COMUNE di PIAZZOLA sul BRENTA P r o v i n c i a d i P a d o v a. C.a.p. 35016 Tel. (049) 9697911 T elefax (049) 9697930 Cod. Fisc. 80009670284 Determinazione n 113 Piazzola sul Brenta lì 25.08.2011 Prot. n. 5793 Oggetto: Affidamento incarico di consulenza assicurativa a J.L.T. srl. Periodo dal 1 settembre 2011 al 31 agosto 2013. IL RESPONSABILE DELL AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIO-CULTURALI E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI CONSIDERATO che con deliberazione n. 62 del 11.05.2011 la G.C. ha approvato il PEG per il triennio 2011-2013 che definisce gli obiettivi di gestione e le relative dotazioni finanziarie affidate ai responsabili dei servizi; VISTA la determinazione sindacale n 17 Reg. Ord., n 4063 di protocollo del 26 maggio 2010, relativa all attribuzione delle funzioni gestionali di cui all art. 107, del D..Lgs. n 267/2000; ATTESO che con apposito atto di indirizzo, deliberazione n. 94 del 24.08.2011, la Giunta Comunale ha autorizzato il Responsabile dell area affari generali, servizi socio-culturali e servizi economico-finanziari a procedere all affidamento in via esclusiva alla società Jardine Lloyd Thompson srl di Torino del mandato di brokeraggio assicurativo per conto del Comune di Piazzola sul Brenta per il periodo che va dal 01.09.2011 al 31.08.2013; VISTA la determinazione n. 180 del 31.12.2010 con la quale si affidava l incarico di consulenza assicurativa alla società Tower spa Brokers di Assicurazione via dell Oreficeria, 32 di Vicenza; VISTA la ns. nota prot. 5792 del 25.08.2011 con cui si comunicava alla società Tower spa che questa amministrazione procederà in modo autonomo agli eventuali ricollocamenti assicurativi che si renderanno necessari fino al 31.12.2011 a seguito di mutate esigenze; VISTA l offerta, pervenuta dalla società Jardine Lloyd Thompson srl di Torino, riguardante l incarico del servizio di brokeraggio assicurativo con evidenziata la possibilità di coinvolgere l intera Unione dei Comuni di Padova Nordovest, con risultati economicamente più convenienti se confrontati al singolo ente preso in esame; CONSIDERATO che la società assicurativa J.L.T. srl attualmente riveste l incarico di broker dei comuni di Villafranca Padovana e Campo San Martino i quali hanno trasferito assieme ai comuni di Campodoro, Curtarolo e Piazzola sul Brenta alcuni servizi all Unione dei Comuni Padova Nordovest; RAVVISATA l opportunità di valutare l ipotesi di veicolare la riforma/ricollocamento dei contratti attraverso l ausilio dell Unione dei Comuni Padova Nordovest che comporterebbe, oltre alla semplificazione e al miglioramento della gestione amministrativa, l aumento del potere contrattuale dell ente con conseguenti economie d esercizio, così come evidenziato nella citata deliberazione di Giunta Comunale di indirizzo, n. 94 del 24.08.2011;
VISTO il comma 11 dell art. 125 Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18/CE, il quale prevede per i servizi o forniture inferiori a 20.000 euro l affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento; VISTO l art. 1, lett. tt) del vigente Regolamento per i lavori, le provviste e per i servizi da eseguirsi in economia, che prevede il servizio di brokeraggio assicurativo tra quelli acquisibili in economia; VISTO l art. 2, lett d) comma a) del citato Regolamento, secondo cui è possibile procedere all affidamento diretto sino ad un importo di 10.000,00; RILEVATO che sulla base delle provvigioni che la società J.L.T. srl incassa annualmente, il valore annuo stimato per la gestione del portafoglio assicurativo del Comune di Piazzola sul Brenta per un biennio rientra nell ambito delle acquisizioni in economia di cui alla richiamata normativa; ATTESO che l incarico in oggetto non comporta alcuna spesa a carico del Bilancio comunale in quanto l opera del broker è remunerata per il tramite delle Compagnie d assicurazione con le quali sono stipulate o prorogate le coperture; RITENUTO pertanto, di affidare, dal 01.09.2011 al 31.08.2013, l incarico alla società Jardine Lloyd Thompson srl di Torino, il servizio di brokeraggio assicurativo delle polizze del Comune di Piazzola sul Brenta; VISTA l allegata convenzione per incarico professionale di consulenza ed assistenza in materia di rischi e coperture assicurative, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale; DETERMINA DI AFFIDARE, per i motivi espressi in premessa alla società Jardine Lloyd Thompson srl di Torino - filiale operativa di Venezia, con decorrenza dal 01.09.2011 e scadenza al 31.08.2013 il servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Piazzola sul Brenta, ai sensi del comma 11 dell art. 125 del Decreto Legislativo n. 163 n. 12 aprile 2006 e del vigente Regolamento; DI STABILIRE che nessun compenso ad esclusione dei premi assicurativi verranno corrisposti alla società Jardine Lloyd Thompson srl di Torino; DI APPROVARE l allegata convenzione per incarico professionale di consulenza ed assistenza in materia di rischi e coperture assicurative, allegato alla presente come parte integrante e sostanziale. Visto: (art. 51, comma 4 D.Lgs 267/2000) Piazzola sul Brenta, li 25.08.2011 Il Capo Area Finanziaria (Dott. Fabio Montecchio) IL RESPONSABILE DELL AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIO-CULTURALI E SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI Montecchio dott. Fabio
ALLEGATO ALLA DETERMINA N. 113 DEL 25.08.2011 DISCIPLINARE PER INCARICO PROFESSIONALE DI CONSULENZA ED ASSISTENZA IN MATERIA DI RISCHI E COPERTURE ASSICURATIVE Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge, tra: Il Comune di Piazzola sul Brenta con sede in viale S. Camerini n. 3 a Piazzola sul Brenta, Codice Fiscale 80009670284 partita Iva 00962850285, in persona del dott. Montecchio Fabio, nella sua qualità di Responsabile dell area 1^, da una parte; in seguito denominato ENTE; JARDINE LLOYD THOMPSON S.R.L. con sede in C.so Peschiera 164-10138 TORINO - Partita Iva 06052900013, iscritta dal 25 giugno 1991 alla sezione 2^ dell Albo Broker istituito presso l ISVAP ai sensi della legge con matricola 741/S e dal 02/04/2007, in applicazione del D.Lgs. n 209 del 07/09/2005, al n B000085928 della Sez. B d el Registro Unico degli Intermediari, rappresentata dal preposto Sig. RIPAMONTI Roberto, in seguito denominato BROKER; si conviene e si stipula quanto segue: ARTICOLO 1 L Ente affida al Broker, che accetta, il mandato esclusivo nonché l incarico di prestare all Ente medesimo consulenza ed assistenza in materia di rischi e di esigenze assicurative in genere, incluse le polizze già in essere. ARTICOLO 2 Il Broker si impegna a fornire prestazioni e servizi di completo supporto all Ente. Essi si articoleranno in: a) risk management, ovvero identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull Ente, già assicurati e non. Tale attività comprende: 1. censimento, analitico e fotografico, dei beni materiali ed immateriali; 2. assistenza nella loro valutazione rilevante ai fini assicurativi; 3. studio della prevenzione e quant altro utile per un efficace copertura assicurativa; b) analisi delle polizze assicurative esistenti e studio del rapporto tra esse ed i rischi di cui al punto precedente; c) presentazione all Ente di una relazione per aggiornare il programma assicurativo, individuare le coperture e garanzie occorrenti in relazione alle esigenze dell Ente stesso e segnalare le possibili soluzioni di ottimizzazione delle polizze esistenti dal punto di vista normativo, contrattuale ed economico; d) assistenza all Ente nell esperimento di gare comunitarie per i contratti assicurativi eccedenti i DSP 200.000,00 e, sotto tale somma, per l effettuazione delle procedure semplificate, predisponendo, in entrambi i casi, i testi dei capitolati;
e) predisposizione della conseguente relazione tecnica di valutazione delle offerte pervenute dalle varie Compagnie di assicurazione, evidenziando quelle che hanno espresso il miglior rapporto costi/benefici; f) esecuzione e gestione delle polizze, previa segnalazione dei premi in scadenza; g) razionalizzazione ed allineamento delle scadenze dei contratti; h) incasso dei titoli e saldo dei medesimi alle Compagnie. In ottemperanza delle disposizioni contenute nella Legge n 136 del 13/08/2010 si segnala che i p remi vengono versati dall Ente al Broker, legalmente e legittimamente delegato al loro incasso in nome e per conto da parte delle Compagnie di assicurazione contraenti, tramite bonifico bancario presso: CREDITO EMILIANO (CREDEM) Agenzia 17 di Milano con Filiale a Torino, in Corso Peschiera n 186, sul seguente conto corrente dedicato Codice IBAN: IT 74 N 03032 01617 010000001117, sul quale, sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: RIPAMONTI ROBERTO Codice fiscale RPMRRT59H21M052T in qualità di Amministratore Delegato della Jardine Lloyd Thompson S.r.l., BAGNOLI STEFANIA Codice fiscale BGNSFN71M58F205X in qualità di Procuratore della Jardine Lloyd Thompson S.r.l.; i) segnalazione all Ente degli aggiornamenti e revisioni delle coperture assicurative in corso di contratto che si rendessero utili e/o necessarie a seguito dell evolversi del mercato assicurativo; j) effettuazione di indagini di mercato per individuare e/o verificare le Compagnie più solide che siano anche in grado di praticare le condizioni finanziarie più vantaggiose; k) informazione e segnalazione di nuovi sistemi, condizioni, ritrovati, tecniche, condizioni e/o obblighi inerenti i rapporti assicurativi specifici dell attività esercitata dell Ente; l) raccolta ed impostazione delle denunce di sinistro; m) assistenza per la gestione dei sinistri attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi e pendenti alla data di conferimento,secondo le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, in modo da giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle Compagnie assicuratrici e/o dei terzi responsabili. ARTICOLO 3 Al Broker viene espressamente vietato: di assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con il Comune di Piazzola sul Brenta; 1. di stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare il Comune di Piazzola sul Brenta senza il suo preventivo, esplicito, consenso; 2. cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto; 3. il broker dovrà svolgere l incarico nell interesse del Comune di Piazzola sul Brenta osservando tutte le indicazioni e richieste che l ente stesso fornirà. Dovrà in particolare osservare l obbligo di diligenza nello svolgimento del servizio, oltre a garantire la completezza e fattibilità delle proposte in ogni fase;
4. sono a carico del broker tutte le spese ed oneri accessori connessi e conseguenti all espletamento dell incarico, nonché i rischi connessi all esecuzione dell incarico stesso; 5. Il comune di Piazzola sul Brenta ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell incarico, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/2005. ARTICOLO 4 Restano di esclusiva competenza del Comune di Piazzola sul Brenta: la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker; la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare; l adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita il comune di Piazzola sul Brenta. ARTICOLO 5 Qualora l incarico non sia espletato in conformità al presente capitolato, il Comune di Piazzola sul Brenta si riserva di risolvere il contratto dandone avviso al Broker con semplice raccomandata a.r.. ARTICOLO 6 Il presente incarico avrà durata di anni 2 (due), dal 01/09/2011 al 31/08/2013 e potrà essere rinnovato dall Ente al massimo per un pari periodo. Le parti potranno tuttavia rescindere il contratto ad ogni ricorrenza annua con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da darsi a mezzo di lettera raccomandata. ARTICOLO 7 Resta inteso che il Broker verrà remunerato secondo consuetudine di mercato dalle Compagnie che contraggono le polizze con l Ente. Questi informerà gli assicuratori della collaborazione del Broker indicando nelle procedure di gara o comunicando alle Compagnie in vigenza di contratto di essere assistito da JARDINE LLOYD THOMPSON S.R.L. Broker incaricato ai sensi della D.Lgs. 07/09/2005, n 209. ARTICOLO 8 Per eventuali controversie sarà competente esclusivamente il foro di Padova. In Piazzola s/b, li (Il Comune di Piazzola sul Brenta) Fabio Montecchio Il Broker: JARDINE LLOYD THOMPSON S.R.L. Roberto Ripamonti