COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi

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PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE n 624 / 2016

Transcript:

Copia Reg. Gen. n. 234 del 04/07/2018 Reg. n.150 del 04/07/2018 COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO Provincia di Brindisi DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE SETTORE AFFARI GENERALI SEGRETERIA Oggetto: Rimborso spese legali a dipendente comunale - proc. pen. n. 1095/14 R.G.N.R.. Assunzione impegno di spesa. IL RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che: il dott. Angelo Raffaele FILOMENO, in qualità di dipendente del Comune di San Michele Salentino è stato sottoposto a procedimento di responsabilità penale per fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio accusato del reato di cui all'art. 81,110,113, 40 cpv. c.p. e art. 256 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 152/06. - procedimento penale RGNR 1095/14; con nota prot. n. 7620 del 13/10/2015 il dott. Angelo Raffaele FILOMENO, in relazione al procedimento penale R.G.N.R. 1095/14 comunicava il nome del difensore di fiducia chiedendo al contempo il gradimento dell'amministrazione Comunale in merito alla suddetta nomina; con deliberazione di G.C. n. 112 del 16.10.2015 veniva espresso il gradimento dell'amministrazione Comunale per la nomina del legale di fiducia del suddetto dipendente nel procedimento penale in oggetto; il suddetto procedimento penale si è concluso con sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, sentenza n. 1550/17 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Brindisi in data 20.09.2017 ai sensi dell'art. 530 c.p.p.; Richiamato l'art. 28 del CCNL del 14 settembre 2000 per il personale del Comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, che ha recepito integralmente il testo dell art. 67 comma 1 del d.p.r. 13 maggio 1987, n. 268 secondo cui L'Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilita' civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumera' a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento ; Atteso che con nota prot. n. 10718 del 21.12.2017, il dott. Angelo Raffaele FILOMENO ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa nel procedimento penale in questione, allegando alla suddetta nota quietanza di pagamento del bonifico postale effettuato a favore del proprio legale di fiducia Avv. Mario Tagliaferro in data 21.12.2017; (C.l. n. 234 del ) - Pag 1 di 6

Considerato che l'avv. Mario Tagliaferro con propria nota, acquisita al prot. n. 712 del 24.01.2018, attestava che il proprio assistito aveva provveduto all'integrale pagamento delle parcelle oggetto della fattura n. 2 del 26.10.2017 emessa dal medesimo difensore; Vista la fattura quietanzata n. 02/2017, acquisita al prot. n. 9240 del 02.11.2017, per la somma complessiva di 4.990,19 emessa dall'avv. Mario Tagliaferro; Preso atto dell'autocertificazione presentata dal dott. Angelo Raffaele FILOMENO ed acquisita al prot. n. 3959 del 09.05.2018 con la quale lo stesso dichiara di non aver ricevuto alcun rimborso da altro ente o compagnia assicurativa della parcella riguardante il procedimento penale conclusosi con l'assoluzione; Dato atto che la somma richiesta, a titolo di rimborso spese legali, risulta congrua rispetto ai parametri di cui al D.M. 55/2014; Visto l'art. 3 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei rimborsi delle spese legali e peritali da corrispondere ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa, il quale stabilisce i seguenti presupposti per il rimborso delle spese legali: a) rapporto organico o di servizio, a tempo indeterminato o determinato; b) connessione diretta dei fatti e degli atti oggetto del giudizio con l espletamento del servizio o con l assolvimento degli obblighi istituzionali; c) sentenza e/o provvedimento giudiziario di assoluzione, di archiviazione o di proscioglimento con formula piena, passata in giudicato, che abbia escluso positivamente la responsabilità, in sede penale, civile o amministrativa in ordine ai fatti addebitati. Con specifico riferimento ai procedimenti penali, ai sensi e per gli effetti del precedente comma 1, lett. c), il diritto al rimborso è riconosciuto allorché ricorra un provvedimento giudiziario definitivo che accerti positivamente l esclusione dalla responsabilità, con le formule di cui all art. 530, comma l, c.p.p., risultando inidonea ogni formula che definisca il giudizio in rito ovvero in termini dubitativi e fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 6, comma 5 ; Dato atto che è possibile procedere al rimborso delle suddette spese legali ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 del vigente regolamento comunale e di quanto stabilito dall'art. 6, comma 4 lett. a) del medesimo regolamento il quale stabilisce che si è ammessi al rimborso delle spese legali e peritali, sussistendone i presupposti, qualora il processo penale sia definito con provvedimento di assoluzione ex art.530, comma 1 c.p.p. perché il reato non sussiste; Vista la deliberazione n. 311/2012/Par, con cui la Sez. di Controllo per l'emilia Romagna della Corte dei Conti, ha ritenuto che tale spesa non sia riconducibile ad alcuna delle tipologie dei debiti fuori Bilancio, di cui al comma 1 dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00, escludendo in particolare la riconducibilità della fattispecie all'ipotesi derivante da sentenza esecutiva - comma 1, lettera a) dell'art. 194 del T.U. EE.LL. 267/00 non riversandosi in alcun obbligo giuridico di pagare derivante da sentenza esecutiva di condanna, pertanto la procedura da seguire è quella del procedimento di spesa ordinario, previsto dagli artt. 182-185 e 191 del T.U. EE.LL. 267/00; Ritenuto di dover procedere all'assunzione dell'impegno di spesa di e 4.990,19 al fine di procedere alla successiva liquidazione con separato atto; Visti: l'art. 109 del D. Lgs. n. 267/2000; il Regolamento Comunale di Contabilità; (C.l. n. 234 del ) - Pag 2 di 6

il D.M. 55/2014; il vigente Regolamento Comunale sulla disciplina dei rimborsi delle spese legali e peritali da corrispondere ai dipendenti coinvolti in procedimenti giudiziari per responsabilità civile, penale o amministrativa approvato con deliberazione del C.C. n. 29 del 29.05.2018; la sentenza n. 1550/2017 emessa dal Giudice Monocratico del Tribunale di Brindisi in data 20.09.2017; Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 17.04.2018, esecutiva, con cui e stato approvato il bilancio finanziario 2018/2020 nonche il DUP 2018-2020; Visto il provvedimento sindacale n. 3 del 08.01.2018 di conferimento dell'incarico per la posizione organizzativa di Responsabile degli Uffici e dei Servizi facenti capo al Settore Affari Generali; Per le motivazioni espresse in parte motiva, DETERMINA 1. di impegnare sul bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018 ai sensi dell articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 come di seguito riportato: Esercizio di esigibilità 2018 Scadenza prevista per il pagamento: 31.07.2018 MISSIONE 1 PROGRAMMA 2 TITOLO 1 Macroaggregato 10.05.04.001 Cap./Art. 762 Descrizione Fondo ripianamento spese legali Codice PdC 1.10.05.04.001 01.02 CIG ------- CUP ======== Creditore Causale Modalità finan. Importo al netto di IVA Dipendente comunale dott. FILOMENO Angelo Raffaele Rimborso spese legali proc. penale 1095/14 RGNR Risorse correnti di bilancio 0,00 Importo Complessivo: Art. 183 comma 9 bis: IVA in regime di Split Payment 0 4990,19 SPESA NON RICORRENTE 2. di procedere con successivo e separato atto, in adempimento dell'art. 6, comma 4, lett. a) del vigente regolamento comunale sul rimborso delle spese legali, alla liquidazione, a titolo di rimborso, a favore del dipendente comunale dott. Angelo Raffaele FILOMENO, delle spese legali sostenute dal suddetto dipendente nel procedimento penale 1095/14, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 3 del medesimo regolamento; 3. di accertare che il suddetto programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica; 4. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all articolo 147 -bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio; (C.l. n. 234 del ) - Pag 3 di 6

5. di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui al 4 comma dell art.151 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell acquisizione dell attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza; 6. di dare atto altresì ai sensi dell art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento; 7. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell amministrazione trasparente, ai sensi dell art. 23, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 33/2013. (C.l. n. 234 del ) - Pag 4 di 6

Ai fini della correttezza dell'istruttoria amministrativa e della veridicità dei dati attestati si certifica che il responsabile del procedimento e di servizio è il Rag. Adriano VITALE. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Adriano VITALE (C.l. n. 234 del ) - Pag 5 di 6

PARERE DI REGOLARITA TECNICA Ai sensi dell art. 147 bis, comma 1, del D. LGS. 18.08.2000, N. 267, si attesta la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa del presente atto e pertanto si rilascia parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica. Data, 04/07/2018 IL RESPONSABILE DEL SETTORE f.to dott. Giuseppe BRUNO SERVIZIO FINANZIARIO Si rilasciano parere favorevole e visto di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti degli articoli 147 bis, comma 1, e 183, comma 7, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. REGOLARITA' CONTABILE N. Anno Cap. Articolo T. F. S. I. Descrizione Importo N. Imp. N.Subimp. 1 2018 762 1 Fondo ripianamento spese legali 4990,19 Data, 04/07/2018 Il Responsabile del Settore Finanziario f.to Dott. Leonardo FRANZOSO Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell Ente. N 835 del registro delle pubblicazioni all Albo Pretorio online La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell azione amministrativa, è stata pubblicata all Albo Pretorio online dell Ente per 15 giorni consecutivi dal 04/07/2018 Il Responsabile del Servizio f.to Rag. Adriano VITALE Copia conforme all'originale per uso amministrativo. San Michele Salentino, 04/07/18 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (C.l. n. 234 del ) - Pag 6 di 6