D.P.C.M (G.U , 277, S.O.

Documenti analoghi
D.P.C.M ( G.U , 277, S.O.

D.P.C.M (G.U , 277, S.O.

D.P.C.M (G.U.

D.P.C.M (G.U , 277, S.O.

D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 303, S.O. n. 224) Individuazione delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative

Individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio.

5. Regime per il trasferimento dei beni immobili non necessari per l'esercizio delle funzioni di competenza statale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.P.C.M. 12 ottobre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000 n. 303, S.O. n. 224)

Servizio di documentazione tributaria

D.P.C.M. 12 settembre 2000 (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O)

D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (1).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000

Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 25 giugno Serie generale

Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i. IL CONSIGLIO REGIONALE.

Testo ddl. Art. 1 Inserimento dell articolo 1 bis nella l.r. 20/2005. "Art. 1 bis

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

D.p.c.m. n. 325 del 5 agosto Procedure per l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito delle pubbliche amministrazioni

Decreto del ministero dell'interno 12 gennaio 2018

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l'impiego - Divisione II Prot. n.1007/03.12 del 19 aprile 2001

Gazzetta Ufficiale N. 239 del 11 Ottobre 2002 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 luglio 2002 Trasferimento alle regioni degli

De Agostini Professionale S.p.A. - FulShow - Regione Marche Servizio Eco...

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2001, n. 115.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Disposizioni normative assunzioni personale cesil e csl

Servizio antincendio boschivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177.

Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della L. 30 novembre 1998, n. 419 (2) (3) (4).

la Legge 10 dicembre 2014 n. 183 prevede all art. 1, comma 3 il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive;

VISTI, in particolare, gli articoli 98, 99 e 101 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 dicembre 2014

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

organizzative da trasferire alle regioni ed agli enti locali per l'esercizio delle funzioni 2 *

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 2015

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio (GU n.75 del )

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE. di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE. Decreta:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n con decreto del Presidente

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 febbraio 2017

UFFICIALE.U

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 maggio 2000

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008

Modalità di riversamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e dell'addizionale regionale all'irpef per l'anno 2000.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2011, n. 173


DECRETO LEGISLATIVO 7 febbraio 2017, n. 16

Vista la legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione ;

Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"

D.P.R. 23 dicembre 2002, n Regolamento recante individuazione degli uffici dirigenziali periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

ALLEGATO A DGR nr. 450 del 10 aprile 2018

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 luglio 2000, n. 442

AGENZIA REGIONALE PER L IMPIEGO ARTI

D.M. 4 Giugno Istituzione del «Gruppo operativo mobile» (Gazzetta Ufficiale Serie gen.-n. 50 del 28 febbraio 2008)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali - anno 2011.

Legge 14 luglio 2008, n. 121

TESTO DEGLI EMENDAMENTI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2006 (in GU 5 settembre 2006, n. 206)

SCHEMA DISEGNO DI LEGGE. Delega al Governo per la individuazione e l allocazione delle funzioni fondamentali. Relazione illustrativa

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni standard delle province e delle citta'

DECRETO 7 dicembre 2012

CDR 7 Affari regionali ed autonomie

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto interministeriale del 14 gennaio Min. Lavoro e Politiche Sociali

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONFERENZA STATO - REGIONI seduta 24 maggio 2001

Istituzione del sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanita' (10A00120)

Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90

2. Agli stessi effetti rientra, fra le funzioni inerenti la materia, la vigilanza sull'attivita' privata di formazione professionale.

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti.

Visto il Capo V, articoli 356 e seguenti del Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 concernenti «Ruoli di spese fisse»;

Legge 16 giugno 1998, n. 191

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 2002, n. 314

(2) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2018, n Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del

DECRETO LEGISLATIVO 27 dicembre 2018, n. 148

Presidenza del Consiglio dei Ministri

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 dicembre (GU n.20 del )

Il Ministro per i Rapporti con il Parlamento

Delibera della Giunta Regionale n. 406 del 27/07/2016

difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ministero della Salute. Decreto 09 ottobre 2013

Transcript:

D.P.C.M. 5 agosto 1999 (G.U. 25 novembre 1999, n. 277, S.O. n. 206) Individuazione delle risorse in materia di mercato del lavoro da trasferire alla regione Toscana IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, per il conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro a norma dell'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e specificatamente l'art. 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 di individuazione, in via generale, delle risorse da trasferire alle regioni, in materia di mercato del lavoro; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 ottobre 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 17 novembre 1998 concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Sen. Franco Bassanini; Visto l'art. 80, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, di modifica dell'art. 8 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, che ha differito, non oltre il 30 giugno 1999, la soppressione delle strutture e degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i cui compiti e funzioni sono stati conferiti alle regioni e agli enti locali e, in particolare, la soppressione dei recapiti e delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura; Visto l'art. 45, comma 25, della legge 17 maggio 1999, n. 144; Vista la legge della regione Toscana del 6 agosto 1998, n. 52; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Sentiti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro della funzione pubblica, il Ministro per gli affari regionali, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Acquisito il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'art. 5 della citata legge n. 59 del 1997, nella seduta del 21 luglio 1999; Acquisito il parere espresso dalla conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 25 giugno 1999; Decreta: 1. Risorse umane. 1. È trasferito alla regione Toscana, e direttamente alle singole province di appartenenza, con decorrenza 1 luglio 1999, il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, come indicato nelle tabelle A e B.

2. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalle disposizioni modificative relative all'inquadramento del personale, introdotte dai contratti collettivi nazionali dei comparti interessati con decorrenza anteriore alla data di trasferimento. 2. Risorse strumentali. 1. Sono trasferite alla regione Toscana e agli enti di cui alle norme richiamate in premessa, le risorse strumentali come individuate dalla intervenuta ricognizione in relazione all'espletamento delle funzioni e compiti conferiti. 2. Le risorse strumentali di cui al comma precedente sono indicate negli inventari allegati ai processi verbali da sottoscrivere, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle direzioni del lavoro competenti, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la regione e le province interessate. 3. Successione nei contratti. 1. Il trasferimento dei contratti in corso di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998 avviene, previo consenso delle parti interessate, mediante contratto di cessione da stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, tra i dirigenti preposti alle competenti direzioni del lavoro, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e la regione Toscana o le province interessate. 2. Rimangono a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale gli obblighi contrattuali nonché il contenzioso in essere alla data del predetto contratto di cessione e quello che dovesse derivare da atti o fatti anteriori alla cessione. 4. Sistema informativo del lavoro. 1. Al fine di assicurare la conduzione coordinata ed integrata del sistema informativo lavoro, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, tenuto conto delle disposizioni in materia contenute nella legge regionale, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferisce alla regione Toscana e alle singole province, salvo diverso accordo tra le stesse, le risorse informatiche, assegnate all'agenzia regionale per l'impiego ed alle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura, come individuate nella tabella C. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasferirà, inoltre, secondo i tempi e le modalità di consegna, installazione e messa in funzione previsti dai rispettivi contratti di fornitura, le risorse informatiche indicate nella tabella D. 2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale concede alla regione Toscana e alle province l'utilizzazione delle licenze dei prodotti software individuati e resi disponibili nel formato sorgente o binario e successive versioni adeguative, migliorative ed evolutive, secondo quanto indicato nella tabella E.

3. Considerato che il sistema informativo lavoro utilizza l'infrastruttura di trasporto della rete unitaria della pubblica amministrazione, sono a carico del Ministero dei lavoro e della previdenza sociale gli oneri del servizio di trasporto relativi alla connessione del proprio centro di elaborazione dati ai punti di accesso della rete unitaria. La regione sosterrà gli oneri del servizio di trasporto per la parte relativa alla connessione con il più vicino punto di accesso alla suddetta rete unitaria. 4. Sono a carico della regione Toscana e delle province le attività di manutenzione e conduzione delle risorse trasferite. 5. Le modalità ed i termini per l'attuazione di quanto previsto ai precedenti commi, sono disciplinati con la convenzione, di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, da stipularsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 5. Risorse finanziarie. 1. Sono trasferite alla regione Toscana e alle province le risorse finanziarie relative alle spese di funzionamento riguardanti i compiti conferiti, in precedenza svolti dal settore politiche per l'impiego delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego ed il collocamento in agricoltura e dall'ufficio speciale collocamento lavoratori dello spettacolo. Tali risorse, indicate nella tabella G, sono determinate ai sensi dell'art. 7, comma 8, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con riferimento alle spese sostenute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'esercizio finanziario 1997. 2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si provvede all'individuazione e al trasferimento delle risorse finanziarie relative al personale, indicato nella tabella A, che passa alla regione Toscana e alle province, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 ottobre 1998, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e il Ministero del tesoro, dei bilancio e della programmazione economica (3). 3. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui al precedente comma, si provvede altresì all'individuazione e al trasferimento alla regione delle risorse finanziarie relative alle unità di personale cessate dal servizio fra il 30 giugno 1997 e la data di effettivo trasferimento. Le regioni, d'intesa con le province, provvedono all'utilizzo e al riparto di tali risorse al fine del riequilibrio territoriale e dell'efficacia dei servizi, entro sessanta giorni dal loro trasferimento. 4. Sono trasferite alla regione Toscana le risorse finanziarie relative alle spese globalmente sostenute per l'agenzia per l'impiego nell'esercizio finanziario 1997, come indicate nella tabella G. 5. Fino all'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale corrisponde alla regione e alle province, per il tramite di funzionari delegati, le risorse finanziarie di spettanza in ragione d'anno. 6. A decorrere dall'anno 2000, le risorse finanziarie da trasferire alla regione e alle province, saranno corrisposte dal Ministero del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, sulla base delle quantificazioni indicate nei decreti di trasferimento. (3) Comma così rettificato dal D.P.C.M. 14 dicembre 2000. 6. Disposizioni transitorie e finali. 1. Ove le condizioni logistiche delle sezioni circoscrizionali e della agenzia per l'impiego non ne consentano la collocazione, al fine di garantire la continuità nei servizi, il personale, come individuato all'art. 1, continua a permanere, in via temporanea, nei locali attualmente occupati e comunque non oltre il 31 dicembre 2000. Le tabelle da A a G, allegate al presente decreto, ne costituiscono parte integrante. (4) Le tabelle, che si omettono, sono state rettificate dal D.P.C.M. 14 dicembre 2000.