COMUNE DI ALEZIO - Provincia di Lecce - Settore Polizia Locale Protezione Civile

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COMUNE DI ALEZIO - Provincia di Lecce - Settore Polizia Locale Protezione Civile Ordinanza n. 28/2013 Alezio, 13.06.2013 Oggetto: Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi ai sensi della Legge n. 353/2000. Decreto Presidente della Giunta Regionale nr. 195 del 26.03.2013 IL SINDACO Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 26/03/2013 n. 195, con il quale, per l anno 2013, dal 15 giugno al 15 settembre pp.vv. è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Puglia, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento dell strutture operative; Vista la D.G.R. Puglia n. 674 del 1104/2012, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il nuovo Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2012-2014; Visto il D.P.G.R. n. 195 del 26.03.2013 dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi bo schivi 2013 ai sensi della legge n. 353/2000, Considerato che, per lo stato di abbandono in cui versano alcuni fondi rustici, terreni o aree di qualsiasi natura e loro pertinenze, incombe, con l approssimarsi della stagione estiva e quindi di calura e scarsità di precipitazioni atmosferiche, il rischio derivante da possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti d ogni genere; Considerato, altresì, che l eventualità di tali fatti potrebbe arrecare gravi pregiudizi alla pubblica incolumità, alla viabilità ed alle proprietà private e pubbliche; Rilevato che le cause del deprecato fenomeno sono in gran parte imputabili all abandono dei predetti fondi, terreni ed aree di qualsiasi natura per incuria nella conduzione degli stessi; Ravvisata la necessità di emanare provvedimenti che valgano a prevenire e ad evitare i rischi di incendi e tutelare, nel contempo, la pubblica e privata incolumità; Visto il T.U.L.P.S. n. 773 del 18 giugno 1931 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la Legge n. 225 del 24 febbraio 1992; Vista la L.R. del 12 maggio 1997; Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998; Vista le L.R. n. 18 del 30 novembre 2000; Vista la Legge n. 353 del 21 novembre 2000; Visto l art. 50 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000; Viste, inoltre, tutte le leggi e i regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne; Vista l ordinanza n. 43 del 21 maggio 2013 a firma del Dirigente del Servizio Viabilità della Provincia di Lecce; ORDINA Per i motivi sopra in premessa e che si intendono espressamente richiamati: 1. nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre 2013 è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo del territorio comunale, fatta salva la possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno e/o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative. Chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all interno delle predette aree, è tenuto a darne immediata comunicazione alle competenti Autorità locali, riferendo ogni utile elemento territoriale per la corretta localizzazione dell evento (art. 1 del D.P.G.R. n. 195/2013).

2. ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni, aree e pertinenze incolte o a riposo del territorio comunale di provvedere, alle necessarie opere di prevenzione antincendio mediante la pulizia dei suddetti siti, provvedendo alla rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione ed ogni altro materiale infiammabile. 3. ai proprietari e ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo insistenti sul territorio comunale, è fatto divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea; è fatto, inoltre, obbligo di realizzare fasce protettive di larghezza non inferiore a metri quindici (15) lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da avitare che un eventuale incendio,, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti (art. 9 del D.P.G.R. n. 195/2013. 4. ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola del territorio comunale, a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura, di realizzare prontamente e contestualmente sul suolo agricolo perimetrale delle superfici interessate, una precesa o fascia protettiva, sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno quindici (15) metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura deve essere comunque realizzata, entro il 15 luglio (art. 6 del D.P.G.R. n. 195/2013). 5. ai proprietari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di colture cerealicole del territorio comunale, che intendano avvalersi della pratica dell accensione di stoppie, di effettuare preventiva richiesta dell atto di autorizzazione al Comune, allegando alla domanda una dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, attestante la piena osservanza delle prescrizioni di cui al D.P.G.R. n. 195/2013. 6. ai proprietari di fondi confinanti con la strada, il rispetto di quanto previsto dall'art 29 del Codice della Strada, ovvero: mantenere le siepi in modo da non restringere (o danneggiare) la strada e non occultare la visibilità della stessa; tagliare i rami delle piante, arbusti e rovi, che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica (o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall angolazione necessaria. Il Comune curerà l istruttoria, verificandone la compatibilità con le disposizioni di cui al citato Decreto e con le altre norme nello stesso richiamate; Degli esiti di tale istruttoria, il competente Ufficio Comunale, dovrà dare preventiva comunicazione, almeno 10 giorni prima, al locale Comando di Polizia Locale, al Corpo Forestale dello Stato, all Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali, al Servizio Foreste Regionale e alla Sala Operativa Permanente, con specifica indicazione degli estremi catastali e località delle aree interessate. L accensione può avvenire esclusivamente in giorni di non eccessivo calore e privi di vento, nelle prime ore del mattino e nelle ore del crepuscolo, a condizione che il fumo non invada abitazioni, luoghi di lavoro, strade pubbliche o di uso pubblico, ferrovie, o in modo tale generare situazioni di pericolo per le persone o i veicoli in transito. La bruciatura delle stoppie, dall accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario o dal conduttore del fondo, eventualmente coadiuvato da altro personale, che dovrà vigilare in maniera attiva e continuativa sull andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei ad evitare l espansione incontrollata del fuoco (art. 8 del D.P.G.R. n. 195/2013). È fatto obbligo, inoltre: a) alle Società di Gestione delle Ferrovie, all Acquedotto Pugliese, alla Provincia di Lecce, ai Consorzi di Bonifica, entro il 15 giugno, lungo gli assi viari di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento delle aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo, insistenti sul territorio comunale o in

prossimità di esse, di provvedere alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate,mediante la rimozione di erba secca, sterpi, residui di vegetazione, rifiuti e ogni altro materiale infiammabile, creando di fatto, idonee fasce di protezione al fine di assicurare che eventuali incendi non si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Per l eliminazione della vegetazione erbacea è consentito l utilizzo anche di diserbanti, purchè di natura ecocompatibile. Il periodo scelto per l intervento di pulizia o il diserbo, dovrà essere tale da evitare il ricaccio delle specie erbacee durante il periodo di massima pericolosità degli incendi (art. 3 D.P.G.R. n. 195/2013). b) ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all art. 2 della Legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) ricadenti nel territorio comunale, di comunicare al Comune l ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile dell attività e della sicurezza (con reperibilità H24) e di produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne (art. 4 del D.P.G.R. n. 195/2013). c) i proprietari, gli affittuari e i conduttori degli oliveti e dei vigneti devono provvedere all eliminazione dei rovi e della vegetazione infestante, nonché dei residui colturali, che possono essere causa d innesco e/o propagazione di incendi. Gli organi di Polizia Giudiziaria e gli Enti competenti in materia di ambiente, devono segnalare situazioni di non conformità previste dagli Standard per il mantenimento delle buone condizioni vegetative, come previsto dalla D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la Giunta Regionale ha attuato il D.M. n. 30125/2009 e s.m.i. Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e del Programmi di Sviluppo Rurale. All Organismo Pagatore AGEA, al Servizio Agricoltura Autorità di gestione del PSR della Ragione Puglia e per conoscenza al proprietario/conduttore del fondo agricolo. Le segnalazioni di non conformità dovranno essere corredate da un verbale di controllo come previsto dal citato D.M. d) è fatto obbligo ai proprietari, conduttori, Enti Pubblici e Privati della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, antro il 15 giugno, di eseguire l apertura, il ripristino, il diserbo e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungi il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie e terreni seminativi, pascolativi, incolti e cespugliati. I proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con culture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese a tenere costantemente riservata una fascia protetta nella loro proprietà, larga almeno cinque metri, libera da arbusti e specie erbacce effettuando la spalcatura e/o potatura non oltre il terzo inferiore all altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. e) ai proprietari, ai gestori e ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive, nonchè di strutture antropiche (anche abitazioni e/o aziende agricole isolate) insistenti su aree urbane o rurali del territorio comunale esposte al contatto con possibili fonti di fuoco, di realizzare una fascia di protezione della larghezza di almeno metri quindici, sgombra di erba secca, arbusti, residui di vegetazione e di ogni altro tipo di materiale facilmente infiammabile, lungo il perimetro del proprio insediamento (art. 11, primo punto, del D.P.G.R. n. 195/2013). I proprietari, gestori e i conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive dovranno adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità, come previsto (art. 11, secondo punto del D.P.G.R. n. 195/2013. È fatto divieto, fino al 31 agosto, di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonchè della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati, ricadenti in tutte le aree del territorio comunale che si trovano entro cento metri dal limite delle aree boscate (art. 2 legge n. 353/2000), ivi comprese le aree cespugliate e arborate, i centri abitati e residenziali anche a carattere stagionale, nonchè nelle aree confinanti con reti di viabilità stradale e ferroviaria.

Per tutte le altre aree si fa riferimento ai vincoli previsti dalla normativa vigente (art. 7 D.P.G.R. n. 195/2013). Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni immediatamente sopra citati saranno punite a norma delle vigenti disposizioni di legge come richiamate all art. 15 del D.P.G.R. n. 195/2013. Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 2 della presente ordinanza, salva ed impregiudicata l azione penale ove dovuta ex lege, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da 100,00 a 500,00 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/1981. Saranno punite a norme dell art. 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000, dell art. 11 della L.R. n. 15 del 12 maggio 1997 e dell art. 49 della legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998, le infrazioni alla altre disposizioni della presente ordinanza che richiama ed integra quelle contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 02 maggio 2013 e salva ed impregiudicata l azione penale ove dovuta ex lege. Il comando del Corpo Forestale dello Stato, il Comando dei vigili del Fuoco, gli organi di Polizia, nonchè tutti gli altri enti territoriali preposti per legge, sono incaricate di vigilare sulla stessa osservanza delle norme della presente ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. INVITA I proprietari, i conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, terreni ed aree di qualsiasi natura e loro pertinenze dell intero territorio a bonificare in collaborazione con questa Amministrazione, i cigli stradali o le banchine prospicienti i predetti siti mediante rasatura o estirpazione delle erbe e/o sterpaglie. I cittadini, in caso di avvistamento di incendio, dovranno contattare, con sollecitudine, uno dei seguenti numeri telefonici: 1515 Comando Corpo Forestale dello Stato; 115 Vigili del Fuoco; 0833281121 Comando Polizia Municipale RENDE NOTO Che durante il periodo di grave pericolosità di incendio in tutte le aree della Regione Puglia a rischio di incendio boschivo di cui all art. 2 della legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato: accendere fuochi di ogni genere, compresi quelli di pic-nic o campeggio, senza eccezione alcuna anche per le aree appositamente attrezzate; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori, fornelli o inceneritori che provocano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, discariche pubbliche e private e/o incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d artificio razzi di qualsiasi tipo o altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio per le attività agrosilvo pastorali, Le trasgressioni ai divieti immediatamente sopra citati saranno punite, ai sensi dell art. 10, commi 5-6-7-8, della legge 21.11.2000 n. 353, con una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.032,91 fino ad un massimo di 10.329,14. Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall art. 29 del C.d.S. (punto 6 della presente Ordinanza) saranno punite con una sanzione amministrativa da 162,00 ad 630,00, con la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi.

Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dal punto n. 3 della presente ordinanza saranno punite a norma dell art. 11 lett. c) della L.R. n. 15 del 12.05.1997. Ogni altra inosservanza alle disposizioni della presente Ordinanza sarà punita a norma dell art. 10 della legge n. 353 del 21 novembre 2000, dell art. 11 della L.R. n. 15 del 12 maggio 1997 e dell art. 49 della legge regionale n. 27 del 13 agosto 1998, le infrazioni alla altre disposizioni della presente ordinanza che richiama ed integra quelle contenute nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 195 del 02 maggio 2013 e salva ed impregiudicata l azione penale ove dovuta ex lege. DISPONE Che la presente ordinanza, ai sensi dell art. 17 del D.P.G.R. n. 335 del 2 maggio 2012, ha la funzione di rendere pubblico il contenuto del decreto medesimo e sarà affissa all albo Pretorio e nel sito istituzionale del Comune di Alezio, oltre che divulgata in altri modi usuali (manifesti, avvisi pubblici, ecc.). Il Comando di Polizia Locale, il comando del corpo Forestale dello Stato e ogni altro Organo di Polizia, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. Copia della presente viene inviata: al Sig. Prefetto di Lecce, al Presidente della Giunta Regionale, alla Procura di Lecce, al Questore di Lecce, al Comando Stazione C.C. di Alezio, al Comando Corpo Forestale dello stato di Lecce, al Comando Provinciale VV.FF. di Lecce, all U.T.C. AVVERTE A norma dell art. 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge n. 1034/1971,chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notifica al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sezione di Lecce ed entro 120 giorni con ricorso al Presidente della Repubblica. Dalla Residenza Municipale, 13 giugno 2013 IL SINDACO Dott. Vincenzo ROMANO