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Transcript:

Comunicazione Prefettura ex art. 135 Dlgs. 267/2000 COPIA WEB Deliberazione N. 8 in data 08/02/2011 Prot. N. 2111 COMUNE DI ROSSANO VENETO PROVINCIA DI VICENZA -------------------- Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale OGGETTO: AGGIORNAMENTO IMPORTI SPESE DI ACCERTAMENTO/PROCEDIMENTO/ NOTIFICAZIONE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI. L anno DUEMILAUNDICI addì OTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 11.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori: Presenti Assenti 1. TREVISAN Gilberto - Sindaco * 2. GIACCHERI Paola - Assessore * 3. MARCON Ezio * 4. SARTORE ALDO * 5. ROSSI FRANCO * 6. VICO SABRINA * 7. GASTALDELLO ANDREA * Assiste alla seduta il Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo. Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE OGGETTO: AGGIORNAMENTO IMPORTI SPESE DI ACCERTAMENTO/PROCEDIMENTO /NOTIFICAZIONE PER VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA ED ALTRI ILLECITI AMMINISTRATIVI. LA GIUNTA COMUNALE PREMESSO : -che l art. 201, comma 3 del D. Lgs. 30.04.1992 n 285 Codice della Strada prevede che alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell art. 12, dei messi comunali, di un funzionario che ha accertato la violazione...omissis ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio "postale ; -che l art. 14 c. 1 della Legge n. 689/81, prevede la possibilità, per i verbali di accertamento relativi alla commissione di ogni tipo di illecito amministrativo pecuniario, che per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti ; -che la Legge 20/11/1982 n 890 Notificazioni di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari prevede, altresì, l applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alle norme sulla circolazione stradale; -che l art. 201, comma 1, del D. Lgs. n 285/92, prescrive qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata ( omissis ) il verbale deve essere notificato all effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati dall art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell accertamento; se si tratta di ciclomotore la notificazione deve essere fatta all intestatario del contrassegno di identificazione; -che il comma 4 dello stesso articolo prevede che le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di "chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria; -che analoga disposizione è contenuta nell art. 16 comma 1 della Legge n. 689/81 per le altre sanzioni amministrative non contemplate nel CdS; CONSIDERATO CHE: -la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 23/09/98, in tema di notifica di atti a mezzo posta, ha sancito che l agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l atto in fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario) deve procedere al deposito dell atto presso l ufficio postale e, contestualmente, inviare all interessato, per raccomandata A.R. l avviso di avvenuto deposito (CAD); -la Legge n. 31 del 28/2/2008 in tema di notifica di atti giudiziari a mezzo posta ha introdotto un innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari prevedendo che in tutti i casi in cui l atto, a causa dell assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in luogo del destinatario stesso, l agente postale ne debba dare notizia al destinatario mediante invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN); -le Poste Italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in aggiunta alla notifica dell atto (RR con costo di Euro 5,60) provvedono all invio, al verificarsi del caso: -della comunicazione dell avviso di deposito (CAD) con raccomandata AR applicando la tariffa di Euro 3,40; -della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di Euro 2,80; DATO ATTO che il costo di queste raccomandate, ai sensi del sopra citato comma 4 dell art. 201 del CdS, è a carico di "chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa con la particolarità di essere costi solamente eventuali;" RILEVATO pertanto che si pone così il problema di come far pagare al destinatario di una sanzione amministrativa, "questi ulteriori ed eventuali costi di notificazione; " CONSIDERATO che questa casistica è molto frequente e che per circa il 50% degli atti oggetto di notifica, avviene l emissione della seconda raccomandata, CAD o CAN, in

quanto sempre più spesso i componenti di una famiglia "all arrivo del postino si trovano al lavoro; DATO ATTO che a tutt oggi si inserisce nel verbale una nota integrativa dove viene spiegato che in caso di ritiro della raccomandata presso gli uffici postali deve essere compilato un secondo bollettino con l aggiunta delle su indicate "spese; " CONSIDERATO tuttavia che tale prassi si è rivelata nel tempo poco funzionale in quanto, nonostante le spiegazioni, non pochi cittadini si sono trovati in difficoltà ad individuare il giusto pagamento ovvero pagano meno del dovuto costringendo gli uffici a riscrivere al cittadino chiedendo il pagamento integrativo per la completa estinzione della sanzione, pena, l iscrizione a ruolo del verbale quindi con un aggravio del procedimento di non poco conto; RAVVISATA anche l inopportunità di allegare più bollettini di CCP agli atti oggetto di notifica oltre a quello recante la somma da pagare comprensivo della sola prima raccomandata, ritenendo che l utilizzo di un solo bollettino di C/C "postale consenta di evitare i sopraccitati inconvenienti; " ATTESO altresì che, in caso di inadempiente versamento da parte del destinatario dell atto, delle somme eventualmente dovute per l invio della CAN o della CAD, l art. 12 bis del D.P.R. 29/09/73 n. 602, che preclude l iscrizione a ruolo di somme inferiori a euro 10,33, non consente di attivare la procedura di recupero coatto del credito e quindi il recupero di tali somme; CONSIDERATO che per quanto sopra detto si rende necessario determinare, seppure in modo forfetario e comunque finalizzato alla tendenziale copertura della spesa, il costo medio delle eventuali raccomandate (CAD e CAN), così altresì semplificando radicalmente la procedura di pagamento per il cittadino che potrà utilizzare un solo bollettino di CCP e la procedura di gestione per l Amministrazione che, al solo scopo di adempiere al tentativo di recupero credito, eviterebbe di sostenere spese talvolta maggiori dell importo da recuperare e gli ulteriori strascichi per eventuali richieste "di integrazione di pagamento; " TENUTO CONTO altresì dei costi di abbonamento al sistema Visual Polcity, alla M.C.T.C. per il collegamento gestione visure targhe e punti patente in uso al Servizio di Polizia Locale; RICHIAMATA la precedente Deliberazione di Giunta Comunale n. 143 del 21/12/2006 con la quale si pone a carico dei soggetti tenuti al pagamento di una somma amministrativa "pecuniaria del Codice della Strada; " DATO ATTO che attualmente per le spese di accertamento e di notificazione dei verbali per violazioni al Codice della Strada accertate dal personale del Servizio di Polizia Locale, viene richiesta al cittadino una somma pari a 8,10 così composta: - 2,50 spese procedimentali e di accertamento (cartacee, visure alla MCTC ); - 5,60 costo della raccomandata; CONSIDERATO che in virtù del costante incremento annuo dei costi generali sulla base degli indici ISTAT, dell aumento delle spese di gestione del servizio correlate e delle modifiche apportate dalla L. 31\2008 art 36, commi 2 quarter e 2 quinquies, al sistema di notifica degli atti giudiziari a mezzo servizio postale, si impone, a modifica della precedente deliberazione adottata in merito, un aggiornamento della sopra citata quota relativa alle spese di accertamento/ procedimento/ notificazione, da porre a carico a ciascun soggetto responsabile e da indicare su ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o altri illeciti amministrativi, disposizioni, a titolo di rimborso delle spese sostenute "dall Ente; " RICHIAMATO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25/11/2010, G.U. 29/12/2010 N. 303, Nuovi costi per le notifiche degli atti giudiziari ;

RICHIAMATI i principi della Legge n. 241/90, cui deve conformarsi l azione della P.A. ed in modo particolare "l economicità e la semplificazione; " RITENUTO altresì necessario determinare, in virtù di tali principi, un unico importo di spese d accertamento, distinto per procedimento, stanti i diversi costi da sostenere: a. procedimento sanzionatorio Codice della Strada; b. procedimento sanzionatorio Legge n. 689/81; RILEVATO dall analisi dei costi sostenuti dall Ente, rivisti alla luce di quanto sopra esposto, che le spese complessive d accertamento, procedimento ed eventuale C.A.D. o C.A.N relative ad ogni singolo verbale per violazioni al Codice della Strada o ad altre disposizioni normative, da porre a carico dei soggetti responsabili, siano le seguenti: spese di procedimento, accertamento, notificazione ed eventuale C.A.D. o C.A.N. di violazioni amministrative al Codice della Strada, e violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada pari a Euro 11,00 (Euro undici/00) così determinati: 6,60 spese per notifiche violazioni amministrative al Codice della Strada, e violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada; 2,50 spese procedimentali e di accertamento (cartacee, visure alla MCTC ); 1,90 costo medio CAD/CAN; Totale 11,00 Quanto sopra esposto; DELIBERA 1. Di adeguare automaticamente le spese d accertamento/procedimento/notificazione come sopra determinate, a decorrere dalla data di esecutività del presente atto; 2. Di introitare le somme sopracitate alla risorsa 3.01.0500 cap. 170 voce "Violazione Codice della strada" -Entrata del Bilancio dell esercizio finanziario 2011, in corso di formazione. **************** Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; -VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica IL RESPONSABILE AREA VIGILANZA F.TO DOTT. ORSO PAOLO -VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e si attesta, ex art. 151 comma4 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa. IL RESPONSABILE SERVIZIO CONTABILE E GESTIONE DELLE ENTRATE F.TO PAN. RAG. ZELIA Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione su estesa. La Giunta Comunale con votazione palese favorevole unanime la approva. Con separata votazione palese favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell art. 134, comma 4^, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue. IL PRESIDENTE F.TO TREVISAN Gilberto F.TO ORSO Dott. Paolo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N. 130 Reg. Pubbl. REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 D.Lgs. 267/2000) Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 15/02/2011 all albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi. Lì 15/02/2011 F.TO ORSO Dott. Paolo --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il... ai sensi del 3 comma dell art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa É DIVENUTA ESECUTIVA il... ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000. Lì...... ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- COPIA PER USO WEB