sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da

Documenti analoghi
sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 8160 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima Quater) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 630 del 2018, proposto da:

contro nei confronti per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,

sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 6769 del 2018, proposto da

N. 1_ REG.PROV.CAU. N /2015 REG.R1C. (Sezione Prima Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

Giustizia Amministrativa. Indietro. Pubblicato il 17/01/2019 N /2019 REG.PROV.CAU. N /2018 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA

sul ricorso numero di registro generale 499 del 2016, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 690 del 2019, proposto da

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) ORDINANZA

contro nei confronti di ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 5196 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 249 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

ha pronunciato la presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Prima) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4892 del 2016, proposto da:

."r F \ - _. #4I *Ii. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. (Sezione Prima) ORDINANZA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Quater) Il Presidente DECRETO. contro

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quarta) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Quinta) ORDINANZA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA. sul ricorso numero di registro generale 5910 del 2018, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 793 del 2014, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 5158 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 173 del 2017, proposto da:

Cognome: CARCHEDI Indirizzo, Tel.

Sito Istituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer. Indietro Pubblicato il 01/09/2017

sul ricorso numero di registro generale 177 del 2017, proposto da:

contro nei confronti di ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 600 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 145 del 2019, proposto da

ha pronunciato la presente sui ricorsi numero di registro generale 187 e 244 del 2017, proposti da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2724 del 2015, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) ORDINANZA

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 748 del 2005, proposto da:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ORDINANZA

ha pronunciato il presente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2014, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 746 del 2012, proposto da:

contro ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale del 2015, proposto da:

l o g o R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

sul ricorso numero di registro generale del 2018, proposto da

E illegittima la revisione della patente di guida in assenza della comunicazione di decurtazione punti

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 18 del 2017, proposto da:

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania. (Sezione Settima) ORDINANZA. contro

ha pronunciato la presente

ha pronunciato il presente

Autore: Matranga Alfredo In: Magistratura amministrativa

Il Tar accoglie il ricorso dell IAL Sicilia per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, in epigrafe e, per l'effetto:

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9608 del 2012, proposto da:

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 7685 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 9 del 2019, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. (Sezione Terza Bis) SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 983 del 2012, proposto da:

contro per l annullamento, ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 2726 del 2017, proposto da:

Ordinanza TAR Lazio sezione terza, n. 7665_2016

contro nei confronti di per l'annullamento, previa sospensione

sul ricorso numero di registro generale 2652 del 2017, proposto da:

Si pubblica, altresì, in calce l'elenco dei soggetti controinteressati.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte. (Sezione Seconda) ORDINANZA

contro nei confronti di per l'annullamento

ha pronunciato la presente

SUNTO DEL RICORSO PROPOSTO DINANZI AL TAR LAZIO ROMA RGN. 7604/2018

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 2198 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

contro nei confronti di per l'annullamento,

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 4623 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria. Sezione Staccata di Reggio Calabria ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8777 del 2016, proposto da:

ha pronunciato la presente

ha pronunciato la presente sul ricorso numero di registro generale 190 del 2017, proposto da:

ha pronunciato la presente

sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2015, proposto da:

ha pronunciato la presente

Avviso R E P U B B L I C A I T A L I A N A. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia. (Sezione Prima) ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1178 del 2016, proposto da:

Transcript:

Pubblicato il 30/05/2018 03196 2018 N. / REG.PROV.CAU. N. 02918/2018 REG.RIC. ha pronunciato la presente R E P U B B L I C A I T A L I A N A Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) ORDINANZA sul ricorso numero di registro generale 2918 del 2018, proposto da Felicia Parisi, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Leone, Simona Fell, Raimonda Riolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art.25 c.p.a. eletto presso lo studio dell avvocato Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio n.3; contro Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Commissione per L'Accertamento dei Requisiti Psico-Fisi non costituiti in giudizio; per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, -del provvedimento di inidoneità della Commissione medica per l'accertamento dei

requisiti psicofisici, notificato in data 11 gennaio 2018, con il quale è stata formalizzata l'esclusione della ricorrente dal concorso per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale Concorsi Ed Esami del 26 maggio 2017 con la seguente motivazione visus corretto a 10/10 in os con correzione complessiva maggiore di 1 diottria e alterata visione binoculare e stereoscopica, art.3 comma 1 lett. C, D.M. 30/06/2003 n.198; disturbo della mobilità dei muscoli oculari estrinseci, art. 3 comma 2 riferimento tab. 1, punto 3 lett.c, D.M. 30/06/2003 n.198 ; - dell'art. 14 del bando con il quale sono stati indetti i Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale Concorsi Ed Esami del 26 maggio 2017 che disciplina lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici delle tre procedure bandite; -della nota recante le norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici dei concorsi pubblici per l'assunzione di 1148 allievi agenti della polizia di Stato pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione resistente nell'apposita pagina dedicata alle procedure concorsuali; - del bando con cui sono stati indetti i Concorsi per l'assunzione di 1.148 Allievi agenti della Polizia di Stato, pubblicati nella G.U.R.I. -4^ Serie Speciale Concorsi Ed Esami del 26 maggio 2017 ; -della graduatoria di merito del concorso per il reclutamento di 179 posti di allievo agente della Polizia di Stato, poi elevato a 645, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio, ai sensi dell'art.1, primo comma, lett. b) del bando, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale in data 16 febbraio u.s., nella parte in cui non è presente il nominativo dell'odierna ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. dell'amministrazione al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente ordinando l'ammissione della stessa ai successivi accertamenti attitudinali di cui all'art. 15 del bando in oggetto o in

subordine ordinando la verificazione ex art. 67 c.p.a. nonché, ove occorra e, comunque in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'interno; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'art. 55 cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa; Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 la dott.ssa Ines Simona Immacolata Pisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Rilevato che con ordinanza n. 3906 del 9 aprile 2018 la Sezione ha ritenuto di disporre verificazione, l incombente istruttorio è stato espletato e l esito è stato depositato in data 21 maggio 2018; che nelle conclusioni medico legali rassegnate nella nota depositata il 21 maggio 2018 l organo verificatore riferisce: in data odierna 07/05/2018 la ricorrente Sig.ra PARISI FELICIA è stata sottoposta a visita medica oculistica per quanto evinto in sede di visita medica specialistica, in conclusione si ritiene la Sig.ra Parisi in possesso dei requisiti necessari al proseguimento dell iter concorsuale, poiché obiettivamente e strumentalmente non rilevata in atto causa di non idoneità, di cui all art. 3 comma 1 lettera c del D.M. 198 del 2003. Diagnosi Medico- Legale: risulta IDONEO al proseguimento dell iter concorsuale. ; Ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti per accogliere l istanza cautelare ai fini dell ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori fasi dell iter concorsuale; Ravvisata, inoltre, l opportunità di disporre l integrazione del contraddittorio nei

confronti di tutti i vincitori utilmente collocati in detta graduatoria, mediante notifica per pubblici proclami tramite la pubblicazione sul sito web del Ministero della Giustizia di un sunto del gravame, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell indicazione degli effettivi controinteressati, incombente da eseguirsi, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 45 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 10 giorni decorrenti dal primo adempimento; che, infine, la liquidazione delle spese, ivi comprese quelle del soggetto verificatore, che potrà fornire in proposito relativa documentazione, è rimessa alla definizione della fase di merito del giudizio P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater): Accoglie l istanza cautelare ai fini dell ammissione con riserva della ricorrente alle ulteriori fasi dell iter concorsuale; Dispone l integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei sensi di cui in motivazione; Spese al definitivo. Rinvia per la trattazione del merito all udienza pubblica del 22 gennaio 2019. La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati: Donatella Scala, Presidente FF Mariangela Caminiti, Consigliere Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE Ines Simona Immacolata Pisano IL PRESIDENTE Donatella Scala IL SEGRETARIO