicato in offerta, versando il corrispettivo sulle seguenti coordinate bancarie intestate all Agenzia Industrie Difesa Stabilimento Militare Spolette di Torre Annunziata (Napoli), presso l Istituto UBI BANCA spa IBAN: IT 33 X 03111 03256 000000000219. Copia dell attestazione comprovante l avvenuto buon esito del versamento sarà inviata, a cura di SPOLEMILES, ad A.I.D. Direzione, autorizzando il ritiro del materiale. ARTICOLO 7: PENALITA La Ditta contraente, senza esclusione delle eventuali conseguenze penali, è soggetta all applicazione delle previste penalità quando non ritiri, per colpa ad essa imputabile, il materiale oggetto di vendita nel termine massimo previsto al precedente art. 3 comma a). Saranno applicati a carico della Ditta contraente, per i casi ivi previsti, gli oneri stabiliti dal D.P.R. del 15.11.2012 n. 236. ARTICOLO 8: REVISIONE DEI PREZZI Il prezzo di vendita risultante dall offerta della Ditta si intende non soggetto a revisione.

5 ARTICOLO 9: CONTROVERSIE Le eventuali controversie concernenti l esecuzione del presente Atto sono regolate dal D.P.R. del 15.11.2012 n. 236. ARTICOLO 10: PREVIDENZA SOCIALE La Ditta s impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi di legge e di contratto relativi alla protezione ed alla tutela del lavoratore ed in particolar modo a quelli della Previdenza Sociale (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, infortuni e malattie) ed a quegli obblighi che trovano la loro origine nei contratti collettivi del lavoro che prevedono a favore del lavoratore diritti patrimoniali aventi per base il pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro per assegni familiari, indennità ai richiamati alle armi ecc.. Nel caso di denuncia da parte del competente Ispettorato Regionale del Lavoro che a carico della Ditta acquirente siano state elevate contravvenzioni e comunque rilasciate prescrizioni per accertate inadempienze ai predetti obblighi, l Agenzia Industrie Difesa ha la facoltà di sospendere lo svincolo della cauzione fino a quando l Ispettorato Regionale del Lavoro, che ha fatto denuncia, autorizzi lo svincolo stesso, né la Ditta potrà pretendere somma alcuna a qualsiasi titolo per il ritardato svincolo della cauzione. ARTICOLO 11: DOMICILIO Per l esecuzione del presente Atto la Ditta elegge il proprio domicilio in alla Via n., CAP pec: dove è convenuto che potranno essergli notificati tutti gli atti inerenti al presente Atto. ARTICOLO 12: ONERI FISCALI ED AMMINISTRATIVI E fatto obbligo alla Ditta di farsi carico di tutti gli oneri e le spese inerenti al presente atto, compresa l imposta di registro eventualmente dovuta in caso d uso.

6 Il presente atto consta di n. 5 pagine interamente scritte oltre la sesta fin quì e sarà registrato solo in caso d uso. Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 Codice Civile le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli del presente contratto. ELENCO ALLEGATI: All. A - Elenco materiali;