News per i Clienti dello studio
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- Renzo Piccinini
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1 News per i Clienti dello studio N. 7 del 22 Marzo 2015 Premessa L art. 30 co. 1-3-bis del DL n. 185 (convertito nella L n. 2) ha subordinato la non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi percepiti dagli enti non commerciali di tipo associativo alle seguenti condizioni: possesso dei requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria; Ai gentili clienti Loro sedi Entro fine mese il modello EAS con le variazioni dei dati 2014 Scade il prossimo il termine per presentare nuovamente il modello EAS "aggiornato" in caso di variazione dei dati avvenuta nel Ricordiamo che, in ogni caso, non costituisce modifica da comunicare all Agenzia delle Entrate la variazione degli aspetti quantitativi riferiti: i) ammontare dei ricavi derivanti da effettuazione di sponsorizzazioni e pubblicità; ii) ammontare dei costi sostenuti per pubblicità perautopromozione; iii) ammontare delle raccolte pubbliche di fondi; iv) ammontare delle entrate complessive; v) numero degli associati; vi) ammontare delle erogazioni liberali; vii) ammontare dei contributi pubblici. Peraltro, non è necessaria la presentazione di un nuovo modello EAS, qualora si sia verificato soltanto un mutamento del rappresentante legale, ovvero si sia verificata una variazione dei dati dell ente, in quanto si tratta di informazioni già in possesso dell Amministrazione Finanziaria (R.M. n. 125 del 6 dicembre 2010). Ad ogni modo, qualora l ente fosse tenuto alla ripresentazione del modello EAS aggiornato, le istruzioni precisano che nel nuovo modello ripresentato occorre inserire tutti i dati richiesti, anche quelli che non hanno subìto variazioni. La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello EAS costituisce un onere per gli enti interessati sicché l omessa presentazione entro i termini previsti comporta l inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati. Gli articoli 148 del TUIR e 4 del DPR 633/72 prevedono una disciplina fiscale di favore per gli enti associativi, sia ai fini delle imposte sul reddito che ai fini IVA. In presenza di particolari condizioni è, infatti, prevista la non imponibilità di quote, corrispettivi e contributi percepiti. trasmissione all Agenzia delle Entrate dei dati e delle notizie fiscali rilevanti mediante l apposito modello EAS. Soggetti interessati In linea generale, la disciplina sulla comunicazione dei dati all Agenzia delle Entrate, per il tramite del modello EAS, riguarda gli enti associativi non commerciali e le società sportive dilettantistiche di cui all art. 90 della L. 289/2002. Nello specifico, dalle istruzioni alla compilazione del modello EAS si evince che sono obbligati a trasmettere le informazioni richieste i seguenti soggetti. IMPORTANTE Si invita pertanto a comunicare allo studio entro il 30 Marzo eventuali variazioni dell Ente rilevanti per la presentazione del modello EAS. 1 2
2 Secondo quanto chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 12, sono tenuti a presentare il modello EAS: tutti gli enti associativi di natura privata; con o senza personalità giuridica; che si avvalgono di una o più delle previsioni di decommercializzazione. Soggetti con modalità di compilazione semplificata La circolare Agenzia delle Entrate n. 45 (paragrafo 1.3) ha evidenziato che gli enti associativi i cui dati rilevanti ai fini fiscali siano già in possesso di un Amministrazione pubblica (ad esempio, perché l ente è iscritto in un pubblico registro) possono procedere alla compilazione del modello secondo modalità semplificate. Tale disposizione si rivolge, in particolare alle seguenti categorie di soggetti. Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 51, possono altresì compilare il modello EAS in versione semplificata: le associazioni combattentistiche e d arma, iscritte nell apposito albo presso il Ministero della Difesa (es. Associazione nazionale Carabinieri, Associazione nazionale finanzieri d Italia, ecc.); le federazioni sportive nazionali, riconosciute e controllate dal CONI. Soggetti esclusi dall obbligo Di contro, invece, sono esclusi dall obbligo di comunicazione dei dati e delle notizie fiscali rilevanti, ovvero alla compilazione del suddetto modello EAS i seguenti soggetti. Resta fermo il potere dell Amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza dei requisiti che consentono l esonero dalla presentazione del modello EAS. 3 4
3 Modalità di presentazione del modello EAS Il modello EAS deve essere presentato all Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica: direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici Entratel o Fisconline; tramite professionisti, associazioni di categoria, CAF e ogni altro soggetto abilitato, ai sensi dell art. 3 co. 3 del DPR 322/98; tramite una società del gruppo, qualora il richiedente appartenga ad un gruppo societario, ai sensi dell art. 3 co. 2-bis del DPR 322/98. In ordine alla presentazione tramite un soggetto esterno, le istruzioni precisano che l intermediario deve rilasciare al richiedente: contestualmente alla ricezione del modello o all assunzione dell incarico per la sua predisposizione, l impegno alla trasmissione telematica dei dati in esso contenuti; un esemplare cartaceo del modello contenente i dati che sono stati inviati in via telematica, redatto su modello conforme a quello approvato; la copia della comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuta presentazione. Termini di presentazione del modello EAS Con riferimento ai termini di presentazione del modello EAS, sono presti termini differenti a seconda si tratti di: 1. enti di nuova costituzione; 2. enti che perdono i requisiti qualificanti; 3. enti già costituiti, ma che sono stati oggetto di variazioni di alcuni dati in precedenza comunicati. 1. Enti di nuova costituzione Per quanto concerne gli enti di nuova costitutizione, si precisa che il modello in parola deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione dell ENTE. 2. Perdita dei requisiti qualificanti Analogamente a quanto sopra, qualora il soggetto che ha comunicato i dati perda i requisiti qualificanti previsti dalla normativa tributaria per usufruire dei benefici fiscali, è tenuto alla ripresentazione del modello EAS entro 60 giorni dalla data in cui si verifica tale circostanza, compilando l apposito riquadro. 3. Variazione dei dati in precedenza comunicati Successivamente al primo invio, gli enti che nell anno precedente hanno registrato una modifica dei dati indicati nell ultimo modello EAS inviato, sono tenuti a presentare un nuovo modello EAS aggiornato con le modifiche intervenute, entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si sono manifestate le anzidette modifiche. In particolare, in caso di variazione dei dati trasmessi, il modello EAS deve essere nuovamente presentato: entro il 31 marzo dell anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione; inserendo tutti i dati richiesti, anche quelli non variati. Pertanto, in caso di variazione dei dati avvenuta nel corso del 2014, il modello EAS dovrà essere ripresentato entro il prossimo Tuttavia, secondo le istruzioni per la compilazione del modello, non sussiste l obbligo di ripresentare il modello qualora oggetto di modifica siano i seguenti dati: proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità (n. 20 del modello); messaggi pubblicitari (n. 21 del modello); ammontare medio delle entrate complessive (n. 23 del modello); numero degli associati dell ente nell ultimo esercizio (n. 24 del modello); ammontare di erogazioni liberali ricevute (n. 30 del modello); ammontare di contributi pubblici ricevuti (n. 31 del modello); numero e giorni delle manifestazioni di raccolta pubblica di fondi (n.33 del modello). 5 6
4 Remissione in bonis Tuttavia, al fine di evitare la preclusione al regime fiscale di favore a quegli enti che non hanno provveduto, nel rispetto dei suddetti termini, all invio della predetta comunicazione, il legislatore ha esteso l applicabilità della c.d. remissione in bonis, di cui all articolo 2 comma 1 del DL 16/2012, anche in caso di omesso o tardivo invio del Modello EAS. Nello specifico, l art. 2, comma 1, del DL n. 16, convertito con modificazioni dalla L , n. 44, ha introdotto l istituto della remissione in bonis, al fine di evitare che mere dimenticanze relative a comunicazioni ovvero, in generale, ad adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano al contribuente la possibilità di fruire di benefici fiscali o di regimi opzionali. Conseguenze mancato invio La comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali con il modello EAS costituisce un onere per gli enti interessati sicché l omessa presentazione entro i termini previsti comporta l inapplicabilità dei regimi fiscali agevolati. Si cita, a tal proposito, quanto espresso dall Agenzia delle Entrate con la circolare 12/2009 (confermato dalla Circolare 45/2009): Resta inteso che gli enti associativi interessati dalle disposizioni fiscali di favore di cui agli articoli 148 del Tuir e 4 del Dpr n. 633 del 1972 non potranno più farne applicazione qualora non assolvano all onere della comunicazione nei termini e secondo le modalità stabilite con il menzionato provvedimento del Direttore dell Agenzia delle Entrate. Le conseguenze, quindi, sono particolarmente gravi; infatti, continuando a svolgere le attività sopra richiamate (incasso quote sociali e vendita di beni e servizi ai soci), tutta l attività dell ente avrà natura commerciale. L ente, pertanto, diventerà ente commerciale a tutti gli effetti, attirando nella commercialità (pagamento di imposte e adempimenti contabili connessi) qualsiasi attività svolta (art 149, TUIR ). 7 Ai sensi dell anzidetta disposizione, infatti, la fruizione di benefici di natura fiscale o l accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altro adempimento di natura formale non tempestivamente eseguiti, non è preclusa, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l autore dell inadempimento abbia avuto formale conoscenza, laddove il contribuente: abbia i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento; effettui la comunicazione ovvero esegua l adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile; versi contestualmente l importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall articolo 11, comma 1, del DLgs. n. 471/97, secondo le modalità stabilite dall articolo 17 del DLgs n. 241/97, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista. La circolare Agenzia delle Entrate n. 38/E, recante i primi chiarimenti in merito alla remissione in bonis, al paragrafo ha precisato che per beneficiare di tale istituto gli enti associativi in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma, che non hanno inviato il Modello EAS entro i termini previsti, possono fruire comunque dei benefici fiscali ad essi riservati: inoltrando il suddetto modello entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile (ossia, la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione); versando contestualmente una sanzione, pari a 258 euro. 8
5 Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti 9
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