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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (Città Metropolitana di Bari) ORDINANZA N. 35 Data: 11/05/2018 Amministratori ORDINANZA DEL SINDACO Assunta il giorno UNDICI del mese di MAGGIO dell'anno DUEMILADICIOTTO dal Sindaco. Oggetto: PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA ED OBBLIGO DI MANUTENZIONE DELLE AREE INCOLTE O ABBANDONATE ANNO 2018. LUCILLA DONATO Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE (BA) Servizio Ambiente e Protezione Civile ORDINANZA SINDACALE N. 35/2018 Oggetto: Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia ed obbligo di manutenzione delle aree incolte o abbandonate anno 2018. VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 266 del 30/04/2018 ad oggetto Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell'anno 2018, ai sensi della L. 353/2000, della L.R. 7/2014 e della L.R. 38/2016; VISTA la Legge Regionale del 12 dicembre 2016 n. 38 Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 143 del 14 dicembre 2016; RILEVATO, inoltre, che molti terreni del territorio versano in stato di abbandono per incuria dei proprietari, con conseguente crescita incontrollata di rovi, sterpaglie, ed erbacce; VISTO CHE, pertanto, con l'approssimarsi della stagione estiva si rende necessario adottare provvedimenti atti a prevenire possibili incendi di stoppie, erbe infestanti e arbusti di ogni genere oltre a prevenire problemi di igiene ed evitare il ripetersi delle condizioni di degrado ambientale; VISTO l art. 59 del T.U. n. 773 del 18 giugno 1931 delle leggi di P.S. e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000; VISTO l art. 16 del D.P.R. n. 66/81; VISTO il D. Lgs. 01 del 02/01/2018; VISTO l art. 108 della Legge n. 112/98; VISTA la L.R. n. 18 del 30/11/2000; VISTA la Legge n. 100 del 12/07/2012; VISTA la L.R. n. 7 del 10/03/2014; VISTO il Piano Comunale di Protezione Civile, Delibera C.C. n. 8 del 20/03/2014; CON I POTERI previsti dal D. Lgs. 267/2000; O R D I N A 1) Il rispetto di tutte le norme riportate nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale D.P.G.R. n. 266 del 30.04.2018, pubblicato sul BURP n. 65 del 10/05/2018 Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi nell anno 2018, ai sensi della L. n. 353/2000, della L.R. n.7/2014 e della L.R. 38/2016 ; 2) Il DIVIETO ASSOLUTO nel periodo dal 1 giugno al 30 settembre 2018, al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità, evitare il verificarsi di danni all ecosistemi agricoli e forestali, al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, di bruciare le stoppie, la vegetazione spontanea l eventuale accumulo di residui vegetali di sfalci e potature; 3) Ai proprietari e ai conduttori a qualsiasi titolo di terreni seminativi, giardini privati, fondi, aree e pertinenze incolti e/o a riposo o abbandonati, ai responsabili di cantieri edili attivi, con Permesso di Costruire rilasciato dalla competente autorità e non, agli amministratori di stabili con annesse aree a verde in precario stato di manutenzione ricadenti nel territorio comunale, di natura pubblica o privata, di procedere a propria cura e spese entro il 31 maggio, alla ripulitura delle aree, terreni e pertinenze di cui sopra da stoppie, frasche, cespugli, arbusti, residui di coltivazione, e alla rimozione di erba secca ed ogni altro materiale infiammabile.

4) I resti vegetali derivanti dalla ripulitura delle aree private, dovranno essere conferiti presso il Centro Comunale di Raccolta - C.C.R. sito in Via Giuseppe Vinci (zona industriale); 5) Ai proprietari di aree, terreni, giardini, cantieri ecc., confinanti con la strada, di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada; tagliare i rami delle piante, arbusti, rovi e siepi, che si protendono oltre il confine stradale e che occultano la segnaletica o ne compromettono la leggibilità dalla distanza e dall angolazione necessaria; 6) Al fine di prevenire il verificarsi di danni al patrimonio pubblico e privato e per evitare procurati allarmi, i conduttori a qualsiasi titolo dei campi a coltura cerealicola e foraggera a conclusione delle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, realizzano contestualmente, perimetralmente e all interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 15 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree cirostanti e/o confinanti. La fascia protettiva a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura e/o sfalcio è realizzata entro il 15 luglio di ogni anno. 7) È fatto obbligo, su tutti i terreni del territorio comunale, di realizzare entro il 31 maggio, fasce protettive o precese di larghezza non inferiore a 15 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraversando il fondo, possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti. 8) E fatto obbligo ai proprietari, affittuari, conduttori, enti pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire entro il 31 maggio, il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco. 9) Ai proprietari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con altre colture di qualsiasi tipo nonché con strade, autostrade e ferrovie, centri abitati e abitazioni isolate provvedono a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 5 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa effettuando anche eventuali spalcature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco. Tali attività di prevenzione non sono assoggettate a procedimenti preventivi di autorizzazione in quanto strettamente connesse alla conservazione del patrimonio boschivo; 10) I proprietari, gli affittuari e i conduttori, a qualsiasi titolo, di superfici pascolive, hanno l obbligo di realizzare, entro il 31 maggio, una fascia di protezione perimetrale priva di vegetazione di almeno 5 metri, e comunque, tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti; 11) È fatto divieto durante il periodo di grave pericolosità di incendio, dal 1 giugno ed il 30 settembre 2018, in tutte le aree del territorio comunale a rischio di incendio boschivo (art. 2 della L. 353/2000) e/o immediatamente ad esse adiacenti: accendere fuochi di ogni genere; far brillare mine o usare esplosivi; usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli; usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PPMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace; tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate; fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio; esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi' di qualsiasi tipo e/o rnongolfiere di carta, meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici; transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate; transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agrosilvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti; abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.

12) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti della presente Ordinanza, oltre a quelle previste dal D.P.G.R n. 266 del 30.04.2018, dalla Legge n. 353 del 21/11/2000 e dalla Legge Regionale n. 38/2016, sono soggette a sanzione amministrativa e al pagamento di una somma: a) da euro 500 a euro 2.500 per chi non provvede alle necessarie opere di sicurezza e fasce protettive, ripristino di viali parafuoco, potature e pulizia delle cunette e scarpate stradali e ferroviarie; b) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua, fuori dai casi consentiti, la bruciatura delle stoppie, delle paglie, della vegetazione spontanea e dei pascoli; c) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi effettua la bruciatura di residui vegetali agricoli e forestali contravvenendo alla disposizioni temporali fissate dalla presente Ordinanza nonché dalla Legge Regionale 38/2016; d) da euro 250 a euro 500 per chi raccoglie prima di cinque anni e per quantità complessiva superiore a chilogrammi 1 di frutti spontanei, germogli eduli, asparagi, funghi e lumache nei boschi e pascoli percorsi da incendi, in violazione dell articolo 5, comma 1 della Legge Regionale n. 38/2016. e) da euro 250 a euro 1.250 per chi effettua la bruciatura di residui di materiale vegetale derivante dall attività agricola e forestale senza prestare controllo e assistenza al processo di combustione e non rispetta le dovute distanze di sicurezza; f) da euro 1.000 a euro 5.000 per chi brucia nelle giornate in cui è prevista una particolare intensità di vento, ovvero nei giorni di eccessivo calore e zone non consentite; g) non inferiore a euro 30 e non superiore a euro 60 per ogni capo di bestiame, in violazione dell articolo 5, comma 2 della Legge Regionale n. 38/2016. 13) Per le infrazioni alle disposizioni di cui al punto 3 e 5 della presente Ordinanza, salva ed impregiudicata l azione penale, sarà applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da. 25,00 a. 500,00 estinguibile con le modalità previste dalla Legge 689/81. 14) Le trasgressioni ai divieti e prescrizioni previsti dall'art. 11 della presente ordinanza, saranno punite a norma dell'art. 10, commi 6-7-8, della Legge n. 353 del 21/11/2000, con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari ad un minimo di euro 1.032,91 fino ad un massimo di euro 10.329,14. 15) Il Presidio Operativo Territoriale, composto da Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile del Comune di Gioia del Colle, durante il periodo di grave pericolosità di incendio dal 1 giugno al 30 settembre, provvederà alla sorveglianza del territorio, all avvistamento di incendi nelle zone ritenute critiche e non, svolgendo così azioni di supporto alle attività del Centro Funzionale Decentrato, della Sala Operativa Unificata Permanente e del Centro Operativo Comunale o del Centro Operativo Misto, se attivati. Il G.C.V.P.C. durante il servizio di monitoraggio del territorio dovrà segnalare tempestivamente ogni situazione di pericolo alla SOUP o ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri Forestali e alla Polizia Municipale. - I Carabinieri Forestali, gli Organi di Polizia, le Guardie Giurate, le Guardie Volontarie Ambientali, nonché tutti gli altri Enti territoriali preposti per legge, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza delle norme della presente Ordinanza, dal D.P.G.R. n. 266 del 30.04.2018 e della Legge Regionale n. 38/2016, oltre che di tutte le leggi e regolamenti in materia di incendi nei boschi e nelle campagne perseguendo i trasgressori a termini di legge. Tutti i cittadini sono obbligati, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri: 115 VIGILI DEL FUOCO. 1515 CARABINIERI FORESTALI. 112 CARABINIERI 080 3484014 COMANDO DI POLIZIA LOCALE

D I S P O N E Che la presente ordinanza, oltre che essere pubblicata all Albo Pretorio, abbia diffusione attraverso mezzo stampa, sito web del Comune e affissa mediante manifesti. Copia della presente sia trasmessa a: Prefettura di Bari; Alla Città Metropolitana di Bari; Alla Regione Puglia Sezione Protezione Civile; Al Corpo di Polizia Municipale; Al Presidio Operativo Territoriale, Al Comando Compagnia e Stazione dei Carabinieri di Gioia del Colle; Al Comando Tenenza della Guardia di Finanza di Gioia del Colle; Al Comando Provinciale VV.FF di Bari; Al Comando Stazione Carabinieri Forestali di Gioia del Colle; Al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile; All U.T.C.; Alla Metronotte, Alle Associazioni di categorie (Coldiretti e Confagricoltura). L inottemperanza della presente Ordinanza è perseguita a norma delle leggi vigenti. Dalla Residenza Municipale, 11/05/2018 Dott. Donato LUCILLA