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Transcript:

Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Sofia Bertolo Dott. Filippo Borsato Castelfranco Veneto, 4 aprile 2018 Spett. li CLIENTI ------------------------------------------- LORO SEDI AGENDA DELLE SCADENZE FISCALI 2018 FATTURE ELETTRONICHE RETRIBUZIONE DIVIETO PAGAMENTO IN CONTANTI

AGENDA DELLE SCADENZE FISCALI 2018 Vi proponiamo una tabella con un riepilogo delle scadenze fiscali 2018, nella stessa non sono ricomprese le scadenze classiche come i versamenti unitari con mod.f24 al 16 di ogni mese o gli elenchi Intrastat scadenti il 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento. Data / Titolo Descrizione / Riferimento 6/4 2 sem. 2017 Per garantire il rispetto delle norme dello Statuto del contribuente, la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, viene spostata al 6 aprile 2018. 15/4 Precompilata 30/4 IVA Dichiarazione 31/5-16/6 IMU TASI 30/6 Dichiarazione Redditi saldo e 1 acconto 30/6 Rivalutazione 7/7 730 23/7 730 L agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione dei redditi precompilata. Dichiarazione annuale IVA 2018 relativa all anno 2017 Invio telematico dei dati della liquidazione IVA relativa al 1 trimestre o delle liquidazioni IVA mensili di gennaio,febbraio e marzo. Pagamento della prima rata IMU e TASI Pagamento delle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi IRPEF, IRAP, IVA, IRES, la scadenza passa quindi dal 16 al 30. Per i soggetti Ires con esercizio non coincidente con l anno solare il termine è entro il 30 del sesto mese successivo alla chiusura dell esercizio e non più entro il 16. Pagamento da parte delle persone fisiche dell imposta sostitutiva sulla rivalutazione di quote e terreni, nonché redazione della perizia Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno. I professionisti abilitati e i Caf comunicano all Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni, consegnano al contribuente la copia della dichiarazione Per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1 al 23 luglio. I professionisti abilitati e i Caf comunicano all Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni, consegnano al contribuente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione e trasmettono all Agenzia le dichiarazioni predisposte

30/7 Redditi imposte con + 0,4% 1/8 4/9 Sospensione termini 30/9 30/9 30/10 Redditi 30/10 770 30/11 Acconti 30/11 16/12 IMU TASI Pagamento con maggiorazione dello 0,4% delle imposte dovute con la dichiarazione dei redditi IRPEF, IRAP, IVA, IRES coincidente con anno solare. Saldo e 1 acconto con maggiorazione dello 0,4% In questo periodo sono sospesi i termini per l di documenti e informazioni richieste al contribuente (salvo quanto richiesto in sede di verifica o per i rimborsi IVA) nonché per il pagamento delle somme dovute a seguito controlli automatici o formali. Invio dei dati del 1 semestre delle fatture di acquisto e vendita (elenchi cli/for) in dettaglio. Invio telematico dei dati della liquidazione IVA relativa al 2 trimestre o delle liquidazioni IVA mensili di aprile maggio e giugno. Invio telematico del modello della dichiarazione dei redditi e IRAP. Invio telematico del modello 770 sostituti d imposta sia Ordinario che Semplificato. Versamento del 2 acconto delle imposte dirette, Irpef, Ires, Irap. Invio telematico dei dati della liquidazione IVA relativa al 3 trimestre o delle liquidazioni IVA mensili di luglio agosto e settembre Saldo IMU TASI 27/12 IVA acconto Versamento dell acconto IVA 28/2/2019 2 tr. 28/2/ 2019 Invio dei dati del 4 trimestre delle fatture di acquisto e vendita (elenchi cli/for) in dettaglio o del 2 semestre. Invio telematico dei dati della liquidazione IVA relativa al 4 trimestre o delle liquidazioni IVA mensili di ottobre, novembre e dicembre.

FATTURA ELETTRONICA L obbligo di fatturazione elettronica sarà dapprima (1.7.2018) introdotto per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori e per le prestazioni rese da soggetti subappaltatori nei confronti dell appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica. L obbligo di fatturazione elettronica sarà successivamente esteso (1.1.2019) a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi tra imprese e verso i consumatori finali. Le fatture elettroniche transiteranno attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall Agenzia delle Entrate, sistema già utilizzato per la fatturazione elettronica nei confronti della pubblica Amministrazione. Saranno esonerati dall obbligo di fatturazione elettronica i soggetti che rientrano nei regimi dei minimi e dei forfettari vale a dire nel cosiddetto regime di vantaggio di cui all articolo 27, c. 1 e 2, del DL. n. 98/2011 e quelli che applicano il regime forfettario di cui all art. 1, commi 54 a 89, della L. n. 190/2014. Questo nuovo adempimento consentirà all Agenzia delle entrate di avere in tempo reale tutte le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute dagli operatori economici consentendole controlli tempestivi e automatici tra l IVA dichiarata e pagata e le fatture emesse e ricevute. Aumenterà così la capacità dell amministrazione di prevenire e contrastare l evasione fiscale e le frodi IVA. Carburanti deducibilità vincolata La deducibilità del costo e la detraibilità dell IVA sull acquisto dei carburanti, dal 1 luglio 2018, è subordinata al pagamento effettuato con mezzi tracciabili. All'articolo 164 del TUIR., dopo il comma 1 è inserito il comma 1-bis che vincola la deducibilità delle spese per carburante per autotrazione al fatto che siano pagate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. All'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera d), del testo IVA, vincola inoltre la detraibilità IVA sulle spese per carburanti al ricevimento della fattura elettronica (che sostituirà la carta carburante) e all'avvenuta effettuazione dell'operazione tramite pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell'agenzia delle entrate. Per chi dispone di più auto aziendali sarà necessario dotarsi di più carte di credito o fare una convenzione con pagamento cumulativo. Semplificazioni Con l introduzione della fatturazione elettronica, è prevista l abrogazione: dal 1 luglio 2018 della scheda carburante di cui all'articolo 2 della legge n. 31/1977, n. 31; dal 1 gennaio 2019, della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute; della tenuta dei registri IVA vendite e IVA acquisti di cui agli articoli 23 e 25 del DPR. n. 633/72.

Fatture verso soggetti esteri Viene introdotto però l obbligo di comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, escluse quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. RETRIBUZIONI DIVIETO DI PAGAMENTO IN CONTANTI DAL 30.06.2018 A far data dal 1 luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore; b) strumenti di pagamento elettronico; c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento; d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. L'impedimento s'intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni. I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato. Per rapporto di lavoro, si intende ogni rapporto di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto, nonché ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa e dai contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 142. La firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione. Le disposizioni di cui ai commi 910 e 911 non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, a quelli di cui alla legge n. 339/58, né a quelli comunque rientranti nell'ambito di applicazione dei contratti collettivi nazionali per gli addetti a servizi familiari e domestici, stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sanzioni Al datore di lavoro o committente che viola l'obbligo di pagamento tracciato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro. Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali Saluti Conte&Cervi Commercialisti Associati