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Transcript:

Divisione Contribuenti Direzione Centrale Piccole e Medie Imprese Risposta n. 1 Roma, 4 settembre 2018 OGGETTO: Punti 64) e 80) della Tabella A, Parte III- Aliquota IVA ridotta 10% QUESITO La Società Alfa, con sede legale in un Paese dell Unione europea, opera nella produzione e commercializzazione di integratori alimentari e altri prodotti. La distribuzione di detti beni avviene, attraverso il sito internet della Società, principalmente nei confronti di privati consumatori. L istante effettua sostanzialmente delle vendite a distanza per corrispondenza ai sensi dell articolo 40, terzo comma, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Poiché l istante ha effettuato vendite nei confronti di persone fisiche non soggetti passivi d imposta nazionali oltre la soglia di euro 35.000, ha provveduto alla presentazione della documentazione necessaria per l identificazione diretta ai fini IVA, ai sensi dell articolo 35-ter del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, al fine di adempiere agli obblighi connessi alle predette vendite e altresì per regolarizzare la propria posizione fiscale in Italia. Per le cessioni oltre la predetta soglia, la Società è quindi tenuta a versare l IVA in Italia e chiede di conoscere quale sia l aliquota applicabile ai prodotti venduti nel territorio italiano. Al riguardo l istante espone che i prodotti oggetto del presente interpello sono degli integratori alimentari, composti da diversi ingredienti di origine naturale e superfood. In particolare, i prodotti finiti sono mix di questi ingredienti

2 e si presentano o sotto forma di capsule, nel caso dei prodotti XA e del prodotto XB da assumere unitamente ad acqua, oppure sotto forma di preparato in polvere, nel caso dei prodotti XC ed XD da unire ad altre sostanze liquide (come latte od oli vegetali) in modo da ottenere una bevanda. Nonostante l appartenenza della quasi totalità dei prodotti oggetto della presente procedura alla medesima categoria merceologica, essi presentano alcune specifiche peculiarità derivanti principalmente dai diversi elementi di cui ogni singolo prodotto risulta essere composto. Le specifiche tecniche e le peculiarità di ciascun prodotto sono di seguito sintetizzate. XC: è un preparato di polvere composto da diversi ingredienti di origine naturale. Il prodotto si presenta sotto forma di preparato in polvere da unire, per l uso, al latte di soia in modo da ottenere un preparato sostitutivo ai pasti. XB: è un integratore alimentare in capsule con vitamine e polveri vegetali. Il prodotto è composto da diversi ingredienti di origine naturale e superfood. XA: è un integratore alimentare in capsule con estratti vegetali. Il prodotto è composto da diversi ingredienti di origine naturale. XD: è un preparato in polvere all aroma di cappuccino, composto da diversi estratti di proteine. La Società Alfa, ai sensi delle indicazioni contenute nella Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010, punto 9, ha provveduto a richiedere l accertamento tecnico al fine di determinare la corretta classificazione doganale dei suddetti prodotti all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che li ha rilasciati in data con nota prot. e in data con nota prot.. La Società istante chiede, pertanto, di conoscere la corretta aliquota IVA applicabile alla cessione dei prodotti in questione. SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

3 La società istante ritiene che i prodotti, come sopra descritti, siano da ricomprendere tra i beni di cui ai punti 64) e 80) della Tabella A, Parte III, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 e che la loro cessione possa, quindi, avvenire con applicazione di IVA ridotta al 10 per cento. PARERE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE In tema di aliquota IVA applicabile ai cd. integratori alimentari, la scrivente si è espressa con le risoluzioni 31 ottobre 2005, n. 153/E, 10 luglio 2008, n. 290/E, e 14 ottobre 2008, n. 383/E. Nei citati documenti di prassi, sulla base dei pareri forniti dall Agenzia delle Dogane, che, in ragione della loro composizione, li ha classificati nell ambito della voce 21.06 Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, è stato affermato che agli stessi si applica l aliquota del 10 per cento in quanto riconducibili al n. 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Pertanto, nel caso in esame, con riferimento ai prodotti XC, XB, XA, come descritti nel quesito, l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, acquisito anche il parere dei propri laboratori chimici, nel rispetto delle Regole generali per l interpretazione della Nomenclatura Combinata, nel parere rilasciato in data con la nota prot., ha ritenuto gli stessi classificabili nell ambito del Capitolo 21 della Tariffa Doganale Preparazioni alimentari diverse, alla voce 21.06: Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove e, in particolare, alla sottovoce 210690: - altre. A supporto di tale classificazione - precisa la predetta Agenzia - le Note Esplicative del Sistema Armonizzato specificano che sono comprese nella voce 21.06: - le preparazioni destinate a essere utilizzate nell'alimentazione umana, sia nello stato in cui si presentano, sia dopo trattamento (cottura, dissoluzione o ebollizione nell'acqua o nel latte, ecc.), e

4 - le preparazioni composte interamente o parzialmente di sostanze alimentari e che entrano nella preparazione di bevande o alimenti per il consumo umano. Sono in particolare comprese in questo gruppo quelle che consistono in miscugli di prodotti chimici (acidi organici, sali di calcio, ecc.) e di sostanze alimentari (per esempio, farine, zuccheri, polvere di latte), destinate a essere incorporate nelle preparazioni alimentari, sia come componenti di queste preparazioni, sia per migliorare alcune loro caratteristiche (presentazione, conservazione, ecc.). Inoltre, per quanto concerne il prodotto denominato XB e il prodotto denominato XA, la classificazione alla voce 21.06 è ribadita (come precisato nel parere rilasciato dall Agenzia delle Dogane e Monopoli con nota ), anche da quanto descritto nelle Note Esplicative alla Nomenclatura Combinata che, nelle Considerazioni generali al Capitolo 21, specificano che la classificazione dei complementi alimentari (di cui al punto 16 della nota esplicativa del SA relativa alla voce 2106), e in particolare delle altre preparazioni alimentari presentate sotto forma di dosi, quali capsule, compresse, pastiglie e pillole, e destinate ad essere utilizzate come complementi alimentari, va considerata anche alla luce dei criteri stabiliti nella sentenza della Corte di giustizia dell Unione europea nelle cause riunite da C-410/08 a C-412/08 («Swiss Caps»). Ciò premesso, per quanto concerne l aliquota IVA applicabile, si osserva che il suddetto codice NC 21.06 corrisponde alla voce 21.07 della Tariffa doganale in vigore al 31.12.1987, richiamata nel punto 80) della Tabella A, parte III, allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633 (vedi risoluzione sopra citata n. 383 del 2008); pertanto, si ritiene che i prodotti in questione rientrino tra le preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (vd. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura, la cui cessioni sono soggette all aliquota IVA ridotta al 10 per cento. Con riferimento invece al prodotto XD come descritto nell istanza, l Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, acquisito anche il parere dei propri

5 laboratori chimici, nel rispetto delle Regole generali per l interpretazione della Nomenclatura Combinata, nel parere rilasciato in data con la nota prot., ha ritenuto lo stesso classificabile nell ambito del Capitolo 18 della Tariffa Doganale Cacao e sue preparazioni, alla voce 18.06: Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove e, in particolare, alla sottovoce 180690: - altre. A supporto di tale classificazione - precisa la predetta Agenzia - le Note Esplicative del Sistema Armonizzato specificano che sono comprese nella voce 18.06: i prodotti a base di zuccheri che contengono cacao in qualsiasi proporzione, i torroni alla cioccolata, il cacao in polvere con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, le cioccolate in polvere con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti, le cioccolate in polvere con l aggiunta di polvere di latte, i prodotti pastosi a base di cacao o di cioccolata e di latte concentrato e, in generale, tutte le preparazioni alimentari che contengono cacao, diverse da quelle escluse nelle considerazioni generali del capitolo 18. Ciò premesso, per quanto concerne l aliquota IVA applicabile - sulla base di quanto dichiarato dall Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - si ritiene che il prodotto possa essere ricompreso trai beni di cui al punto 64) della Tabella A, parte III, allegata al d.p.r. n. 633 del 1972, cioè tra cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune ( vd. ex 18.06), la cui cessioni sono soggette all aliquota IVA ridotta al 10 per cento. IL DIRETTORE CENTRALE firmato digitalmente