REGOLAMENTO UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell Unione Europea L81 del 31/03/2016
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1 17 LUGLIO REGOLAMENTO UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell Unione Europea L81 del 31/03/2016 PROGRAMMA 13,45 14,00 Registrazione degli iscritti 14,00 15,00 Visita guidata in azienda con 3 gruppi da 20 persone (Progettazione - Laboratorio - Produzione) 15,00 16,15 Saluto agli iscritti ed inizio dei lavori (Ordine degli Ingegneri) Seminario sul nuovo regolamento 425 (relatori: Ing. Cataldo De Luca, Dott.ssa Mafalda De Donato) 16,15 16,30 Coffee break 16,30 17,45 Interventi sulla Prevenzione da parte dei tecnici Spesal ASL BT (Dott. Benedetto Zinetti - Per. Ind. Cataldo Azzariti) 17,45 18,00 Chiusura dei lavori da parte dell Ordine degli Ingegneri
2 17 LUGLIO REGOLAMENTO UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (DPI) Pubblicato su Gazzetta ufficiale dell Unione Europea L81 del 31/03/2016 Ing. Cataldo De Luca Direttore Innovazione Base Protection s.r.l. Dott.ssa Mafalda De Donato Ricercatrice Base Protection
3 Dalla direttiva al regolamento Direttiva del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali (89/686/CEE) (GU L 399, , pag. 18): applicabile dal 1 luglio La Direttiva è stata recepita a livello nazionale con decreto legislativo n.475 del 4 dicembre La direttiva è un atto normativo che richiede il recepimento nazionale e ciò la rende passibile di diverse interpretazioni. Per esempio le scadenze dei certificati sono molto diverse tra i vari stati (dai 5 anni ad assenza di scadenza). Da qui è nata la necessità di omologare la situazione europea, tenendo anche conto dell evoluzione della tecnica, di cambi ed aggiustamenti nei contenuti (dichiarazioni di conformità, valutazione dei rischi) che hanno portato alla stesura del nuovo regolamento
4 Dalla direttiva al regolamento Il regolamento è un atto legislativo vincolante, direttamente applicabile senza necessità di recepimento nazionale. Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del Consiglio (GU L 81, , pag. 51): applicabile dal 21 aprile 2018 (con eccezioni).
5 Approvazione Regolamento Entrata in vigore Regolamento PERIODO TRANSITORIO Abrogazione Vecchia Direttiva 09/03/16 20/04/16 20/04/19 31/03/16 21/04/18 20/04/23 Pubblicazione Gazzetta Ufficiale Europea (OJ) Applicazione Regolamento Scadenza Certificati CE (secondo direttiva) Date da ricordare 09 marzo 2016: Approvazione del Regolamento. 31 marzo 2016: Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell Unione Europea(OJ). 20 aprile 2016: Entrata in vigore del nuovo Regolamento 21 aprile 2018: Applicazione del nuovo Regolamento. 20 aprile 2019: Abrogazione vecchia direttiva. 20 aprile 2023: Scadenza della validità dei certificati in accordo alla vecchia direttiva
6 Date da ricordare Commercializzazione = fornitura di DPI per la distribuzione o l uso sul mercato dell UE nell ambito di un attività commerciale a titolo oneroso o gratuito (messa a disposizione sul mercato) Immissione sul mercato = la prima messa a disposizione di un DPI sul mercato dell Unione Europea (dopo certificazione).
7 Date da ricordare
8 Principali cambiamenti e novità - Le dichiarazioni di conformità di ciascun PPE devono essere associate a ciascun DPI o almeno direttamente reperibili dal sito aziendale il cui indirizzo web deve essere riportato nella nota informativa d uso. - Validità dei certificati di 5 anni - Definite esattamente le responsabilità di fabbricanti, importatori e distributori - Sui DPI immessi sul mercato devono essere riportati obbligatoriamente: indirizzo del fabbricante, N. di lotto, data di fabbricazione (per verificarne la scadenza), codice articolo, oltre quanto già previsto prima. - I dispositivi di protezione dell udito passano da PPE di categoria II a PPE di categoria III - In caso di rinnovo del certificato UE (modulo B), il fabbricante presenta la propria domanda non più di 12 mesi e non di 6 mesi prima della sua data di scadenza
9 Definizione dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) Articolo 3 Come definiti nel regolamento e in sostanziale continuità con la direttiva 89/686/CEE: - Dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la salute o sicurezza; - Specifici componenti intercambiabili essenziali per la loro funzione protettiva (es. filtri); - Sistemi di collegamento per i DPI (es. Dispositivi di arresto/caduta). NO - Caschi e visiere per guidatori o passeggeri di motore - DPI progettati per proteggersi da condizioni atmosferiche non estreme (pioggia, vento ) - DPI per l autodifesa - DPI per Forze Armate
10 Protezione dell udito Protezione delle vie respiratorie Protezione degli occhi Protezione delle mani e delle braccia Protezione della testa CLASSIFICAZIONE DEI DPI (allegato VIII del D.Lgs. 81/08) Protezione degli arti inferiori Protezione della caduta dall alto Protezione della pelle Protezione del corpo
11 CLASSIFICAZIONE DEI DPI Articolo 19 Le procedure di valutazione della conformità da seguire, per ognuna delle categorie di rischio di cui all allegato I sono le seguenti: I categoria - rischio minimo - controllo interno da parte del fabbricante del tipo modulo A di cui all allegato IV. II categoria - rischio medio - Esame UE del tipo modulo B da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato di cui all allegato V seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata su controllo interno della produzione (modulo C_allegato VI). III categoria rischio di morte o di lesione grave permanente - Esame UE del tipo modulo B di cui all allegato V da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato e controllo della produzione mediante: - conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2_allegato VII) - conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D- allegato VIII).
12 DPI - Categoria I Rischio minimo - controllo interno da parte del fabbricante del tipo modulo A di cui all allegato IV. Definizioni secondo l Allegato I - Lesioni meccaniche superficiali - Contatto prolungato in acqua e sostanze poco aggressive - Contatto con superfici calde che non superino i 50 C - Lesioni oculari dovute ad esposizione alla luce solare - Condizioni atmosferiche di natura non estrema. Es. guanti/stivali da giardinaggio per uso privato, occhiali da sole, guanti di protezione per soluzioni detergenti, copricapi e indumenti stagionali
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14 DPI - Categoria III Definizioni secondo l Allegato I Rischio di morte o di lesione grave permanente - Esame UE del tipo modulo B di cui all allegato V da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato e controllo della produzione mediante: - conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del prodotto sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali (modulo C2_allegato VII) - conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo D_allegato VIII). DPI che proteggono da: - Sostanze molto pericolose per la salute - Atmosfere con carenza di ossigeno - Agenti biologici nocivi - Radiazioni ionizzanti - Condizioni atmosferiche estreme (ambienti con temp. >100 C o < -50 C) - Tagli da sega a catena portatili (introdotto con il nuovo regolamento) - Cadute dall alto - Scosse elettriche e lavoro sotto tensione - Annegamento - Rumore nocivo - Ferite da proiettile o coltello - Getti di alta pressione Es. guanti o indumenti per la protezione da agenti chimici nocivi o contro le radiazioni ionizzanti, guanti o calzature per vigili del fuoco, calzature o guanti per la protezione da metallo fuso, DPI per la protezione da rischi elettrici, da taglio di sega a catena. Le prove di controllo del prodotto o verifica del sistema di qualità del processo di produzione di un DPI di III categoria, devono essere eseguite non oltre 1 anno dalla data di certificazione.
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16 DPI - Categoria II Rischio medio - Esame UE del tipo modulo B da parte di un organismo di controllo autorizzato e notificato di cui all allegato V seguito dalla dichiarazione di conformità al tipo basata su controllo interno della produzione (modulo C_allegato VI). Definizioni secondo l Allegato I Tutti i rischi non indicati in categoria I e III Es. calzature di protezione e sicurezza, guanti per rischi meccanici, indumenti per l alta visibilità, caschi.
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18 Obblighi dei fabbricanti Articolo 8 Obblighi degli importatori Articolo 10 Obblighi dei distributori Articolo 11
19 Obblighi dei fabbricanti Articolo 8 - I fabbricanti garantiscono che i DPI siano stati progettati e fabbricati conformemente ai requisiti di salute e di sicurezza di cui all allegato II - Redigono tutta la documentazione tecnica (allegato III-Fascicolo tecnico) per la valutazione della conformità (art.19) e conseguente apposizione del marchio CE - I fabbricanti assicurano che sui DPI che immettono sul mercato, sia apposto tipo (cod.art.), lotto, serie, marchio registrato, indirizzo aziendale dove poter rintracciare il fabbricante. - I fabbricanti mettono a disposizione dei clienti le dichiarazioni UE in tutte le 28 lingue dell unione europea. - I fabbricanti assicurano che ciascun DPI sia accompagnato dalle istruzioni e informazioni d uso (nota informativa).
20 Obblighi degli importatori Articolo 10 - Gli importatori devono verificare che il fabbricante abbia seguito la procedura di valutazione di conformità (certificazione UE) di cui all articolo 19 Gli importatori garantiscono che, per il periodo in cui il DPI sia sotto la loro responsabilità, le condizioni di trasporto e deposito non compromettano la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. - Gli importatori, lì dove ritenuto opportuno alla luce dei rischi presentati da un DPI, possono fare delle prove a campione
21 Obblighi dei distributori Articolo 11 - Prima di immettere un DPI a disposizione sul mercato, i distributori verificano che esso rechi la marcatura CE, sia accompagnato dalla Dichiarazione di Conformità e dalla Nota Informativa in una lingua comprensibile al consumatore finale. - Il distributore che ritenga o abbia motivo di ritenere che un DPI non sia conforme, non lo mette a disposizione del mercato e ne informa il fabbricante o l importatore e le autorità di vigilanza del mercato. - I distributori garantiscono che, per il periodo in cui il DPI è sotto la loro responsabilità, le condizioni di deposito o di trasporto non ne compromettano la conformità.
22 Criteri per la scelta di un DPI Art. 76, comma 1 del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008) Il datore di lavoro, in seguito alla valutazione dei rischi, sceglie i DPI in modo che: Siano adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro (ad esempio le scarpe in certe condizioni devono essere facilmente sfilabili, i dispositivi antirumore non devono limitare la possibilità di udire sirene o richiami) Siano adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un maggior rischio per il lavoratore Tengano conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore (ad esempio la regolazione di fibbie delle maschere o la larghezza dei caschi). In caso di rischi multipli che richiedono l uso simultaneo di DPI, questi devono essere compatibili tra loro e tali da mantenere la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.
23 GRAZIE PER L ATTENZIONE Ing. Cataldo De Luca Direttore Innovazione Base Protection s.r.l. rd@basepro.it Dott.ssa Mafalda De Donato Ricercatrice Base Protection m.dedonato@basepro.it
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Secondo il Nuovo Regolamento i DPI sono di seguito definiti (art. 3 comma 1) come:
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