Sicurezza e Prevenzione nei Cantieri Temporanei e Mobili: Disposizione di carattere generale 1
Articolo 109, DLgs. 81/2008 La recinzione di cantiere Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni e riportare il cartello; Norma Urbanistica In cantiere, in relazione al tipo di lavoro, deve essere dotato di idonea recinzione atta ad impedire l accesso ai non addetti alle lavorazioni. Inoltre per l accesso agli addetti è spesso preferibile, ove possibile, approntare percorsi sicuri anche diversi da quelli rotabili. Insomma percorsi separati.
Segnaletica e cartellonistica( Art 163 Allegato XXIV ) La segnaletica di sicurezza fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e che utilizza, a secondo dei casi, un cartello, un colore, un segnale acustico o luminoso. Segnali di divieto- Vieta un comportamento che potrebbe causare un pericolo Rotondo Fondo Bianco Pittogramma Nero Segnali di Avvertimento Avverte di un rischio o di un pericolo Triangolare Fondo Giallo Bordo e Simbolo Nero Segnali di Prescrizione Prescrive un determinato comportamento Rotondo colore azzurro simbolo Bianco Salvataggio e Soccorso Fornisce indicazione in merito alle uscite di sicurezza e/o ingresso dei soccorsi Quadrata o rettangolare Fondo verde Simbolo Bianco Segnali per Attrezzature Antincendio Fornisce indicazione in merito alle attrezzature antincendio presenti in cantiere Quadrata o rettangolare Fondo rosso Simbolo Bianco
Segnali di Informazione è un segnale che fornisce informazioni diversa da quelle di cui ai precedenti segnali, si usano quando bisogna comunicare una direzione da seguire per raggiungere i presidi antincendio LUOGO SICURO o dei mezzi di soccorso o di salvataggio. Quadrata o rettangolare Fondo rosso o verde Simbolo Bianco
Disporre le attività previsionali ORGANIZZARE IL CANTIERE
Piano di Sicurezza e Coordinamento ( PSC Art 100 Allegati XI XV Dlgs 81/08 ) Piano Operativo di Sicurezza ( POS Art 89 Allegato XV Dlgs 81/08 ) Piano di Manutenzione Uso e Smontaggio ( Pi.M.U.S. Art 134 Allegato XXII Dlgs 81/08 ) Notifica Preliminare di Inizio Lavori ( Art 99 Allegato XII Dlgs 81/08 ) Libretto del Ponteggio (Art 131 Allegato XV Dlgs 81/08 ) Libretto della Gru (Art 70-71 Dlgs 81/08 ) Messa a TERRA (Art 2 D.P.R. 462/01 )
Organizzazione Generale del cantiere Baracche di Cantiere- Allegato XIII punto 5- D.Lgs- 81/08 Servizi Igienici Allegato XIII punto 3-5-6 D. Lgs 81/08
Commenti Le baracche di cantiere (Allegato XIII punto 5- D.Lgs- 81/08) sono prevalentemente di tipo strutturale investendo sulla problematica legata alla fruibilità degli spazi intesi come cubatura, altezza, superficie idonea al numero delle persone addette, anche contemporaneamente, alle lavorazioni. Ad esso vanno aggiunte le disposizioni di cui alle condizioni igienico sanitarie dovute, per esempio, agli sbalzi di temperatura troppo alta e/o troppo bassa. O impatto da rottura di finestre che possono causare schegge. Le baracche vanno poi isolate dal terreno al fine di evitare infiltrazioni di acqua e/o umidità dal sottosuolo all interno dei pavimenti. I servizi Igienici (Allegato XIII punto 3-5- 6 D.Lgs- 81/08) Fra gli obblighi di legge si annoverano anche quelli inerenti la presenza dei servizi igienici adeguati a garantire il benessere dei lavoratori. Tali apprestamenti possono essere presenti all interno del baraccamento oppure in strutture vicinore e aperte al pubblico. La principale caratteristica è quella della facile igienizzazione e pulizia oltre che delle disponibilità dell acqua corrente calda e fredda. La struttura con annessi spogliatoi è meglio se riscaldata. Il numero dei servizi deve essere rapportato a quello degli operai distinti per sesso. I caravan e le roulotte possono esser usati sono per un periodo breve di tempo ( 5 gg utili per istallare le attrezzature di cantiere. Questi ultimi possono esser usati solo per i cantieri estesi.
Presidi Antincendio e di Primo Soccorso DM 10/03/1998 DM n 388 del 15/07/2003- Artt 45-46 ed allegato IV punto 4-5 D. Lgs 81/08 Ulteriore obbligo a carico dei Datori di Lavoro è quello di dotare l area con i Presidi Antincendio e primo soccorso. Fra i primi vengono usati gli estintori portatili ( Polvere e/o CO2 ). La cartellonistica indica i modi e le forme d uso, le prescrizioni e le indicazioni. E buona norma verificare se, in prossimità del cantiere, sono istallati sistemi di spegnimento Ad H2O ( Idranti soprasuolo e sottosuolo) che possono essere utili in caso di emergenza per la Estinzione incendi. Nei cantiere vi deve essere anche il presidio di primo soccorso ( Pacchetto di medicazione in CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO ). Ove mai la distanza dai presidi Ospedalieri è eccessiva bisogna anche prevedere la CAMERA DI MEDICAZIONE.
Dispositivi di Protezione Individuale Scarpe Antinfortunistica Casco e Guanti Imbracatura e Cintura di Sicurezza Mascherine e Cuffie
Commenti Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale ( Art. 47 D.Lgs. 81/08) Si intende per dispositivi di protezione individuale DPI, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili a minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o scopo. Non costituisco DPI 1. Gli indumenti di lavoro ordinario e le uniformi non utili alla salute del Lavoratore; 2. Le attrezzature di servizio di soccorso e di salvataggio; 3. Le attrezzature di soccorso e di servizio delle Forze Armate e di Polizia; 4. Le attrezzature di protezione proprie dei mezzi di trasporto stradali; 5. I materiali sportivi quando utilizzati solo per tali ambiti; 6. I materiali per l autodifesa e la dissuasione; 7. Gli apparecchi portatili per segnalere rischi o fattori nocivi
Obblighi D uso ( Art. 75 D.Lgs. 81/08 I DPI devono essere impiegati quanto i rischi non possono essere eliminati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Requisiti dei DPI ( Art. 76 D.Lgs. 81/08 I DPI devono esser conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n 475 e successive modificazioni. I DPI devono inoltre essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per se un rischio maggiore; essere adeguati alle condizioni esistenti sul luoghi di lavoro; Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; Potere essere adattati all utilizzazione secondo la sua necessità; In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
Criteri per l individuazione d uso ( Art 79 D.Lgs 81/08 Il contenuto dell Allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per l applicazione di quanto previsto all articolo 77 commi 1 e 4. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza Sociale, di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, Sentita la Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, tenendo conto della natura, dell attività e dei fattori specifici di rischio sono indicati: 1. I criteri per l indicazione el uso dei DPI; 2. Le circostanze e le situazioni in cui, fermo restando le priorità delle misure di protezione collettive, si rende necessario l uso dei DPI.