Valutazione del rischio per i lavori su coperture
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- Bernadetta Mori
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1 CONVEGNO NAZIONALE I lavori su coperture Valutazione del rischio per i lavori su coperture Luca Rossi 8 ottobre 2011 Sala Large Gallery Hall Bolognafiere, Quartiere Fieristico
2 Programma Introduzione Definizioni Che cos è la valutazione del rischio Analisi del rischio Esposizione al rischio Riduzione del rischio
3 Introduzione I lavori in copertura devono essere eseguiti in condizioni di sicurezza ed ergonomiche adeguate. Essi sono particolarmente pericolosi per cui è necessario adottare opportune misure di prevenzione e protezione. Agli lavori in copertura si applicano le disposizioni del Titolo IV Cantieri temporanei o mobili del DLgs 81/08 in quanto tale attività è considerata Lavoro edile o di ingegneria civile secondo quanto previsto nell art. 105 e nell allegato X. X Consentire l inizio l dell attivit attività lavorativa significa eliminare e/o ridurre i rischi a livello accettabile.
4 Definizioni Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile (art. 107 DLgs 81/08). Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni (art. 2 DLgs 81/08). Danno: diminuzione, più o meno grave ed evidente, di efficienza o di consistenza, di prestigio o di valore, dovuta a cause fortuite o volontarie (Devoto( Devoto-Olii). Rischio: prodotto della probabilità di accadimento per la magnitudo e cioè dalla possibilità che un evento si verifichi per il danno che ne potrebbe derivare.
5 Definizioni Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l esperienza l e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell integrit integrità dell ambiente esterno (art. 2 DLgs 81/08). Protezione: il complesso delle attività necessarie per evitare danni in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Dispositivo di protezione collettiva (DPC): prodotto che ha la funzione di salvaguardare le persone da rischi per la salute e la l sicurezza. Dispositivo di protezione individuale (DPI): prodotto che ha la funzione di salvaguardare la persona che lo indossi o comunque lo porta con sés da rischi per la salute e la sicurezza (art.1 comma 2 DLgs 475/92).
6 Che cos è la valutazione del rischio E la valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell ambito dell organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (art.2 comma q). Il DLgs 81/08 antepone le misure tecniche di prevenzione, i mezzi di protezione collettiva,, le misure,, i metodi o i procedimenti di riorganizzazione del lavoro ai mezzi individuali: quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti devono essere impiegati i DPI.
7 Che cos è la valutazione del rischio La valutazione del rischio comprende: l analisi del rischio; l esposizione al rischio; la riduzione del rischio.
8 Che cos è la valutazione del rischio Schema metodologico generale Inizio attività Identificazione del pericolo e analisi del rischio Presenza di rischio e/o pericolo Eliminazione del rischio e/o sostituzione del pericolo Rischio e/o pericolo nullo Individuazione ed adozione delle misure tecnico-organizzative organizzative e/o dei dispositivi di protezione collettiva Rischio residuo accettabile o nullo No inizio attività Individuazione ed adozione dei dispositivi di protezione individuale Rischio residuo accettabile o nullo
9 Analisi del rischio Analisi del rischio I rischi possono essere distinti in rischi prevalenti,, rischi concorrenti, rischi susseguenti e rischi legati all attivit attività lavorativa.
10 Analisi del rischio Rischi prevalenti Nei lavori su copertura il lavoratore è esposto a rischi che possono provocare morte, lesioni al corpo e danni alla salute. Essi sono: 1. Il rischio di caduta dall alto alto derivante da: lavorazioni in quota; sfondamento della copertura; montaggio/smontaggio dei DPC.
11 Analisi del rischio 2. Il rischio di urto contro i DPC derivante da: caduta da superfici a debole pendenza; caduta da superfici a forte pendenza. 3. Il rischio di caduta sulla copertura dovuto a: perdita di equilibrio. 4. Il rischio verso la copertura causato da fattori derivanti dall esterno quali: linee elettriche aeree; caduta di materiali dall alto alto. 5. Il rischio dalla copertura con effetti verso l esterno l dovuto a: caduta di materiali verso il basso.
12 Analisi del rischio Rischi concorrenti Rispetto ai rischi prevalenti esaminati, la valutazione dovrà tenere in considerazione l eventuale l esposizione e la successiva riduzione di altri rischi quali: 1. Il rischio innescante la caduta derivante da: inadeguata capacità portante della copertura; insufficiente aderenza delle calzature; insorgenza di vertigini; abbagliamento degli occhi;
13 Analisi del rischio abbagliamento degli occhi; scarsa visibilità; colpo di calore o di sole; rapido abbassamento della temperatura. 2. Il rischio di natura atmosferica derivante da: vento, pioggia, umidità o ghiaccio sulla copertura.
14 Analisi del rischio Rischi susseguenti La valutazione dovrà tenere conto dei rischi susseguenti alla caduta e connesso all eventuale utilizzo dei DPI contro le cadute dall alto alto (rischio prevalente) dovuto a: oscillazione del corpo con urto contro ostacoli ( effetto( pendolo ); arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni trasmesse dall imbracatura sul corpo; sospensione inerte del corpo dell utilizzatore che resta appeso al dispositivo di arresto caduta e da tempo di permanenza in tale posizione; non perfetta adattabilità del DPI; intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI; inciampo su parti del DPI.
15 Analisi del rischio Rischi derivanti dall attivit attività lavorativa La valutazione dovrà prendere in esame tutte le altre forme di rischio derivante dall esecuzione dell attivit attività lavorativa e proprie della stessa.
16 Esposizione al rischio La valutazione del rischio deve evidenziare in ogni istante dell attivit attività lavorativa se c èc un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni gravi e di carattere permanente,, che il lavoratore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell evento evento ed ogni qualsiasi altro pericolo che possa comportare rischi per la salute e la sicurezza. Ciò significa che l esposizionel al rischio deve essere ridotta il più possibile mediante l adozionel di adeguate misure di prevenzione e di protezione.
17 Esposizione al rischio Il datore di lavoro deve valutare il livello ed il tempo di esposizione tramite informazioni appropriate riguardanti le modalità di effettuazione dell attivit attività. Il livello ed il tempo di esposizione ai rischi devono essere dunque i più piccoli possibile. Il DLgs 81/08 antepone le misure tecniche di prevenzione, i mezzi di protezione collettiva,, le misure,, i metodi o i procedimenti di riorganizzazione del lavoro ai mezzi individuali: quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti devono essere impiegati i DPI.
18 Riduzione del rischio Ai fini della riduzione dei rischi importanza prioritaria va attribuita ai provvedimenti d ordine tecnico-organizzativo organizzativo, diretti ad eliminare o ridurre sufficientemente i pericoli alla fonte ed a proteggere i lavoratori mediante dispositivi di protezione collettiva. Ove queste misure non permettano di evitare e/o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute ad un livello accettabile, si s deve ricorrere all uso di idonei DPI. Presupposto fondamentale per ottenere ciò è l impiego di sistemi idonei per l uso l previsto e di personale informato, formato - ed eventualmente addestrato - adeguato in relazione alle attività da eseguire.
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