Deliberazione del Consiglio di Amministrazione N. 44/2013 Data 28/05/2013 MF/PR/ma OGGETTO: Annullamento della delibera n. 7/2013 relativa alla revoca della borsa di studio alla studentessa Peda Federica, per l anno accademico 2010/2011. L'anno duemilatredici il giorno 28 del mese di maggio alle ore 17,00 nella sala delle riunioni del suddetto Ente, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio di Amministrazione: PRESENTE 1 GIANCARLO SACCHI PRESIDENTE SI 2 TONINO PENCARELLI CONSIGLIERE NO 3 GIUSEPPE BALDUINI CONSIGLIERE SI 4 MASSIMO FABBRI CONSIGLIERE NO 5 MARIANO MARANO CONSIGLIERE SI * ENNIO BRACCIONI REVISORE UNICO NO Verificato che gli intervenuti sono in numero legale, il Presidente Giancarlo SACCHI dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Direttore dell Ente Massimo FORTINI in qualità di Segretario. Delibera Peda Pagina 1
Il Consiglio di Amministrazione, vista la L.R. Marche n. 38/1996 del 02/09/1996, ed in particolare l art. 11; vista la L.R. Marche n. 22 del 10/12/2003 ( Modifiche alla L.R. n. 38 del 2/09/96 ); vista la L.R. Marche n. 32 del 16/12/2005 ( Modifiche alla legge regionale 2 settembre 1996 n. 38.. ); vista la L.R. Marche n. 13 del 18/05/2004 ( Norme concernenti le agenzie, gli enti dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale ); vista la successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 621 dell 08/06/2004, che detta indirizzi in attuazione della L. R.n. 13 /2004 ; visto il documento istruttorio riportato in calce alla presente delibera, dal quale si rileva l opportunità di annullare n. 7 del 05/03/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell E.R.S.U. di Urbino, ha revocato la borsa di studio alla studentessa Peda Federica, per l anno accademico 2010/11; vista l attestazione del Dirigente dell Ufficio Ragioneria; visto il parere favorevole, di cui all art. 15, 6 comma della citata L.R. n. 38/96, in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità espresso dal Direttore dell Ente in calce alla presente delibera; all unanimità dei voti, espressi nei modi e termini di legge; DELIBERA di annullare la delibera n. 7 del 05/03/2013, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell E.R.S.U. di Urbino ha revocato la borsa di studio alla studentessa Peda Federica, per l anno accademico 2010/11. In seguito alle contro deduzioni della famiglia Peda, dei riscontri normativi e del parere dell INPS, si è constato che i redditi precedentemente accertati e in base ai quali era stata adottata la delibera di revoca non dovevano essere valutati ai fini del calcolo ISEE. La legge 183 del 4 novembre 2010 (modifica al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109) che ha individuato altre componenti del reddito da dichiarare ai fini ISEE, tra queste anche quelle che hanno determinato l atto di revoca della borsa di studio alla studentessa Peda, è, infatti, successiva alla dichiarazione resa dalla studentessa all atto della domanda, compilata in data 24/08/2010. IL SEGRETARIO (Massimo FORTINI) IL PRESIDENTE (Giancarlo SACCHI) DOCUMENTO ISTRUTTORIO Normativa di riferimento, Motivazione ed istruttoria: Legge 2 Dicembre 1991 n.390 Norme sul diritto agli studi universitari; Legge Regionale 2-9-1996 n.38 Riordino in materia di diritto allo studio universitario e successive modificazioni e integrazioni; D.P.C.M. del 09-4-2001 Uniformità di trattamento nel diritto agli studi universitari ; D.Lgs. 31/03/1998 n.109 (ISEE) e successive modificazioni e integrazioni che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, e le relative disposizioni attrattive: Delibera n. 7 del 05/03/13 con cui il Consiglio di Amministrazione dell ERSU di Urbino ha revocato la borsa di studio per accertamenti economico patrimoniali, per l anno accademico 2010/11; Delibera Peda Pagina 2
Il Consiglio di Amministrazione dell ERSU di Urbino, con la delibera n. 7 05/03/13, ha revocato la borsa di studio concessa per l anno accademico 2010/2011 alla studentessa Peda Federica, nata a Palermo, il 05/12/1991, cod.ersu 985737. L atto è stato adottato in seguito alle risultanze degli accertamenti economico patrimoniali condotti sul nucleo familiare di appartenenza della studentessa. E stato accertato, infatti, che la Signora Cammarata Carmen madre della studentessa ha dichiarato un reddito pari a. 7.990,00 al punto redditi percepiti, mentre al punto persone fisiche(unico) 2010 venivano riportati dati inesistenti. Tale reddito è stato utilmente considerato ai fini del calcolo ISEE. Con il reddito della madre il valore ISEE del nucleo familiare della studentessa risultava essere superiore al limite massimo della soglia di riferimento fissata dalle norme vigenti per l anno accademico 2010/11. In data 04/05/2012 è stata inviata un comunicazione ai sensi degli artt.7 e seguenti della legge 241/90 alla studentessa Peda Federica, al fine di informarla che nei suoi confronti era stato avviato un procedimento di accertamento relativamente ai redditi e patrimoni prodotti nell anno d imposta 2009 e contestualmente di avere un riscontro in merito ad alcuni valori già accertati. Con la stessa missiva è stato posto in evidenza il suo diritto a prendere in visione gli atti e a presentare memorie scritte e documenti pertinenti all oggetto del procedimento entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nonostante le sollecitazioni telefoniche con cui è stato richiesto al padre della studentessa di valutare i redditi riscontrati all Ufficio, in data 05/03/2013 è stata adottata la delibera di revoca di borsa di studio nei confronti della studentessa Peda Federica. Prima che fosse inviata la lettera di notifica della delibera di revoca e precisamente in data 11 aprile 2013, il padre della studentessa ha fatto pervenire tramite e-mail la dichiarazione dei redditi Persone Fisiche 2010 della signora Cammarata Carmen, dalla quale si rileva che al quadro CM (contribuenti minimi) punto CM 10 la Sig. Cammarata Carmen ha prodotto un reddito di. 8.617,00(redditi soggetti ad imposta sostitutiva). Insieme alla dichiarazione dei redditi il padre della studentessa ha allegato un quesito proposto dal CAAF all INPS in merito ai redditi dei contribuenti minimi. L INPS in data del 28/09/2010 ha risposto esplicitamente che per il periodo al quale si riferiva la dichiarazione il reddito prodotto dal dichiarante, se soggetto ad imposta sostitutiva, non doveva essere indicato nel quadro F4 della DSU ai fini ISEE. Dalla circolare n. 2 del 12/01/2011 dell INPS si evince che l art. 34 della legge 183 del 4 novembre 2010 (modifica al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109), successiva, quindi, alla data di compilazione dell attestazione ISEE da parte della studentessa Peda Federica ( data di sottoscrizione 29/07/2010 - anno d imposta 2009 - domanda on line di borsa di studio a.a. 2010/11) ha individuato altre componenti del reddito da dichiarare, oltre quelle previste dall art. 3, comma 1, delle norme integrate dai D.P.C.M. n. 221/99 e n. 242/01. In particolare, la lettera d) dell art. 34 inserisce alla tabella 1, parte I del Decreto legislativo in esame, dopo la lettera b), un nuovo capoverso in base al quale devono essere aggiunti al reddito complessivo i redditi da lavoro dipendente ed assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all art. 67, comma 1, lettere i) e l) del testo unico delle imposte sui redditi, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, salvo che il legislatore espressamente manifesti una diversa volontà nelle norme che disciplinano tali componenti reddituali. Pertanto, i redditi che rientrano in tali categorie, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva, come ad esempio quelli indicati nei quadri CM, RE, RG e RQ del modello Unico, andranno sommati al reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF nel primo rigo del quadro F4 (situazione reddituale del soggetto) della DSU, eccetto nell ipotesi in cui il legislatore espressamente li escluda nelle disposizioni che li disciplinano. Ad esempio, con riferimento al modello Unico Persone Fisiche 2010 per la dichiarazione dei redditi del 2009: se il soggetto si è avvalso del regime dei Contribuenti minimi ed ha pertanto compilato il quadro CM, va indicato l importo del rigo CM10. Nel caso in cui il soggetto sia imprenditore di impresa familiare va riportato l importo del rigo CM10 al netto delle quote imputate ai collaboratori (colonna 3 dei righi RS6 e RS7), mentre se il soggetto è un collaboratore dell impresa familiare va riportata la quota imputatagli dall imprenditore (colonna 3 dei righi RS6 e RS7);
1. se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative di lavoro autonomo (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RE, va indicato l importo del rigo RE21 colonna 2, soltanto se positivo e se nel rigo RE22 colonna 1 è presente il codice 1; 2. se il soggetto si è avvalso del regime sostitutivo per nuove iniziative imprenditoriali (art. 13 della legge n. 388/2000) ed ha pertanto compilato il quadro RG, va indicato l importo del rigo RG29, soltanto se positivo e se nel rigo RG30 colonna 1 è presente il codice 1". Stante, pertanto, la complessa situazione normativa e l ordine temporale di modifica delle fattispecie reddituali contemplate si ritiene opportuno annullare la revoca della borsa di studio per l anno accademico 2010/11(delibera n. 7 del 05/03/2013 del Consiglio di amministrazione dell E.R.S.U. di Urbino), poichè con il reddito non valutato della madre ai fini ISEE, la studentessa Peda Federica rientra nella soglia di riferimento economica fissata dalle normative vigenti per l anno accademico 2010/11. Proposta: Per tutto quanto sopra premesso si ritiene opportuno proporre : di annullare la delibera n. 7 del 05/03/2013 con la quale il Consiglio di Amministrazione dell E.R.S.U. di Urbino ha revocato la borsa di studio alla studentessa Peda Federica, per l anno accademico 2010/11. In seguito alle contro deduzioni della famiglia Peda, dei riscontri normativi e del parere dell INPS, si è constato che i redditi precedentemente accertati e in base ai quali era stata adottata la delibera di revoca non dovevano essere valutati ai fini del calcolo ISEE. La legge 183 del 4 novembre 2010 (modifica al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109) che ha individuato altre componenti del reddito da dichiarare ai fini ISEE, tra queste anche quelle che hanno determinato l atto di revoca della borsa di studio alla studentessa Peda, è, infatti, successiva alla dichiarazione resa dalla studentessa all atto della domanda, compilata in data 24 agosto 2010. Letto, approvato e sottoscritto. IL RESPONSABILE DELLA FASE ISTRUTTORIA (Paolo Rossi) IL DIRETTORE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ( Massimo Fortini) PARERE DEL DIRETTORE Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell atto, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione. IL DIRETTORE (Massimo FORTINI)
URBINO, lì E.R.S.U. di URBINO Copia della presente delibera è stata pubblicata all'albo dell Ente: dal giorno L atto è esecutivo dal: al giorno per quindici giorni consecutivi senza opposizione. Urbino, lì Il Responsabile Il Direttore