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DCO 337/2018/R/GAS Servizi di ultima istanza nel settore del gas naturale. Interventi propedeutici all individuazione dei fornitori dei servizi a partire dal 1 ottobre 2018. Osservazioni Anigas Milano, 10 luglio 2018 1

PREMESSA Anigas, con il presente documento, presenta le proprie osservazioni al documento di consultazione dell Autorità (DCO 337/2018/R/GAS di seguito DCO) sugli interventi propedeutici all individuazione dei fornitori dei servizi di ultima istanza a partire dal 1 ottobre 2018. OSSERVAZIONI GENERALI Alla luce dell attuale contesto di evoluzione del mercato retail, si ritiene necessario definire una disciplina per la prossima fornitura dei servizi di ultima istanza in continuità con l attuale impostazione, apportando modifiche puntuali per rafforzare l impianto regolatorio, in un quadro di riferimento certo, stabile e coerente con l attuazione delle disposizioni previste dalla Legge Concorrenza verso la piena apertura dei mercati gas e power, prevista al 1 luglio 2019. In particolare, in assenza del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico volto a definire le misure necessarie a garantire la cessazione della disciplina transitoria dei prezzi, occorre limitare il periodo di assegnazione dei servizi al 30 giugno 2019, salvo la sussistenza di scenari che, confermando gli attuali ambiti e dimensioni del bacino di questo servizio, ne consentano eventualmente una proroga fino al 30 settembre 2019. Con tale impostazione, la decisione di partecipare alle gare per l individuazione dei fornitori non sconterebbe il forte rischio di tale incertezza, tanto più se porta a prefigurare la possibilità di una modifica del potenziale bacino di clienti serviti in ultima istanza alla data di rimozione del servizio di tutela, come si evince nel DCO (par. 3.2, par. 3.9). Tale ipotesi rappresenta motivo di forte preoccupazione per l Associazione, in quanto ritenuta impercorribile dal punto di vista dei fondamenti giuridici/regolatori che hanno portato a definire nel settore gas una tutela di prezzo basata su un obbligo di offerta (e non di fornitura), presupposti che a nostro avviso non potrebbero legittimare un automatico passaggio in ultima istanza dei clienti domestici in tutela passivi al 1 luglio 2019. Si auspica pertanto che siano delineate specifiche misure le quali, replicando il percorso adottato in sede di uscita dalla tutela dei non domestici (delibera 280/2013/R/gas), permettano un ingresso consapevole dei clienti sul mercato libero, in linea con quanto previsto dalla Legge Concorrenza. 2

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI POSTI IN CONSULTAZIONE Durata dell erogazione dei SUI Q1. Si condivide la proposta di assegnare i SUI per un anno termico intercorrente dall 1 ottobre 2018 al 30 settembre 2019? Se no per quali motivi? Q2. In alternativa quale dovrebbe essere il periodo di riferimento per l assegnazione dei SUI in vista delle prossime procedure ad evidenza pubblica? Per quali motivi? Al fine di garantire la massima partecipazione, l assegnazione dei servizi dovrebbe avvenire all interno di uno scenario di mercato certo e prevedibile, che allo stato attuale non può essere garantito in assenza del decreto ministeriale, previsto entro lo scorso maggio dalla Legge Concorrenza. Come espresso nelle osservazioni generali, in considerazione delle incertezze dovute al futuro scenario di mercato all indomani della rimozione del servizio di tutela, si ritiene necessario prevedere l assegnazione dei servizi di ultima istanza per il periodo intercorrente dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2019. Pur riconoscendo i vantaggi gestionali dell ipotesi prospettata in consultazione di allineamento tra l anno termico e la durata di erogazione dei servizi di ultima istanza, l incertezza sui possibili volumi da fornire nei tre mesi successivi alla fine della tutela di prezzo rischierebbe fortemente di precludere la partecipazione alle procedure selettive. Qualora lo scenario lo consentisse, si potrebbe valutare una proroga della durata dei servizi - alle stesse condizioni - fino alla fine dell anno termico, prevedendo nel bando tale eventualità. Aree geografiche per lo svolgimento dei SUI Q3. Si condivide la modifica delle attuali aree geografiche? Sì, non si rilevano criticità in merito. Condizioni economiche per l erogazione dei servizi Q4. Si condividono gli orientamenti dell Autorità in merito alle condizioni economiche dei SUI per l anno termico 2018-2019? Se no, quale soluzione alternativa si ritiene preferibile? Non si condividono gli orientamenti presentati in merito alla struttura di prezzo che costituirà il valore economico per la formulazione dell offerta e successivamente il prezzo applicato ai clienti per i prossimi servizi di ultima istanza. In linea con quanto precedentemente espresso, per l erogazione dei SUI dal 1 ottobre 2018 al 30 giugno 2019 si ritiene necessario mantenere l attuale impostazione, rappresentata dal riferimento della tutela di prezzo a cui si aggiunge un unico parametro (β o γ) costituito dal bid dell aggiudicatario alla selezione, quest ultimo da applicare ai clienti secondo le attuali logiche di progressività che ne incentivano l uscita (stesse percentuali basate sulla tipologia di cliente e sul tempo di permanenza nel servizio ex delibera 465/2016/R/gas). 3

L ipotesi prospettata, basata sulla struttura dell offerta PLACET variabile e due distinti beta/gamma, oltre a non essere più giustificabile qualora il periodo di assegnazione dei SUI come proposto - non travalicasse la data di rimozione delle tutele di prezzo, risulta estremamente complessa e richiederebbe ingenti investimenti di adeguamento dei sistemi informatici delle aziende, tali da pregiudicare la definizione di eventuali offerte. Peraltro, si evidenzia come la valorizzazione delle componenti della formula di prezzo proposta (P FIX +P VOL + β 1 /γ 1 + β 2 /γ 2 ) ricalca quella delle attuali componenti delle condizioni economiche del servizio di tutela relativi all approvvigionamento della materia prima (i valori di P FIX coincidono con la quota fissa della QVD mentre β 1 γ 1 rappresentano i costi di trasporto e oneri fino al PSV sommatoria degli elementi Q TINT, QT MCV e QT PSV ), a cui si aggiunge il bid (β 2 /γ 2 ). Q5. Si condividono gli orientamenti relativi ai periodi di assegnazione dei SUI successivi a quello oggetto del presente documento per la consultazione? In tal caso, come si ritiene debbano essere differenziati nel tempo i corrispettivi applicati ai clienti dei SUI? Q6. Si ritiene che gli orientamenti di cui ai paragrafi 3.34 e seguenti debbano essere implementati già nel periodo di assegnazione oggetto del presente documento per la consultazione? Q7. Si ritiene altrimenti preferibile per il futuro l adozione di condizioni economiche dei SUI riferite al prezzo spot del gas naturale? Se sì, quale riferimento spot dovrebbe essere adottato? Data l incertezza sul futuro scenario, allo stato attuale non si ritiene opportuno svolgere considerazioni sui periodi di assegnazione successivi a quello oggetto della presente consultazione. Altri aspetti Q8. Si ritiene vi siano altri interventi necessari in relazione alle procedure concorsuali e alla regolazione relativa all erogazione dei SUI? Con l obiettivo di migliorare la gestione dei servizi, in particolare per agevolare la presa in carico da parte degli aggiudicatari della gara per l affidamento dei SUI, sarebbe auspicabile che la comunicazione dei PdR che andranno a confluire nei SUI con decorrenza 1 ottobre 2018 (da effettuarsi secondo la regolazione entro l 8 lavorativo dopo il 10 solare del mese antecedente la decorrenza) venga inviata dal distributore, oltreché al soggetto uscente, anche al soggetto entrante vincitore della gara. Informazioni finalizzate a ridurre l asimmetria informativa tra potenziali partecipanti alle gare e agevolare la definizione di eventuali offerte Q9. Si condivide l orientamento espresso in materia di informazioni da mettere a disposizione ai FUI e agli FDD prima delle procedure a evidenza pubblica? Indicarne le motivazioni. 4

Si condivide l orientamento che consente ai potenziali partecipanti alla gara di disporre dell informazione sulla dimensione storica del servizio erogato e della miglior stima dei PdR e volumi che potrebbero essere attivati all inizio del nuovo periodo di assegnazione, al fine di favorire una maggiore partecipazione alle procedure di assegnazione. Affinché il distributore possa fornire la miglior stima del numero di PdR e dei corrispondenti volumi annui che saranno oggetto della richiesta di attivazione dei SUI riferita al mese di ottobre 2018, si ritiene che le scadenze che saranno fissate per l invio delle informazioni debbano tener conto - in misura maggiore rispetto a quanto avvenuto in occasione della scorsa procedura di individuazione dei fornitori dei SUI (deliberazione 465/2016/R/gas) - dei termini ultimi fissati dalla regolazione per l invio da parte degli Utenti della Distribuzione (UdD) delle cessazioni amministrative e degli switching con decorrenza 1 ottobre 2018. Meccanismo di reintegrazione oneri Q10. Si condivide l orientamento di riconoscere, nell ambito dei meccanismi di reintegrazione della morosità per i periodi di esercizio del FUI e dell FDD a partire da ottobre 2018, gli oneri finanziari calcolati in base agli interessi legali? Indicarne le motivazioni. Q11. Si condivide l orientamento alternativo di non riconoscere, nell ambito dei meccanismi di reintegrazione della morosità per i periodi di esercizio del FUI e dell FDD a partire da ottobre 2018, gli oneri finanziari? Indicarne le motivazioni. Non si condivide l orientamento a causa delle difficoltà operative per effettuare lo scorporo, derivanti dalla necessità di identificare, per singola fattura, la quota di interessi di mora fatturati e di stimare, tramite l utilizzo di driver, il valore del credito relativo. Inoltre non si condivide l orientamento anche perché il tasso di interessi di mora attualmente applicato è in linea al tasso di remunerazione del capitale investito previsto dalla regolazione per le società di vendita Q12. Si ritiene, inoltre, vi siano ulteriori elementi procedurali che presentino criticità tali da influenzare il tasso di mancato pagamento dei clienti finali serviti nel FUI o nell FDD? Indicarne le motivazioni. In linea con quanto precedentemente esposto, si ritiene necessario mantenere l attuale impostazione regolatoria in tema di procedure concorsuali e condizioni economiche dei servizi. Allo stesso tempo, alla luce dell esperienza maturata nella gestione dei SUI, si propongono i seguenti interventi di dettaglio rafforzativi della disciplina. In relazione alle informazioni necessarie per la corretta fornitura dei SUI, si segnala la problematica relativa alle anagrafiche dei clienti, non corrette e incomplete, dai rilevanti impatti negativi in termini di gestione della fatturazione, morosità/reclamosità; a tal proposito, sono indicativi i dati forniti nelle tabelle del DCO sull unpaid ratio nell anno termico 16/17 relativi ai clienti forniti in FUI che, non derivando da situazioni di morosità pregresse, avrebbero dovuto essere considerati buoni pagatori. 5

Vanno anche affrontati e risolti i casi di incongruenza del nome e cognome con il codice fiscale o della partita iva con la ragione sociale, o l assenza di uno di questi o più di questi dati, al fine di consentire al FDD e al FUI di fatturare il cliente ai sensi della normativa IVA (art. 21 comma 2 DPR 633/1972) e della normativa sull anagrafe tributaria (art. 6 DPR 605/1973). Tale problematica va risolta anche per i clienti FUI direttamente allacciati alla rete di trasporto per i quali manca la maggior parte dei dati obbligatori previsti dalla regolazione (Appendice 3 TIVG). A titolo esemplificativo e non esaustivo i dati mancanti di maggior impatto sui processi gestionali sono: PDR, matricola misuratore, anagrafica cliente finale (destinatario della fattura, ubicazione del punto di riconsegna), tipologia del punto di riconsegna, causa di attivazione del servizio di FUI, indirizzo di fornitura e indirizzo di fatturazione. Peraltro, la mancanza di dati corretti continuerebbe a persistere anche nel momento di centralizzazione delle informazioni nell ambito del Sistema Informativo Integrato. Si rileva inoltre che nel FUI i clienti domestici disalimentabili attivati per motivi diversi dalla morosità presentano tassi di unpaid molto elevati, soprattutto nei primi 3 mesi di fornitura, periodo durante il quale vengono applicate le sole condizioni economiche di tutela. Tali oneri attualmente potrebbero essere coperti dal FUI solo aumentando il valore del β offerto in asta che graverebbe peraltro sui clienti buoni pagatori e sul servizio pubblico. Data la natura universale del servizio si ritiene che, al fine di ristorare, almeno per i primi 3 mesi di fornitura, la quota di morosità che non viene coperta tramite i livelli di unpaid ratio riconosciuti nella componente QVD, i crediti non riscossi debbano essere reintegrati al fornitore includendo nel perimetro del meccanismo di reintegro (art. 31 quinquies del TIVG) anche i clienti di cui al comma 2.3 del TIVG lettere a) e b) con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno. Con riferimento alla cessione del credito dei clienti precedentemente serviti dal fornitore del servizio di default distribuzione, si chiede: i) un intervento chiarificatore sull art. 39 bis TIVG, al fine di esplicitare l applicazione del meccanismo anche nei confronti dei clienti entrati in default per motivi diversi dalla morosità; ii) una modifica del termine di notifica al venditore entrante della documentazione attestante il mancato pagamento di cui all art 39bis 4 TIVG: al fine di tener conto delle tempistiche per la costituzione in mora, occorrerebbe prevedere un termine di 60 giorni dalla scadenza di pagamento dell ultima fattura oggetto di cessione. Gli attuali 40 giorni previsti dall art 39bis 5 TIVG non sono sufficienti, anche se in linea con quanto previsto nel servizio di salvaguardia power, in cui tuttavia non vi è un obbligo regolatorio di messa in mora. iii) un meccanismo che disincentivi il venditore entrante all inadempimento rispetto al credito che ha accettato irrevocabilmente di acquistare, prevedendo una penalizzazione per il venditore entrante che non abbia pagato il credito acquistato decorso un determinato periodo di tempo dalla notifica del credito. 6