A TUTTI I CONSORZIATI LORO SEDI [CIRCOLARE nr 2/2011] A cura del Dr Ciribì Francesco Dottore commercialista in Pistoia Consulente fiscale del Consorzio Italiano Proprietari Campi da golf [Febbraio 2011] 31 MARZO 2011 ULTIMA CHIAMATA PER IL MODELLO EAS!! Con il decreto Milleproroghe (D.L. 29.12.2010, n. 225), tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che non hanno provveduto alla compilazione del Modello EAS entro il 31.12.2009 possono sanare la propria posizione inoltrando il modello EAS, nelle modalità previste dalla norma di riferimento (art. 30 D.L. 185/2008), entro il 31.03.2011. Per effetto dell anzidetta proroga, i termini per la tempestiva presentazione del modello EAS sono fissati nel seguente modo: - entro il 31.03.2011, per gli enti già costituiti alla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 (29.11.2008); - entro il 31.03.2011, per gli enti costituitisi dopo l entrata in vigore del predetto decreto legge qualora il 60 giorno dalla costituzione scada prima del 31.03.2011;
- entro 60 giorni dalla data di costituzione, per gli enti per i quali il termine di 60 giorni dalla costituzione scada a decorrere dal 31.03.2011 (cioè in data 31.03.2011 o in data successiva) (si veda C.M. 24/02/11 nr 6/E). Tale modello EAS consiste in un questionario in cui vanno comunicati i dati rilevanti, ai fini fiscali, degli enti associativi NON COMMERCIALI che si avvalgono delle agevolazioni fiscali sui proventi istituzionali, di cui all articolo 148 del T.U.I.R., ivi compresi gli enti che si limitano solo a riscuotere le quote associative. Per espressa previsione dell articolo 30 del D.L. 185/2008, sono esonerate da tale obbligo le A.S.D. e le S.S.D. iscritte nel Registro del CONI, non svolgenti attività di tipo commerciale, ma solo istituzionale. Va tuttavia precisato, che l obbligo grava però sulle A.S.D. o S.S.D. che hanno proventi decomercializzati ai sensi del comma 3 dell articolo 148 del T.U.I.R. (si veda par. 1.1) e cioè green fee, gettoni campo pratica, etc.etc., per cui si può affermare che nell ambito del golf l invio del modello EAS è obbligatorio. Per le A.S.D. e S.S.D., iscritte nel Registro del CONI, è previsto il c.d. modello light, che prevede la compilazione solo dei punti 4, 5, 6, 25 e 26. In caso di proventi per pubblicità o sponsorizzazione va compilato anche il punto 20! L invio non ha cadenza annuale, ma dovrà essere nuovamente presentato, in caso di variazione dei dati comunicati, entro il 31/03 dell anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. In particolare tale obbligo di re-invio sussiste nei seguenti casi: - rispetto all invio precedente l A.S.D. o S.S.D. nel 2010 ha iniziato (o ha cessato) di avere proventi da pubblicità o sponsorizzazioni; - rispetto all invio precedente l A.S.D. o S.S.D. nel 2010 ha iniziato (o ha cessato) di organizzare manifestazioni per raccolta di fondi; Pesantissime le sanzioni in caso di mancato invio del modello: revoca delle agevolazioni fiscali di cui all articolo 148 del TUIR e all articolo 4 del D.P.R. 633/72: cioè tassazione ai fini IRES ed IVA dei proventi istituzionali!! L Agenzia delle Entrate, con i comunicati del 23 e 28 settembre 2009, ha precisato che l adempimento in oggetto non presuppone un automatico controllo di tutti coloro che hanno inviato
il modello, ma che le informazioni acquisite costituiranno uno strumento rilevante, ma non esclusivo, ai fini dell analisi del composito universo dell associazionismo. Pertanto, non vi sarà un accertamento generalizzato per tutti gli enti associativi, ma una sorta di censimento volto a implementare la base informativa in possesso dell Amministrazione Finanziaria. E tuttavia da sottolineare che nel provvedimento istitutivo dell obbligo di invio del modello EAS, è stato precisato che lo scopo è quello di indirizzare i controlli della Guardia di Finanza, alla ricerca dei "falsi" circoli e che da tali controlli l'agenzia delle Entrate si aspetta di recuperare 300 milioni di euro nel solo 2011. DAL 15 MARZO 2011 RIAPRONO LE ISCRIZIONI PER IL CINQUE PER MILLE Con la Circolare Ministeriale 9/E del 3 marzo 2011 l'agenzia delle Entrate ha reso ufficiale la tabella di marcia del cinque per mille 2011. REQUISITI NECESSARI DELLA A.S.D. PER POTER BENEFICIARE DEL CINQUE PER MILLE In virtù del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 aprile 2010, possono partecipare al riparto del 5 per mille le A.S.D. che svolgono una rilevante attività di interesse sociale: vale a dire le A.S.D. nella cui organizzazione sia presente il settore giovanile e che siano affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI. In particolare le A.S.D. per poter beneficiare del cinque per mille devono svolgere prevalentemente almeno una delle seguenti attività: - avviamento e formazione sportiva dei giovani di età inferiore a 18 anni; - avviamento alla pratica sportiva a favore di persone di età non inferiore a 60 anni; - avviamento alla pratica sportiva nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni economiche, psicofisiche, familiari o sociali. Le A.S.D. in possesso di uno dei suddetti requisiti possono presentare la domanda di iscrizione negli appositi elenchi predisposti dall'agenzia delle Entrate.
CALENDARIO CINQUE PER MILLE PER LE A.S.D. Di seguito si elencano le principali date alle quali le A.S.D., che vogliono iscriversi negli elenchi dei possibili destinatari della quota del cinque per mille 2011, devono porre particolare attenzione. Risulta importante sottolineare che anche i soggetti presenti nelle liste per gli anni passati devono ripetere l'iscrizione. 15 MARZO 2011 Inizia il termine per la presentazione delle iscrizioni negli appositi elenchi del cinque per mille 2011. La domanda deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica usando il software che potrà essere scaricato dal sito internet dell'agenzia delle Entrate. 7 MAGGIO 2011 Termine ultimo per l'iscrizione negli appositi elenchi. 14 MAGGIO 2011 Entro tale data ci sarà la pubblicazione dell'elenco provvisorio delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte che possono beneficiare del cinque per mille per l'anno 2011 (elenco consultabile sul sito dell'agenzia dell'entrate, ovvero www.agenziaentrate.gov.it). 20 MAGGIO 2011 Le A.S.D. hanno tempo fino a tale data per correggere eventuali errori di iscrizione rilevati negli elenchi provvisori. 25 MAGGIO 2011 Termine ultimo per la pubblicazione dell'elenco aggiornato e definitivo delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte al beneficio. 30 GIUGNO 2011 Entro tale data i legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'elenco aggiornato devono inviare con raccomandata A.R. all'ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dei medesimi enti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla persistenza dei requisiti previsti dall'art. 1 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2009.... I presidenti delle A.S.D. devono quindi autocertificare la permanenza dei requisiti, già elencati nel precedente paragrafo, per essere ammessi al beneficio del cinque per mille.
Tale dichiarazione sostitutiva deve essere redatta sul modulo predisposto dall'agenzia delle Entrate e accompagnata, a pena di decadenza dal beneficio, dalla copia di un documento d'identità del legale rappresentante. 31 DICEMBRE 2011 Termine ultimo dei controlli da parte del CONI sulle dichiarazioni sostitutive presentate dalle associazioni sportive dilettantistiche, per verificare la reale esistenza dei requisiti autocertificati dal legale rappresentante della stessa. Anche per il 2011 i beneficiari del cinque per mille devono redigere entro un anno dall'incasso del contributo un rendiconto che indichi la destinazione delle somme percepite. Gli enti che riceveranno più di 20mila euro devono trasmette il rendiconto all'amministrazione competente per l'erogazione del contributo. * * * Si ricorda che chi fosse interessato a chiarimenti sugli argomenti oggetto di circolare, può contattare direttamente lo studio presso i recapiti e secondo le modalità indicate sul sito www.egcoaitaly.com. Distinti saluti Ciribì Francesco