CONVENZIONE CON INSTALLATORI



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ALLEGATO A CONVENZIONE CON INSTALLATORI CONVENZIONE SOGGETTI INSTALLATORI GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO (per la diffusione di impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia DM 19.02.2007) TRA Comune di Udine con sede legale a Udine, in via Lionello 1, codice fiscale 00168650307, rappresentato dal dirigente del Servizio Patrimonio e Ambiente, ing. Pino Bellinetti, nato a Rovigo (RO) il 08/07/1958, il quale ai sensi dell art. 36 del vigente Regolamento Comunale dei Contratti, agisce in nome, per conto e nell interesse dell ente che rappresenta, E IL SOGGETTO INSTALLATORE DENOMINAZIONE: P.IVA SEDE LEGALE SEDE OPERATIVA LEGALE RAPPRESENTANTE O TITOLARE DI DELEGA selezionato per operare all interno del Bando Soggetti Installatori GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO. Premessa La presente Convenzione si prefigge lo scopo di definire le condizioni generali (tecniche ed amministrative) che consentano la realizzazione a condizioni agevolate di sistemi fotovoltaici incentivati in Conto Energia secondo il Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 e ss.mm.ii. da parte di privati e condomini. 1. Le fonti rinnovabili rappresentano, secondo la Commissione Europea, una componente sempre più importante all interno del mix energetico dei Paesi dell Unione (in occasione del Consiglio Europeo dell 8-9 marzo 2007, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi membri dell UE hanno confermato il proprio impegno a limitare l'aumento della temperatura media globale al massimo a 2 C rispetto ai livelli preindustriali e a conseguire una riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra di almeno il 20% entro il 2020 rispetto al 1990, tra l altro attraverso un incremento del 20% dell energia prodotta da fonti rinnovabili); 2. I soggetti finanziatori e i soggetti proponenti condividono una comune e profonda sensibilità riguardo le tematiche di educazione e sostenibilità ambientali. Esse 1

costituiscono per il territorio un elemento decisivo verso uno sviluppo responsabile e capace di futuro. 3. i soggetti proponenti intendono promuovere il fotovoltaico con un sistema caratterizzato da trasparenza, rapidità di esamina delle domande presentate, semplicità nella modulistica per accedere al sistema di incentivi. Il Comune di Udine garantirà inoltre che il processo di installazione degli impianti rispetti i migliori standard europei, che sia introdotta la garanzia di risultato solare, in modo tale che i cittadini siano tutelati e garantiti nell investimento che attueranno. L impegno dei soggetti proponenti si porrà in sintonia con le caratteristiche del territorio di competenza, nella convinzione che l impegno comune possa contribuire anche alla creazione di una rete di imprese operanti nel settore delle energie rinnovabili, formata da aziende competenti e qualificate, in grado di maturare efficienza tecnologica e capacità progettuale. 4. Il Comune di Udine, ha il patrocinio dell iniziativa, e la promuove attraverso il proprio sito o altre iniziative di informazione e comunicazione. Art. 1 Oggetto CONVENZIONE Scopo della presente convenzione è quello di promuovere, attraverso il progetto Gruppo d acquisto Fotovoltaico, sul territorio del Comune di Udine e zone limitrofe la produzione di energia elettrica attraverso la tecnologia fotovoltaica, la diffusione della cultura di autodistribuzione e lo sviluppo della generazione distribuita, nonché lo snellimento delle procedure burocratiche per il finanziamento e la realizzazione di impianti fotovoltaici ed il successivo ottenimento delle tariffe incentivanti introdotte dal Conto Energia (DM 19.02.2007 e s.m.i). La stipula della convenzione è aperta alla sottoscrizione di tutte le ditte installatori individuati tramite il BANDO DI SELEZIONE PER L INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI IDONEI ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO. Art. 2 Beneficiari dell iniziativa Possono beneficiare della presente iniziativa tutti i cittadini che detengono, a qualsiasi titolo, l area o l immobile oggetto di intervento ubicato sul territorio. Possono beneficiare dell iniziativa anche i titolari di un diritto reale sull immobile, i condomini per gli interventi sulle parti comuni condominiali, gli inquilini e coloro che detengono l immobile in comodato, purché autorizzati dal proprietario stesso attraverso apposita dichiarazione di assenso alla realizzazione dell intervento. Art. 3 Oneri a carico della Ditta firmataria la Convenzione Comma 1 - Definizione del servizio pacchetto chiavi in mano La Ditta firmataria (denominata d ora in poi Ditta ), relativamente all impianto fotovoltaico, si impegna a fornire ai beneficiari un servizio pacchetto chiavi in mano. Con la terminologia pacchetto chiavi in mano si intende un servizio comprensivo di: - sopralluogo; 2

- preventivo (che dovrà essere scorporato nelle diverse voci di spesa); - materiali e trasporto; - manodopera per la realizzazione dell intervento; - realizzazione dell intervento conformemente alla regola dell arte; - collaudo; - redazione titolo abilitativo, laddove richiesto, a firma di un tecnico abilitato; - redazione, invio e consegna dei documenti di ricevuta al beneficiario relativamente a tutte le pratiche di documentazione finalizzate all ottenimento delle tariffe incentivanti del Conto Energia (Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007) e/o per altri bandi o incentivi disponibili; - oneri per la sicurezza; - ogni altra spesa accessoria per l entrata in esercizio dell impianto. Sono esclusi dal pacchetto eventuali lavori di adeguamento della rete elettrica esistente. La Ditta si impegna ad effettuare un sopralluogo entro 15 (quindici) giorni dalla data di richiesta da parte del beneficiario, fatte salve cause di forza maggiore. La Ditta si impegna ad avviare la realizzazione dell intervento entro 90 (novanta) giorni dalla data di accettazione dell offerta da parte del beneficiario, fatte salve cause di forza maggiore. La proposta contrattuale formulata al beneficiario dovrà includere anche una offerta di manutenzione annuale degli interventi realizzati, con indicazione delle operazioni previste e determinazione di un prezzo forfetario annuale pari a 100 euro (esclusa pulizia dei pannelli). Indipendentemente dagli esiti della richiesta, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del GSE della concessione della tariffa incentivante, la Ditta si impegna a trasmettere al Comune una scheda di sintesi sui risultati dell intervento stesso (Allegato 2A). Comma 2 Impianti fotovoltaici Gli impianti fotovoltaici dovranno essere realizzati rispettando prestazioni, garanzie, penali e specifiche tecniche dettagliate nell Allegato 1. Scopo dell installazione di ogni impianto fotovoltaico acquistato nell ambito del presente Protocollo è l ottenimento per il Beneficiario delle tariffe incentivanti di cui al Decreto Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007. Il contratto di fornitura si intende quindi perfezionato solo al momento del riconoscimento da parte del GSE della tariffa incentivante originariamente prevista dalla bozza di contratto tra le parti. Qualora lo scopo non venga raggiunto l installatore si impegna a riconoscere al committente uno sconto pari alla differenza di costo tra la tipologia di impianto realizzato e quella relativa all impianto riconosciuto. 3

Comma 3 Tetto massimo di spesa degli impianti fotovoltaici a carico dei beneficiari Le Ditte che sottoscrivono la presente Convenzione si impegnano a non superare le seguenti soglie di prezzo/kwp: IMPIANTO INTEGRATO 5.000 Euro per impianti tra 1 e 3 kwp 4.600 Euro per impianti tra 3 e 6 kwp 4.400 Euro per impianti tra 6 e 12 kwp 4.100 Euro per impianti tra 12 e 20 kwp IMPIANTO PARZIALMENTE INTEGRATO 4.800 Euro per impianti tra 1 e 3 kwp 4.400 Euro per impianti tra 3 e 6 kwp 4.200 Euro per impianti tra 6 e 12 kwp 3.900 Euro per impianti tra 12 e 20 kwp I prezzi comprendono tutti i servizi inclusi nel pacchetto chiavi in mano di cui Art. 3 Comma1 e non comprendono l IVA attualmente pari al 10% per questa tipologia di impianti. Le Ditte che sottoscrivono la presente Convenzione si impegnano a mantenere invariate le condizioni di cui sopra per tutto il periodo di validità dell accordo, oltre a compilare contestualmente l allegato 3A Modulo di Adesione e l allegato 4A Preventivo impianto fotovoltaico. Qualora l allegato 4A contenga condizioni migliorative rispetto a quelle praticate nel presente art.3, resterà impegnativo per l offerente. E facoltà della ditta produrre più preventivi di cui all allegato 4A in funzione delle variabili in esso contemplate. Art.4 Oneri a carico del Comune di Udine Comune di Udine si impegna a promuovere la diffusione di impianti nel territorio, attraverso una mirata campagna informativa rivolta ai cittadini residenti e alle aziende ubicate nel territorio comunale. In particolare il Comune di Udine di Udine si impegna: o pubblicizzare le tariffe incentivanti o ad eventuali contributi di natura pubblica legati alla tecnologia fotovoltaica; o segnalare la lista delle Ditte aderenti alla Convenzione; o dare la massima visibilità-pubblicità (attraverso opuscoli, sito web, e-mail, attività didattiche nelle scuole, pubblicità via radio ed altri media ecc.) all iniziativa e all elenco di Ditte aderenti; o creare un catasto degli interventi realizzati nell ambito della presente Convenzione. Art. 5 Responsabilità 4

GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO è una iniziativa diretta esclusivamente alla diffusione della tecnologia fotovoltaica nell ambito territoriale di competenza del Comune Udine e zone limitrofe. Coinvolgendo ditte specializzate per la fornitura e l installazione di impianti fotovoltaici, il Comune di Udine intende promuovere culture e comportamenti ecocompatibili, offrendo al beneficiario interessato l opportunità di consultare un elenco di ditte specializzate che si impegnano ad offrire servizi e impianti alle condizioni e ai prezzi in questa sede prestabiliti. Nel contesto dell iniziativa GRUPPO D ACQUISTO FOTOVOLTAICO il Comune di Udine non svolge alcun ruolo di intermediazione ma di semplice facilitatore dell incontro tra domanda e offerta relativamente all implementazione di impianti di produzione di energia rinnovabile sul proprio territorio. Il Comune di Udine svolge inoltre un ruolo di supervisione nei confronti dei beneficiari degli interventi, richiedendo tramite la presente Convenzione, standard qualitativi superiori rispetto a quelli previsti dalle vigenti leggi per l ottenimento delle tariffe incentivanti Conto energia. Il Comune di Udine è esente da qualsivoglia responsabilità in caso di: o mancata accettazione, da parte del beneficiario, della proposta contrattuale formulata dalla ditta prescelta; o mancato adempimento, da parte del beneficiario, degli obblighi di legge derivanti dall accettazione della proposta e dalla stipulazione del contratto per la realizzazione dell intervento; o mancato adempimento, da parte della Ditta, degli obblighi di legge derivanti dalla formulazione della proposta e dalla stipulazione del contratto per la realizzazione dell intervento; o malfunzionamento o eventuali danni arrecati al beneficiario dall intervento di installazione dell impianto fotovoltaico, di cui risponde solo la Ditta, il Comune di Udine non risponde di alcuna rivalsa inerente le garanzie tecniche dell intervento. Si precisa che il Comune di Udine non procederà ad alcuna aggiudicazione di fornitura ed installazione degli impianti, che saranno al contrario prescelti ed acquistati da singoli beneficiari. La Ditta firmataria della presente Convenzione e dunque rientrante nell elenco appositamente predisposto, sarà contattata direttamente dal beneficiario. E facoltà del beneficiario rivolgere la predetta richiesta di preventivo - sopralluogo anche a più di una ditta, fra quelle firmatarie della Convenzione, senza che ciò costituisca motivo di rifiuto e/o irricevibilità della richiesta stessa da parte delle altre ditte. Art. 6 Inadempienze ed esclusioni E considerata grave inadempienza, fatte salve eventuali e ulteriori conseguenze civili e penali previste dalla legge, il mancato rispetto di anche una sola delle condizioni riportate nella presente Convenzione e relativi allegati ed in particolare: a) non aver provveduto regolarmente e nei termini, ove necessario, alla predisposizione ed alla presentazione del titolo abilitativo; b) non aver provveduto al sopralluogo richiesto entro 15 (quindici) giorni dal momento della richiesta del beneficiario, fatte salve cause di forza maggiore; 5

c) non aver provveduto all avvio dei lavori relativi all intervento commissionato entro 90 (novanta) giorni dall accettazione della proposta da parte del beneficiario, fatte salve cause di forza maggiore; d) non aver predisposto e inviato tutta la documentazione occorrente per accedere alle tariffe incentivanti previsti dal Conto Energia ; e) non avere ottenuto, causa negligenza da parte della Ditta, le tariffe incentivanti Conto Energia relative a impianti fotovoltaici; f) non aver trasmesso al Comune l Allegato 4A alla presente Convenzione debitamente compilato, contestualmente all Allegato 3A; g) non aver trasmesso al Comune l Allegato 2A alla presente Convenzione debitamente compilato e firmati entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del GSE della concessione della tariffa incentivante. Il verificarsi di una sola inadempienza alle condizioni stabilite nella presente Convenzione comporta l esclusione della Ditta dall elenco di Ditte aderenti, con conseguente aggiornamento dell elenco. Art. 7 Allegati e modulistica Si allegano alla presente Convenzione, a formarne parte integrante e sostanziale i seguenti: o Allegato 1A, Specifiche tecniche costruttive e requisiti di qualità per l installazione di IMPIANTI FOTOVOLTAICI; o Allegato 2A, Scheda di sintesi dell intervento di installazione realizzato; o Allegato 3A, Modulo di Adesione o Allegato 4A, Preventivo impianto fotovoltaico da XX kwp Art. 8 Durata La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2010. Art. 9 - Criterio di assegnazione degli impianti In relazione al numero di soggetti installatori partecipanti all iniziativa verrà definito un apposito criterio di assegnazione degli impianti fotovoltaici da effettuare all interno della Convenzione Gruppo d acquisto fotovoltaico. Qualora il numero di soggetti installatori aderenti sia maggiore di tre, verrà stabilito un apposito criterio di rotazione continua. Per ogni richiesta dei beneficiari verranno indicati dal Comune una terna di soggetti installatori a rotazione. Il richiedente potrà comunque richiedere esplicitamente al soggetto proponente la lista completa dei soggetti installatori e scegliere autonomamente a chi richiedere il sopralluogo. Una volta ricevuta comunicazione dell assegnazione di un impianto fotovoltaico, i soggetti installatori selezionati hanno 3 giorni lavorativi di tempo per comunicare al soggetto proponente via mail/fax la loro eventuale indisponibilità per l impianto assegnato. Nel caso di indisponibilità di uno o più soggetti installatori, il soggetto proponente provvederà a selezionare, altri soggetti installatori per completare la terna. 6

I soggetti installatori assegnatari (ovvero, quelli che non hanno comunicato la loro indisponibilità nei termini previsti), sono tenuti a contattare i soggetti richiedenti l impianto, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di assegnazione dell impianto; I soggetti installatori assegnatari dovranno inviare al soggetto richiedente le offerte tecniche economiche elaborate, entro e non oltre 25 giorni lavorativi dalla data di assegnazione di un impianto fotovoltaico. Nel caso vengano sottoposti più preventivi al medesimo soggetto richiedente, è necessario che questi vengano numerati in ordine progressivo. Il mancato contatto con il soggetto richiedente o il non rispetto dei tempi e modalità previste per l invio dei preventivi (di cui ai punti precedenti), così come il disinteresse all impianto assegnato (non invio di un preventivo), comportano dopo la terza volta l azzeramento del monte punti con la relativa esclusione del soggetto installatore dal Progetto Gruppo d acquisto fotovoltaico. Art. 10 - Controversie Con la presente convenzione è richiesto dal Comune di Udine, e le parti accettano e si impegnano, prima dell eventuale ricorso alla autorità giurisdizionale, ad avviare il tentativo di conciliazione secondo le procedure del vigente regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Udine, al fine di risolvere le controversie che dovessero insorgere nella interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto. Art. 11 Modifiche alle condizioni della presente Convenzione La presente Convenzione, anche al fine di conformarsi a nuovi provvedimenti o strumenti legislativi e/o pianificatori che dovessero intervenire successivamente alla data di stipula del presente atto, può essere modificata nello spirito di reciproca collaborazione delle parti interessate. 7