ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma www.isprambiente.gov.it



Documenti analoghi
Piano di settore per la telefonia mobile Aggiornamento del Piano a seguito nuove richieste dei Gestori per l anno 2012 RELAZIONE ILLUSTRATIVA

PROTOCOLLO D INTESA ANCI E MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, Roma

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E DEI RECLAMI

Il Ministro dello Sviluppo Economico

PROTOCOLLO DI INTESA. tra

L AUTORITÀ PER L ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. Dispone:

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO DI VETTORIAMENTO DI CUI ALL ARTICOLO 4, COMMA 4.

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

N. I / 2 / /2002 protocollo

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - Direzione Generale

PROCEDURA OPERATIVA INTEGRAZIONE DEL SISTEMA ISPRA -ARPA/APPA NEI PROCESSI DI ADESIONE AD EMAS DELLE ORGANIZZAZIONI INDICE. 1.

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto

IL VICEDIRETTORE dell Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Ministero dell economia e delle finanze AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

REGOLAMENTO N. 37 DEL 15 MARZO L ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo)

ATTI AMMINISTRATIVI. Prefettura di Firenze - Protezione dei dati personali

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007

Allegato 1. Legge 30 luglio 2010, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. Art.42.

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

CONVENZIONE PER L UTILIZZAZIONE DI STRUTTURE DA PARTE DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA PSICOLOGICA DELL UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI TORINO TRA

VISTO l articolo 38 della legge regionale 18/2005;

PROCEDURA DI COORDINAMENTO TRA GESTORI DI RETE AI SENSI DEGLI ARTICOLI 34 E 35 DELL ALLEGATO A ALLA DELIBERA ARG/ELT 99/08 (TICA)

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Il Ministro dell Istruzione, dell Università e della Ricerca D.M. N 74

Regolamento Approvato con delibera C.C. n. 35/91/190 del 29/03/2004

UNIONE BASSA REGGIANA. Programma triennale per la trasparenza e l integrità

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 OLBIA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N DEL 10/09/2015

ACCORDO LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Oggetto: Bando di gara per la stipula di convenzione del servizio di cassa - quadriennio 01/01/ /12/ Codice CIG Z3715F0800

Analisi normativa nazionale vigente: problemi aperti e criticità

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449

Via Repubblica Biella Tel: Fax: C. F.: Internet: mailbox@biella.cna.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

L anno., il giorno. del mese di.. presso

IL DIRETTORE DELL AGENZIA

CITTÀ DI AGROPOLI. Regolamento per la pubblicazione delle Determinazioni sul sito internet istituzionale dell Ente

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELLA SALUTE

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

CAPITOLATO GENERALE adottato ai sensi dell art. 3 del Regolamento dei Contratti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Allegato A CONVENZIONE

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

DECRETI PRESIDENZIALI

REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 VICENZA DELIBERAZIONE. n. 268 del O G G E T T O

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SCHEMA DI REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL ARTICOLO 23 DELLA LEGGE N

Pubblicata su questo Sito in data 02/03/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 53 del 5 marzo 2007

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Roma, 25/07/2013. e, per conoscenza, Circolare n. 113

Schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico.2013, n..

IL DIRETTORE DELL AGENZIA In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Pubblicata su questo Sito in data 18/04/07 Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.99 del 30 aprile 2007

Ministero dello Sviluppo Economico

D E T E R M I N A Z I O N E D E L D I R I G E N T E

AGE.AGEDP2RM.REGISTRO DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE R

Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA REGOLAMENTO RECANTE NORME SUGLI INCARICHI AI DIPENDENTI PROVINCIALI

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento DISPONE

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE

5 per mille al volontariato 2007

PREMESSO CHE VISTE INDIVIDUATA

AREA SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI SERVIZIO SISTEMA INFORMATIVO E-GOVERNMENT

In particolare, il regime previgente continua ad applicarsi tra gli altri - ai lavoratori:

REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO DEI POSTI DI RUOLO DI PRIMA E SECONDA FASCIA E RICERCATORI UNIVERSITARI. Art. 1 (Ambito di applicazione)

REGOLAMENTO PER L INTEGRAZIONE E IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI STUDENTI DISABILI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 novembre 2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 3 dicembre 2013, n. 2319

Network sviluppo sostenibile. Il ritorno del SISTRI Il conferimento dei rifiuti ai centri di raccolta. Paolo Pipere

PROGETTO DI FUSIONE (art ter C.C.)

Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

DISPOSIZIONI DELL AUTORITA PER L ENERGIA ELETTRICA E IL GAS IN TEMA DI STANDARD DI COMUNICAZIONE

le parti concordano e stipulano quanto segue

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, Dispone:

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

P r o d u t tive. Circolare n.

Il Ministro dello Sviluppo Economico

Il Ministro dello Sviluppo Economico

DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO TEMPORANEO PER L AZIENDA MULTISERVIZI FORTE DEI MARMI SRL

l Ente produttore di seguito congiuntamente indicate le Parti ;

R E G I O N E U M B R I A GIUNTA REGIONALE. Direzione Affari Generali della Presidenza e della Giunta regionale. Servizio Segreteria della Giunta

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche dell'occupazione Sicurezza e Qualità del Lavoro - Ufficio

CIRCOLARE N /2014 DEL 4 APRILE 2014

REGOLAMENTO PROCEDURE DI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO ONLINE

Interventi in materia di Comitati nazionali per le celebrazioni, le ricorrenze o le manifestazioni culturali ed edizioni nazionali.

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

REGIONE PIEMONTE BU26 02/07/2015

SETTORE ASSICURATIVO. Il giorno 18 aprile tra. l ANIA. le OO.SS. premesso che

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MISURA DELL ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DA IMPIANTI DI GENERAZIONE

Ministero della Salute

Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

CIRCOLARE N.22/E. Roma, 11 luglio 2014

Transcript:

Informazioni legali L Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), le Agenzie Regionali per la Protezione dell'ambiente (ARPA), le Agenzie Provinciali per la Protezione dell'ambiente (APPA) e le persone che agiscono per loro conto non sono responsabili per l uso che può essere fatto delle informazioni contenute in questo rapporto. ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma www.isprambiente.gov.it ISPRA, Rapporti 97/2013 ISBN 978-88-448-0630-9 Riproduzione autorizzata citando la fonte Elaborazione grafica ISPRA Grafica di copertina: Franco Iozzoli Foto di copertina: Paolo Orlandi Coordinamento editoriale: Daria Mazzella ISPRA Settore Editoria Novembre 2013

Autori Salvatore Curcuruto Claudio Baratta Maria Logorelli (ISPRA) (ISPRA) (ISPRA) Ringraziamenti Sistema Agenziale ARPA/APPA, Telecom Italia S.p.A.

Protocollo di intesa relativo all installazione di Ripetitori di piccole dimensioni e a bassa potenza, ai sensi dell art. 35, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, come convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n.111. TRA L Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (di seguito denominato ISPRA) con sede e domicilio fiscale in Roma, via Vitaliano Brancati n. 48, Codice Fiscale e Partita Iva n. 10125211002, agli effetti del presente atto rappresentato dal Direttore Generale Dott. Stefano Laporta, nato a Lecce il 28/06/1967, domiciliato per la carica presso la sede dell ISPRA in Via V. Brancati, 48 Roma E Telecom Italia S.p.A (di seguito denominata Telecom), con Sede Legale in Milano, Piazza degli Affari n. 2 e Direzione Generale, Sede Secondaria, in Roma, Corso d Italia n. 41, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 00488410010, iscrizione al Registro A.E.E. IT 08020000000799, agli effetti del presente atto rappresentata dal Dott. Franco Rosario Brescia, nato a San Costantino Albanese, provincia di Potenza, il 05/08/1961, in qualità di Responsabile della funzione Public & Regulatory Affairs. PREMESSO che per effetto dell art. 28, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stato istituito l Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA); che per effetto dell art. 28, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a decorrere dalla data di insediamento del Commissario e dei Sub Commissari l Agenzia per la Protezione dell Ambiente e per i Servizi 1

Tecnici (APAT), l Istituto Nazionale per la Fauna selvatica (INFS) e l Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) sono soppressi; che, con il decreto n. 123 del 21/05/2010 del Ministero dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato emanato il Regolamento recante norme concernenti la fusione dell APAT, dell INFS e dell ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell articolo 28, comma 3, del decreto-legge 25/06/2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06/08/2008, n. 133 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 179 del 03/08/2010; che, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/10/2010, è stato nominato il Presidente dell ISPRA; che, con il decreto GAB-DEC-2010-152 del 5/08/2010 del Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio e del mare, è stato nominato il Consiglio di Amministrazione; che, con la Deliberazione n. 02/CA del 18/10/2010, il Dr. Stefano Laporta è stato nominato Direttore Generale; che l Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (nel seguito ISPRA), come definito dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge n. 133/2008 svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, dell Agenzia per la protezione dell ambiente e per i servizi tecnici di cui all articolo 38 del Decreto Legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al Mare di cui all articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n.496, convertito in legge, con modificazioni, dall articolo 1, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 61; che l ISPRA è vigilato dal Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; che l ISPRA, in materia di campi elettromagnetici, svolge attività di monitoraggio e controllo a supporto delle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione dell Ambiente di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (nel seguito: ARPA e APPA); che le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l attuazione della Legge 22 febbraio 2001 n. 36 (nel seguito: Legge Quadro sui Campi Elettromagnetici) utilizzano le strutture delle ARPA; 2

che le ARPA svolgono, ai sensi dell art. 14 della Legge Quadro sui campi elettromagnetici, le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti che costituiscono fonte di emissione elettromagnetica e all uopo possono richiedere i dati, le informazioni e i documenti necessari per l espletamento di tali funzioni; che ai sensi dell art. 90 del D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (nel seguito: Codice delle Comunicazioni Elettroniche) le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di pubblica utilità; che ai sensi dell art. 86 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche le infrastrutture di comunicazione elettronica sono opere di urbanizzazione primaria; che l art. 35, comma 4, del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito con legge 15 luglio 2011 n. 111 dispone che: Al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all'articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all'articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, nonché le procedure per le installazioni di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l'accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all'ente locale e all'organismo competente ad effettuare i controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all'attivazione dell'impianto (nel seguito: art. 35); che, nelle Regioni a Statuto Speciale, il Codice delle Comunicazioni Elettroniche è applicabile secondo i limiti e le modalità di cui all art. 5, comma 4, dello stesso Codice; che l iter semplificato per l installazione dei ripetitori oggetto del presente Protocollo è compatibile sia con la legislazione vigente nelle province autonome di Trento e Bolzano che con le restanti normative regionali in uso; CONSIDERATO CHE TELECOM è titolare, tra l altro, di Autorizzazione Generale, già Licenza individuale, per la prestazione del servizio radiomobile pubblico di comunicazione numerico in tecnica GSM, 3

rilasciata con Delibera AGCom n. 127/01/CONS, modificata ed integrata con Determina direttoriale dell 8 novembre 2007 ai sensi della Delibera 415/07/CONS, per la prestazione di servizi integrati fisso-mobile; Telecom è altresì titolare di Autorizzazione Generale, già Licenza individuale, per il servizio pubblico di comunicazioni mobili di terza generazione UMTS, rilasciata con Delibera AGCom n. 5/01/CONS, modificata con Determina direttoriale dell 8 novembre 2007 ai sensi della Delibera n. 415/07/CONS, per la prestazione di servizi integrati fisso-mobile, nonché ulteriormente integrata dal Provvedimento del 9 settembre 2009 di attribuzione dei diritti d uso di 2x5 MHz nella banda a 2100 MHz su base nazionale; le suddette autorizzazioni conferiscono a Telecom titolo all installazione delle infrastrutture necessarie all espletamento del servizio oggetto delle autorizzazioni medesime; il segnale 3G penetra con maggiore difficoltà all interno degli edifici rispetto al segnale 2G; Telecom intende rispondere alle crescenti richieste di miglioramento di copertura indoor del segnale UMTS da parte di Clienti Azienda, particolarmente interessati a disporre di un servizio mobile voce-dati indoor non limitato da zone d ombra del segnale attraverso l installazione di mini ripetitori di terza generazione nelle sedi Cliente; tali apparati sono in grado di prendere il segnale 3G presente in punti coperti (in ambiente outdoor o in prossimità di porte e finestre) e di rilanciarlo in aree indoor inizialmente non coperte, generando un sensibile miglioramento della copertura cellulare; a tal fine, Telecom ha al momento selezionato due prodotti appartenenti alla tipologia Minirepeater UMTS che erogano analoga prestazione ma prevedono procedure installative differenziate. Ciò al fine di poter soddisfare possibili e diverse esigenze del Cliente richiedente relativamente alla collocazione degli apparati; entrambi i prodotti debitamente descritti nel prosieguo hanno: una potenza complessiva che non supera 0,3 watt; una dimensione estremamente ridotta, paragonabile a quella dei prodotti da tavolo (il più grande dei due ripetitori ha infatti dimensione di 21 cm x 14,5 cm x 14 cm); sotto il profilo radioprotezionistico le modalità di installazione saranno definite da Telecom in modo tale da escludere esposizioni non a norma. Tali modalità (debitamente descritte nell Allegato 2 alla Comunicazione di Attivazione Unica a carattere nazionale allegata al presente Protocollo) saranno cogenti tanto per le installazioni realizzate da Telecom mediante 4

propri tecnici che per quelle curate da installatori terzi certificati da Telecom o effettuate dall Azienda Cliente; nella maggioranza dei casi l installazione degli apparati in questione si esaurisce totalmente in ambito indoor e non comporta nessun intervento in spazi outdoor. Solo in rare eccezioni, in cui la ricezione esterna/interna del segnale si rileva essere troppo bassa, è necessaria la collocazione in outdoor di una antenna di piccolissime dimensioni (10 cm x 8,5 cm x 2 cm); tali apparati di rete mobile rimangono nella proprietà esclusiva di Telecom e sono forniti in noleggio al cliente che sottoscrive l offerta; Telecom intende provvedere all installazione degli apparati nel pieno rispetto delle procedure autorizzatorie previste dalle normative vigenti; l art. 35, comma 4 del Decreto-Legge n. 98 del 6 luglio 2011, recante Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria convertito dalla Legge n. 111 del 15 luglio 2011, dispone che al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi e semplificare la realizzazione di impianti radioelettrici di debole potenza e di ridotte dimensioni, le modifiche degli impianti di cui all articolo 87 e le procedure semplificate per determinate tipologie di impianti di cui all articolo 87-bis del decreto legislativo 1 agosto 2003, 259, nonché le procedure per le installazione di impianti radio per trasmissione punto-punto e punto-multipunto e di impianti radioelettrici per l accesso a reti di comunicazione ad uso pubblico con potenza massima in singola antenna inferiore o uguale a 7 watt e con dimensione della superficie radiante non superiore a 0,5 metri quadrati, sono soggette a comunicazione all Ente locale e all Organismo competente ad effettuare i controlli di cui all articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36, da effettuarsi contestualmente all attivazione dell impianto ; i ripetitori che Telecom installerà per migliorare la copertura in ambienti indoor di clienti Azienda presenti sul territorio nazionale soddisfano i requisiti radioelettrici di applicazione del regime di comunicazione di attivazione all Organismo competente ad effettuare i controlli di cui alla surrichiamata norma; sotto il profilo sanitario la comunicazione di attivazione è finalizzata ad appurare che le caratteristiche radioelettriche ed installative dei ripetitori siano tali da assicurare esposizioni elettromagnetiche entro i limiti stabiliti dalla Legge; le installazioni in parola interesseranno l intero territorio nazionale per cui Telecom si troverebbe nella condizione di presentazione un numero indeterminato di comunicazioni di 5

attivazione per i suddetti profili sanitari, contenenti ogni volta le stesse informazioni tecniche in quanto sempre riferite alle medesime tipologie di mini ripetitori; stante quanto sopra, fermo restando gli ulteriori obblighi derivanti da leggi nazionali o regionali, ove applicabili, Telecom ha richiesto all Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale di seguito ISPRA, in qualità di Ente nazionale per la tutela ambientale integrato col sistema delle Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (ARPA) individuate come Organismi di controllo sanitario e ambientale ai sensi dell articolo 14 della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, di farsi destinatario di una Comunicazione di Attivazione Unica a carattere nazionale, corredata dalle informazioni e dai dati radioelettrici idonei a consentire ad ISPRA medesima, e di conseguenza alle ARPA/APPA, di verificare che gli apparati e le installazioni eseguite escludano esposizioni e volumi di rispetto non a norma; ISPRA, al fine di valutare la richiesta di Telecom, ha effettuato opportuno confronto con le ARPA e le APPA; in ogni caso le ARPA/APPA dovranno essere poste da Telecom nella condizione di conoscere l ubicazione delle installazioni, al fine di poter effettuare tutti i controlli e le verifiche in loco che riterranno necessarie; Telecom invierà ad ISPRA i dati aggiornati sulle installazioni effettuate secondo le specifiche e con le modalità concordate con ISPRA e descritte nella Comunicazione di Attivazione Unica allegata al presente Protocollo, al fine di consentire ad ISPRA la costituzione di una banca dati accessibile alle ARPA/APPA per il reperimento delle informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie funzioni di controllo; ISPRA ha acconsentito alla richiesta di Telecom; ISPRA ha effettuato test di laboratorio sui ripetitori oggetto della Comunicazione di Attivazione Unica ai fini della caratterizzazione spaziale dell emissione elettromagnetica degli stessi; Telecom, anche in funzione degli sviluppi tecnologici e delle esigenze di mercato, potrà inserire in gamma ulteriori tipologie di mini ripetitori, dandone contestuale comunicazione ad ISPRA e consentendo all Istituto di effettuare la relativa caratterizzazione elettromagnetica degli apparati; la Comunicazione di Attivazione Unica (con i relativi allegati) e la documentazione attestante la caratterizzazione elettromagnetica degli apparati redatta da ISPRA costituiscono parte integrante del presente Protocollo. 6

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE ART. 1 (Premesse) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente trascritte nel presente articolo. ART. 2 (Oggetto) Ai sensi dell art. 35, comma 4, di cui in premessa, viene condivisa la Comunicazione di Attivazione Unica per l installazione di Ripetitori di piccole dimensioni e a bassa potenza allegata al presente Protocollo di intesa. ART. 3 (Pubblicità e applicazione) 3.1 Le parti si impegneranno a dare adeguata pubblicità al presente Protocollo. 3.2 Per semplificare l applicazione del presente Protocollo le Parti convengono che l invio delle comunicazioni tra le Parti potrà essere effettuato anche tramite l utilizzo della posta elettronica e/o della Posta Elettronica Certificata (PEC). ART. 4 (Durata del Protocollo) Il presente Protocollo ha durata di anni due (2) decorrenti dalla data di sottoscrizione e ad ogni scadenza si intenderà tacitamente rinnovato per anni uno (1) in assenza di specifica comunicazione di recesso da inviarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza. 7

ART. 5 (Comunicazioni) Tutte le comunicazioni tra i sottoscrittori del presente Protocollo di intesa andranno indirizzate a: per ISPRA: ing. Salvatore Curcuruto Via Vitaliano Brancati, 48 00144 Roma salvatore.curcuruto@isprambiente.it tel. 0650072356 per Telecom: Dott. Paolo Aureli Via di Val Cannuta 182 00166 Roma paolo.aureli@telecomitalia.it 0636888720 3356122288 Roma, 27 novembre 2012 ISPRA TELECOM ITALIA S.p.A 8