Circolare n. 07/201. Spett. li CLIENTI LORO SEDI
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1 Dott. Mario Conte Ragioniere Commercialista Dott. Dario Cervi Ragioniere Commercialista Dott. Giovanni Orso Rag. Pierluigi Martin Consulente aziendale Dott.ssa Arianna Bazzacco Dott.ssa Sofia Bertolo Dott. Nicola Martini Circolare n. 07/201 /2015 Castelfranco Veneto, 25 marzo 2015 Spett. li CLIENTI LORO SEDI Comunicazione Black List Modello Intrastat stat: : novità Comunicazione Black List Come noto, ai sensi dell art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 40/2010, gli acquisti / cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese / ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici con sede, residenza o domicilio in Stati black list individuati dai DDMM e , devono essere comunicati all Agenzia delle Entrate utilizzando il quadro BL del Modello di comunicazione polivalente introdotto con il Provvedimento , n Come precisato dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 53/E, il momento rilevante per individuare il periodo in cui comprendere le operazioni da segnalare coincide, in generale, con la data di annotazione nei registri IVA ovvero, se precedente o alternativa, nelle scritture contabili obbligatorie. Per le importazioni, come chiarito nella Circolare , n. 2/E, i dati da comunicare sono desumibili dalle bollette doganali. Da tale obbligo sono esonerati, come specificato dall Agenzia Entrate nella citata Circolare n. 53/E, i contribuenti minimi ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011 ed i soggetti che adottano il regime delle nuove iniziative ex art. 13, Legge n. 388/2000. Dal 2015, a seguito delle novità introdotte dalla Finanziaria 2015, l esonero riguarda i contribuenti che applicano il nuovo regime forfetario riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi) ex art. 1, commi da 54 a 89, Legge n. 190/2014 nonché i contribuenti minimi in attività al che proseguono con tale regime anche nel In merito all adempimento in esame, l art. 21, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto Semplificazioni, modificando il citato comma 1, ha: fissato ad complessivi annui (in luogo dei previgenti 500 per operazione) il limite il cui superamento comporta l obbligo di presentazione della comunicazione black list ;
2 modificato la periodicità di invio della comunicazione, che ora è divenuta annuale, in luogo di quella mensile / trimestrale. Dette novità sono applicabili alle operazioni poste in essere nell anno solare in corso alla data di entrata in vigore [ ] del citato Decreto, ossia già a decorrere dal Si rammenta che non sono più considerati Stati black list, con la conseguenza che le operazioni effettuate con soggetti residenti / aventi sede negli stessi non richiede la comunicazione in esame: San Marino, escluso ad opera del DM , pubblicato sulla G.U , n. 45, a decorrere dalle operazioni effettuate dall (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.); Lussemburgo, escluso ad opera del DM , pubblicato sulla G.U , n. 297, a decorrere dalle operazioni effettuate dal (15 giorni dalla pubblicazione sulla G.U.). Disciplina applicabile dal 2015 Nuova soglia delle operazioni da comunicare Come accennato, il citato D.Lgs. n. 175/2014 prevede che l adempimento in esame va effettuato per le operazioni il cui importo complessivo annuale è superiore ad euro Di conseguenza il nuovo limite va verificato con riferimento all ammontare ammontare complessivo delle operazioni rese/ricevute intervenute con tutte le controparti black list. La soglia, quindi, non va verificata né con riguardo alla singola controparte, né alle sole operazioni attive/passive né a ciascuna delle 4 categorie di operazioni (cessioni/ prestazioni rese/acquisti/prestazioni ricevute), bensì complessivamente. Periodicità e termine di presentazione Come accennato, il citato D.Lgs. n. 175/2014 prevede la presentazione della comunicazione in esame con periodicità annuale (in luogo della precedente mensile/ trimestrale), senza tuttavia individuare il termine per l effettuazione di tale adempimento. In merito si evidenzia che il DM , contenente le disposizioni attuative dell obbligo in esame, nell individuare i termini di presentazione delle comunicazioni (mensili/trimestrali), prevede l invio entro l ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Considerato che dal 2015 la cadenza di presentazione è annuale, la comunicazione dovrebbe essere presentata entro il , fermo restando i chiarimenti da parte dell Agenzia delle Entrate. * * * Modelli Intra - Servizi Come noto l art. 23, D.Lgs. n. 175/2014, Decreto Semplificazioni, al fine di adeguare la normativa nazionale agli standard degli altri Stati UE, ha previsto la revisione, con apposito Provvedimento dell Agenzia delle Dogane, delle modalità di compilazione dei modelli Intra
3 relativi alle prestazioni di servizi generiche, rese a soggetti passivi UE o da questi ricevute, per le quali il presupposto territoriale si realizza nello Stato in cui è stabilito il committente. Nello specifico, in base al citato art. 23 e come ribadito dall Agenzia delle Entrate nella Circolare , n. 31/E, dette modifiche sono volte alla semplificazione del contenuto informativo delle specifiche sezioni dei modelli Intrastat relative alle prestazioni di servizi rese o ricevute, il quale viene ridotto alle seguenti informazioni: - numeri di identificazione IVA delle controparti; - valore totale delle transazioni; - codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta; - Paese di pagamento. Conseguentemente, come precisato nella citata Circolare n. 31/E: viene disposta l abrogazione dell obbligo di fornire le altre informazioni, quali il numero e la data della fattura, le modalità di incasso o pagamento dei corrispettivi e di erogazione del servizio, non essendo le stesse essenziali ai fini di un analisi del rischio. Le nuove modalità di compilazione dei modelli Intra servizi Con la Determinazione , n /RU l Agenzia delle Dogane ha recentemente recepito la semplificazione contenuta nel citato art. 23. In luogo dell approvazione di un nuovo modello, l Agenzia ha modificato le istruzioni per la compilazione dei modelli Intra riservati ai servizi resi/ricevuti contenute nell Allegato XI alla Determinazione , n /RU. Dati obbligatori e facoltativi In particolare la nuova versione delle istruzioni prevede l indicazione facoltativa: del numero e della data della fattura; della modalità di erogazione del servizio ( I = istantanea, R = a più riprese ); della modalità di incasso ( B = bonifico, A = accredito, X = altro ); fermo restando, l obbligo di indicare: il numero progressivo; lo Stato ed il Codice IVA dell acquirente / fornitore; l Ammontare delle operazioni in euro (ed eventualmente in valuta per i servizi ricevuti); il Codice servizio ; il Paese di pagamento. Le nuove disposizioni sono applicabili agli elenchi riepilogativi aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1 gennaio 2015 e pertanto a decorrere dagli elenchi relativi: a gennaio 2015 (soggetti mensili) da presentare entro il ; al primo trimestre 2015 (soggetti trimestrali) da presentare entro il Considerato che la semplificazione sopra descritta è facoltativa, per gli elenchi già presentati o in corso di presentazione interamente compilati non è richiesto alcun intervento di adeguamento.
4 1 5 Compilazione facoltativa 1 5 Esposizione aggregata degli importi con medesime caratteristiche In base alla nuova versione delle istruzioni: per gli elenchi aventi periodi di riferimento decorrenti dall anno 2015, in ciascuna riga di dettaglio sono riepilogati, sommando i relativi
5 importi, tutti i servizi resi [ricevuti] che presentano le stesse caratteristiche e cioè codice di identificazione IVA dell acquirente [fornitore], codice servizio e paese di pagamento. Da quanto sopra deriva quindi che, analogamente a quanto già previsto per i modelli Intra beni, anche a fronte di servizi resi/ricevuti con medesimi: controparte (acquirente / fornitore); tipologia del servizio; Paese di pagamento; va riepilogato in ciascuna riga l importo complessivo degli stessi. Rettifiche Con riferimento alla rettifica di un modello Intra già presentato, recependo quanto già precisato nelle Note generali di cui alla Determinazione , n /RU e nella Circolare , n. 36/E, le istruzioni specificano ora che i mod. Intra 1 / 2-quinquies sono utilizzabili esclusivamente nei casi in cui è necessario comunicare variazioni relative ad operazioni riferite ad un acquirente/fornitore già indicato. In merito è altresì precisato che: tale sezione non può essere utilizzata per integrare la sezione 3 di elenchi riferiti a periodi precedenti con l indicazione di operazioni riferite ad acquirenti [fornitori] diversi da quelli già indicati. In tale evenienza deve essere compilato un nuovo elenco riepilogativo dei servizi resi [ricevuti] indicando le operazioni nella sezione 3. Da quanto sopra deriva quindi che: per modificare i dati relativi ad un servizio già comunicato, va compilato il modello Intra riservato alle rettifiche (modello Intra 1/2-quinquies); per comunicare i dati relativi ad un servizio con un acquirente/fornitore non contenuto in un mod. Intra precedentemente inviato, la correzione non può essere eseguita tramite il modello Intra 1/2-quinquies ma compilando un nuovo modello Intra 1/2-quater. Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti Cordiali Saluti Conte & Cervi Commercialisti Associati
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