Pubblicato il 30/05/2018 03196 2018 N. / REG.PROV.CAU. N. 02918/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da Felicia Parisi, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell avvocato Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio n.3; contro Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per L'Accertamento dei Requisiti Psico-Fisi non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di inidoneità della Commissione medica per l'accertamento dei
requisiti psicofisici, notificato in data 11 gennaio 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dal concorso per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale Concorsi Ed Esami del 26 maggio 2017 con la seguente motivazione visus corretto a 10/10 in os con correzione complessiva maggiore di 1 diottria e alterata visione binoculare e stereoscopica, art.3 comma 1 lett. C, D.M. 30/06/2003 n.198; disturbo della mobilità dei muscoli oculari estrinseci, art. 3 comma 2 riferimento tab. 1, punto 3 lett.c, D.M. 30/06/2003 n.198 ; - dell'art. 14 del bando con il quale sono stati indetti i Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale Concorsi Ed Esami del 26 maggio 2017 che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici delle tre procedure bandite; -della nota recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1148 allievi agenti della polizia di Stato pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente nell'apposita pagina dedicata alle procedure concorsuali; - del bando con cui sono stati indetti i Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale Concorsi Ed Esami del 26 maggio 2017 ; -della graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di 179 posti di allievo agente della Polizia di Stato, poi elevato a 645, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio, ai sensi dell'art.1, primo comma, lett. b) del bando, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio u.s., nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente ordinando l'ammissione della stessa ai successivi accertamenti attitudinali di cui all'art. 15 del bando in oggetto o in
subordine ordinando la verificazione ex art. 67 c.p.a. nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che con ordinanza n. 3906 del 9 aprile 2018 la Sezione ha ritenuto di disporre verificazione, l incombente istruttorio è stato espletato e l esito è stato depositato in data 21 maggio 2018; che nelle conclusioni medico legali rassegnate nella nota depositata il 21 maggio 2018 l organo verificatore riferisce: in data odierna 07/05/2018 la ricorrente Sig.ra PARISI FELICIA è stata sottoposta a visita medica oculistica per quanto evinto in sede di visita medica specialistica, in conclusione si ritiene la Sig.ra Parisi in possesso dei requisiti necessari al proseguimento dell iter concorsuale, poiché obiettivamente e strumentalmente non rilevata in atto causa di non idoneità, di cui all art. 3 comma 1 lettera c del D.M. 198 del 2003. Diagnosi Medico- Legale: risulta IDONEO al proseguimento dell iter concorsuale. ; Ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti per accogliere l istanza cautelare ai fini dell ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori fasi dell iter concorsuale; Ravvisata, inoltre, l opportunità di disporre l integrazione del contraddittorio nei
confronti di tutti i vincitori utilmente collocati in detta graduatoria, mediante notifica per pubblici proclami tramite la pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell indicazione degli effettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 45 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento; che, infine, la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase di merito del giudizio P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater): Accoglie l istanza cautelare ai fini dell ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori fasi dell iter concorsuale; Dispone l integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione; Spese al definitivo. Rinvia per la trattazione del merito all udienza pubblica del 22 gennaio 2019. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE Ines Simona Immacolata Pisano IL PRESIDENTE Donatella Scala IL SEGRETARIO