ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE NON RICONOSCIUTA Con la seguente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge si conviene e si stipula quanto segue ARTICOLO 1) COSTITUZIONE E SEDE In data 31/05/2013 è costituita tra i Signori: Corubolo Giorgio Attilio, nato a Milano (MI) il 08/05/1961 C.F. CRBGGT63E18F205C Ghezzi Giorgio, nato a Sesto San Giovanni (MI) il 09/07/63 C.F. GHZGRG63L09I690L Salvatori Roberto, nato a Milano (MI) il 08/05/61 C.F.SLVRRT61E8F205O Zanon Daniele, nato a Milano (MI) il 4/08/87 C.F. ZNNDNL87M04F205K L Associazione Culturale denominata Beata quartina dell Alabama con sede in via Carlo Farini, 69 Milano è retta dal presente Statuto e dalle norme di legge in materia ARTICOLO 2) CARATTERE DELL ASSOCIAZIONE L Associazione ha carattere volontario e non ha scopo di lucro. I soci sono tenuti ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi, nonché nell accettazione delle norme del presente Statuto L associazione potrà partecipare quale Socio ad altri Circoli e/o Associazioni aventi scopi analoghi nonché partecipare ad Enti con scopi sociali e umanitari. 1
ARTICOLO 3) DURATA DELL ASSOCIAZIONE La durata dell Associazione è illimitata ARTICOLO 4) SCOPI DELL ASSOCIAZIONE L Associazione ha quale scopo la promozione di attività culturali in Italia e all estero, favorendo lo sviluppo tra i Soci e tra cittadini democratici di iniziative destinate alla loro formazione culturale e sociale, tramite l utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione e informazione. Al centro dell attività dell Associazione si pongono le iniziative di natura musicale, ricreativa e di qualsiasi altra forma artistica in generale. I soci potranno anche usufruire di attività ricreative e di servizi organizzati per favorire la maggior conoscenza ed integrazione sociale. L Associazione si propone inoltre come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità compatibili anche parzialmente con lo scopo dell Associazione A titolo esemplificativo e non tassativo l Associazione svolgerà le seguenti attività: A) Attività culturali: concerti, eventi pluritematici e multiculturali, convegni, conferenze, proiezione di film e documentari di interesse per i Soci, mostre, spettacoli artistici in generale. B) Attività ricreative: intrattenimenti musicali, ricreativi e artistici in genere, sia da parte dei Soci che di compagnie e complessi esterni, pranzi sociali, promozioni di video, films e documentari, somministrazione di bevande alcoliche e non e alimenti C) Attività associative: incontri, manifestazioni fra i Soci in occasione di festività, ricorrenze ed altro. D) Attività di formazione: corsi di preparazione e corsi di perfezionamento musicali e artistici in generale anche non in linea con le finalità dell Associazione. E) Attività editoriale: pubblicazione di una rivista-bollettino, con eventuali allegati, pubblicazioni di atti di convegni, di seminari studi e ricerche. 2
ARTICOLO 5) SOCI Possono essere Soci dell associazione persone fisiche interessate, italiane o straniere, residenti in Italia o all Estero, in numero illimitato. Nell Associazione si distinguono: SOCI FONDATORI SOCI EFFETTIVI Il Consiglio Direttivo può in ogni momento attribuire ad altri Soci la prerogativa attribuita ai Soci Fondatori. La qualifica di Socio Fondatore risulta dall elenco generale dei Soci. Per essere ammesso a Socio Effettivo bisogna presentare domanda al Consiglio Direttivo e versare la quota di iscrizione all atto di presentazione della domanda. La quota di iscrizione sarà deliberata di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione. L appartenenza all Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi Organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi: Per i Soci Fondatori tramite dimissioni da comunicarsi in forma scritta almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell anno; Per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l ammissione; Con delibera di esclusione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto o per altri motivi che comportino indegnità o che siano non compatibili con le finalità dell Associazione. A tale scopo il Consiglio direttivo può provvedere in qualsiasi momento alla revisione della lista Soci Per il ritardato pagamento del contributo. 3
Organi dell Associazione sono: ART 6) ORGANI DELL ASSOCIAZIONE L Assemblea dei Soci Il Consiglio Direttivo Il presidente 6.1 L Assemblea dei Soci L Assemblea dei Soci è l Organo Sovrano dell Associazione ed è costituita da tutti i Soci iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale L Assemblea dei Soci può essere Ordinaria o Straordinaria Hanno diritto di partecipare all assemblea ordinaria tutti i Soci Fondatori dell Associazione. Hanno diritto di partecipare all assemblea straordinaria tutti i soci. I soci aventi diritti di voto devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. L Assemblea Ordinaria viene convocata almeno una volta l anno entro il 30 giugno per l approvazione del bilancio dell anno precedente e per presentare il bilancio preventivo dell anno in corso L Assemblea può essere convocata tanto in sede Ordinaria che in sede Straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo. 6.2 Convocazione dell Assemblea Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, mediante invito tramite lettera, e-mail, sms, Fax e qualsiasi altro strumento di comunicazione a tutti i Soci, a cura della Presidenza del Consiglio Direttivo; in casi di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 10 (dieci) giorni. 6.3 Costituzione e deliberazioni dell Assemblea L Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. L Assemblea ordinaria di seconda convocazione delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. 4
L Assemblea riunita in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che seconda convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Soci aventi diritto al voto. E ammesso l intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a 2 (due) e non sono ammessi voti per corrispondenza. L Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, da persona designata dall Assemblea. 6.4 Forma di votazione dell assemblea L assemblea vota normalmente per alzata di mano, su decisione del Presidente del Consiglio Direttivo e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto. Il Presidente del Consiglio Direttivo può inoltre, in questo caso, scegliere 2 (due) scrutatori fra i presenti. 6.5 Compiti dell Assemblea All assemblea spettano i seguenti compiti: a) In sede ordinaria: Discutere e deliberare sui Bilanci Consuntivi e sulle Relazioni del Consiglio Direttivo; Fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione ed i contributi associativi nonché la penale per i ritardati pagamenti; Deliberare sulle direttive di ordine generale dell Associazione sull attività da essere svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo; Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto Deliberare sul trasferimento della Sede dell Associazione b) In sede straordinaria: 6.6 Consiglio Direttivo Deliberare sullo scioglimento dell Associazione; Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario dell associazione sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo Il primo consiglio direttivo dell Associazione viene così costituito: Corubolo Giorgio Attilio, Presidente Ghezzi Giorgio, Vice Presidente Salvatori Roberto, Consigliere Zanon Daniele, Consigliere 5
6.6.1 Compiti del Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo ha l amministrazione ordinaria e straordinaria dell Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da 4 (quattro) membri e nominato per la prima volta nell atto costitutivo L Assemblea determina la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore ad anni 3 (tre). I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Presidente che rappresenta legalmente l Associazione di fronte a terzi e in giudizio nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie ed ha l uso della firma sociale; tra i suoi membri nomina anche un Vice Presidente, un Segretario ed il Tesoriere-Cassiere. Il Presidente dura in carica un anno ed è rieleggibile. In caso di dimissioni o impedimento grave, giudicato tale dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea Ordinaria. Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta a bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano i quattro componenti del Consiglio Stesso. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constatare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. I Consiglieri ed il Segretario sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni del Consiglio Direttivo. Soltanto il Consiglio Direttivo, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle delibere per la quale sia opportuno e conveniente dare pubblicità. 6.7 TESORIERE 6.7.1 Compiti del Tesoriere Il Consiglio Direttivo incaricherà un proprio membro dell Associazione di curare materialmente la gestione economica dell Associazione stessa in ossequio a norme operative che lo stesso Consiglio Direttivo può emanare con salvezza dei poteri e doveri statutari che gli competono. 6
ARTICOLO 7) FINANZE E PATRIMONIO 7.1 Entrate dell Associazione a) dalla quota di iscrizione da versarsi all atto della presentazione della domanda di iscrizione in qualità di Socio dell Associazione b) dai contributi annui ordinari da stabilirsi annualmente dall Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo c) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall Assemblea Ordinaria in relazione a particolari iniziative che richiedono disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario d)dal pagamento da parte dei Soci di somme dovute come corrispettivo dei servizi offerti dall Associazione di cui risulta regolarmente iscritto e) da convenzioni, donazioni, liberalità e lasciti di terzi o associati, contribuzioni volontarie ed elargizioni straordinarie; g) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere h) rendite del proprio patrimonio I contributi ordinari devono essere pagati in un unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno e sono dovuti per tutto l anno solare in corso qualunque sia il momento dell avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l anno solare in corso. ARTICOLO 8) Diritto al Socio del Patrimonio Sociale Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale. ARTICOLO 9) Esercizi sociali L esercizio sociale inizia il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L amministrazione e la tenuta contabilità dell Associazione sono affidate al Tesoriere secondo le direttive del Presidente del Consiglio Direttivo. 7
ARTICOLO 10) Modifiche statutarie Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato in qualsiasi momento, purché le varianti, le integrazioni o le modifiche siano sottoposte ed approvate a maggioranza semplice dell assemblea dei Soci appositamente convocata. ARTICOLO 11) Scioglimento e liquidazione In caso di scioglimento dell Associazione l Assemblea designerà uno più liquidatori determinandone i poteri Il netto risultante della liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell Assemblea o dei liquidatori. ARTICOLO 12) Regolamento interno Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo ARTICOLO 13) Rinvio Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell ordinamento giuridico italiano. 8