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DECRETO N. 8249 Del 24/08/2016 Identificativo Atto n. 436 DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA Oggetto AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO NATURALE IN TALUNE AREE VITICOLE DELLA REGIONE LOMBARDIA DEI PRODOTTI DESTINATI A DIVENIRE VINI DOP, IGP E DA TAVOLA VENDEMMIA 2016 L'atto si compone di pagine di cui pagine di allegati parte integrante

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURAORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO, DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA Visti: il Regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare l allegato VIII parte I, disposizioni specifiche per le pratiche enologiche, lettere A e B; il Regolamento CE n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del Regolamento CE 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, ed in particolare l allegato II; la Legge Nazionale del 20 febbraio 2006 n. 82 recante disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato (OCM) del vino; il Decreto Legislativo dell 8 aprile 2010 n 61 Tutela delle denominazioni di origini e delle indicazioni geografiche dei vini in attuazione dell art. 15 della legge 7 luglio 2009 n. 88 ; il Decreto Ministeriale del 9 ottobre 2012 n. 278 che detta disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto riguarda l autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli; le richieste presentate dai Consorzi di Tutela Vini, agli atti della scrivente struttura, con le quali segnalano che nel territorio della Regione Lombardia si sono verificate condizioni climatiche caratterizzate da estrema variabilità e precipitazioni elevate che hanno determinato condizioni favorevoli ad attacchi di patogeni fungini che hanno rallentato il ciclo vegetativo e probabilmente, come conseguenza, il grado di maturazione delle uve con possibili ripercussioni negative sulla qualità e quantità dei vini; la nota M1.2016.84149 del 5 agosto con la quale la scrivente struttura ha rilevato l'insussistenza alla suddetta data, delle condizioni per concedere l'arricchimento dei prodotti di vendemmia; le lettere di risposta alla nota di cui al punto precedente e la relativa 1

documentazione integrativa pervenute per il tramite dei Consorzi Franciacorta ed Oltrepò Pavese agli atti della scrivente struttura, con le quali si attestano specifiche condizioni tali da giustificare la necessità dell'arricchimento per la vendemmia 2016; Considerato che: l allegato VIII Parte I lettera A e B del Regolamento UE 1308/2013 prevede che gli stati membri possano autorizzare l aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto d'uva, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle uve classificabili in conformità a quanto previsto dall art. 81, fino a un massimo di 1,5 % vol quando le condizioni climatiche lo richiedano; l allegato II del Regolamento (CE) 606/2009 prevede che gli Stati membri possano autorizzare l arricchimento della partita (cuvée) nei luoghi di elaborazione dei vini spumanti per le Regioni e le varietà per le quali ciò sia giustificato dal punto di vista tecnico, fino al limite massimo di 1,5 % vol; la sopracitata l. n. 82/2006 art. 9 comma 2 prevede che le Regioni autorizzino annualmente con proprio provvedimento l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a divenire vino, vino IGP e vino DOP e delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti ivi compresi i VSQ; le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria e nazionale indicata; all art. 2 del Decreto Ministeriale 278/2012 si stabilisce che le operazioni di arricchimento vengano autorizzate dalle Regioni e province autonome, previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne giustifichino il ricorso; Dato atto, sulla scorta della documentazione integrativa pervenuta per il tramite dei Consorzi di Tutela Franciacorta ed Oltrepò Pavese agli atti della scrivente struttura, che per la vendemmia 2016 sussistono le condizioni per autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli sopra citati, ottenuti in talune aree viticole della Lombardia per la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, IGP e DOP di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione: 2

DOP: IGP: Franciacorta, Oltrepò Pavese Metodo Classico, Curtefranca, Oltrepò Pavese, Oltrepò Pavese Pinot Grigio, Pinot Nero dell'oltrepò Pavese, Bonarda dell Oltrepò Pavese, Sangue di Giuda dell Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda, Buttafuoco; Provincia di Pavia, Sebino; Preso atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento entro il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 2 della legge n. 241/90; Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Struttura, individuate dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2016; Visto l art. 17 della l.r. n.20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura; DECRETA 1. che per la vendemmia 2016 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli citati in premessa, ottenuti in talune aree viticole della Lombardia per la produzione di uve atte a divenire vini da tavola, DOP e IGP di seguito specificate, per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione: DOP: Franciacorta, Oltrepò Pavese Metodo Classico, Curtefranca, Oltrepò Pavese, Oltrepò Pavese Pinot Grigio, Pinot Nero dell'oltrepò Pavese, Bonarda dell Oltrepò Pavese, Sangue di Giuda dell Oltrepò Pavese o Sangue di Giuda, Buttafuoco; IGP: Provincia di Pavia, Sebino; 2. che le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari citati in premessa nel limite massimo di 1,5% vol, utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato o mediante concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione. 3. che le operazioni di arricchimento per le partite di prodotti (vini, mosti e miscele di mosti e vini) di cui all allegato II parte IV punto 12 del Regolamento UE 1308/2013 destinate all elaborazione dei vini spumanti, per le denominazioni di origine protetta e le indicazioni geografiche protette di 3

cui al punto 1 del presente decreto, sono autorizzate per le varietà di vite di seguito indicate: Barbera, Chardonnay, Cortese, Croatina, Malvasia, Moscato, Riesling, Sauvignon, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Pinot Nero, Ughetta, Uva rara; ed esse debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopra citati e nel limite massimo di 1,5 % vol, utilizzando, mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato e rettificato fatte salve le misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione. 4. di notificare il presente provvedimento ai competenti uffici del Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali, di AGEA, dell Organismo Pagatore Regionale ed ai Consorzi di Tutela interessati; 5. di pubblicare il presente provvedimento ai sensi dell art. 23 decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33; 6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e di renderlo disponibile altresì sul sito della Direzione Generale Agricoltura (www.agricoltura.regione.lombardia.it). IL DIRIGENTE ALBERTO LUGOBONI Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 4