D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale)
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- Sabina Borghi
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1 I dispositivi di protezione individuale
2 Il Capo II del Titolo III del D.Lgs. 81/2008 resta inalterato rispetto Al D.Lgs. 626/94, il quale trova corrispondenza nel Titolo IV della stessa
3 Definizioni (art. 74) D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuale) Per dispositivo di protezione individuale si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio.
4 Definizioni (art. 74) Non costituiscono DPI: - gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; - le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; - le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell ordine pubblico; - le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; - i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative; - i materiali per l autodifesa o per la dissuasione; - gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
5 Categorie I DPI sono suddivisi in tre categorie (art. 4, D.Lgs. n. 475/1992). Appartengono alla prima categoria, i DPI destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità. La persona che usa il DPI deve avere la possibilità di valutarne l efficacia e di percepire se il DPI rimane efficiente per tutto il periodo in cui viene utilizzato.
6 Categorie Prima categoria Rientrano esclusivamente in questa categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50º C;
7 Categorie d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. Rientrano in questa categoria ad esempio i guanti, le tute e gli occhiali.
8 Categorie Terza categoria Appartengono alla terza categoria i DPI destinati a salvaguardare da rischi che possono provocare la morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all immersione subacquea;
9 Categorie c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non inferiore a 100º C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d aria non superiore a - 50º C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.
10 Categorie Seconda categoria Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie
11 Obbligo d uso (art. 75) I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
12 Requisiti dei D.P.I. (art. 76) I DPI, che devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475, e sue successive modificazioni, devono inoltre: - essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; - essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; - tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; - poter essere adattati all utilizzatore secondo le sue necessità. In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
13 Obblighi del datore di lavoro (art. 77) Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: - effettua l analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; - individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI; - valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b); - aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
14 Obblighi del datore di lavoro (art. 77) Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell uso, in funzione di: - entità del rischio; - frequenza dell esposizione al rischio; - caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; - prestazioni del DPI.
15 Obblighi del datore di lavoro (art. 77) Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall art. 76 del D.Lgs. 81/08, inoltre: - mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; - provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
16 Obblighi del datore di lavoro (art. 77) - fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; - destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori; - informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; - rende disponibile nell azienda o nell unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI; - stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
17 Obblighi del datore di lavoro (art. 77) - assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. In ogni caso l addestramento è indispensabile: - per ogni DPI che appartenga alla terza categoria - per i dispositivi di protezione dell udito
18 Obblighi dei lavoratori (art. 78) I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal Datore di Lavoro per l uso corretto e l utilizzo pratico dei DPI. In virtù dell obbligo di utilizzare i DPI messi a loro disposizione in modo appropriato, i lavoratori li utilizzano conformemente all informazione e alla formazione ricevute e all addestramento eventualmente organizzato ed espletato.
19 Obblighi dei lavoratori (art. 78) I lavoratori: - provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; - non vi apportano modifiche di propria iniziativa; - segnalano immediatamente al Datore di Lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione e al termine dell utilizzo seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
20 Criteri per l individuazione e l uso (art. 79) Il contenuto dell Allegato VIII, costituisce elemento di riferimento per la scelta da parte del Datore di Lavoro dei DPI e per la relativa manutenzione e informazione e formazione ai lavoratori su di essi. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all articolo 6, tenendo conto della natura, dell attività e dei fattori specifici di rischio, dovranno essere indicati: - i criteri per l individuazione e l uso dei DPI; - le circostanze e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione collettiva, si rende necessario l impiego dei DPI.
21 Criteri per l individuazione e l uso (art. 79) La scelta dei DPI non deve essere casuale: il datore di lavoro deve individuare il meglio in commercio in relazione allo specifico rischio da evitare o ridurre. Si ricorda, in proposito, che l art c.c. dispone l obbligo di adottare tutte le misure che, secondo l esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l integrità fisica del lavoratore; i concetti così espressi sono anche ripresi dall art. 15 del D.Lgs. 81/08 allorché viene evidenziata la necessità di aggiornamento della scelta delle misure di prevenzione (e quindi anche dei DPI) in relazione all evoluzione delle conoscenze tecniche.
22 Criteri per l individuazione e l uso (art. 79) L Allegato VIII, parte II, fornisce invece un primo elenco (indicativo e non esaustivo) delle tipologie di DPI presenti in commercio. Premesso che i DPI offrono protezione o da rischi chimico-fisico- biologici (rischi di tipo igienistico) o da rischi d infortunio, essi debbono in ogni caso essere qualitativamente e quantitativamente adeguati ai rischi esistenti.
23 Elenco dei principali DPI PROTEZIONE DEI CAPELLI PROTEZIONE DEL CAPO PROTEZIONE DEGLI OCCHI PROTEZIONE DELLE MANI PROTEZIONE DEI PIEDI PROTEZIONE DELLE ALTRE PARTI DEL CORPO CINTURE DI SICUREZZA MASCHERE RESPIRATORIE I lavoratori che operano o che transitano presso organi in rotazione presentanti pericoli di impigliamento dei capelli, o presso fiamme o materiali incandescenti, devono essere provvisti di appropriata cuffia di protezione, resistente e lavabile e che racchiuda i capelli in modo completo. I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiale dall alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l azione prolungata dei raggi del sole. I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di occhiali, visiere o schermi appropriati. Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni, causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati mezzi di protezione. Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni, di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature devono potersi sfilare rapidamente, Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali, gambali o uose. I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall alto o entro vani o che devono prestare la loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta cintura di sicurezza I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori.
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