Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

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Unione Territoriale Intercomunale del Gemonese REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI NEL SETTORE STORICO, CULTURALE, PROMOZIONALE, SPORTIVO, RICREATIVO E SOCIALE Approvato con Deliberazione dell Assemblea n. 18 del 31 maggio 2017 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Criteri Art. 3 - Tipi di contributi Art. 4 - Istanza e provvedimento Art. 5 - Termini di presentazione istanze Art. 6 - Istruttoria e provvedimenti Art. 7 - Erogazione contributi Art. 8 - Pubblicità Art. 9 - Rendicontazione e liquidazione Art. 10 - Responsabile del procedimento amministrativo Art. 11 - Albo dei beneficiari di provvidenze Art. 12 - Norma transitoria

ARTICOLO 1 FINALITÀ Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità ai quali l Amministrazione, ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge regionale 26/2014, ed all art. 4 dello Statuto di questa Unione, si attiene per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazioni, Istituzioni pubbliche e private, Enti pubblici e privati, persone, nel limite degli importi specifici stanziati annualmente nel proprio Bilancio, al fine di incentivare l'azione di promozione e diffusione della storia, della solidarietà, della cultura, dell'attività turistica, dell'attività dilettantistica sportiva, dell'impiego del tempo libero, e di valorizzazione nelle sue peculiarità del territorio. Per quanto attiene alle sovvenzioni ed ai contributi erogati in base a competenze trasferite o delegate con leggi regionali, valgono le disposizioni stabilite dalla Regione, e, per quanto non previsto, le norme di questo e degli altri specifici regolamenti. Il rispetto delle procedure di seguito indicate costituisce condizione di legittimità degli atti con i quali vengono concessi contributi e vengono attribuiti vantaggi economici. L effettiva osservanza dei criteri e delle modalità del presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti. ARTICOLO 2 - CRITERI ED INDIRIZZI L Amministrazione può concedere sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed attribuire vantaggi economici solo per iniziative previste dal DL 18 agosto 2000, n. 267, dalla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 e s.m.i., e dallo Statuto dell Ente, privilegiando comunque le iniziative che, previo assenso dell'amministrazione, saranno realizzate sul territorio d ambito dell Unione e con il patrocinio o con il diretto coinvolgimento della stessa o facciano parte del programma turistico, naturalistico-ambientale, sociale, culturale, artistico e sportivo dell Amministrazione; Nella concessione e quantificazione dei contributi da erogare ai richiedenti saranno tenuti presenti inoltre i seguenti criteri, anche non cumulativi: l utenza destinataria dell iniziativa; il grado di rilevanza territoriale dell attività; la capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti; il livello di coinvolgimento del territorio nell attività programmata; il grado in cui l attività svolta persegue interessi di carattere generale, gli obiettivi che l Associazione intende perseguire e se la stessa gode anche di altre forme di finanziamento; la continuità di iniziative precedentemente realizzate con successo; ed in caso di attività od opere di rilevato e comprovato interesse territoriale, a giudizio dell Ufficio di Presidenza. ART. 3 - TIPI DI CONTRIBUTO L amministrazione può intervenire per concedere: o patrocinio; o uso gratuito temporaneo di strutture immobiliari; o contributi economici in denaro. Il patrocino può essere concesso dall'amministrazione a sostegno di quelle iniziative pubbliche o private che ritiene meritevoli per l apporto allo sviluppo sociale, culturale, artistico, sportivo, ricreativo, turistico, ambientale ed economico del territorio dell Unione e delle sue comunità.

Il patrocino concesso deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell iniziativa. La concessione del patrocinio può accompagnarsi alla concessione di vantaggi economici di altro tipo quali quelli previsti nel presente regolamento. La concessione del patrocinio compete al Presidente. L Amministrazione, nella persona del Presidente, potrà concedere gratuitamente, a soggetti rientranti nella fattispecie richiamata all art. 1 del presente regolamento, e la cui attività non abbia scopo di lucro, e per iniziative aventi finalità non commerciali, con onere a carico dell ente, l uso temporaneo di strutture immobiliari o mobiliari, quando non diversamente regolamentate. Le istanze per le suddette agevolazioni, opportunamente motivate, devono contenere: a) una descrizione della manifestazione, dell'evento, ecc. da realizzare; b) la specificazione del tipo di sostegno richiesto all Amministrazione. Per iniziative e per manifestazioni di particolare e comprovato spessore sociale, culturale, sportivo di carattere regionale, nazionale ed internazionale, potranno essere discrezionalmente concessi contributi straordinari. Al fine di determinare il contributo l Associazione o il soggetto richiedente dovrà inoltrare la relazione illustrativa dei programmi da realizzarsi ed il piano finanziario di spesa. La competenza a decidere sulle richieste straordinario di contributo è l Ufficio di Presidenza. L'unione Territoriale Intercomunale del Gemonese comunque non assume responsabilità alcuna in merito all organizzazione ed allo svolgimento delle manifestazioni cui ha accordato il sostegno economico e nessun rapporto od obbligazione di terzi potrà essere fatta valere nei confronti dell Ente stesso. ARTICOLO 4 ISTANZA Le istanze per la concessione di contributi finalizzati allo svolgimento di iniziative a carattere non commerciale, di interesse sociale, culturale, artistico, ricreativo, turistico, naturalistico-ambientale, sportivo, redatte su carta resa legale (salvo le eccezioni di legge) e, debitamente sottoscritte da legale rappresentante, vanno inoltrate all Amministrazione con l indicazione di: a) cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo del richiedente oppure - se Ente, Associazione o altro denominazione sociale, nonché cognome e nome del proprio rappresentante legale; b) il codice fiscale o numero di partita I.V.A.; c) relazione illustrativa sulla specifica iniziativa per la quale si chiede il contributo con indicazione dei tempi e dei luoghi di realizzazione; d) preventivo delle entrate e delle spese relative alla/e iniziativa/e programmata/e; e) indicazione della modalità prescelta per l accreditamento dell eventuale contributo. Le associazioni di vario genere dovranno inoltre corredare la domanda con la seguente documentazione: copia dell'atto costitutivo e dello statuto; copia del verbale di nomina delle cariche sociali; dichiarazione circa l assoggettabilità o meno del contributo alla ritenuta d acconto del 4 % prevista dall art. 28 del D.P.R. 600/73. L ufficio competente potrà inoltre richiedere ogni altra notizia o documentazione utile ai fini della determinazione dell intervento.

ARTICOLO 5 - TERMINI DI PRESENTAZIONE ISTANZE Al fine di consentire una corretta programmazione degli interventi sulla base delle disponibilità di bilancio, le domande, corredate dalla documentazione di cui sopra, dovranno pervenire, di norma entro il 30 aprile di ogni anno. L Amministrazione può accogliere anche domande pervenute al di fuori del termine indicato dal comma precedente, purchè abbiano carattere di urgenza, avente per oggetto iniziative non preventivabili e vi sia un rilevante interesse comprensoriale. Di norma non sono comunque accoglibili le domande per iniziative già realizzate ovvero da realizzarsi in data successiva alla scadenza dell esercizio finanziario, salvo che ciò non pregiudichi la possibilità di attuare l iniziativa così come programmato. ARTICOLO 6 - ISTRUTTORIA E PROVVEDIMENTI Il Responsabile del procedimento, tenuto conto degli obiettivi programmatici, delle risultanze dell istruttoria e delle risorse disponibili, dovrà concludere l istruttoria di ammissibilità delle singole istanze entro il termine di 30 giorni dalla data indicata all articolo 5. Qualora la domanda dovesse risultare incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell invio della richiesta integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Il programma annuale di riparto fra le diverse attività è predisposto ed approvato a cura dell Ufficio di Presidenza. Saranno escluse le domande che non riguardino le materie di cui all art. 2 del presente Regolamento o non siano documentate come previsto dall art. 4. ARTICOLO 7 - EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Il contributo, che potrà raggiungere la percentuale fino al massimo del 90 %, della spesa ritenuta ammissibile, dedotte le eventuali entrate, sarà liquidato dopo la presentazione dei seguenti documenti: - relazione finale o dichiarazione attestante la realizzazione dell intervento sottoscritta dal legale rappresentante; - documentazione attestante l'avvenuta adempienza prevista al successivo art. 8; - consuntivo delle entrate e delle spese tutte munite di regolari giustificativi di spesa in originale. - il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore al contributo medesimo. La documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata entro il termine indicato nella comunicazione della concessione del contributo, pena la revoca del contributo medesimo, salvo eventuali e motivate proroghe. Qualora la spesa sostenuta e il conto consuntivo, al netto di eventuali altre entrate, siano inferiori alla somma ammessa a contributo o le pezze giustificative non corrispondano ad una somma di spesa almeno pari a quella assegnata, il contributo da erogare potrà subire riduzioni in proporzione delle spese effettivamente sostenute. Il contributo potrà essere erogato con le seguenti tempistiche: a) in quote pari al 30 % in base allo stato di avanzamento dell iniziativa, previa presentazione del legale rappresentante di dichiarazione attestante la fase realizzata e di pezze giustificative; b) Per contributi di importo superiore a 2.000,00, su esplicita e motivata richiesta dei soggetti interessati, l Ufficio di Presidenza può disporre, riconosciuta la valenza del progetto presentato e la garanzia di realizzazione dello stesso, di anticipare una quota fino al 50% del contributo concesso,

erogabile entro trenta giorni dall accoglimento, fatta salva la restituzione dell importo anticipato qualora l intervento non venga attuato ed il mancato beneficio di contributo per l anno successivo. c) a rendicontazione avvenuta. Il contributo, nel suo importo globale, verrà in ogni caso liquidato a presentazione analitico dell elenco della documentazione e di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell ente o dell associazione che l attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia nonché delle condizioni eventualmente poste nel provvedimento di concessione e che comunque la somma dei contributi assegnati dall'unione ed eventualmente da altri enti non superi l importo della spesa totale, dedotta ogni altra connessa entrata. In caso di Enti pubblici, così come previsto dall art. 7 della legge regionale n. 23 del 4 luglio 1997, il saldo del contributo verrà liquidato solo previa presentazione analitica di spesa o dichiarazione e comunque entro 12 mesi dalla concessione del contributo, salvo eventuali e motivate proroghe. L IVA sarà ammessa solo nel caso in cui sia dimostrato che per il beneficiario rappresenta un effettivo onere. ARTICOLO 8 PUBBLICITÀ E fatto obbligo ai soggetti beneficiari di inserire in tutti i materiali pubblicitari relativi alle iniziative ammesse un apposita informazione, con la quale viene reso noto che esse si svolgono con il concorso economico di questa Unione; tale inadempienza può dare luogo ad una riduzione del contributo pari al 50%, ed il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l anno successivo. E, invece, fatto divieto dell uso dello stemma dell ente, salvo nei casi di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l amministrazione. ARTICOLO 9 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE La liquidazione del contributo sarà effettuata dal Responsabile del procedimento sulla base della regolarità della documentazione presentata. Il rendiconto dovrà essere corredato da idonea documentazione contabile, per un importo non inferiore al contributo medesimo. Per quanto concerne l'istruttoria e i termini per la conclusione del procedimento, l'ufficio dovrà concludere l'istruttoria delle singole istanze entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione, se completa; qualora la stessa dovesse essere incompleta, il termine verrà sospeso dal momento dell'invio della richiesta integrazione e riprenderà a decorrere dalla ricezione della documentazione. Nel caso che l attività o l iniziativa venga realizzata in maniera sostanzialmente difforme dal programma a suo tempo presentato, l Ufficio di Presidenza, su proposta del responsabile del servizio competente, procede alla revoca del contributo. Parimenti il contributo è revocato qualora: a) la rendicontazione non venga trasmessa, ovvero venga presentata in forma incompleta, entro i termini stabiliti, senza aver richiesto motivata proroga; b) vengano accertate irregolarità nella contabilizzazione della spesa. ARTICOLO 10 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Le istanze pervenute sono assoggettate all Area Amministrativa - Ufficio cultura e turismo, attività ricreative, responsabile dell istruttoria che provvede ad ogni adempimento procedimentale. Il suddetto ufficio competente è responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento previsto dal procedimento.

L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento dovranno essere comunicati a chiunque ne abbia interesse e ai presentatori delle singole istanze. ARTICOLO 11 - TRASPARENZA - ALBO DEI BENEFICIARI L Amministrazione disporrà iniziative idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente Regolamento da parte di tutti gli eventuali interessati. Il rilascio di copia degli atti relativi alla concessione di contributi ed alla attribuzione di vantaggi economici può essere richiesto da ogni cittadino, singolo od associato, secondo la normativa prevista dall apposito Regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi dell'ente ed alla legge 675/1996 e s.m.i. Ai sensi dell'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, l'amministrazione pubblica gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Ai sensi dell art. 27 comma 1 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» dell Ente viene pubblicato l'elenco dei soggetti beneficiari. L'adempimento delle prescrizioni contenute negli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, con le relative modalità ed eccezioni, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118/2000, assorbe gli obblighi previsti dagli artt. 1 e 2 del D.P.R. n. 118 (Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica) come riportato nelle linee guida in materia di trattamento di dati adottate con deliberazione del Garante per la privacy n. 243 del 15/05/2014 e pubblicate sulla G.U. n. 134 del 12/06/2014. La gestione del suddetto albo che dovrà essere organizzato annualmente ai sensi del succitato art. 27 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. compete all ufficio cultura e turismo, attività ricreative. ART. 12 - NORME TRANSITORIE In sede di prima applicazione del presente regolamento, il termine previsto all art. 5 viene fissato al 30 giugno 2017. *-*-* Il presente Regolamento entrerà in vigore dal primo giorno del mese successivo all esecutività della deliberazione assembleare di approvazione dello stesso.